Cesare Parodi
13 Luglio 2015

Il delitto di usura, già compreso nel codice Rocco, è stato totalmente ridisegnato con la l. 7 marzo 1996, n. 108, che ha previsto due differenti ipotesi di reato ed ha conservato la precedente ipotesi di “mediazione creditizia”. La peculiarità della nuova fattispecie, nell'ipotesi di usura c.d. “presunta”, può essere colta sia su piano strettamente giuridico che in chiave sociologica.
Inquadramento

Il delitto di usura, già compreso nel codice Rocco, è stato totalmente ridisegnato con la l. 7 marzo 1996, n. 108, che ha previsto due differenti ipotesi di reato ed ha conservato la precedente ipotesi di “mediazione creditizia”. La peculiarità della nuova fattispecie, nell'ipotesi di usura c.d. “presunta”, può essere colta sia su piano strettamente giuridico che in chiave sociologica.

Da un lato la fattispecie è stata strutturata su base sostanzialmente oggettiva: il reato è integrato a fronte di una dazione o promessa di interessi o vantaggi usurari superiore al limite fissato – per tipologie di operazioni e importi – trimestralmente a mezzo di decreti ministeriali. Dall'altro, si deve rilevare che la medesima fattispecie è applicabile sia ai rapporti che si sviluppano in ambito delinquenziale – che non infrequentemente trovano luogo in ambito di criminalità organizzata – sia a quelli che intercorrono tra istituti di credito, finanziarie e i clienti di tali soggetti.

Se nel primo caso la criticità sul piano probatorio può essere ravvisata nella difficoltà a ricostruire nel dettaglio il rapporti di debito/credito tra le parti, nel secondo – a fronte di rapporti documentalmente analizzabili – può essere al contrario problematica la valutazione delle voci – oneri e costi – che l'istituto di credito ha considerato nel calcolare il tasso da applicare al cliente.

Il delitto di cui al comma 3 dell'art. 644 c.p. – c.d. usura in concreto, rispetto al quale il legislatore non ha indicato dei parametri oggettivo diretti o indiretti per individuare la natura usuraria degli interessi – assume poi la natura di norma di “chiusura” del sistema e non trova – a tutt'oggi, al pari della già nominata mediazione creditizia – una concreta diffusione nella realtà giudiziaria.

Interesse tutelato ed interesse oggettivo

La l. n. 108/1996 ha radicalmente modificato il concetto di usura, intervenendo anche sulla scelta degli interessi da tutelare; nella sua attuale versione il reato di usura si configura per l'oggettivo superamento del tasso-soglia degli interessi, indipendentemente dalla condizione della persona offesa. Il superamento del tasso soglia, determinato secondo la procedura amministrativa prevista dalla legge, comporta, in effetti, una presunzione legale di usurarietà degli interessi. (Cass., Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028)

In questo modo, alla tutela degli interessi patrimoniali e – entro certi termini - morali della persona offesa, si affianca un intervento di controllo sul “mercato” del credito.

Il reato è stato delineato in chiave tendenzialmente oggettiva, essendo la fattispecie connotata dalla violazione del rapporto di adeguatezza delle prestazioni, secondo parametri predefiniti ed obiettivi che necessariamente non possono non tener conto delle leggi di mercato e del variabile andamento dei tassi che da esse conseguono.

Non solo: descrivendo la condotta, il legislatore ha “parificato” a tutti gli effetti la “promessa” alla “ dazione” di interessi o vantaggi usurari, in questo modo sottolineando la tutela “anticipata” delle persone offese del reato che con la fattispecie si è voluta delineare. Una tutela anticipata che è presentata anche sul piano dell'estensione in termini molto ampi, laddove agli interessi in senso stretto sono stati equiparati i “vantaggi usurari”. Quest'ultima dizione non ha trovato un significativo riscontro nella realtà giudiziaria, ma esprime con particolare chiarezza la volontà di non lasciare “scoperte” e quindi prive di una sanzione penale condotte assimilabili sul piano patrimoniale a quelle tipicamente connotata dalla promessa o consegna di interessi.

Il codice ha individuato un meccanismo di “aggiornamento” e costante integrazione della norma. L'art. 644, comma 3, c.p. (come modificato dall'art. 1 della l. 108/1996) prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.”; non solo: il comma 4 del medesimo articolo fornisce le indicazioni fondamentali per il calcolo del tasso.

Sulle modalità di determinazione del tasso soglia in termini strettamente economici la legge ha indicato criteri su cui fondare una valutazione di omogeneità delle operazioni ai fini del raggruppamento in categorie; in relazione al valore ordinario medio di ciascuna classe di operazioni viene individuato un quantum oltre il quale la remunerazione del credito non è consentita.

