Giudizio di rinvio

27 Luglio 2015

Assume il nome di giudizio di rinvio la fase processuale che segue all'annullamento di una sentenza da parte della Corte di cassazione. Tale giudizio si caratterizza in primo luogo per il dovere del giudice di uniformarsi ai principi di diritto affermati della sentenza della Corte di cassazione e per una serie di preclusioni gravanti sul giudicante.
Inquadramento

Assume il nome di giudizio di rinvio la fase processuale che segue all'annullamento di una sentenza da parte della Corte di cassazione. Tale giudizio si caratterizza in primo luogo per il dovere del giudice di uniformarsi ai principi di diritto affermati della sentenza della Corte di cassazione e per una serie di preclusioni gravanti sul giudicante, al quale è inibita ogni decisione sulla competenza (salva l'emersione dei “nuovi fatti” previsti dall'art. 25 c.p.p.), sulle questioni di nullità, anche assoluta, nonché sulle inammissibilità che si siano verificate nei precedenti giudizi o nella fase delle indagini preliminari.

Il giudice funzionalmente competente per la celebrazione del giudizio di rinvio è determinato dalla stessa Corte di cassazione secondo i criteri indicati dall'art. 623 c.p.p.

Al giudice del rinvio è consentito lo svolgimento di una attività di integrazione del materiale probatorio utile per la decisione.

Come si individua il giudice del rinvio?

La competenza funzionale a decidere in materia di rinvio è determinata, a mente degli artt. 622 e 623 c.p.p., dal provvedimento annullato e, in parte, dalle ragioni dell'annullamento, secondo lo schema normativo riassunto nella tabella che segue.

Provvedimento annullato

Giudice competente per il rinvio

ORDINANZA

Giudice che l'ha pronunciata

SENTENZA DI CONDANNA, annullata per le ipotesi di cui all'art. 604, commi 1, 4 e 5-bis

Giudice competente per il giudizio di primo grado

SENTENZA emessa da un giudice collegiale (tribunale, Corte di assise, Corte di appello, Corte di assise di appello)

Diversa sezione dello stesso tribunale o Corte o, in mancanza, al tribunale o alla Corte più vicini

SENTENZA emessa da un giudice monocratico o da un giudice per le indagini preliminari

Stesso tribunale ma diversa persona fisica del giudicante rispetto a quello che ha emesso la sentenza annullata

SENTENZA emessa da un giudice di pace

Stesso ufficio del giudice di pace, ma diversa persona fisica (Cass. pen., Sez. IV, 23 febbraio 2004, n. 18667)

SENTENZA annullata ai soli effetti civili

Giudice civile competente per valore in grado di appello

Quali sono i poteri del giudice del rinvio?

L'art. 627 c.p.p. impone al giudice di rinvio di uniformarsi “alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa”. Occorrerà, dunque, fare riferimento al concreto contenuto della sentenza di annullamento per individuare gli esatti confini del potere del giudice di rinvio. In particolare all'interprete si richiede di individuare nella sentenza di annullamento la o le questioni di diritto che abbiano comportato la rimozione del provvedimento oggetto di ricorso, quelle dunque che esplicitino la ratio decidendi fornendo al contempo le indicazioni riparatorie in punto di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 18 maggio 1999, n. 8242), con l'ulteriore avvertimento che il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio non necessariamente sarà inserito nel dispositivo ma potrà rinvenirsi anche semplicemente nella motivazione della sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2009, n. 15722).

Il precetto enucleato dal codice di rito, netto nella sua formulazione, si articola, tuttavia, già in termini parzialmente dissimili a seconda delle ragioni dell'annullamento, ossia, in altre parole, in ragione della tipologia di vizio rilevato nel provvedimento impugnato e sanzionato dalla Suprema Corte con la decisione di annullamento.

Segnatamente, nell'ipotesi di annullamento per vizi della motivazione i limiti imposti al giudice di rinvio paiono potersi interpretare in termini più ampi rispetto al diverso caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale.

