Evasione

11 Ottobre 2016

Il reato di evasione, contemplato dall'art. 385 c.p., punisce la condotta di colui che, legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, rompendo il vincolo apposto alla sua libertà personale. Si tratta di una incriminazione che rappresenta una costante nella storia del diritto penale italiano, benché si possano riscontrare significative differenze tra le descrizioni della fattispecie tipica contenuta in ciascun codice. La disposizione è contenuta nel Capo II dedicato ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie e da tale collocazione, quindi, si può desumere anche quale è il bene giuridico tutelato dalla norma.
Inquadramento

Il reato di evasione, contemplato dall'art. 385 c.p., punisce la condotta di colui che, legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, rompendo il vincolo apposto alla sua libertà personale. Si tratta di una incriminazione che rappresenta una costante nella storia del diritto penale italiano, benché si possano riscontrare significative differenze tra le descrizioni della fattispecie tipica contenuta in ciascun codice. Ad esempio, diversamente dal codice Rocco, attualmente vigente, il codice Zanardelli del 1889, all'art. 226, puniva la condotta di evasione soltanto qualora fosse stata commessa usando violenza contro le persone o mediante rottura.

La disposizione è contenuta nel Capo II dedicato ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie e da tale collocazione, quindi, si può desumere anche quale è il bene giuridico tutelato dalla norma.

In questa ottica, peraltro, l'incriminazione è compresa in un più ampio contesto che mira reprimere manifestazioni criminose che ledono l'autorità delle decisioni in materia di privazione della libertà personale. Il Legislatore, infatti, non punisce soltanto l'evasione ma anche, e più gravemente, la procurata evasione (art. 386 c.p.), ovvero la condotta di colui che procura o agevola l'evasione di un soggetto; la condotta di colui (art. 387 c.p.) che, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta, ne cagioni per colpa l'evasione; e la condotta del pubblico ufficiale o dell'addetto a uno stabilimento destinata all'esecuzione di pene o di misura di sicurezza o ad un riformatorio pubblico che ometta di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di una persona ivi detenuta o ricoverata (art. 716 c.p.).

Soggetto attivo

Benché la formulazione letterale indichi il soggetto attivo in chiunque, può commettere il reato in esame soltanto colui che è legalmente arrestato o detenuto per un reato.

Presupposto

Il presupposto del reato di evasione è rappresentato da una condizione di restrizione della libertà personale che rispetti i parametri legali e sia determinata da un arresto o da una detenzione per un reato.

Due, quindi, sono i punti fondamentali intorno ai quali si impernia l'indagine finalizzata a individuare, di volta in volta, il regime di restrizione la cui infrazione sia penalmente rilevante: in primo luogo, deve aversi riguardo alle tipologie di limitazioni che possono rientrare nel concetto di arresto o detenzione occasionata dalla commissione di un reato; in secondo luogo, deve declinarsi la nozione di legalità di tali restrizioni alla quale fa riferimento la disposizione incriminatrice.

Quanto al primo aspetto, integrano una restrizione rilevante l'arresto in flagranza (artt. 380 e 381 c.p.p.), anche se effettuato da un privato (art. 383 c.p.p.) il fermo di polizia giudiziaria (art. 384 c.p.p.), l'arresto per fini estradizionali (art. 716 c.p.p.) o di consegna in forza di un mandato di arresto europeo (art. 11 l. 22 aprile 2005, n. 69) la cattura in esecuzione di un'ordinanza cautelare che dispone una misura custodiale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e altre misure a queste equiparate; artt. 284 e ss. c.p.p.) ovvero in esecuzione di un ordine con il quale si dispone la carcerazione in esecuzione di una pena detentiva (art. 656 c.p.p.). Altre ipotesi di evasione sono quelle contemplate dagli artt. 11, comma 4, 30, comma 3, 30-ter, comma 6, 47-ter, comma 8, e 51 comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario.

Al contrario, non avrà rilievo la restrizione della libertà di colui che sia trattenuto dalla polizia ai fini dell'identificazione personale (artt. 157 e ss. r.d. 18 giugno 1931, n. 773) o nei cui confronti sia stata applicata una misura di sicurezza (Cass. pen., Sez. VI, 12 marzo 2006, n. 12795), o che sia stato arrestato per l'applicazione di una misura di prevenzione o nei cui confronti sia stato disposto un provvedimento di accompagnamento coattivo (artt. 132 e 133 c.p.). Infine, neppure la violazione da parte della persona minore di età dell'obbligo di permanenza in casa integra gli estremi del reato di evasione, posto che detta misura viene equiparata alla custodia cautelare solo ai fini del computo della durata massima e del calcolo della pena da scontare, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 21 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (Cass. pen., Sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 17633).