La S.C. è intervenuta sul tema per fornire decisive precisazioni sulla struttura dell'elemento oggettivo del reato e sulla necessità di tenere conto di tutte le voci di costo nel calcolo dell'interesse applicato ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso di usura. In particolare per la Cassazione, le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi, così che nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.(Cass., Sez. II 23 novembre 2011, n. 46669).

Elemento soggettivo

La l. n 108/1996 non ha inserito nella fattispecie del reato di usura di cui agli all'art. 644, commi 1 e 3, c.p., un dolo specifico. L'elemento soggettivo è pertanto integrato pertanto da un dolo generico, con oggetto la volontà di farsi dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi superiori al limite legale.

Per valutare in concreto la sussistenza di penali responsabilità proprio con riguardo alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, la S.C. ha valutato come immune da vizi logico-giuridici la motivazione con cui il giudice di merito aveva escluso l'elemento psicologico del reato sulla base della valutazione congiunta delle seguenti circostanze, offrendo all'interprete una serie di criteri funzionali alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo (Cass., Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028):

  • minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti;
  • episodicità dei superamenti della soglia nel corso di rapporti bancari lunghi;
  • controprova degli esiti dei diversi criteri di calcolo;
  • contraddittorietà della normativa secondaria di settore.
Luogo e momento di consumazione del reato

La valutazione del momento - e del luogo - di commessione del reato deve essere ricostruita sulla base dell'art. 644-ter c.p., che recita: “la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”.

Tale norma – introdotta con la l. n. 108/1996 - determina una significativa incertezza interpretativa, derivante dalla difficoltà di comprendere se il legislatore abbia inteso o meno modificare (da istantaneo a permanete) la natura del reato.

Art. 644-ter c.p. Orientamenti a confronto

Interpretazione “letterale” della norma: il testo impone di individuare nel giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale il momento di consumazione del reato - di fatto quindi modificato in permanente.

La norma non ha modificato la natura del reato - di per sé istantaneo - ma introduce una semplice deroga alla disciplina generale della prescrizione di cui all'art. 158 c.p.

Analizzando il fenomeno usura sul piano “socio-criminale”, la natura di reato permanente parrebbe adattarsi meglio alla volontà del legislatore: si tratta di un delitto rispetto al quale la situazione di pericolo e danno per gli interessi tutelati “permane” in conseguenza dell'atteggiamento dell'autore del fatto - con la protrazione dell'atteggiamento antidoveroso - e non in termini indipendenti da tale fattore.

La S.C. ha con sempre maggiore convinzione preso atto dell'usura come reato a schema “duplice”, che si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dall'effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria (Cass., Sez. Feriale., 19 agosto 2010, n. 32362).

Un reato costituito pertanto da due fattispecie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. (Cass., Sez. II, 1 ottobre 2008, n. 38812).

Laddove il contratto - in qualsiasi forma - preveda già espressamente o indirettamente l'applicazione di interessi usurari, il reato dovrà ritenersi consumato nel momento e nel luogo di conclusione dello stesso, ossia – verosimilmente - nel luogo in è stato raggiunto l'accordo sul prestito ovvero - in caso di usura “bancaria” presso la filiale ove la firma è stata apposta o nel luogo ove è pervenuta all'istituto l'accettazione espressa dal cliente. Considerazione analoghe devono essere effettuate ogni qual volta le condizione risultino “rideterminate” portando - o ribadendo - lo schema contrattuale nell'ambito illecito sopra indicato.

Se durante la prosecuzione del rapporto, viene a verificarsi l'applicazione e il concreto pagamento di interessi usurari, tale condotta non costituirebbe un post factum penalmente non punibile, ma farebbe parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante segnando, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo «sostanziale» del reato. Una situazione quindi tale da incidere sul momento consumativo (e pertanto sul termine di prescrizione) e sul luogo di commissione del reato, che si consuma in prima battuta indubbiamente nel luogo ove viene formulata la promessa o la dazione, ma che può consumarsi in seguito anche nei luoghi dove potrebbero trovare luogo ulteriori promesse o pagamenti.

Circostanze aggravanti

La fattispecie “base” del delitto di usura è corredata da una serie di aggravanti ad effetto speciale, contenute nel comma 5 dell'art. 644 c.p.; circostanze che determinano un aumento della pena base da un terzo alla metà.

Le circostanze richiamate:

  • si applicano all'ipotesi di usura “presunta” di cui all'art. 644, commi 1 e 3.
  • si applicano alla mediazione usuraria di cui all'art 644, comma 2.
  • non si applicano all'usura “in concreto” dell'art. 644, comma 3.