Infatti, quando l'annullamento sia stato determinato da un vizio della motivazione il giudice di rinvio mantiene piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, con l'unico divieto di fondare la propria decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. II, 22 maggio 2014, n. 27116), potendo pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando queste ultime, allo stesso risultato decisorio delle sentenza annullata (Cass. pen., Sez. II, 25 settembre 2013, n. 47060). Di contro, nell'ipotesi di annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il giudice di rinvio risulta vincolato anche dalla valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento annullato, verificata e ritenuta correttamente risolta dalla Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. V, 19 giugno 2014, n. 42814).

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione è destinato ad esplicare i propri effetti preclusivi a patto che non risultino modificati i presupposti di fatto da cui lo stesso principio aveva tratto origine, ciò che potrebbe legittimamente accadere all'esito del giudizio di rinvio, anche eventualmente in conseguenza di una rinnovazione del dibattimento, come avremo occasione di osservare più avanti.

Rientra, poi, fra i poteri del giudice di rinvio, a fronte di un annullamento totale del provvedimento impugnato la possibilità di riconoscere la sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129, comma 1. Assai più complesso, per contro, si presenta, come vedremo, il tema dell'applicabilità dell'art. 129 a fronte di un annullamento parziale.

Il vincolo imposto al giudice di rinvio dalla sentenza di annullamento è, tuttavia, destinato a cedere quando la norma da cui la Corte di cassazione aveva tratto il principio di diritto sia stata, nelle more, abrogata, ovvero dichiarata incostituzionale (Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2015, n. 12532) o, ancora, dichiarata incompatibile con l'ordinamento comunitario da parte della Corte di Giustizia europea (Cass. pen., Sez. V, 19 settembre 2013, n. 41334). Al contrario, non assume alcuna rilevanza nel giudizio di rinvio – non autorizzando, quindi, il giudice a discostarsi dal principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento – l'eventuale mutamento interpretativo giurisprudenziale sul punto intercorso nelle more, ancorché determinato da una decisione a Sezioni inite (Cass. pen., Sez. un., 19 gennaio 1994, n. 4460).

Il giudice di rinvio conserva, infine, il potere di sollevare, qualora ne rilevi i presupposti, questione di legittimità costituzionale della norma da cui è stato tratto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (Corte cost. 30 luglio 2008, n. 305).

Quali limiti incontra la cognizione del giudice di rinvio?

Come si è premesso, il giudizio di rinvio si caratterizza anche per una serie di limiti imposti alla cognizione del giudice.

In particolare è sottratta al giudice di rinvio la possibilità di sindacare la propria competenza: è la sentenza di annullamento che risolve in via definitiva la questione, si tratta dell'individuazione del c.d. foro commissorio, la cui irretrattabilità rappresenta un principio cardine dell'ordinamento processuale (Cass. pen., Sez. I, 4 aprile 1997, n. 2504). La regola è destinata a valere tanto nel giudizio principale (Cass. pen.,Sez. III, 12 novembre 2014, n. 8354), quanto in quelli incidentali (Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 27458), così come nella sede di esecuzione (Cass. pen., Sez. I, 19 febbraio 2015, n. 13056) e non è destinata a cedere neppure quando l'individuazione del giudice compente da parte della Corte di cassazione si dovuta ad un errore materiale per il quale non sia stata attività l'apposita procedura di correzione, ovvero la stessa sia stata determinata in violazione di legge, né quando, successivamente al deposito della sentenza di annullamento, la competenza risulti mutata per effetto di una modifica legislativa o dell'intervento della Corte Costituzionale.

L'unica ipotesi in cui il giudice di rinvio è autorizzato ad affrontare e risolvere una questione attinente la propria competenza è rappresentata, a mente del primo comma dell'art. 627 c.p.p., dall'emersione di fatti nuovi nel corso del giudizio di rinvio che determinino un diverso nomen juris dal quale discenda la competenza di un giudice superiore (Cass. pen., Sez. I, 23 gennaio 2013, n. 8555).