Quanto al momento iniziale della restrizione, la giurisprudenza non è univoca. Secondo una pronuncia più recente è sufficiente la mera dichiarazione di arresto da parte delle forze dell'ordine (Cass. pen., Sez. VI, 12 maggio 2006, n. 22014), non essendo necessario, come invece affermato in precedenza, l'impossessamento fisico della persona da assoggettare al provvedimento coercitivo (Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 1978, n. 5124, in Giust. pen., 1978, p. II, c. 583).

Quanto al presupposto della legalità dell'arresto, si è precisato che la verifica su tale requisito della restrizione della libertà personale deve essere effettuata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Cass. pen., Sez. VI, 25 giugno 2013, n. 34083; fattispecie nella quale la suprema Corte ha confermato la condanna per evasione in caso di arresto in flagranza che, effettuato nei confronti di persona poi datasi alla fuga dai locali della questura dove era stata condotta, non era stato convalidato per la mancata formulazione della richiesta di cui all'art. 390 c.p.p.). Tuttavia, si è anche affermato che è da escludere la configurabilità del reato di evasione, mancando il presupposto della legalità della detenzione, qualora il fatto sia stato commesso dopo la scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare, cui non abbia fatto seguito il provvedimento di scarcerazione (Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2001, n. 10282).

Elemento oggettivo

Il reato di evasione è una fattispecie a forma libera che può compiersi, quindi, attraverso qualsiasi azione che sia idonea a far riconquistare la libertà alla persona in vinculis. Se la condotta paradigmatica è rappresentata da colui che riesce a fuggire dal luogo nel quale è detenuto (in questo senso, Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 1976, n. 11125), la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che non è necessario che la persona sia ristretta in luogo chiuso (Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 1983, n. 429; fattispecie nella quale l'imputato si era dato alla fuga dopo essere stato legalmente tratto in arresto e notiziato, sia pure in via informale, dell'ordine di cattura a suo carico, mentre era accompagnato, sotto la custodia degli agenti in divisa, verso l'autovettura di servizio, senza le manette ai polsi) ovvero si dia alla fuga (Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 1974, n. 3868; secondo la quale è rilevante la avvenuta sottrazione alla sfera di vigilanza nella quale si trova la persona).

Nelle cosiddette evasioni “improprie”, invece, l'elemento oggettivo consiste nell'allontanamento dal luogo nel quale si ha l'obbligo di rimanere. In questa ottica, per quanto attiene agli arresti o alla detenzione domiciliare, deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 4830; per una differente sfumatura interpretativa, Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 2014, n. 36639, che ha ritenuto irrilevante il fatto che l'imputato fosse stato sorpreso nel cortile retrostante la sua abitazione). Dunque, è sufficiente che la persona sia sorpresa fuori dalla porta di casa ossia dalle mura domestiche (Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 47897), a nulla rilevando, quindi, che si trovi nelle immediate vicinanze (Cass. pen., Sez. VI, 13 maggio 2014, n. 36123; fattispecie nella quale l'imputato si era allontanato per gettare i rifiuti negli appositi contenitori, posizionati a pochi metri dall'alloggio). In estrema sintesi, per integrare la violazione della disposizione incriminatrice sono irrilevanti sia la durata, maggiore o minore, del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, sia la distanza, maggiore o minore, dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, da cui è stato accertato l'allontanamento (Cass. pen., Sez. VI, 25 marzo 2014, n. 14992).

Elemento soggettivo

È pacifica l'affermazione secondo la quale l'elemento soggettivo del reato di evasione è rappresentato dal dolo generico.

In questo senso, appare orientata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, appunto, ad integrare il dolo del delitto di evasione è sufficiente la volontà di compiere il fatto, cioè di allontanarsi dal perimetro di custodia, con la consapevolezza di trovarsi legalmente in stato di arresto (Cass. pen., Sez. VI, 10 febbraio 2005, n. 20943) essendo escluso, così, che il reato in questione richieda il dolo specifico (Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2003, n. 31995). Pertanto, non occorre alcuna specifica volontà di sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, né rilevano i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 2012,19218), ad eccezione dell'ipotesi in cui questi integrino uno stato di necessità che ricorre, tuttavia, solo in presenza di una situazione di grave pericolo alla persona, che sia connotata da caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tali da non lasciare al soggetto altra alternativa che quella di violare la legge (Cass. pen., Sez. VI, 30 ottobre 2014, n. 7603, in Giust. pen., 2015, p. II, c. 221). In quest'ultima prospettiva, la giurisprudenza di legittimità appare attestata su posizioni di estremo rigore. Ad esempio l'esame della casistica, che ha ad oggetto prevalentemente infrazioni della norma penale collegate alla restrizione domestica, lascia emergere che è stato escluso che possa integrare lo stato di necessità un mal di denti (Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 2003, n. 33076) ovvero una situazione di pericolo provocata dallo stesso evaso (Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 48430, nel caso di specie l'imputato aveva percosso la moglie ed era stato poi costretto ad accompagnarla al pronto soccorso poiché l'ambulanza tardava ad arrivare) ovvero una crisi di astinenza di un soggetto tossicodipendente (Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 2014, n. 45068) ovvero un litigio con i parenti conviventi (Cass., sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 17910). Diversamente, è stata esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato nel caso in cui un soggetto detenuto agli arresti domiciliari e autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a cure mediche presso un ospedale, aveva effettuato una breve sosta in un bar, sito lungo il tragitto, per consumare un caffè (Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 2012, n. 38757).

