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Uso legittimo delle armi

Francesca Romana Fulvi
05 Febbraio 2016

L'art. 53 c.p. esclude la punibilità del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
Inquadramento

L'art. 53 c.p. esclude la punibilità del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Ai sensi dell'art. 53 c.p. non è, altresì, punibile, qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Il ricorso alle armi o ad altro mezzo di coazione è giustificato, sulla base del tenore testuale dell'art. 53 c.p., in presenza di talune condizioni:

  • deve sussistere una situazione necessitante, che si ricollega ad una violenza o ad una resistenza o alla consumazione di delitti specificamente indicati dalla norma;
  • la reazione deve essere necessitata.
Fondamento giuridico

Il fondamento giuridico della norma è stato rinvenuto prima nel principio di sovranità e di supremazia dello Stato sul cittadino, poi nella tutela del prestigio della Pubblica Amministrazione e delle persone che esercitano una pubblica funzione. Successivamente, con la caduta del regime autoritario e l'entrata in vigore della Costituzione, si è posta la necessità di un'interpretazione restrittiva conforme ai principi democratici e costituzionali per cui attualmente la sua ratio si riconduce al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, più specificamente, alla necessità di consentire al pubblico ufficiale l'uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio e di tutelare gli interessi cui tendono i suoi doveri funzionali, in particolare quelli relativi alla sicurezza e incolumità dei cittadini.

L'uso delle armi, pertanto, si ricollega al potere di coazione dello Stato, tipica espressione della sua sovranità e del connesso principio di esecutorietà degli atti amministrativi. In particolare rappresenta un'ipotesi di esercizio dell'autotutela esecutiva della pubblica amministrazione, attraverso la quale la pretesa dell'Amministrazione viene soddisfatta con il ricorso diretto all'uso della forza per rimuovere l'ostacolo frapposto dal cittadino alla realizzazione degli scopi a cui tende l'Autorità.

Parte della dottrina ritiene che l'art. 53 c.p., quando sussistono tutti i requisiti richiesti, conferisce un'autorizzazione al pubblico ufficiale all'utilizzo della forza perché si pone come fonte di attribuzione di un potere in campo amministrativo. Secondo altra parte il principio di determinatezza imporrebbe di rintracciare la fonte del potere non nella scriminante generica, ma in specifiche norme di settore che fissano le competenze dei pubblici ufficiali incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti amministrativi.

Rapporti con le altre scriminanti

La scriminante ha carattere autonomo e sussidiario. Ciò si evince dalla clausola di riserva riportata in apertura della norma, che estende la liceità dell'utilizzo delle armi e di altri mezzi di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale a tutti i casi in cui non sono ravvisabili i presupposti della legittima difesa e dell'adempimento del dovere. La prevalente dottrina ritiene che l'uso legittimo delle armi svolge una funzione integrativa e specificativa rispetto all'adempimento del dovere, perché è lo stesso art. 53 c.p. la fonte dell'adempimento coattivo del dovere funzionale (derivante da norma giuridica). Si differenzia, inoltre, dalla legittima difesa perché il soccorso difensivo è facoltativo (l'art. 52 c.p., infatti, tutela beni individuali) mentre l'uso delle armi, nei limiti previsti, è doveroso (l'art. 53 c.p. protegge, invece, beni superindividuali).

I soggetti legittimati

La disposizione è classificata come causa di giustificazione propria perché possono invocarla solo i soggetti specificamente individuati dalla stessa: il pubblico ufficiale e qualsiasi persona che, legalmente richiesta da quest'ultimo, gli presti assistenza. Pertanto per esplicita indicazione legislativa non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità.

Secondo l'impostazione prevalente il riferimento ai pubblici ufficiali deve essere inteso in senso restrittivo rispetto alla generale definizione contenuta nell'art. 357 c.p. (ovvero solo nella parte in cui è definita pubblica la funzione che si svolge mediante l'utilizzo di poteri autoritativi).

È necessario, infatti, interpretare la norma valorizzando le finalità per cui è giustificato l'uso della coazione. Il disposto dell'art. 53 c.p., pertanto, concerne esclusivamente i pubblici ufficiali per i quali è istituzionalmente prevista la possibilità, per la realizzazione dei doveri funzionali, dell'uso della forza. Si tratta dei pubblici ufficiali che fanno parte della c.d. forza pubblica, che s'individua in tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, quindi, vi rientrano, per la tipicità delle loro funzioni rivolte alla tutela diretta di quei beni, gli appartenenti al ruolo della polizia di Stato ai quali non spetta più la qualifica di militari (Cass. pen., Sez. VI, 25 giugno 2009, n. 38119).

