Violazione di domicilio

Ciro Iorio
07 Dicembre 2016

Il reato di violazione di domicilio, disciplinato dall'art. 614 c.p., è incluso dal Legislatore nell'ambito dei delitti contro la inviolabilità del domicilio. Con tale fattispecie incriminatrice, il Legislatore intende punire, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle pertinenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero s'introduce nei medesimi luoghi clandestinamente o con l'inganno.
Inquadramento

Il reato di violazione di domicilio, disciplinato dall'art. 614 c.p., è incluso dal Legislatore nell'ambito dei delitti contro la inviolabilità del domicilio. Con tale fattispecie incriminatrice, il Legislatore intende punire, con la reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle pertinenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero s'introduce nei medesimi luoghi clandestinamente o con l'inganno.

L'incriminazione della condotta di violazione di domicilio trova ampio riconoscimento costituzionale nell'art. 14 che, appunto, tutela la inviolabilità del domicilio e rinviene la propria ratio nella necessità di tutelare la libertà del privato, il suo interesse alla tranquillità e alla sicurezza dei luoghi in cui esplica attività di vita privata.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, mentre si procede d'ufficio se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Una ipotesi particolare di violazione di domicilio è prevista dall'art. 615 c.p. che punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle pertinenze di essi.

L'oggetto giuridico tutelato dalla norma penale

Per un corretto inquadramento della fattispecie penale appare opportuno in primo luogo soffermarsi, sia pure brevemente, sulla esatta definizione dell'oggetto giuridico del reato di cui all'art. 614 c.p.

La giurisprudenza di legittimità sostiene che il bene giuridicamente rilevante, cui appresta tutela la previsione normativa di cui all'art. 614 c.p., debba necessariamente individuarsi nella libertà individuale della persona colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l'inviolabilità, conformemente al contenuto normativo dell'art. 14, comma 1, Cost., che, non a caso, attribuisce al domicilio le stesse garanzie della libertà personale prevista dall'art. 12 Cost., alla cui disciplina l'art. 14, comma 2, Cost. rinvia per le sole eccezioni consentite al principio secondo cui il domicilio è inviolabile (Cass. pen., Sez. V, n. 47500/2012).

La dottrina maggioritaria osserva, inoltre, che l'art. 614 c.p., al pari di altre disposizioni (come l'art. 615 c.p. o l'art. 615-bis c.p.) assolve allo scopo di tutelare quel generale interesse alla pace, alla tranquillità e alla sicurezza dei luoghi di privata dimora che è condizione necessaria per la libera esplicazione della personalità umana: in altri termini, il diritto riconosciuto a ciascuno dall'art. 14 Cost. di vivere libero da ogni intrusione di estranei nei luoghi di uso privato.

Il concetto di domicilio. L'abitazione e gli altri luoghi di privata dimora

Il codice penale, agli artt. 614 ss. garantisce, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, la inviolabilità del domicilio.

Quest'ultimo è connotato dalla personalità di colui che ne ha la titolarità.

Di conseguenza il domicilio rappresenta un luogo che esclude violazioni intrusive e ciò indipendentemente dalla presenza della persona che lo occupa.

In altre parole, il domicilio individua un rapporto tra il luogo, generalmente chiuso, e la persona che ivi svolge la sua vita privata, tale da garantire a chi lo occupa quella sfera di riservatezza che lo sottrae alle ingerenze esterne.

Come si evince dalla formulazione dell'art. 614 c.p., nell'ambito dei luoghi di privata dimora assume un rilievo centrale l'abitazione, da intendersi come il luogo adibito legittimamente e liberamente ad uso domestico di una o più persone ovvero il luogo dove si compie tutto o parte di ciò che caratterizza la vita domestica privata.

La definizione del concetto di abitazione formulata dalla giurisprudenza di legittimità, presuppone l'attualità dell'uso domestico ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 614 c.p.

Pertanto, non rientra nel concetto di abitazione l'appartamento non ancora abitato dal proprietario.

In applicazione di tali principi, la Cassazione ha escluso la sussistenza del reato di violazione di domicilio nella condotta del marito che si introduca nel domicilio privato della casa familiare, assegnata in corso di separazione alla moglie ma dalla stessa intenzionalmente abbandonata (Cass. pen., 24685/2014).

Il diritto alla inviolabilità del domicilio si ritiene possa essere invocato solo dal soggetto legittimato, ovvero da colui che abbia il titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile.

Più ampio del concetto di abitazione appare il concetto di privata dimora che letteralmente indica una abitazione temporanea.

