Truffa

Alice Falconi
27 Gennaio 2017

L'art. 640 c.p. descrive il reato di truffa nella condotta di colui il quale, mediante artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto. La pena prevista per chi si rende responsabile del reato de quo è quella della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 51 euro a 1.032 euro. Il secondo comma prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio, che diviene da uno a cinque anni e da 309 euro a 1.549 euro, quando il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare.
Inquadramento

L'art. 640 c.p. descrive il reato di truffa nella condotta di colui il quale, mediante artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La pena prevista per chi si rende responsabile del reato de quo è quella della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 51 euro a 1.032 euro.

Il secondo comma prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio, che diviene da uno a cinque anni e da 309 euro a 1.549 euro, quando il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare.

Allo stesso modo, il fatto risulta aggravato se è commesso ingenerando il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità e se è commesso profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da determinare una minorata difesa.

La punibilità del reato in esame è a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze summenzionate o una di quelle comuni, di cui all'art. 61 c.p.

Un breve accenno merita, da ultimo, la causa di esclusione della punibilità che trova espressione nell'art. 649 c.p., a mente della quale il delitto di truffa non è punibile, come gli altri previsti dal titolo tredicesimo, se commesso in danno del coniuge non legalmente separato, dell'ascendente o del discendente, dell'affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato, nonché dei fratelli conviventi, ad esclusione delle ipotesi di illecito commesso con violenza alle persone.

La sistematica del codice e l'analisi del bene protetto

Il Titolo XIII del codice penale si occupa, come noto, dei delitti contro il patrimonio, suddividendoli in delitti commessi mediante violenza alle cose o alle persone e delitti commessi mediante frode, tra cui rientra, in particolare, la truffa.

Come reso emblematico dalla collazione della norma, la fattispecie in esame è stata ideata dal Legislatore a presidio dell'integrità patrimoniale ma anche, e soprattutto, della libertà di consenso nei negozi patrimoniali.

A tale riguardo, deve precisarsi che la tutela della libera formazione del consenso, negli atti di disposizione a contenuto patrimoniale, è volta a proteggere la buona fede in chiave pubblicistica, quale elemento essenziale dell'ordinamento giuridico.

Da tale considerazione deriva, del resto, la punibilità della truffa anche nei negozi illeciti, quando cioè si verifica che anche la vittima, indotta in errore, si sia proposta uno scopo contra ius; ciò in quanto, come detto, il bene giuridico tutelato non è, o meglio non è solo, l'interesse patrimoniale individuale della parte offesa, bensì l'interesse pubblicistico a mantenere libera la scelta dei contraenti e impregiudicata l'attività economica.

A tale proposito, viene in rilievo la distinzione tra le due categorie dei reati contratto e dei reati in contratto. Si suole identificare la prima, nei casi in cui la legge direttamente sanziona il regolamento contrattuale (reato-contratto) poiché il contratto è nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. e la seconda, invece, nei casi in cui la legge penale punisce il comportamento di una parte soltanto nella fase delle trattative, di talché penalmente rilevante non è l'assetto di interessi raggiunto ma la condotta tenuta da una parte, ai danni dell'altra, per raggiungerlo (reato-in contratto).

Ebbene, se della prima categoria fanno parte quei reati aventi un oggetto intrinsecamente illecito (vendita di sostanze stupefacenti, usura, vendita d'armi, sfruttamento della prostituzione), nella seconda categoria rientrano quei contratti caratterizzati dal comportamento illecito di uno dei contraenti tenuto nella fase antecedente alla manifestazione di volontà o nella fase esecutiva.

La truffa, a ben vedere, si presta ad assumere entrambe le forme qui descritte, poiché nelle ipotesi “generali” sarà certamente un reato in contratto ma potrebbe rivestire anche la veste di reato contratto, allorquando l'oggetto dell'accordo sia di natura illecita.

Come innanzi rappresentato, la circostanza in alcun modo potrà influire sulla concreta perseguibilità del truffatore, il quale risponderà della propria condotta penalmente rilevante a prescindere dal contenuto lecito o meno dell'accordo con la persona offesa.

La condotta tipica

Il delitto in commento consta di quattro elementi dettagliatamente descritti dal Legislatore, che permettono di ricondurre il reato alla categoria delle fattispecie delittuosa a forma vincolata.