Sono ricompresi, dunque, nell'ambito della c.d. forza pubblica:

  • i soggetti che svolgono funzioni di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121: gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;
  • gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in relazione all'esercizio di determinate funzioni (ovvero nei limiti in cui svolgono funzioni di polizia di sicurezza o giudiziaria e non compiti tecnici o amministrativi o sono chiamati ad eseguire i provvedimenti in base alle norme dell'ordinamento che disciplinano il ricorso alla forza pubblica);
  • i militari in servizio di pubblica sicurezza (i reparti dell'esercito eccezionalmente adibiti al servizio di ordine pubblico per fronteggiare situazioni di emergenza);

Secondo l'indirizzo maggioritario, infine, l'art. 53 c.p. si applica alla polizia municipale. È stato osservato, infatti, che sebbene quest'ultima ha compiti istituzionali di polizia amministrativa, e non di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, l'art. 57, comma 2, lett.b) c.p.p., però, riconosce la qualifica di agente di polizia giudiziaria alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e che il loro servizio istituzionale comprende accanto a funzioni tipicamente amministrative anche le funzioni di pubblica sicurezza inerenti alla vigilanza ed al controllo del territorio. Pertanto l'uso legittimo delle armi può trovare applicazione solo nell'ambito dei compiti di ordine pubblico che derivano alla polizia locale da un atto formale (ad esempio: il riconoscimento prefettizio, che autorizza il vigile urbano al porto d'arma per difesa personale, o la precettazione prefettizia, che eccezionalmente attribuisce alle guardie delle province e dei comuni la qualifica di agente di ordine pubblico). In merito Cass. pen., Sez. VI, 25 giugno 2009, n. 38119.

In evidenza

Per quanto riguarda gli uffici di vigilanza e di investigazione privata (metronotte, guardie del corpo, ecc.) è stato escluso che possano beneficiare della scriminante perché non sono qualificabili come pubblici ufficiali. La dottrina limita l'operatività della scriminante al comma 2 dell'art. 53 c.p. sulla base del disposto dell'art. 139 Tulps (R.d.18 giugno 1931 n. 773) per cui gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. La giurisprudenza, invece, in un'occasione ha ritenuto applicabile l'art. 53 c.p. anche ai metronotte (pur riconoscendo, nella fattispecie concreta presa in esame, una ipotesi di eccesso colposo: Cass. pen., Sez. IV, 4 aprile 1991. Sul punto anche Cass. pen., Sez. VI, 14 novembre 2008, n. 45444).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 c.p. può invocare la scriminante anche qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. In merito alla specifica individuazione di questi soggetti si sono formati due orientamenti:

  • la norma disciplina solo le ipotesi in cui la legge prevede un dovere di collaborazione del privato, per cui, ad es., la richiesta è legale quando è rivolta nei limiti e nei casi previsti dagli artt. 652 e 380 c.p.p.;
  • la disposizione non ha una funzione ricognitiva ma estensiva della scriminante prevista al primo comma. Di conseguenza quest'ultima non opera solo a favore di coloro che sono obbligati a prestare, su richiesta, la loro collaborazione, ma anche di coloro che - anche se non legalmente obbligati – siano chiamati a prestare aiuto da parte del pubblico ufficiale.

La richiesta di collaborazione deve precedere l'intervento del privato (non può consistere in una ratifica successiva) e deve essere manifestata in modo esplicito anche senza bisogno di particolari requisiti formali, purché effettuata in presenza dei presupposti sostanziali che autorizzano l'uso della coercizione o delle armi (in questo senso va interpretato l'inciso legalmente contenuto nell'art. 53, comma 2, c.p.). Di conseguenza il privato che presti la propria assistenza di sua iniziativa o che lo faccia a favore di un soggetto che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale (e ciò nonostante faccia uso di armi o di altri mezzi di coazione) non beneficia della scriminante perché è sempre necessario che sussista la competenza del pubblico ufficiale ad intervenire con l'uso della forza.

La situazione necessitante

Le condotte descritte dall'art. 53 c.p. sono scriminate in quanto indispensabili a respingere una violenza o a vincere una resistenza dell'autorità o anche – sulla base delle aggiunte introdotte nel testo della norma dall'art. 14, l. 22 maggio 1975, n. 152 - per impedire la consumazione di una serie di delitti contro l'ordine pubblico particolarmente gravi e tassativamente elencati dalla norma stessa.

Le prime due situazione legittimanti l'uso delle armi sono la violenza e la resistenza, che devono essere attuali, altrimenti non sussisterebbe la necessità di usare le armi. In merito all'individuazione delle relative definizioni ai sensi dell'art. 53 c.p. si sono formati due orientamenti.

Secondo un primo indirizzo il contenuto dei due concetti deve essere interpretato in senso restrittivo per cui si attribuisce rilievo solo alle condotte di violenza e resistenza tali da tradursi in fatti dotati di rilevanza penale ai sensi degli artt. 336 e 337 c.p. In particolare rientrano nella nozione di resistenza tutte le condotte attive destinate ad ostacolare il pubblico ufficiale nell'adempimento del dovere, mentre sono escluse la mera resistenza passiva o la fuga.