Comprende ogni luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di una attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica.

In tal senso si ritiene che, in tema di violazione di domicilio, luogo di privata dimora debba ritenersi anche quello adibito all'esercizio di una attività – professionale, culturale, politica – che ogni persona ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbamenti da parte di terzi.

In evidenza

Il concetto di privata dimora indica una abitazione temporanea.

Conseguentemente in una canonica non può essere integrato il reato di violazione di domicilio e possono essere effettuate intercettazione tra presenti (Cass. pen., n. 46191/2008).

La norma di cui all'art. 614 c.p. garantisce inoltre la inviolabilità delle appartenenze costituite dai luoghi accessori a quelli di privata dimora, destinati al loro servizio o al loro migliore godimento.

Si ritiene integrino il concetto di appartenenza sia il box in costruzione su terreno costituente esso stesso appartenenza della privata dimora della persona offesa, sia l'androne di uno stabile.

In evidenza

La norma di cui all'art. 614 c.p. punisce altresì chi si trattiene clandestinamente o con l'inganno o contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo nei luoghi indicati nella stessa disposizione normativa.

La Cassazione ha infatti sancito che integra il reato di violazione di domicilio la condotta di chi, entrato nell'appartamento altrui col consenso del titolare, vi si trattiene contro la volontà del titolare stesso che, a seguito di una lite, intima all'agente di uscire immediatamente.

Pertanto, anche la permanenza per un breve arco di tempo nell'abitazione altrui contro la volontà del titolare dello ius excludendi è idonea ad integrare la fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 614 c.p. (Cass. pen., n. 5315/2015).

Il soggetto passivo: lo ius excludendi

Il soggetto passivo del reato di violazione di domicilio va individuato in chi ha la titolarità del diritto di vietare a terzi l'ingresso o la permanenza in uno dei luoghi presi in considerazione dall'art. 614 c.p.

Il titolare del diritto di esclusione deve essere individuato, secondo gli insegnamenti della dottrina penalistica, in colui che attualmente e legittimamente abita o dimora in un certo luogo o chi lo rappresenta in caso di impedimento.

Tale corrente di pensiero sembra trovare conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la tutela predisposta dall'art. 614 c.p., presuppone la legittimità del titolo in virtù del quale si instaura il rapporto di relazione tra un soggetto e la sua abitazione o altro luogo ad essa equiparabile (Cass. pen., Sez. V, n. 10601/1982).

Conseguentemente, le vicende del titolo che giustifica la proprietà, il possesso o la detenzione dell'immobile incidono sul diritto all'inviolabilità del domicilio, che non può mai essere invocato ogniqualvolta sia venuto meno legittimamente il titolo che giustifica la relazione instaurata tra il soggetto e la res (Cass. pen., Sez. V, n. 2257/1999).

Fermo restando i principi di carattere generale esposti, si ritiene in giurisprudenza che una lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 614 c.p. imponga, tuttavia, di prendere in considerazione la particolare natura del diritto alla inviolabilità del domicilio il cui contenuto, come evidenziato dalla dottrina costituzionalistica, non è astrattamente predeterminato ma variabile e definibile solo in concreto, vale a dire in ragione dell'effettivo atteggiarsi della relazione tra il soggetto e il bene scelto come abitazione o luogo ad essa equiparabile.

Pertanto, non appare revocabile in dubbio come il legittimo esercizio dello ius excludendi, proprio in ragione della definizione di domicilio quale luogo di privata dimora dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presupponga necessariamente l'esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità, secondo l'ottica, fatta propria, peraltro, dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, di privilegiare l'effettivo rapporto tra il soggetto ed il luogo dove si esplica la sua personalità (Cass. pen., Sez. V, n. 47500/2012).

In giurisprudenza si esclude inoltre che la volontà dell'avente diritto alla esclusione di altri dal luogo di privata dimora possa essere presunta.

Si ritiene, invero, che la volontà del titolare dello ius excludendi debba essere espressa o desumibile da facta concludentia percepibili nel mondo esterno, univoci e non compatibili con la volontà di consentire l'ingresso nel luogo di privata dimora e non può desumersi esclusivamente dal fine illecito di chi si introduce nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.

La Cassazione sostiene, tuttavia, che la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite integri il reato di violazione di domicilio che equipara la introduzione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno.

Di conseguenza si ritiene in tali casi implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi, e alcun rilievo può essere attribuito alla mancanza di clandestinità nell'agente che si ritenga autorizzato a frequentare l'abitazione del soggetto passivo (Cass. pen.,Sez. V, n. 35166/2005).

