Convalida della misura cautelare trascorse le 48 ore dalla richiesta del P.M.

10 Agosto 2016

Il giudice può convalidare la misura precautelare dopo la scadenza delle 48 ore dalla richiesta del P.M.?

Il giudice può convalidare la misura precautelare dopo la scadenza delle 48 ore dalla richiesta del P.M.?

Il dettato normativo dell'art. 391, comma 7, c.p.p., e la sua lettura secundum constitutionem sembrerebbero non ammettere una simile possibilità.

Nondimeno, le peculiari contingenze dell'esperienza giudiziaria hanno schiuso le porte ad un'interpretazione "più elastica" della prescrizione.

Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ammette lo sforamento del termine orario, quando il provvedimento di convalida sia pronunciato all'esito di un'udienza fissata nelle 48 ore dalla richiesta del P.M. e protrattasi, senza soluzione di continuità, oltre la suddetta scadenza. In tali casi – si pensi ad un'udienza di convalida costellata da eccezioni preliminari o protrattasi a causa di un'audizione particolarmente lunga e complessa dell'indagato – si ritiene operante il principio per cui ad impossibilia nemo tenetur, escludendosi una sostanziale violazione dell'art. 13, comma 3, Cost. (v., tra le più recenti, Cass. pen., Sez. VI, 9 maggio 2014, n. 38791, che a sua volta richiama Cass. pen., Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 46063; Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 2012, n. 23784; Cass. pen., Sez. VI, 26 novembre 2013 n. 21).

In base allo stesso indirizzo, invece, deve considerarsi illegittimo il deposito dell'ordinanza oltre il termine delle 48 ore, giacché la soluzione di continuità tra l'udienza camerale e la pubblicazione del provvedimento mediante deposito si reputa in sé sempre evitabile, di talché non potrebbe giustificarsi l'inosservanza del termine perentorio (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 46063).

Deve infine segnalarsi che l'operatività dei termini di cui all'art. 391 c.p.p. è esclusa nel caso in cui sia stata disposta la liberazione dell'indiziato prima della convalida. La già intervenuta rimessione in libertà, disposta per qualsiasi ragione dal P.M., determina il venir meno di quelle esigenze di celerità del controllo giudiziale al cui soddisfacimento è preordinata la stringente cadenza temporale imposta dal codice (in questi termini: Cass. pen., Sez. VI, 21 novembre 2012, n. 45891; Cass. pen., Sez. II, 10 novembre 2011, n. 2732; Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2006, n. 34).

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