Consumazione del delitto

Il delitto di evasione si consuma nel momento in cui, con azione cosciente e volontaria, una persona, legalmente arrestata o detenuta per un reato, si sottrae completamente alla sfera di vigilanza in cui si trova. Infatti, con tale sottrazione e nel momento in cui avviene, il soggetto viola il bene giuridico tutelato dall'art. 385 c.p. e cioè l'interesse dello Stato al mantenimento della restrizione personale del custodito, disposta ed eseguita nella forma di legge (Cass. pen., sez. VI, 14 dicembre 1984, n. 1266). Si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti (Cass., sez. VI, 4 maggio 2010, n. 25976). Può configurarsi anche il tentativo, ravvisato, ad esempio, nella condotta di colui che, detenuto, agisca per svincolarsi dai militari di scorta e per allontanarsi, correndo - anche se riesce a percorrere solo pochi metri, prima di essere ripreso -, non riuscendo a sottrarsi completamente alla sfera di vigilanza degli agenti (Cass., sez. VI, 17 ottobre 1985, n. 716).

Trattamento sanzionatorio, circostanze aggravanti e attenuanti

L'evasione, nella sua forma semplice prevista dal primo comma, è punita con la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora sia commessa usando violenza o minaccia verso le persone o mediante effrazione, come dispone la prima parte del secondo comma, è punita con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui la minaccia o la violenza sono esercitate con armi o da più persone riunite, la reclusione, ai sensi della seconda parte del secondo comma, è da tre a sei anni.

Il terzo comma concede una circostanza attenuante all'evaso che si costituisce in carcere prima della condanna.

Aspetti processuali

L'evasione è un reato procedibile d'ufficio e per il quale è previsto l'arresto facoltativo anche fuori dei casi di flagranza, ai sensi dell'art. 3, d.l. 13 maggio 1991, 152 conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 103 che consente anche l'applicazione di misure cautelari coercitive al di fuori dei limiti edittali previsti dall'art. 280 c.p.p. Conseguentemente, la suprema Corte ha chiarito che in tale ultima ipotesi è esperibile anche il giudizio direttissimo a seguito di convalida dell'arresto (Cass., sez. VI, 25 novembre 1999, n. 3860).

La competenza è attribuita al tribunale in composizione monocratica del luogo nel quale il reato è stato consumato.

Sotto il profilo processuale, uno degli aspetti più interessanti è l'equiparazione dell'evaso al latitante, prevista dall'art. 296, comma 5, c.p.p.

La ratio della previsione, intuitivamente, può essere individuata nella sostanziale identità della condotta: in entrambi i casi, si tratta di una volontaria sottrazione a un provvedimento coercitivo, che può avvenire tanto nella declinazione processuale che in quella esecutiva.

Senonché, questo è l'unico tratto che accomuna i due istituti ed è sufficiente uno sguardo poco più approfondito per notare che, al di là di tale somiglianza, le differenze sono ben profonde.

In prima battuta, infatti, si deve notare che mentre il latitante pone in essere la condotta prima che il provvedimento sia eseguito, così impedendo che si realizzi la restrizione della libertà personale, l'evaso rompe il vincolo imposto nei suoi confronti eludendo la coercizione in corso e riacquistando la libertà.

Dunque, proprio lo stabilire l'equipollenza tra le due situazioni implica il riconoscimento di una loro sostanziale diversità e ciò ben si spiega, in quanto le due fattispecie si elidono reciprocamente, presupponendo, l'una, che l'individuo subisca un arresto “legale”, e l'altra, che volontariamente vi si sottragga.