Con l'aggravante di cui al n. 1, è prevista la riconducibilità della condotta nell'ambito di specifiche attività imprenditoriali. La ratio della previsione deve essere rinvenuta nella maggiore insidiosità di condotte illecite apparentemente riferibili ad attività continuative ed organizzate e – apparentemente - lecite. Si tratta di una circostanza di natura soggettiva, ex art. 70, comma 1, n. 2, c.p.

Di grande momento, almeno per quanto riguarda la realtà giudiziaria, risulta essere la circostanza - di natura oggettiva - ravvisabile nell'avere il colpevole “richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari.

In tale contesto il termine “garanzia” parrebbe poter ricomprendere non soloogni tipologia di garanzia in senso “tecnico-civilistico”, quanto anche forma di garanzia indiretta , funzionali ad “aggirare” la lettera della legge. Si pensi ad esempio al rilascio di una procura a vendere un immobile, o ad un contratto preliminare ex art. 2932 c.c. Atti che formalmente non rivestono una funzione di garanzia, ma in forza dei quali il proprietario del bene, vittima del reato, può essere “spogliato” del bene medesimo.

Lo stato di bisogno, oggi contemplato da una delle aggravanti citate, era , prima della riforma introdotta dalla l. 7 marzo 1996 n. 108, richiamato direttamente dalla fattispecie, nei termini di “approfittamento” dello stato stesso - da parte dell'autore del reato.

L'aggravante attuale non richiede in realtà l'approfittamento, ma si limita a precisare che il reato deve essere “commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno. “

Stato di bisogno: orientamenti a confronto

  • Lo stato di bisogno deve essere una concreta limitazione della volontà del mutuatario dovuta ad una indifferibile necessita”. (Cass., Sez. II, 5 dicembre 1991, n. 199)
  • Lo stato di bisogno elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo, il quale si determina a contrattare in condizione di inferiorità psichica che vizia il consenso (Cass., Sez. II, 18 febbraio 1988, n. 5633)

Lo stato di bisogno se da un lato non deve essere inteso come uno stato di necessità tale da annientare la libertà di determinazione del soggetto passivo, non potrebbe neppure identificarsi in una semplice difficoltà che induca a ricorrere al privato o addirittura con la finalità di procurarsi un vantaggio nella previsione di proficui investimenti, dovendo pur sempre essere di una intensità' tale da limitare la libertà di scelta (Cass. , Sez. II, 13 maggio 1983, n. 10025)

Le indicazioni generale sopra riportate – seppur riferibili alla pregressa versione della norma - possono ritenersi utilizzabili anche in relazione all'aggravante sopra precisata.

Al contrario, quantomeno in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 644, commi 1 e 3, c.p., a fronte dell'oggettivo superamento del tasso stabilito dalla legge, da un lato l'approfittamento non ha più un autonomo rilievo e dall'altro l'accettazione di un tasso superiore a quello stabilito dalla legge non può essere di sé solo idoneo a fondare la conoscenza del bisogno. Se così fosse, in tutti i casi di superamento - e quindi di reato - vi sarebbe la conoscenza del bisogno.

Occorre allora individuare ulteriori criteri di valutazione, non correlati al solo superamento del tasso; in questo senso, potrebbe assumere un significato indubbiamente l'entità del superamento o altri elementi legati alle modalità di concessione del credito o di restituzione del capitale e degli interessi.

Di particolare rilievo nel sistema delineato dal legislatore deve poi ritenersi l'aggravante di aver agito in danno di soggetto esercente attività imprenditoriale o professionale.

La S.C. ha sempre ritenuto sostanzialmente indifferente la “matrice” dell'esigenza che porta il soggetto a concludere accordi di natura usuraria: nessun rilievo sulla sussistenza del reato di cui all'art. 644 c.p. può essere dato alla motivazioni che hanno portato allo stato di bisogno o comunque alla richiesta del prestito.

Lo "stato di bisogno" di cui all'art. 644 c.p. non è considerato dalla legge come una situazione materiale, ma come una condizione psicologica in cui la persona si trova e per il quale non ha piena libertà di scelta. Tale stato può essere indifferentemente determinato da pericoli, da sventure ed altre cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili, poiché la norma predetta persegue la finalità di punire la condotta ritenuta socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del creditore (Cass., Sez. II, 5 maggio 1993, n. 2085; Cass., Sez. II, 13 novembre 1984 n. 2238).