Secondo un'altra impostazione, invece, i termini sono utilizzati in una accezione generica ed ampia:

  • per violenza s'intende non solo qualsiasi impiego di forza fisica che trasmoda in un pregiudizio corporeo (c.d. violenza in senso proprio) ma anche la coercizione psichica, cioè la minaccia, seria e particolarmente grave, di una violenza da attuarsi immediatamente. Di conseguenza non si ritiene necessario che la violenza sia esclusivamente diretta verso la persona che utilizzerà l'arma, perché è sufficiente che il comportamento sia posto in essere per ostacolare l'adempimento dei doveri di ufficio da parte dei pubblici ufficiali (ad es. nella violenza di massa o nella guerriglia urbana l'opposizione non è necessariamente indirizzata contro il pubblico ufficiale).
  • la resistenza ricomprendere tutte le condotte, attive o omissive, volte a contrastare o a rendere impossibile l'adempimento del dovere, incluse la resistenza passiva o di fuga: il limite negativo alla delimitazione delle possibili esplicazioni della resistenza è rappresentato dal fatto che non integri forme di violenza. Per un orientamento, però, l'uso della forza da parte dell'Autorità sembrerebbe comunque autorizzato dalla norma senza che sia richiesto un necessario rapporto di proporzione fra il tipo di condotta ostacolante l'adempimento dei doveri di ufficio e il tipo di reazione coercitiva attuato dal pubblico ufficiale. Per un altro, invece, è possibile attribuire rilevanza alla resistenza passiva solo se sussiste un rapporto di proporzione sia tra i mezzi di coazione impiegati e il tipo di resistenza da vincere, sia tra i beni in conflitto. Secondo questa impostazione è consentito l'uso di mezzi blandi e di limitata capacità offensiva anche per vincere una resistenza passiva.

In giurisprudenza dapprima si è sostenuto che la resistenza è solo quella che si estrinseca in una condotta violenta o comunque attiva, tale da ostacolare il pubblico ufficiale nell'adempimento del dovere, perché ci si riferiva all'interpretazione del termine data in riferimento all'art. 337 c.p., dove si individua in una condotta aggressiva, minacciosa ed intimidatorio (negano la rilevanza della resistenza passiva e della fuga ai fini della applicazione dell'art. 53 c.p.: Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio 1995, n. 2148; Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 1991; Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 1989; Cass. pen., Sez. I, 16 maggio 1978 specifica che non è riconducibile alla resistenza passiva la fuga armata).

Successivamente l'indirizzo è mutato. Si è asserito che quando le modalità di fuga sono tali da porre in pericolo l'incolumità di terze persone l'uso delle armi è legittimo se è opportunamente graduato secondo le esigenze del caso e nel rispetto del principio di proporzione e se non è possibile ricorrere ad un altro mezzo di coazione di pari efficacia ma meno rischioso (Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2000, n. 9961, dove si asserisce l'irrilevanza della distinzione fra resistenza attiva e passiva e la necessità di dare rilievo (pure in assenza di espressa previsione) al criterio di proporzione, tenendo comunque presente che al pubblico ufficiale, nell'adempimento del proprio dovere, non è riconosciuta – come nel caso della legittima difesa – una opzione di rinuncia o di commodus discessus). Di conseguenza la fuga non impedisce al pubblico ufficiale di usare le armi tutte le volte che l'uso sia necessario, avuto riguardo al criterio di proporzionalità tra gli interessi in conflitto e precisamente tra il rischio di danno al fuggitivo ed a terzi ed il contenuto del dovere di ufficio da adempiere (secondo Cass. pen., 2 maggio 2003, n. 20031 in virtù dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, Cedu l'uso delle armi è sempre legittimo per effettuare l'arresto legale di un soggetto in fuga con modalità tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. La pronuncia, però, è stata oggetto di alcune critiche).

Infine la Cassazione con la sentenza 13 ottobre 2003 n. 15271 ha specificato che quando l'uso dell'arma sia finalizzato a bloccare la fuga di malviventi si deve ritenere che sussista la proporzione, ove per le specifiche modalità con le quali i fuggitivi cercano di sottrarsi alla cattura siano ragionevolmente prospettabili in aggiunta all'avvenuta commissione di reati, al cui accertamento essi cerchino di sottrarsi, rischi attuali per l'incolumità e la sicurezza di terzi; verificandosi tale ipotesi, ed accertata quindi la legittimità dell'uso dell'arma, nella specifica forma prescelta dal p.u., non può farsi poi carico a quest'ultimo dell'evento diverso e più grave da lui prodotto, rispetto a quello preventivato, quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma all'ineludibile componente di rischio che l'uso dell'arma in sé comporta.

Da ultimo la Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2007, n. 11879, sembrerebbe ritornata sui suoi passi asserendo che siccome il fondamento e la giustificazione della disposizione dell'art. 53 c.p. consistono nella necessità di consentire al pubblico ufficiale l'uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, è da considerarsi legittimo l'uso dell'arma solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva, le quali richiedono l'impiego della forza fisica o morale e non sono perciò configurabili nel caso di fuga, che realizza solo una resistenza passiva, se non effettuata con modalità che mettano a repentaglio l'incolumità del terzo.