Ciò posto, può scandagliarsi la problematica dell'individuazione del titolare del diritto di esclusione in presenza di una comunità di persone conviventi nel medesimo luogo.

Nel caso di coabitazione familiare la giurisprudenza di legittimità, partendo dalla consapevolezza che il bene giuridico tutelato è la domus, intesa come espressione della libertà individuale, ha affermato il principio secondo cui tutti i conviventi (membri della famiglia ed ospiti) sono titolari dello ius prohibendi, onde il consenso di uno non può prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto del domicilio a tutti i componenti della famiglia (ivi compreso il convivente more uxorio) per il solo fatto della convivenza (Cass. pen., Sez. I, n. 520/1971; Cass. pen., Sez. V, n. 52009/1977).

Il legittimo esercizio dello ius excludendi, proprio in ragione della definizione di domicilio quale luogo di privata dimora dove si esplica liberamente la personalità del singolo, presuppone necessariamente la convivenza ovvero l'esistenza di una reale situazione di fatto che colleghi in maniera sufficientemente stabile il soggetto allo spazio fisico in cui si esplica la sua personalità.

Si ritiene, invece, che in presenza di una separazione tra i coniugi, anche se soltanto di fatto, con uno di essi che abbia effettivamente abbandonato l'abitazione, l'unico titolare del diritto di esclusione dei terzi vada individuato nel coniuge rimasto nella abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di cui all'art. 614 c.p. nei confronti di chi vi si introduce o vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di quest'ultimo ovvero clandestinamente o con l'inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove (Cass. pen., Sez. II, n. 217/1962; Cass. pen., Sez. III, n. 1451/1969).

Per quest'ultimo, infatti, l'abitazione coniugale non può più considerarsi un luogo dove esplica liberamente la sua personalità.

Conseguentemente si esclude al coniuge non convivente la titolarità del diritto di proibirne o di consentirne l'accesso o la permanenza a terzi estranei nella abitazione coniugale e ciò a prescindere dalla circostanza che l'immobile continui a far parte, pro quota, del suo patrimonio (Cass. pen., Sez. V,n. 47500/2012).

In evidenza

Ai fini della configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, di cui al paradigma normativo di cui all'art.54 c.p. è necessario che il pericolo di un danno grave alla persona sia attuale ed imminente o, comunque, idoneo a far sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione che se stesso o altri si trovi in siffatto stato, non essendo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto.

Inoltre, si deve trattare di un pericolo non altrimenti evitabile ed al riguardo l'operatività della scriminante non può attivarsi sulla base di fatti sforniti di riscontri oggettivi e accertati in via presuntiva (Cass. pen., n. 26159/2010)

Elemento soggettivo

Secondo la comune opinione giurisprudenziale, l'elemento psicologico del reato di violazione di domicilio consiste nel dolo generico, ovvero nella coscienza e nella volontà dell'agente di introdursi e trattenersi nell'altrui abitazione, o negli altri luoghi indicati nell'art. 614 c.p., contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, a nulla rilevando il motivo della introduzione.

In tal senso ben potrebbe commettere il reato di violazione di domicilio il coniuge che si introduca nella casa della moglie, dalla quale vive separato, senza il suo consenso, per vedere la figlia che era stata affidata alla moglie medesima (Cass. pen., n. 6401/1998).

Si ritiene invece inidoneo ad integrare la fattispecie penale di cui all'art. 614 c.p, il comportamento colposo, ovvero il contegno tenuto dall'agente senza alcuna rappresentazione e consapevolezza di illiceità (Cass. pen., n. 12980/2012).

Rapporti con altri reati

L'esperienza giudiziaria insegna che il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con altri reati, non sussistendo incompatibilità logica tra gli stessi, o risultare da questi ultimi assorbito.

Si pensi ad esempio al caso di una rapina commessa in una abitazione o in un altro luogo di privata dimora.

Si ritiene in tali casi che, a seguito della introduzione dell'aggravante di cui al n. 3-bis del terzo comma dell'art. 628 c.p., la commissione di una rapina nei luoghi indicati nell'art. 624-bis c.p. quando l'introduzione in tali luoghi abbia avuto il fine esclusivo di impossessarsi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, dia luogo ad un reato complesso exart. 84 c.p., nel quale resta assorbito il delitto di violazione di domicilio.