Parimenti escluse dal panorama cognitivo del giudice di rinvio risultano le nullità, ancorché assolute e le cause di inammissibilità verificatesi nelle fasi procedimentali precedenti all'annullamento intercorso in sede di legittimità, ivi compreso lo stesso giudizio di cassazione (Cass. pen., Sez. I, 16 dicembre 2014, n. 1595). Il principio ha trovato costante applicazione nella giurisprudenza, risultando, peraltro, indifferente che l'eventuale questione sia eccepita dalle parti ovvero rilevata d'ufficio dal giudice (Corte cost. 17 novembre 2000, n. 501; Cass. pen., Sez. III, 27 novembre 2014, n. 4929). Possono, invece, essere riproposte e decise in sede di rinvio le questioni di nullità o di inammissibilità a suo tempo sottoposte all'attenzione della Corte di cassazione mediante i motivi di ricorso e, tuttavia, non affrontate nella decisione di legittimità perché ritenute assorbite dal prevalente vizio che ha determinato l'annullamento del provvedimento impugnato (Cass. pen., Sez. I, 18 aprile 2006, n. 22023).

Più articolata e complessa si presenta la risposta al quesito relativo alla possibilità di rilevare, nel giudizio di rinvio, la sussistenza di ipotesi di inutilizzabilità verificatesi nelle fasi anteriori alla pronuncia della sentenza di annullamento. Il silenzio della legge sul punto (l'art. 627 c.p.p. si occupa solo dei vizi di nullità e inammissibilità) autorizzerebbe un'interpretazione più estensiva dei poteri di eccezione delle parti e di decisione del giudice in merito, tuttavia la lettura del problema offerta dalla giurisprudenza di legittimità è tutt'altro che univoca, come può evincersi dagli orientamenti a confronto in calce.

Orientamenti a confronto: inutilizzabilità della prova e giudizio di rinvio

1. Al pari di quanto espressamente sancito dall'art. 627 c.p.p. in materia di nullità e inammissibilità, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, nel giudizio di rinvio è interdetto alle parti e al giudice il potere di rilevare inutilizzabilità di atti probatori posti in essere nelle fasi precedenti (Cass. pen., Sez. V, 3 Ottobre 2006, n. 36769. Negli stessi termini si sono espresse Cass. pen., Sez. I, 22 dicembre 1997, n. 1988; Cass. pen., Sez. I, 18 aprile 2006, n. 22023; Cass. pen., Sez. V, 12 febbraio 2009, n. 10624).

2. Recentemente, tuttavia, la Corte di cassazione è tornata sul tema e, dando atto di un precedente illustre in Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, nonché recuperando la distinzione fra inutilizzabilità fisiologica e inutilizzabilità patologica, ha introdotto un principio di segno opposto rispetto a quello maggioritario: è rilevabile, in sede di giudizio di rinvio, la inutilizzabilità patologica verificatasi nelle fasi antecedenti la decisione di annullamento (Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 2014, n. 15828)

3. D'altra parte il rapporto fra giudizio di rinvio e inutilizzabilità presenta anche un aspetto speculare: può rimediarsi nel corso del giudizio di rinvio alla inutilizzabilità patologica di una prova, già dichiarata dalla Cassazione e oggetto di annullamento? La risposta della giurisprudenza di legittimità è di segno negativo (Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2004, n. 23614)

Giudizio di rinvio e divieto di reformatio in pejus

Secondo l'opinione assolutamente prevalente, anche a fronte del silenzio della legge, il divieto di reformatio in pejus deve configurarsi come principio di portata generale e, come tale, deve ritenersi applicabile anche al giudizio di rinvio, quando ricorrente sia il solo imputato, anche se il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza “generata” dall'appello del pubblico ministero (Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208). La vigenza del principio, tuttavia, è esclusa nel caso in cui l'annullamento, pure determinato dal ricorso del solo imputato, sia dovuto alla dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo o di uno degli atti propulsivi del procedimento (con conseguente regressione alla fase in cui la nullità si è verificata) (Cass. pen., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050).