In evidenza

Recentemente la Cassazione, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 6719, ha ritenuta sussistente la scriminante dell'uso legittimo delle armi a fronte della condotta posta in essere da soggetti i quali, dopo aver compiuto una rapina a mano armata, si diano alla fuga con modalità tali da continuare a porre in serio pericolo l'incolumità, oltre che degli appartenenti alla forza pubblica, anche di quanti vengano a trovarsi sul tragitto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito con la quale era stato assolto dall'addebito di omicidio colposo un agente della forza pubblica che, nel corso dell'inseguimento di alcuni rapinatori, dopo che questi si erano impossessati, sotto minaccia delle armi, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, di un autoveicolo di passaggio, dal quale avevano spinto fuori il conducente, aveva esploso dei colpi di arma da fuoco uno dei quali aveva raggiunto, di rimbalzo, il detto conducente, provocandone la morte Cassazione penale.

L'ultima situazione legittimante l'uso delle armi è stata introdotta con l. 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale), e concerne il c.d. soccorso difensivo della forza pubblica per impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

Secondo un indirizzo dottrinario il pubblico ufficiale avrebbe potuto invocare la scriminante in caso di strage, disastro ferroviario etc. anche prima dell'aggiunta operata dalla l. 152/1975. La funzione dell'intervento normativo, infatti, sarebbe stata quella di confermare la scriminante, e non di estenderne l'ambito di applicazione, sia perché il soccorso difensivo a tutela di terzi è già previsto dall'art. 52 c.p., sia perchè il concetto di violenza da respingere, integra di per sé, il comportamento esecutivo dei vari delitti specificati espressamente dal legislatore. L'espressione impedire la consumazione, inoltre, sembra implicare che debba essere in atto il tentativo di commettere uno dei delitti specificamente indicati, ma se è in atto un tentativo di commettere uno dei delitti indicati, gli atti univoci e idonei alla consumazione con i quali inizia l'esecuzione del delitto e che costituiscono la materia del tentativo, integrano perfettamente una condotta caratterizzata dalla violenza e, di conseguenza, le aggiunzioni della legge Reale (l. 152/1975) risultano inutili o superflue posto che già il testo originario dell'art. 53 c.p. autorizza il pubblico ufficiale appartenente alla forza pubblica a respingere una violenza in atto.

Secondo un'altra impostazione la disposizione assume una funzione autonoma, in base alla quale l'uso delle armi per impedire la consumazione di tali reati dovrebbe essere ammesso in una fase antecedente a quella in cui si ravvisano gli elementi dell'idoneità ed univocità degli atti, propri del tentativo (atti meramente preparatori). Sarebbe, infatti, sufficiente il convincimento, desunto da fatti sintomatici, che la commissione di uno dei delitti indicati sia prossima, anche se non sono ancora stati compiuti gli atti idonei e univoci diretti a commetterlo. L'uso delle armi da parte degli ufficiali della forza pubblica sarebbe dunque legittimato già dal ragionevole convincimento che uno dei delitti specificati stia per essere commesso; ciò perché, data la rilevante gravità dei delitti in questione, anche senza il requisito dell'attualità del pericolo concreto, le esigenze di sicurezza giustificherebbero l'anticipazione dell'intervento armato impeditivo. Tale interpretazione suscita qualche perplessità, in quanto consentirebbe la reazione armata anche in caso di mancanza di un effettivo pericolo.

Per una ulteriore orientamento la disposizione introdotta dalla c.d. legge Reale (l. 152/1975) non amplia il novero dei casi a cui è riferibile l'art. 53 c.p. ma si limita ad operare un'anticipata valutazione di proporzionalità, già in astratto, dell'uso delle armi per impedire la consumazione dei delitti più gravi, risolvendo a priori il bilanciamento a favore dell'interesse pubblico al loro impedimento.

La reazione necessitata

La condotta giustificata consiste nell'uso o nell'ordinare di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. La norma richiede che tale reazione sia necessaria e non il frutto di una libera scelta: il pubblico ufficiale non deve avere altra opzione, per adempiere il proprio dovere, che usare il mezzo coercitivo. L'espressione costretto dalla necessità, infatti, significa che il pubblico ufficiale è posto di fronte all'alternativa tra respingere una violenza o di vincere una resistenza e il non adempiere al proprio dovere. Attraverso il termine costretto, inoltre, il legislatore ha voluto chiarire che, in ogni caso, l'uso legittimo delle armi costituisce l'extrema ratio, cui si può fare ricorso soltanto quando il fine di adempiere il proprio dovere non può raggiungersi in altro modo, salvaguardando sempre l'integrità fisica degli individui (es.: ricorrendo all'uso di idranti, lacrimogeni etc.). La scriminante non si configura, pertanto, se gli ostacoli che si frappongo all'adempimento del dovere sono eliminabili diversamente rispetto all'utilizzo delle armi.