In buona sostanza si verifica un concorso apparente di norme, per cui più sono le fattispecie criminose che risultano applicabili, ma una soltanto di esse è in realtà applicabile, perché gli elementi costitutivi di una o più fattispecie vanno a convergere nella fattispecie del reato complesso.

In questi casi, come stabilisce l'art. 84 c.p., non si applicano le norme in tema di concorso di reati – con la conseguente disciplina del cumulo delle pene – bensì la sola pena prevista per il reato complesso.

Pertanto il giudice di merito in casi come questo appena esposto, dopo aver quantificato la pena per la rapina aggravata di cui al comma 3 n. 3-bis dell'art. 628 c.p. non può aumentarla per il delitto di violazione di domicilio risultando quest'ultimo assorbito nel primo (Cass. pen.,Sez. II, n.40382/2014).

Non sono rari i casi in cui il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) venga contestato in concorso formale col reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e sulle cose (art. 392 c.p.).

In tali casi la costante giurisprudenza ritiene che il reato di violazione di domicilio non sussista autonomamente e rimanga pertanto assorbito da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l'esercizio del preteso diritto si concreti nel semplice ingresso e nella sola permanenza invito domino nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 c.p.

Si ritengono invece violate entrambe le disposizioni su menzionate laddove l'agente faccia ricorso a comportamenti violenti per le cose o le persone, per realizzare l'ingresso contro la volontà del titolare del diritto di esclusione (Cass. pen. Sez. V, n. 8383/2013).

Vicende processuali

Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene utilizzabili le intercettazioni di comunicazioni tra presenti eseguite all'interno di un abitacolo di una autovettura che non può essere considerata luogo di privata dimora salvo che sin dall'origine sia destinata, in difformità alla sua naturale funzione, ad uno di privata abitazione.

Il principio è stato affermato da: Cass. pen., Sez. I, n. 13979/2009; Cass. pen.,Sez. I, n. 32851/2008; Cass. pen., Sez. VI,n. 4125/2006; Cass. pen., Sez. I, n. 47180/2005

Casistica

Legittimazione - querela

In tema di violazione di domicilio, la legittimazione a sporgere querela spetta sia al proprietario che al soggetto avente la materiale disponibilità dell'immobile (Cass. pen., Sez. V, n. 5592/2014).

Furto in abitazione – luogo di privata dimora

In tema di furto in abitazione, "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora" è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, comprese le parti accessorie di un edificio (Cass. pen., Sez. V, n. 7266/2014).

Concorso di reati - Rapina

La commissione di una rapina in edificio o altro luogo destinato a privata dimora configura, dopo l'introduzione del n. 3 bis del comma terzo dell'art. 628 c.p., un "reato complesso", nel quale resta assorbito il delitto di violazione di domicilio (Cass. pen., Sez. II, n. 40382/2014)

Elemento soggettivo

Ai fini della configurabilità di una pluralità di fatti di violazione di domicilio, non è sufficiente la pluralità delle persone offese, ma è anche necessaria la sussistenza di uno specifico atteggiamento psicologico dell'agente diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti, distintamente, di ciascuna delle persone offese (Cass. pen., Sez. V, n. 26546/2014)

Concorso di reati – esercizio arbitrario delle ragioni - assorbimento

L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nell'altrui abitazione, ovvero negli altri luoghi indicati nell'art. 614 c.p., mentre se l'agente vi si introduce con violenza sulle cose o sulle persone, e contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose su cui egli vanta un diritto, viola entrambe le ipotesi delittuose su menzionate (Cass. pen.,Sez. V, n. 8383/2013).

Intercettazioni telefoniche e ambientali

Le finalità di intercettare conversazioni telefoniche e/o ambientali consente all'operatore di polizia la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi di provata dimora, oggetto di tali mezzi di ricerca della prova (Cass. pen., Sez. VI, n. 41514/2012).

Ambulatorio medico – domicilio privato

Integra il reato previsto dall'art. 614 c.p. l'abusiva introduzione o la permanenza, in orario notturno, all'interno di un ambulatorio adibito a servizio di guardia medica, il cui accesso è riservato a coloro che hanno necessità di assistenza sanitaria, essendo esso assimilabile a un temporaneo domicilio privato del medico, che ivi permane durante la notte per potersi attivare in caso di necessità(Cass. pen., Sez. III, n. 33518/2012).

Videoriprese – locale notturno

L'esecuzione di videoriprese da parte della polizia giudiziaria all'interno del cosiddetto privè di un locale notturno, pur non essendo vietata, richiede la preventiva autorizzazione da parte del giudice (Cass. pen., Sez. III, n. 35725/2011).

Sommario