Ad essere sanzionata, invero, è la condotta di chi, mediante artifici e raggiri, induce taluno in errore, persuadendolo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale, dal quale derivi un ingiusto profitto per l'autore ed un danno per la vittima.

Il nucleo caratterizzante la norma in parola è rappresentato dagli artifici e dai raggiri, dai quali si sviluppa la complessa catena causale descritta nella fattispecie incriminatrice.

Dalla definizione che è stata data dai più autorevoli autori, l'artificio si sostanzia nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà. Si tratterebbe, dunque, di una simulazione o dissimulazione della realtà esterna. Per raggiro si intende, invece, ogni attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni volte a produrre un falso convincimento della vittima.

In giurisprudenza è stata adottata un'interpretazione ampia del concetto di artifici e raggiri, volta a ricomprendere qualsiasi comportamento che sia idoneo ad indurre in errore la vittima, determinandola a compiere un atto di disposizione patrimoniale per sé dannoso, che consenta la realizzazione di un ingiusto profitto per l'autore.

Anche la mera menzogna, in applicazione di tale interpretazione estensiva, può integrare l'elemento materiale prescritto dall'art. 640 c.p., quando sia architettata e presentata in modo tale da assumere l'aspetto della verità e da indurre in errore il soggetto passivo.

Una particolare attenzione merita, infine, l'idoneità del silenzio o della mera reticenza ad integrare l'elemento materiale della fattispecie in parola.

A tale riguardo, è stato stabilito che il solo silenzio su una determinata situazione o la mera dissimulazione, non concretante artifici e non accompagnata da raggiri, non costituiscono elementi idonei a realizzare il delitto di truffa; ma quando la condotta dell'agente si esplica in un contegno capace di ingenerare errore per omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, o per effetto di simulati atteggiamenti o di equivoche manifestazioni suggerite dal proposito di ingenerare l'errore altrui e di sfruttarne le conseguenze, non c'è dubbio che non si profitta soltanto passivamente di tale errore, ma lo si crea mediatamente con preordinato inganno (Cass. pen., Sez. III, 22 marzo 1965, n. 954).

Ai fini della configurazione del delitto di truffa, integra, altresì, la condotta di raggiro il silenzio sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto beneficiario, seppure indiretto, della prestazione medesima, è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione.

In applicazione di tale principio, è stata ritenuta un raggiro l'omessa comunicazione all'Inps del decesso della titolare della pensione, da parte del figlio, contitolare del conto nel quale veniva accreditato l'assegno pensionistico, che si era procurato così l'ingiusto profitto, con pari danno dell'Inps, dei ratei di pensione che l'ente previdenziale, indotto in inganno sull'esistenza in vita della beneficiaria, aveva continuato a corrispondere. (Cass. pen., Sez. VI, 8 gennaio 2004, n. 17688).

In evidenza. Gli assegni quale espediente per realizzare la truffa

Si è ritenuto che gli assegni postdatati e gli assegni privi di copertura siano idonei ad integrare il delitto di truffa quando siano accompagnati da un comportamento dell'agente idoneo ad indurre in errore, chi riceve il titolo, circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria.

Nessun dubbio, invece, pone il problema degli assegni falsificati, che certamente costituiscono raggiro idoneo ai fini della configurazione dell'elemento materiale richiesto dalla norma in esame.

L'idoneità ingannatoria degli artifici e dei raggiri adoperati dall'autore del delitto de quo deve essere valutata, secondo la giurisprudenza di legittimità, non già in astratto ma in concreto, avendo riguardo alle circostanze fattuali, alle modalità di esecuzione del reato nonché alle caratteristiche intellettuali della vittima.

Tale valutazione si renderà necessaria, a parere di chi scrive, solo in caso di un tentativo di truffa, poiché nelle ipotesi in cui il reato è stato portato a compimento, l'idoneità ingannatoria è in re ipsa.

Trattandosi, invero, di un giudizio da effettuarsi ex post, verificata l'induzione in errore e la sussistenza dell'ingiusto profitto, la truffa sussiste anche se il raggiro o l'artificio sono considerati rudimentali o di facile scoperta.