Proprio con riguardo agli operatori economici, lo stato di bisogno individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all'esosa richiesta dell'agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalità e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale; uno stato pertanto che sussiste anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale (Cass., Sez. VI, 15 luglio 1996, n. 8404). La logica impone quindi di non individuare un vincolo funzionale tra l'attività svolta dell'imprenditore/artigiano e la ragione della richiesta di un prestito.

Di non particolare rilievo nella realtà giudiziaria risulta infine l'aggravante di cui al numero 5: un' aggravante che si giustifica con la “pericolosità sociale” del soggetto che, sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale, ha continuato a delinquere con comportamenti usurari; un'aggravante, pertanto, con funzione più preventiva che repressiva.

Usura in concreto

A fronte pertanto di un'usura “oggettiva” costruita sulla base sostanzialmente di un solo dato “numerico” a prescindere dalle connotazioni personalistiche legate alla persona offesa (lo stato di bisogno) ed all'autore del fatto (in relazione all'approfittamento) la l. 7 marzo 1996, n. 108 ha mantenuto una seconda ipotesi la cui individuazione è rimessa ad una serie di valutazioni discrezionali dell'organo giudicante, che devono avvenire tuttavia su base oggettiva, valorizzando parametri desunti dal mercato e che dovrebbe evidentemente colmare possibili “vuoti di tutela” garantendo al contempo la mediazione fra le giuste pretese dell'intermediario e il corretto ausilio creditizio prestato al cliente.

Una fattispecie con la quale si è voluto delineare una norma di “chiusura”, mantenendo un'usurarietà in concreto, da accertarsi caso per caso da parte del giudice, restituendo a questi quella passata discrezionalità solo in parte eliminata dall'introduzione degli interessi usurari ex lege. (F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, Delitti contro il patrimonio, III ediz., Padova 2009).

Si tratta evidentemente di un'ipotesi residuale, che non ricorre laddove vi sia comunque il superamento del tasso individuato all'art. 644, comma 1, c.p., ovvero nel caso - per altro non frequente - in cui debba essere valutato carattere usurario delle prestazioni non pecuniarie.

Non tutti i rapporti i cui tassi risultano di poco inferiori al tasso soglia possono, di per se solo, essere ricondotti all'ipotesi dell'art, 644, comma 3, c.p.; a tal fine la fattispecie deve essere valutata alla luce di quattro elementi costitutivi: gli interessi o vantaggi “comunque sproporzionati”, le “concrete modalità del fatto”, le “operazioni similari” e le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Elementi tutti che devono trovare piena conferma sul piano non solo oggettivo, quanto anche su quello soggettivo.

Se dunque non è richiesto dalla fattispecie un dolo specifico, l'autore della condotta dovrebbe avere agito conoscendo o dovendo conoscere le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della persona offesa del reato. Condizioni, tuttavia, che sono totalmente svincolare da profili di “approfittamento”, quali quelli previsti dalla fattispecie introdotta dal codice Rocco, o, a fortiori, dalle motivazioni soggettive che possono aver determinato la condizione descritta.

La fattispecie presenta indubbiamente un non indifferente grado di indeterminatezza: prezzo necessario per ricondurre alla realtà socio-economica che il legislatore ha inteso disciplinare anche vicende non direttamente riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 644, comma 1, c.p. ; tra queste, quella di sanzionare comportamenti usurari connessi alle operazioni creditizie escluse dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi, così regolamentando un' ampia serie di rapporti economici, tali da includere- in particolare- quelli che prevedono un corrispettivo di “utilità” che non necessariamente potrebbe essere stato predeterminato come interesse.

Inoltre, uno dei termini utilizzati al riguardo - “compensi” - pare difficilmente delineabile al di fuori della categoria generale “ vantaggi”, in quanto il compenso è una – non la sola, certamente - forma di “vantaggio”.

Il fatto che alcune operazioni finanziarie siano escluse dalla rilevazione dei tassi contemplati per le categorie di operazioni richiamate dall'art. 644, comma 1, c.p. non determina di per sé una automatica ed aprioristica liceità delle stesse. La lettera della legge non esclude affatto tali operazioni dall'applicazione della fattispecie di cui all'art. 644, comma 3, c.p.: quest'ultimo reato sarà quindi sempre configurabile ogni qual volta – tenuto conto delle “concrete modalità del fatto” e del “ tasso medio praticato per operazioni similari” - gli interessi consegnati o pattuiti dal soggetto passivo, “risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità” del soggetto attivo.

Non è semplice la preventiva individuazione di elementi caratterizzanti le “concrete modalità del fatto”: l'espressione potrebbe riferirsi a tutti gli aspetti negoziali, difformi da quelli normalmente caratterizzanti operazioni similari, che possano rilevare quale indici sintomatici di un finanziamento usurario.