La comparazione sulla cui base giudicare il rispetto del divieto di che trattasi deve essere effettuata con la sentenza “più favorevole” intercorsa nella vicenda processuale stimolata dalle impugnazioni del solo imputato (Cass. pen., Sez. II, 11 dicembre 2012, n. 3161).

Il giudizio di rinvio in caso di annullamento parziale

I temi della cognizione del giudice di rinvio e dei poteri allo stesso riconosciuti fin qui tratteggiati, si articolano in termini sensibilmente diversi e assai più complessi quando la sentenza della Corte di cassazione non procede all'annullamento integrale del provvedimento impugnato ma al suo annullamento parziale. L'art. 624 c.p.p. prevede che, qualora la sentenza della Corte di cassazione annulli solo alcune delle disposizioni del provvedimento impugnato, le parti non annullate e quelle che non abbiano connessione essenziale con quelle annullate, assumano autorità di cosa giudicata. La questione dell'esatta determinazione delle parti della sentenza “intangibili” dal giudice del rinvio (tradizionalmente il dibattito si muove intorno ai termini “capo” e “punto” della sentenza, mutuati dall'art. 591 c.p.p.) ha reiteratamente occupato la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in particolare, per quel che qui ci occupa, nell'individuazione dei limiti della facoltà del giudice di rilevare (la sopravvenienza di) cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nel corso del giudizio di rinvio.

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Nel caso di annullamento di una sentenza di appello, il giudice di rinvio può disporre, su richiesta delle parti, l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione. Il criterio di ammissione della prova è evidentemente più ampio rispetto a quello ordinariamente riservato dall'art. 603 c.p.p. al giudizio di appello, che fa riferimento alla “non decidibilità allo stato degli atti”. Tuttavia la giurisprudenza maggioritaria tende a ricondurre nella prassi i poteri del giudice di rinvio a quelli del giudice di appello, ritenendo, anzi, piuttosto che il criterio della “rilevanza” non sia alternativo a quelli di cui all'art. 603 c.p.p. ma, per così dire, aggiuntivo, tanto da determinare una restrizione degli spazi di rinnovazione e di diritto alla prova delle parti, anziché un loro ampliamento (Cass. pen., Sez. V, 30 settembre 2014, n. 52208).

L'estensione degli effetti di annullamento ai non ricorrenti e le conseguenze sull'integrazione del contraddittorio

In caso di annullamento di sentenza di condanna gli effetti del medesimo sono destinati a ripercuotersi (in termini favorevoli) anche sui coimputati non ricorrenti, salvo che le ragioni dell'annullamento non riguardino solo strettamente la posizione personale del ricorrente. Deve intendersi come imputato “non ricorrente” anche quello che, pur avendo interposto ricorso per cassazione, non abbia proposto quello specifico motivo di gravame oggetto di accoglimento da parte della sentenza di annullamento (Cass. pen., Sez. VI, 2 ottobre 2013, n. 46202). La garanzia dell'effetto estensivo nel giudizio di rinvio a favore dell'imputato non ricorrente si esplica anche nell'obbligo gravante sul giudice di citazione dello stesso imputato. Come nelle altre ipotesi dell'ordinamento, un'omessa citazione per il giudizio di rinvio deve ritenersi configurante una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179.

L'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio

La sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio è impugnabile e il mezzo di impugnazione riconosciuto ai soggetti legittimati è quello previsto dalla legge in ragione del grado in cui il giudizio di rinvio si è celebrato.

L'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio è tuttavia limitata nel contenuto giacché essa può avere ad oggetto esclusivamente motivi non riguardanti i punti già decisi dalla sentenza della Cassazione o il mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza di annullamento.

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