A tale riguardo, deve, inoltre, precisarsi che secondo il costante dictum del supremo Consesso, non vale ad escludere l'idoneità degli artifici e dei raggiri ad indurre in errore la vittima, quando, all'induzione in errore siano preceduti dei preventivi controlli o la vittima non abbia adoperato la giusta diligenza nell'eseguirli, se sia accertato che tra l'artificio o il raggiro e l'errore in cui è caduta la persona offesa esista un rapporto di causalità.

In buona sostanza, la negligenza della persona offesa risulta del tutto ininfluente sul giudizio di idoneità ingannatoria della condotta tenuta dal truffatore.

Casistica

Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa (Cass., Sez. 2, 17 marzo 1993, n. 4011).

L'induzione in errore ed il conseguente compimento dell'atto di disposizione patrimoniale

Come si è visto, gli artifici ed i raggiri utilizzati dall'autore, devono indurre in errore la persona offesa. A tale riguardo, la dottrina più autorevole ha definito l'errore una falsa o distorta rappresentazione di circostanze di fatto, capaci di incidere sul processo di formazione della volontà (FIANDACA – MUSCO, Diritto Penale Speciale, Vol. II, 1997, 140).

Deve, quindi, osservarsi che tra l'errore in cui cade la vittima deve intercorrere un rapporto di causalità con la condotta di artifici e raggiri, ed un rapporto di effetto, con l'atto di diposizione patrimoniale. In altre parole, l'errore deve essere conseguenza degli artifici e raggiri, e ad esso deve conseguire, a sua volta, l'atto di disposizione patrimoniale.

Quest'ultimo elemento rappresenta il requisito tacito della truffa, non essendo espressamente previsto dal Legislatore ma implicitamente supposto.

Tale atto di disposizione patrimoniale può avere ad oggetto qualsiasi elemento del patrimonio, non solo beni mobili, ma anche beni immobili e diritti, reali e di credito.

In evidenza. Le Sezioni Unite sul concetto di atto di disposizione patrimoniale

Sul tema sono intervenute, le Sezione unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 155 del 29 settembre 2011, sancendo che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, è rappresentato da un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa.

Da tale premessa, i giudici fanno discendere la conseguenza che l'atto di disposizione patrimoniale non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una traditio, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno.

I risvolti della necessarietà dell'atto di disposizione patrimoniale sulla truffa processuale

In tema di atto di disposizione patrimoniale, viene in rilevo la questione relativa alla truffa processuale. Sul punto la Corte di cassazione ha stabilito, con un orientamento che può dirsi unanime, che la c.d. truffa processuale, ovvero quella che si concretizza nell'indurre, con artifici e raggiri, in errore il giudice al fine di ottenere una decisione favorevole, con conseguente danno per la controparte, non integra gli estremi del reato di truffa.

A tale conclusione, i giudici di legittimità sono giunti proprio in forza del principio, già sopra richiamato, della necessaria sussistenza dell'atto di disposizione patrimoniale, che rappresenta un requisito essenziale – seppur non espresso – della fattispecie criminosa in parola.

Stando così le cose, non può non evidenziarsi che nell'ipotesi di truffa processuale non viene compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale dal giudice, il quale si limita, invece, ad esercitare il proprio potere giurisdizionale, benché questo possa certamente avere dei risvolti anche economici sul patrimonio delle parti.

Pertanto, anche ricorrendo l'ipotesi da ultimo prospettata, il provvedimento giurisdizionale che produca una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, non appare comunque equiparabile ad un atto di natura negoziale posto che, come detto, il giudice svolge una funzione pubblicistica ed in tale veste assume la propria decisione e dispone patrimonialmente degli interessi economici delle parti.

Il danno patrimoniale e la problematica della truffa contrattuale e della truffa nelle pubbliche assunzioni

Il delitto in parola consta, come dato desumere dalla lettera della norma, di due eventi del reato, segnatamente il danno di natura patrimoniale in capo alla vittima raggirata ed indotta in errore e l'ingiusto profitto procuratosi dall'agente.

Ebbene, quanto al primo di tali eventi, si configura un danno per la persona offesa, non solo quando si verifichi una diminuzione del patrimonio ma anche quando si perda la possibilità di acquisto di una qualsiasi utilità economica.

La giurisprudenza ha ritenuto che il danno penalmente rilevante debba avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre – mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata (Cass. pen., Sez. unite, 16 dicembre 1998, n. 1).