L'accertamento del parametro della necessità, che accomuna la scriminante in esame a quelle previste dagli artt. 52 e 54 c.p., attiene da un lato il profilo oggettivo della sussistenza di un collegamento tra la situazione necessitante e l'uso della forza per adempiere il dovere del proprio ufficio, dall'altro quello soggettivo-decisionale, per cui il pubblico ufficiale si è determinato ad agire perché costretto dalla violenza da respingere, dalla resistenza da vincere, ecc. La valutazione dello stato di costrizione da parte del pubblico ufficiale si opera facendo riferimento al fine del perseguimento dell'interesse pubblico, rappresentato dall'adempimento del dovere dell'ufficio.

Anche in riferimento alla costrizione si ripropone la questione se si sia in presenza di un presupposto oggettivo, con la conseguenza che non sarebbe necessario che il pubblico ufficiale si senta psicologicamente forzato all'uso delle armi né che si rappresenti necessariamente l'esistenza della violenza o resistenza, o di un requisito soggettivo, destinato ad avere inevitabilmente un riflesso nella psiche dell'agente.

Secondo parte della dottrina la previsione del requisito della necessità ed il principio di proporzione comportano anche l'esigenza di una gradualità nella scelta dei mezzi utilizzati: ove siano sufficienti mezzi coercitivi più blandi per assicurare l'adempimento dei propri doveri funzionali, va evitata l'utilizzazione di quelli più drastici (o addirittura delle armi) in quanto, appunto, non necessaria. La stessa espressione armi o altri mezzi di coazione fisica e le ipotesi speciali a cui rinvia il comma 2 dell'art. 53 c.p. implicano il riferimento al principio di gradualità. Inoltre, poiché la necessità è legata all'adempimento del dovere d'ufficio occorre che gli strumenti di coazione siano tali da consentire di opporsi alla violenza o alla resistenza ma non compromettano la realizzazione del compito ascritto al pubblico ufficiale (ad es. il fine di procedere all'arresto di un soggetto in fuga è incompatibile con la sua uccisione). Nel caso in cui si scelga un mezzo “sproporzionato” rispetto alla situazione concreta a causa di un eccesso colposo si applicherà l'art. 55 c.p.

Per quanto attiene alla nozione di armi si rinvia all'art. 585, comma 2, c.p. che ne contiene la definizione agli effetti della legge penale. Secondo una tesi, inoltre, tale concetto deve essere inteso in senso restrittivo perché occorre evidenziare il collegamento strutturale tra l'utilizzo dei mezzi lesivi e l'adempimento del dovere. Di conseguenza sarebbero ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 53 c.p. solo le armi indicate nelle disposizione di servizio della forza pubblica, mentre non sarebbe ammesso l'utilizzo di quelle personali. Infatti, se la titolarità dell'ufficio esclude l'uso delle armi, il pubblico ufficiale non potrà impiegare, ad es., una pistola privata.

In merito ai mezzi utilizzati (altri mezzi di coazione fisica), la dottrina ritiene che la genericità del termine usato dall'art. 53 c.p. consente di fare riferimento a qualsiasi mezzo produttivo di effetti lesivi o coercitivi che si caratterizza per un possesso regolare e meno aggressivo e a cui la forza pubblica ricorra per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali e a disposizione (rientrerebbero nel campo applicativo della norma lo sfollagente, candelotti lacrimogeni, fumogeni, cani addestrati antidroga o anticontrabbando, il ricorso a “cariche” in servizi di ordine pubblico e i casi in cui le armi non siano utilizzate secondo la loro destinazione naturale ma come minaccia, come nel caso degli spari intimidatori e, in generale, le forme di coazione psichica).

L'oggetto materiale sul quale la forza pubblica esercita la sua azione può essere sia un bene materiale sia una persona, identificata nel soggetto che esercita la violenza o la resistenza, ecc.

Il fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio

L'utilizzo di armi o di altri mezzi di coazione è ammesso solo se necessario per il perseguimento di finalità attinenti alle funzioni istituzionalmente assegnate al pubblico ufficiale ovvero per eliminare un ostacolo all'assolvimento del dovere da adempiere. Ciò significa che egli deve trovarsi nello svolgimento di un'attività doverosa e non meramente facoltizzata.

In dottrina si dibatte se tale requisito debba essere interpretato in senso soggettivo o oggettivo. Secondo il primo orientamento, infatti, tale finalità deve essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte del soggetto che ricorre all'uso delle armi. Dall'accoglimento di tale impostazione discendono due conseguenze:

  1. l'esercizio del potere tendente a fini diversi rispetto a quelli per i quali è stato attribuito non ha efficacia scriminante, anche se sussistono tutti i presupposti. Sono esclusi dalla previsione legislativa non solo i casi in cui il soggetto abbia di mira un fine privato (es.: uno scopo di vendetta o di arbitraria sopraffazione) ma anche quelli in cui abbia per scopo l'adempimento di una facoltà e non un dovere del proprio ufficio. Nell'ipotesi in cui sussistono motivi personali l'operatività della scriminante è ammessa solo qualora quest'ultimi coesistano con quelli attinenti al perseguimento dei doveri d'ufficio e non costituiscano in alcun modo le ragioni principali che hanno indotto il pubblico ufficiale ad utilizzare le armi.
  2. Non si applica il principio della rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione sancito dall'art. 59 c.p. (la regola generale, però, vive in riferimento a tutti gli elementi obiettivi della fattispecie, con il limite derivante dall'ignorantia legis).

