Procedimento di sorveglianza. Il Ministero della giustizia può essere condannato al pagamento delle spese processuali?
31 Agosto 2017
Il Ministero della giustizia, che ricorra avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza di cui agli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., può essere condannato al pagamento delle spese processuali ed eventualmente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nel caso di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.?
La questione è stata rimessa alle Sezioni unite, con ordinanza n. 37793 depositata il 28 luglio 2017, che si esprimeranno il 26 ottobre 2017. La prima Sezione penale della Cassazione, con l'ordinanza citata, ha rilevato la presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito alla qualità rivestita dal Ministero della giustizia e dal Direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel processo, se cioè sia o meno applicabile l'art. 616 c.p.p. il quale prevede, in caso di inammissibilità o di rigetto del ricorso, la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma da euro 258 a euro 2065 della parte privata che lo ha proposto. Un primo orientamento, conformandosi al principio espresso dalle Sezioni unite con sentenza n. 34559/2002, ritiene che «nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, qualora il ricorso proposto avverso l'ordinanza della corte d'appello, sia rigettato o dichiarato inammissibile» in quanto «anche nel procedimento che scaturisce dal reclamo del detenuto la Pubblica amministrazione assume il ruolo di contradditore necessario e sostanziale del detenuto o dell'internato reclamanti […] deve perciò essere assimilabile alla parte privata, in tale sintagma dovendosi ricomprendere tutte le parti processuali diverse dal Pubblico Ministero […]» (Cass. pen., Sez. I, 53011/2014; Cass. pen., Sez. I, 5697/2015; Cass. pen., Sez. I, 35104/2017). Altra giurisprudenza ha invece ritenuto che «il Ministero della giustizia ed il Direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono privi della qualità di parte privata, richiesta dall'art. 616 c.p.p.» e pertanto nel procedimento di reclamo giurisdizionale davanti ai giudici di sorveglianza è escluso il regolamento delle spese inter partes. (Cass. pen., Sez. I, 30359/2017: Cass. pen., Sez. I, 260/1988; Cass. pen., Sez. IV, 979/1992; Cass. pen., Sez. I, 25468/2012; Cass. pen., Sez. I, 5697/2014). |