In questo ambito si è sviluppata la tematica relativa alla truffa contrattuale, che ricorre quando l'atto di disposizione patrimoniale si traduce nell'assunzione di un'obbligazione. Gli artifici e raggiri, in tale ipotesi, intervengono nella fase di formazione del consenso della parte offesa, inducendola in errore e determinandola a concludere un contratto che, altrimenti, non avrebbe concluso.

Se non sembrano porsi dubbi sulla configurabilità della fattispecie quando, a seguito dell'induzione in errore, la vittima ha concluso un contratto a condizioni sfavorevoli, si discute se sia ravvisabile il reato anche quando non vi sia una sproporzione tra le prestazioni contrattuali assunte.

Ebbene, la giurisprudenza ancora una volta si è orientata in senso maggiormente rigoroso e garantista nei confronti della vittima del reato, sostenendo che l'evento del danno non è escluso quando il truffato abbia corrisposto il giusto prezzo per il bene acquistato, se sia dimostrato che senza gli artifici ed i raggiri architettati dall'imputato, il bene stesso non sarebbe stato da questo acquistato (Cass. pen., Sez. II, 8 novembre 2013, n. 5801).

I medesimi dubbi interpretativi sono sorti con riferimento alla fattispecie di truffa nelle pubbliche assunzioni, ipotesi peculiare in cui l'agente riesca, attraverso gli espedienti noti della fattispecie, ad esempio attestando false qualifiche o status, o producendo documentazione inveritiera, ad essere assunto da una pubblica amministrazione.

Secondo una risalente impostazione, il reato in tali casi non era integrato, difettando un danno patito dall'ente pubblico, atteso che il pregiudizio economico per l'ente sarebbe nullo se il lavoratore, pur indebitamente assunto, presta regolarmente la propria attività lavorativa.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite a dirimere un contrasto sorto in seno ai giudici di legittimità, aderendo al diverso approccio che tendeva, invece, a ritenere configurata anche in tali situazioni la fattispecie di cui all'art. 640 c.p.

In particolare, con la sentenza n. 1 del 1998, già citata, la Corte di cassazione ha affermato che il danno per la pubblica amministrazione sarebbe da identificarsi nelle spese e negli esborsi sostenuti durante la procedura di costituzione del rapporto di impiego e cioè nel danno emergente costituito dal dispendio dell'attività lavorativa dei suoi dipendenti, dall'uso indebito dei macchinari impiegati e dalle spese vive sostenute per le operazioni amministrative e contabili d'impianto e perfezionamento della pratica.

L'altro evento del reato: l'ingiusto profitto realizzato dall'agente

Alla deminutio patrimonii della vittima, si è detto, deve corrispondere l'ingiusto profitto o locupletatio del truffatore o di altri.

A tale proposito, è stato stabilito dal supremo Consesso che è ravvisabile l'elemento costitutivo del profitto ogni qualvolta l'agente, non solo abbia visto accrescersi la propria ricchezza ma anche quando non abbia visto diminuirsi il proprio patrimonio.

Il requisito dell'ingiustizia, invece, è attribuito al profitto che viene ottenuto sine iure o sine titulo, ovvero senza un titolo giuridico che lo giustifichi.

Sulla tematica in oggetto, è stato peraltro ritenuta integrativa dell'elemento del profitto, anche l'apertura, indebitamente ottenuta, di un conto corrente bancario, atteso che la disponibilità del conto corrente stesso crea nel correntista la possibilità di usufruire dei servizi finanziari offerti dall'istituito di credito, quale a titolo meramente esemplificativo, l'emissione di assegni (Cass. pen., Sez. II, 25 novembre 2010, n. 44379).

L'elemento soggettivo del reato di truffa

Il dolo richiesto dalla norma in esame è di natura generica e copre la volontarietà del fatto, la cosciente direzione della condotta a trarre in inganno la vittima ed a determinare, con tale mezzo, la disposizione patrimoniale ed il profitto.

Mentre rimane priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento illecito o del movente che ha spinto l'autore a tenere la condotta truffaldina.

Gli interventi delle Sezioni unite in merito alla tematica del momento consumativo del reato

In merito alla determinazione del momento in cui deve ritenersi perfezionato il reato in commento, sono intervenute le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 1 del 1998, affermando tre distinti principi di diritto.