Per altra impostazione, invece, l'espressione utilizzata dalla legge deve essere intesa in senso oggettivo, perché sottolinea l'esigenza che l'uso della armi sia strettamente connesso con l'adempimento dei doveri funzionali. Il fine, quindi, costituisce un limite oggettivo-funzionale dell'attività in concreto svolta, non rilevando le personali motivazioni dell'agente. Attraverso il fine la legge circoscrive l'uso delle armi ai soli casi in cui sia funzionale all'adempimento di un dovere e seleziona le azioni delle forza pubblica che possono essere ritenute legittime perché realizzano oggettivamente interessi pubblici.

Entrambe le tesi concordano nel ritenere che l'eventuale coesistenza di motivi personali e di quello impersonale relativo al perseguimento del dovere di ufficio rende in ogni caso possibile la applicabilità dell'art. 53 c.p., come anche nel reputare che non sia coperta dalla causa di giustificazione una condotta ispirata esclusivamente a moventi di vendetta e rappresaglia e non caratterizzata anche dalla obiettiva esigenza di adempiere un dovere dell'ufficio.

La proporzione

Ai fini dell'operatività dell'art. 53 c.p. è necessario che sussista un rapporto di proporzione fra la condotta del pubblico ufficiale e quella di chi si oppone all'adempimento dei doveri d'ufficio. Anche se non espressamente menzionato dalla norma, infatti, è unanimemente considerato dalla dottrina un requisito autonomo ed implicito della scriminante.

La sua previsione si desume dall'ordinamento giuridico in generale e soddisfa da un lato la necessità di dare piena applicazione al principio del bilanciamento di interessi contrapposti alla luce della situazione concreta, immanente all'intero ordinamento giuridico ed in particolare al settore delle cause di giustificazione, dall'altro l'esigenza di superare l'originale vocazione autoritaria dell'art. 53 c.p., rendendolo compatibile con l'attuale sistema costituzionale.

La proporzione costituisce un limite generale di operatività della causa di giustificazione superato il quale il diritto di autotutela diventa abuso del diritto. La sua interpretazione ha inciso sull'ambito applicativo della scriminante. In giurisprudenza si sono formati due orientamenti. Inizialmente, infatti, la proporzione, quale requisito di legittimità, si applicava in riferimento al rapporto tra mezzo coattivo impiegato e quello a disposizione e non tra i beni in conflitto. Ciò perché si reputava che il legislatore avesse già valutato come prevalente l'interesse pubblico all'adempimento del dovere da parte dell'Autorità rispetto a quello del privato alla tutela alla sua integrità fisica.

Successivamente la Cassazione ha mutato l'indirizzo e ha chiarito che la proporzione non attiene solo alla legittimità dell'operato del pubblico ufficiale ma anche alla gradazione nell'uso delle armi, poiché il destinatario del predetto uso non è sempre il soggetto che oppone violenza o resistenza. Nel concetto di proporzione rientra, infatti, anche l'utilizzo persuasivo o intimidatorio dell'arma o la direzione dei colpi verso cose o mezzi di cui tale soggetto si avvale per realizzare la condotta da reprimere.

L'applicazione del criterio della proporzione è risultato fondamentale soprattutto nei casi di resistenza passiva o di fuga. In considerazione di quest'ultimo si è ritenuta giustificata la reazione armata quando la violenza nei confronti dell'autorità fosse particolarmente grave o comunque tale da mettere in pericolo la vita o l'incolumità dell'agente di forza pubblica o di terzi (ad es. nel caso di fuga accompagnata da uso delle armi da parte del fuggitivo).

Nell'ipotesi di semplice fuga non accompagnata da uso delle armi da parte del fuggitivo si è, invece, escluso, in ogni caso, che si possa sparare con lo scopo di uccidere (c.d. colpo mirato) ed è stato ritenuto proporzionato solo un uso dell'arma finalizzato a bloccare la fuga senza determinare rischi particolarmente elevati per l'incolumità del fuggitivo o di terzi (ad es.: sparare alle gomme dell'auto, mirare alle gambe del fuggitivo ecc.).

I casi particolari di uso legittimo delle armi

Il terzo comma dell'art. 53 c.p. stabilisce che la legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso dell'arma o di altro mezzo di coazione fisica.

Secondo un orientamento la disposizione ha una disciplina autonoma rispetto a quelle dei primi due commi per cui in queste ipotesi non è necessario che ricorrano i requisiti di respingere una violenza o di vincere una resistenza. Per un atro indirizzo, invece, le norme che disciplinano i casi richiamati delineano situazioni di adempimento del dovere a cui si applica l'art. 53 c.p.