D'altro canto, una fondamentale differenza si rinviene anche in termini di valutazione legislativa delle due fattispecie: seguendo la linea di sostanziale continuità rispetto alle precedenti codificazioni il codice vigente ha ribadito l'irrilevanza penale del comportamento di chi si sottrae all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati con finalità di custodia cautelare o di esecuzione della pena prima che gli stessi vengano concretamente attuati e ha confermato la punibilità del fatto di sottrarsi ad uno stato di detenzione, a titolo provvisorio o definitivo, già instauratosi.

Da tale assunto si deduce che l'equiparazione tra i due istituti opera esclusivamente sotto il profilo processuale, e non sotto quello sostanziale, e comporta l'applicabilità nei confronti dell'evaso di tutte le previsioni che il codice di rito detta nei confronti del latitante.

Ciò significa, esemplificando, che le notifiche saranno effettuate nelle forme previste dall'art. 165 c.p.p. o che potranno essere disposte intercettazioni di conversazioni o comunicazione per agevolare le ricerche finalizzate alla cattura.

Ma anche limitata a tale aspetto, la questione si presenta particolarmente complessa poiché l'ambito di operatività dei due istituti non è omogeneo.

Così, ponendosi nella prospettiva del latitante, si può agilmente notare che mentre la sottrazione volontaria al divieto di espatrio o all'obbligo di dimora rientra nella previsione dell'art. 296 c.p.p., essa sarà neutra sotto il versante penalistico, poiché siffatta condotta è estranea alla sfera di incriminazione dell'art. 385 c.p.

È importante, quindi, delineare la nozione di evaso rilevante ai fini processuali ovvero chiarire se sia possibile recepire o meno la definizione dettata dal codice penale o sia necessario individuarne una autonoma ed utile ai soli fini processuali.

In questa ottica, esclusi i casi nei quali la condotta di volontaria sottrazione, sia essa precedente ovvero successiva all'esecuzione, ha identico rilievo sia ai fini dell'art. 296 c.p.p. che dell'art. 385 c.p., l'attenzione deve concentrarsi sui fatti che, pur integrando il delitto di evasione, non potrebbero dar luogo alla latitanza se fossero posti in essere prima dell'esecuzione del provvedimento. Esemplificando, è il caso di colui che viene arrestato in flagranza, poiché tale condotta, pur integrando il reato di evasione, come detto in precedenza, non ha alcun rilievo nell'ottica della latitanza.

Qualora si accogliesse la tesi che predica la trasposizione della nozione penalistica, si avrebbe un regime procedimentale sensibilmente diverso poiché, mentre nel caso di fuga antecedente alla sottrazione non potrà applicarsi la disciplina di notifica di cui all'art. 165 c.p.p., ciò potrà avvenire nel diverso caso di sottrazione successiva.

Dunque, l'equiparazione contenuta nel quinto comma dell'art. 296 c.p.p. determinerebbe un'estensione degli effetti processuali dell'istituto anche ad altre figure di sottrazione al potere coercitivo, diverse da quelle che danno vita alla latitanza ma a condizione che avvengano dopo la materiale apprensione del soggetto.

Al contrario, se si recepisse la teoria opposta, il concetto di evasione rimarrebbe inscindibilmente legato a quello di latitanza e gli effetti processuali si verificherebbero soltanto nel caso in cui il soggetto si sottraesse a un provvedimento coercitivo già eseguito, ma compreso, comunque, tra le restrizioni indicate dall'art. 296 c.p.p.

La soluzione della questione non può che risiedere nella individuazione del significato normativo del termine evaso e, poiché il codice di rito non contiene una definizione diversa, né si rinvengono spunti utili per ricavarne una in via interpretativa, non può che farsi ricorso a quella enunciata nel codice penale. Ditalché, si deve giungere alla conclusione che nel caso di evasione si assiste a una sensibile dilatazione del campo di applicazione delle regole procedurali stabilite in tema di latitanza.

Guida all'approfondimento

FOSCHINI, Ancora sulla latitanza mediante evasione, in Riv. it. dir. pen., 1951, p. 706;

FOSCHINI, La latitanza mediante evasione, in Riv. it. dir. pen., 1949, p. 457;

GELOSI, I delitti di evasione, in Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa, Trattato di diritto penale, parte speciale, vol. III, Milano, 2008, p. 641;

MARANDOLA, voce Latitanza ed evasione, in Il Diritto – Enciclopedia giuridica, vol. VIII, Il sole 24ore, 2009, p. 453;

MAZZANTI, voce Evasione, in Enc. dir., vol. XVI, Giuffrè, 1967, p. 115;

MOSCARINI, Momento iniziale della custodia preventiva e reato di evasione, in Giur. it, 1979, p. II, c. 49.

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