Anzitutto, è stato precisato che il reato de quo è di natura istantanea e di danno e che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo.

Conseguentemente, è stato altresì precisato, in tema di truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego, che la stessa si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico e patrimoniale.

Più in particolare, alla luce dei dicta della suprema Corte, la costante giurisprudenza si è ormai orientata nel ritenere che il perfezionamento del reato di truffa avviene nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la deminutio patrimonii della persona offesa e la locuplatatio dell'agente.

Peraltro, è stato altresì sancito che nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato non si consuma al momento dell'assunzione dell'obbligazione, ma solo nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, corrispondente alla definitiva perdita dello stesso da parte del truffato.

Da tali considerazioni consegue che qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da un titolo di credito, il momento di perfezionamento del reato deve individuarsi nell'atto di acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta, atteso che solo in questo momento divengono definitivi la perdita del bene da parte del raggirato e la concretizzazione del vantaggio patrimoniale per l'autore (Cass. pen., Sez. unite, 21 giugno 2000, n. 18).

In evidenza. Momento consumativo nelle truffe online

Un ambito dove si scontrano ancora orientamenti contrapposti è invece quello relativo alla truffa perpetrata mediante pagamento effettuato su piattaforme telematiche, laddove la solutio può avvenire attraverso diversi metodi, quali la ricarica su carta prepagata, il pagamento a mezzo carta di credito, o il bonifico a favore di un conto corrente online oppure ancora mediante il vaglia.

La modalità di pagamento che certamente solleva maggiori perplessità è effettuata mediante quella della ricarica di carta prepagata, poiché in tal caso la somma versata non confluisce in un conto determinato, bensì viene resa disponibile al destinatario o per la monetizzazione presso qualsiasi sportello di prelievo oppure per il riutilizzo mediante altri pagamenti.

In effetti, in tali casi si verifica che, alla perdita immediata della disponibilità economica da parte della vittima, non segue la concretizzazione dell'ingiusto profitto per il truffatore, poiché la somma accreditata è disponibile ma solo in via astratta, diventando il profitto tangibile solo con la riscossione della somma o con l'utilizzo della stessa.

Sulla tematica di cui si tratta, si registra una forte discrasia di orientamenti non solo all'interno della Cassazione stessa ma anche e soprattutto con la procura generale presso la Corte di cassazione, che viene incaricata, ex art. 54 c.p.p., di dirimere i conflitti di competenza che sorgono tra le procure.

Un primo e più risalente orientamento della suprema Corte, rappresentato dalle sentenze Giannetto (Cass. pen., Sez. II, 4 novembre 2014, n. 7749) e Verderame, ritiene che tale fattispecie di truffa online si consumi nel luogo in cui al reato consegue l'ingiusto profitto e, qualora questo non sia individuabile, deve farsi riferimento, secondo l'art. 9 c.p.p., al luogo dove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha proceduto per primo.

Di diverso avviso, invece, il più recente indirizzo della Corte di cassazione, peraltro ribadito incidentalmente dalla pronuncia in commento, secondo cui quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile il tempo ed il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta (Cass. pen., Sez. I, 13 marzo 2015, n. 25230).

Ancora differente è la posizione della procura generale della suprema Corte, la quale, pur consapevole dell'anzidetta posizione della Cassazione, ha ribadito l'orientamento contrapposto, considerando determinante il luogo dove si consegue l'ingiusto profitto, segnatamente il luogo in cui ha sede la filiale della banca o l'ufficio postale presso il quale è stato acceso il conto corrente, qualora la carta sia appoggiata su di un conto e, in mancanza d'esso, il luogo dove hanno sede l'ufficio o l'esercizio commerciale presso il quale la carta prepagata è stata attivata.

La truffa e le altre ipotesi di reato

Diverse sono le fattispecie che confinano con la truffa e che se ne distinguono per alcuni elementi. Tra queste vi è, sicuramente, l'insolvenza fraudolenta, di cui all'art. 641 c.p., accomunata alla truffa dal fine del conseguimento dell'ingiusto profitto, ma diversificata dalle modalità dell'azione criminosa.