Si ritiene che il criterio della proporzione dovrebbe comunque operare anche negli altri casi di uso delle armi ai quali rinvia all'art. 53,ultimo comma, c.p. e che sono contenuti nella legislazione speciale.

Tra i casi in cui la legge consente l'uso delle armi, rientrano:

  • l'art. 41 c.p.m.p.;
  • l'art. 1 e ss., l. 4 marzo 1958, n. 100 che regolano l'uso di armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza per impedire i passaggi abusivi delle frontiere dello Stato o per arrestare persone in attitudine di contrabbando;
  • l'art. 158, ultimo comma, Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps) che autorizza l'uso di armi da parte degli agenti di polizia per impedire i passaggi abusivi delle frontiere dello Stato;
  • art. 2,l. 18 aprile 1940, n. 494 che autorizza l'uso di armi da parte dei militari per impedire i passaggi abusivi delle frontiere dello Stato;
  • art. 4, comma 1-sexies, l. 29 dicembre 2009, n. 197 di conversione con modificazioni del d.l. 4 novembre 2009, n. 152 recante Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, che statuisce la non punibilità del militare che, nel corso di missioni di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per la necessità di operazioni militari (la disposizione è stata criticata sia sotto il profilo del rinvio a fonti secondarie - le c.d. regole di ingaggio - per delimitare il campo applicativo di una scriminante che interferisce con il settore di beni e diritti fondamentali della persona, sia sotto il profilo della eccessiva vaghezza del concetto di necessità militare come fattore legittimante l'uso della forza).

In merito alla legittimità di ricorrere alle armi nell'ambito di un istituto penitenziario si distingue tra vigilanza interna ed esterna. Nel primo caso l'art. 41, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 stabilisce che nel carcere è consentito solo l'uso della forza fisica ma non delle armi, per fronteggiare atti di violenza, impedire evasioni o vincere resistenze, anche passive, agli ordini impartiti. Gli agenti penitenziari in servizio possono portare armi solo in casi eccezionali e su autorizzazione del direttore (art, 41, comma 4, l. 354/1975).

Nel secondo si ritiene applicabile l'art. 169, comma 1, n. 3 del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2584, Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in base al quale l'agente è legittimato ad usare le armi in due casi:

  • quando un soggetto cerca di entrare dall'esterno all'interno dell'istituto nell'intento di turbare in qualsiasi modo l'ordine;
  • quando il detenuto cerchi di fuggire e si oppone al fermo con vie di fatto o con minaccia di violenza e non vi siano altri mezzi efficaci per impedire l'evasione.

In evidenza

Secondo alcuni autori l'art. 169, comma 1, n. 3 r.d. n. 2584/1937 è stata abrogata dalla legge sull'ordinamento penitenziario e dal nuovo ordinamento sul corpo di polizia penitenziaria che non prevede il servizio di vigilanza esterna tra i compiti istituzionali della polizia penitenziaria.

L'uso legittimo delle armi putativo e l'eccesso colposo

L'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi presuppone l'esistenza di tutti gli elementi e di tutte le condizioni della scriminante reale (che esclude l'antigiuridicità) o putativa (che esclude il dolo) e consiste nell'oltrepassare per errore i limiti imposti dalla necessità, concretandosi nell'eccesso nell'uso dei mezzi (Cass. pen., Sez. I, 30 settembre 1982). L'esimente putativa dell'uso legittimo delle armi può ravvisarsi quando l'agente abbia ritenuto per errore di trovarsi in una situazione di fatto tale che ove fosse stata realmente esistente egli sarebbe stato nella necessità di fare uso delle armi. Non si applica, invece, quando l'errore non investe i presupposti di fatto che integrano la causa di giustificazione o una norma extrapenale integratrice di un elemento normativo della fattispecie giustificante, ma si risolve in un errore di diritto, sfociante nell'erronea ed inescusabile convinzione che la situazione (nella specie: un uomo in fuga) nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante, giacché diversamente si finirebbe con il considerare inoperante, sul terreno delle cause di giustificazione, il principio generale, posto dall'art. 5 c.p. secondo cui l'ignoranza (inescusabile) della legge non scusa. (Fattispecie in cui un carabiniere, allo scopo di arrestare la fuga di un ciclomotorista che non aveva ottemperato all'invito di fermarsi, aveva esploso vari colpi d'arma da fuoco in direzione delle gomme del veicolo ed uno di tali colpi, rimbalzando, aveva attinto il conducente cagionandone la morte, Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 1991).

Casistica

Utilizzo dell'arma in maniera difforme dalla sua naturale destinazione

Ai fini del riconoscimento della scriminante dell'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica è irrilevante, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 53 c.p., che l'arma venga utilizzata dall'agente in modo improprio piuttosto che secondo le sue naturali modalità d'impiego. (Fattispecie in cui un carabiniere aveva utilizzato la pistola d'ordinanza "a mò di clava" per infrangere il vetro di una autovettura determinando l'accidentale esplosione di un colpo che attingeva mortalmente il soggetto che si era asserragliato nel veicolo, Cass. pen. Sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 45015).