Più semplice, per certi aspetti, l'inquadramento del concetto di difficoltà finanziaria ed economica; sul tema è intervenuta di recente la S.C., precisando che la ‘condizione di difficoltà economica' della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove la ‘condizione di difficoltà finanziaria' investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni'. Entrambe le condizioni si distinguono dallo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli. (Cass., Sez. II, 25 marzo 2014, n. 18778).

Mediazione usuraria

L'art. 644, comma 2, c.p., sanziona la c.d. “mediazione usuraria”, per altro connotata da scarsissima applicazione pratica.

È prevista per il mediatore una pena identica a quella stabilita per l'autore della condotta di usura; ciò in quanto il mediatore teoricamente “lucra” un compenso di natura usuraria neppure accollandosi – a differenza di quanto accade per l'autore del delitto di usura - il rischio dell'insolvenza del debitore.

La fattispecie presenta un ipotetico margine di indeterminatezza in corrispondenza dell'utilizzo del termine “procura”, che lascia indubbiamente spazi a margini interpretativi. È verosimilmente legittima un'interpretazione “estensiva” della formula utilizzata: deve essere riconosciuta un'attività penalmente rilevato ogni qual volta la condotta del mediatore abbia assunto una valenza causale, anche minima (attraverso, ad es. una segnalazione del nominativo dell'“usuraio”) nella formazione del successivo rapporto, a condizione, ovviamente, che tale ancorché minimo contributo abbia determinato al corresponsione di un compenso di natura usuraria.

La fattispecie è calibrata sullo schema della mediazione disciplinata ex art.1755 c.c.: il reato deve pertanto ritenersi consumato con l'effettiva conclusione del contratto principale. In effetti, in caso di mediazione, il pagamento della provvigione al mediatore è dovuto solo se il contratto per il quale la mediazione è stata prestata viene concluso; conseguentemente la mediazione usuraria si perfeziona quando il soggetto passivo del reato di usura riceve, in conseguenza dell'attività del mediatore, quanto pattuito nell'ambito dell'accordo criminoso.

Il reato si consuma anche a fronte della natura usuraria del solo compenso per la mediazione, e non anche della sovvenzione procurata. Sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo generico richiesto potrà limitarsi a “investire” la pattuizione contrattuale in sé, risultando del tutto irrilevante la conoscenza delle condizioni economiche della vittima .

Per individuare la natura usuraria del compenso pare ragionevole un richiamo al criterio fissato dall'art. 644, comma 3, seconda parte, c.p.: il compenso è usurario quando, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari, risulta essere comunque sproporzionato all'opera di mediazione, sempre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

La confisca

Nell'ambito dell'accertamento del delitto di usura è prevista la possibilità di richiedere un sequestro preventivo finalizzato alla confisca - anche per equivalente - in relazione ai beni che costituiscono prezzo o profitto del reato.

Ricadono quindi nella confisca obbligatoria anche beni risultanti comunque nella disponibilità del condannato, per i quali non sia stato possibile dimostrare la loro attinenza al delitto di usura.

In questo senso, per quanto concerne le nozioni di profitto e prezzo del reato, la Cassazione, chiamata a chiarirne la distinzione in relazione al diverso trattamento fattone nell'art. 240 c.p., ha avuto modo di precisare che, mentre per “profitto” deve intendersi l'utile ottenuto in seguito alla commissione del reato, il “prezzo” va identificato in quello pattuito e conseguito da una persona determinata, come “corrispettivo” dell'esecuzione dell'illecito (Cass., Sez. unite., 3 luglio 1996, n. 9149).

Le S.U. della S.C., quanto al profilo strutturale del profitto, affermano che esso è costituito dal “lucro” cioè dal “vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato”; il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre, cioè una correlazione diretta del profitto con il reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito (Cass. Sez. unite., 25 giugno 2009, n. 38691).

La somma che deve essere oggetto di confisca deve essere determinata calcolando l'utile conseguito dell'autore del reato in conseguenza dei rapporti intercorsi con la persona offesa.

La questione che deve essere risolta riguarda i criteri di computo del profitto. Se indubbiamente il profitto non può identificarsi con le somme consegnate alla persona offesa e quindi restituite, permane il dubbio, in relazione alle somme restituite a titolo di interesse, se le stessa debbano essere imputate globalmente o solo nella misura in cui superano il tasso di interesse stabilito dalla legge. Per la S.C. il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, u.c., c.p., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, eventualmente anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria (Cass., Sez., VI, 2 ottobre 2014, n. 45090).