Nella prima fattispecie, infatti, la condotta dell'autore si estrinseca attraverso una dissimulazione dello stato di insolvenza, mentre nella seconda la condotta incriminata è quella della simulazione di circostanze al fine di indurre in errore.

Ulteriore problema si è posto con riferimento alle fattispecie di frode fiscale, di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74 del 2000, che risulta integrata, nel primo caso, quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, taluno indichi nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi e, nel secondo caso, quando il soggetto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La condotta artificiosa, in queste ipotesi, è rappresentata proprio dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di fatture per operazioni inesistenti.

Ci si è allora domandati se tra le fattispecie di truffa e frode fiscale fosse ammissibile un concorso di reati, oppure se tra di esse dovesse ritenersi sussistente un rapporto di specialità.

In tale ultimo senso si è espressa la Corte di cassazione con un intervento a Sezione unite, sulla base del presupposto che qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni (Cass. pen., Sez. unite, 28 ottobre 2010, n. 1235).

È inoltre stato stabilito che integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall'art. 316-ter, comma 1, c.p., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis stesso codice, l'indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal d.lgs. 18 giugno 1998, n. 237 (Cass. pen., Sez. unite, 19 aprile 2007, n. 16568).

Ancora è stato affermato che la fattispecie delittuosa di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (Cass. pen., Sez. unite, 26 giugno 2002, n. 26351).

Da ultimo, le Sezioni unite sono intervenute altresì a dettare i criteri discretivi tra i reati di furto e truffa. In applicazione di tali principi, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; poiché detta misurazione ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (Cass. pen., Sez. unite, 9 ottobre 1996, n. 10495).

I social network e le truffe online

Oggi giorno i social network si prestano sempre di più ad essere teatro delle più disparate truffe commesse in via telematica.

Ne sono un esempio più lampante le c.d. charity scam, ovvero quelle finte raccolte di donazioni online, soprattutto architettate a seguito di calamità naturali, oppure ancora i c.d. parcelling (da parcel, pacco) in cui gli utenti vengono truffaldinamente indotti, attraverso l'invito ad aderire ad associazioni benefiche inesistenti, ad effettuare piccole donazioni.

Altre modalità fraudolente di carpire denaro online si avvalgono, poi, del c.d. furto di identità, figura peculiare della sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p.

A tale riguardo, viene in rilievo il fenomeno del phishing, che può essere definito come una tecnica di social engineering diretta a carpire informazioni personali e dati sensibili di utenti del web, attraverso comportamenti fraudolenti che inducono il raggirato a fornire informazioni personali riguardanti, principalmente, le credenziali di accesso a pagine web private relative a servizi finanziari o bancari online, oppure i numeri di carte di credito o carte prepagate, oppure ancora i dati identificativi di accesso a conti correnti.

Il phishing attack in sé, come si vede, non integra gli estremi del reato di truffa, ma è sicuramente atto prodromico alla sua consumazione, che si avrà allorquando l'utente, indotto in errore dal “phisher”, disponga delle proprie risorse patrimoniali creando un ingiusto profitto per il primo, con conseguente deminutio patrimonii per sé stesso.

Dunque, certamente, la messa in scena creata dal “phisher” può dirsi integrativa dell'elemento materiale di cui all'art. 640 c.p., ciononostante occorre un quid pluris affinché il reato giunga a consumazione. In particolare, occorre, come si è visto, che l'indotto in errore compia un atto di disposizione patrimoniale.

Ed è qui che la fattispecie incriminatrice rivela la sua inidoneità a coprire tutte le ipotesi delittuose che si possono manifestare nei casi di phishing attacks, poiché tale requisito sarà integrato solo allorquando l'utente disponga direttamente dei propri beni patrimoniali, rinunciando ad un credito oppure effettuando un pagamento.

Non risulterà, invece, configurato il requisito in parola, quando sia lo stesso “phisher” ad introdursi abusivamente nel profilo del raggirato, per operare illecitamente sui suoi conti.

Il quadro sopra delineato rende evidente, a parere di chi scrive, la lacunosità e l'inidoneità dell'attuale sistema di tutela penale, che dovrebbe, preso atto della realtà fenomenologica che ci circonda, adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela che vengono in essere al giorno d'oggi, in particolare quelle di garantire i sempre più numerosi utenti del web da subdoli attacchi.

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