Soggetti legittimati, esclusione

In forza del combinato disposto degli articoli 133 e 134 del Tulps (R.d. 18 giugno 1931 n. 773), le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali (proprietà mobiliari o immobiliari), previa autorizzazione prefettizia, che non può essere concessa per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. Ne consegue che alle guardie particolari giurate può riconoscersi la qualifica di incaricato di un pubblico servizio solo in relazione ad attività connesse e complementari a quella, istituzionalmente a esse affidata, di vigilanza e custodia delle proprietà immobiliari e mobiliari (come, ad esempio, quando si accingano a operare un arresto in flagranza per il reato di furto riguardanti i beni oggetto dell'attività di vigilanza). Ne consegue, per converso, che deve escludersi possa attribuirsi la qualità pubblicistica per eventi estranei alla finalità di vigilanza anzidetta (come, ad esempio, nel caso di un intervento per sedare una lite tra privati ovvero di un intervento originato dall'improprio impiego delle guardie particolari giurate con compiti di servizio d'ordine). (Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 2004, n. 28347).

Uso legittimo delle armi

È legittimo l'uso delle armi ex art. 53 c.p. da parte di un agente di polizia che, per sedare una colluttazione e respingere la violenza attuata nei suoi confronti da alcuni corrissanti, esplode dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio, trovando il suo comportamento ragione nella necessità di tutelare l'autorità e l'incolumità di persone che esercitano una pubblica funzione (Cass. pen., Sez. VI, 8 gennaio 2004, n. 7337).

Uso legittimo delle armi

Il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva; l'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la condotta di agenti di Polizia i quali avevano accompagnato coattivamente presso i propri uffici il soggetto richiesto di declinare le proprie generalità, dopo che lo stesso, in un contesto di persone in atteggiamento ostile alle Forze dell'Ordine, si era limitato alla "fugace" esibizione di un documento di identità, Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 2015, n. 22529).

Resistenza passiva

Poiché per l'operatività dell'esimente prevista dall'art. 53 c.p. occorrono due condizioni strettamente interdipendenti tra loro, vale a dire l'uso legittimo dell'arma e la necessità di vincere una resistenza attiva, nonché un rapporto di proporzione, di modo che, qualora altri mezzi siano possibili per respingere la violenza o vincere la resistenza, il pubblico ufficiale non è autorizzato ad usare le armi, salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza dell'ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale integra una resistenza meramente passiva, inidonea a giustificare l'uso dell'arma da parte di quest'ultimo. (Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. di un brigadiere dei carabinieri il quale, dopo avere intimato l'alt a un veicolo sopraggiungente, vedendo che il conducente non si arrestava e proseguiva la marcia, aveva esploso un colpo di pistola in direzione del mezzo, direttamente colpendo a morte il guidatore, Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio1995, n. 2148).

Resistenza passiva

Le forze dell'ordine possono legittimamente sparare contro i rapinatori in fuga che, a bordo della loro auto, non si fermano al posto di blocco dopo aver compiuto una rapina, qualora ritengano che i malviventi possono commettere altri reati. E questo vale anche se i banditi non imbracciano armi. L'agente che spara, però deve farlo con diligenza e perizia senza sparare raffiche non controllate (Cass. civ., Sez. III, 13 ottobre 2003, n. 15271).

Principio di proporzione

Affinché possa riconoscersi la scriminante dell'uso legittimo delle armi è necessario che tra i possibili mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo, nel rispetto del principio di proporzionalità (nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente la scriminante de quo nella condotta di un Carabiniere che, nel corso di un conflitto a fuoco con dei rapinatori, aveva ferito mortalmente un passante, atteso che la situazione di violenza estrema che aveva caratterizzato la fuga dei rapinatori giustificava, in base al principio di proporzionalità, l'utilizzo dell'arma come extrema ratio per tutelare l'incolumità di ostaggi e terzi, Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2014, n. 6719).

Principio di proporzione

Perché possa riconoscersi la scriminante dell'uso legittimo delle armi, quale prevista dall'art. 53 c.p., occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l'uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità (nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di eccesso colposo, nei confronti di un agente di polizia il quale, in ora notturna ed in zona poco frequentata, a fronte del gesto di un soggetto che aveva estratto e puntato contro la pattuglia di cui detto agente faceva parte una pistola, rimanendo quindi fermo in tale atteggiamento, con un ginocchio a terra, nel mezzo della strada, aveva esploso contro costui, dopo essersi portato a distanza di sicurezza, al riparo dell'autovettura di servizio, i cui fari abbagliavano l'antagonista, alcuni colpi di pistola che ne avevano cagionato la morte, Cass. pen., Sez. IV, 15 novembre 2007, n. 854).

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