Mandato di arresto europeo (MAE)

Andrea Chelo
01 Settembre 2015

Il mandato d'arresto europeo si identifica in una decisione giudiziaria, emessa da uno Stato membro dell'Unione europea (“Stato membro di emissione”), in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro (“Stato membro di esecuzione”), di una persona, al fine dell'esercizio nei suoi confronti di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
Inquadramento

Il mandato d'arresto europeo – sulla base della definizione contenuta nell'art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) – si identifica in una decisione giudiziaria, emessa da uno Stato membro dell'Unione europea (“Stato membro di emissione”), in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro (“Stato membro di esecuzione”), di una persona, al fine dell'esercizio nei suoi confronti di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

Principio ispiratore del mandato d'arresto europeo è quello del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che, fondato sull'elevato livello di fiducia esistente tra gli Stati dell'Unione, esclude pur sempre un'esecuzione automatica mantenendo un controllo solo formale e procedurale in luogo di un controllo sulla sostanza.

Come si avrà modo di osservare, anche in ragione di ciò il ruolo che il difensore assume in seno alla procedura passiva di consegna, conseguente all'emissione di un mandato d'arresto europeo, è fortemente limitato, viste le caratteristiche della procedura, e si risolve, salvo pochi casi, in una mera assistenza nei confronti del ricercato; il ruolo del difensore, invece, è pressoché assente nella procedura attiva.

L'esiguità dello spazio difensivo non è, comunque, solo una caratteristica intrinseca della procedura ma è anche un risvolto della scelta processuale che molto spesso viene effettuata dal ricercato: quando questi, infatti, acconsente alla consegna, il procedimento si snoda attraverso cadenze ancora più ravvicinate che molto difficilmente (nonostante la marcata giurisdizionalizzazione della procedura) consentono l'esplicazione di una compiuta difesa.

Si analizzeranno, di seguito, la procedura passiva di consegna (quando è l'Italia a dover consegnare un ricercato), quella attiva (quando è l'Italia a richiedere in consegna un ricercato) ed il sequestro dei beni necessari ai fini di prova ovvero suscettibili di confisca che si trovino nella disponibilità del ricercato.

Il contenuto del mandato di arresto europeo

Muovendo dall'analisi della procedura passiva, devono inquadrarsi le caratteristiche proprie del mandato di arresto europeo.

Il mandato, che viene redatto sulla base dell'apposito formulario allegato alla decisione quadro, reca un insieme di informazioni già indicate dalla decisione stessa; contrariamente a quanto previsto in ambito sovranazionale – ed andando a determinare rilevanti problemi di coordinamento tra Stati – il legislatore italiano ha, però, richiesto che nella procedura passiva di consegna, pena il rigetto della richiesta in caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, il mandato sia corredato dal provvedimento per la cui esecuzione è stato emesso e da tre ulteriori allegati (cfr. art. 6, l. 69/2005):

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità del ricercato.

In evidenza
Gradualmente, per vero, la giurisprudenza ha provveduto a privare di rilevanza tale previsione, affermando l'obbligo di decidere in capo alla Corte d'appello allo stato degli atti o sulla base di un'acquisizione aliunde delle informazioni ritenute necessarie.

Il Supremo Collegio ha infatti affermato, ribadendo la natura ordinatoria del termine in questione, che:

  • in caso di mancata fissazione di esso, la ricezione della documentazione integrativa avvenuta oltre i trenta giorni è assolutamente irrilevante; a completamento di tale principio, la Corte ha sostenuto, altresì, che allorquando il termine sia stato fissato, l'autorità giudiziaria italiana è legittimata, al suo spirare, a decidere allo stato degli atti (Cass. pen., Sez. un., 30 gennaio 2007, n. 4614);
  • in caso di ritardo nell'invio della documentazione in questione, la Corte d'appello non è tenuta a rigettare la richiesta, potendo invece decidere allo stato degli atti allorquando non difettino gli elementi cartolari richiesti a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. VI, 26 ottobre 2007, n. 40412, relativamente ad un caso in cui non erano stati inviati, nel termine fissato, la relazione sui fatti addebitati alla persona e la copia del provvedimento restrittivo della libertà personale);
  • in caso di omessa risposta ciò non comporta l'automatico rigetto, in tutte le occasioni in cui la Corte abbia acquisito le informazioni necessarie per la decisione, spettando ad essa, comunque, la valutazione sulla completezza del materiale raccolto (Cass. pen., Sez. VI, 21 giugno 2007, n. 25420, in un caso in cui le informazioni riguardanti la disciplina del processo in absentia nell'ordinamento del Paese di emissione erano state acquisite in un diverso procedimento pendente davanti alla Corte d'appello).

La definizione di mandato d'arresto europeo cristallizza, altresì, le finalità per le quali il mandato d'arresto europeo può essere emesso. Si emette, dunque, un mandato d'arresto europeo al fine di ricevere in consegna un individuo da sottoporre a custodia cautelare (mandato processuale) o nei cui confronti deve eseguirsi una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale (mandato esecutivo).

In evidenza
Sì è infatti escluso che un mandato d'arresto europeo possa essere emesso solo per sottoporre il ricercato ad atti di istruzione (interrogatori e confronti), con impegno di riconsegna, così impiegando uno strumento coercitivo per una finalità investigativa.

La Suprema Corte ha di recente precisato che, quando l'autorità estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 abbia inteso dare rilevanza alla sola esecutività, e non certo alla irrevocabilità della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'Ue (nel caso di specie, relativo ad una richiesta di consegna di un cittadino italiano avanzata dall'autorità giudiziaria francese, la S.C. ha ritenuto dotata di forza esecutiva, benché ancora ricorribile per cassazione, la sentenza contumaciale emessa in Francia dal giudice di secondo grado, annullando di conseguenza la statuizione concernente la consegna del cittadino, a norma dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge 69/2005 (Cass. pen., Sez. VI, 16 novembre 2010, n. 42159).

Sempre secondo la Suprema Corte, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (Cass. pen., Sez. VI, 24 novembre 2009, n. 46223).

Ambito di applicazione

Nonostante in ambito europeo si caldeggiasse l'inoperatività, nella procedura di consegna, del principio di doppia incriminazione, la legge italiana prevede, quale regola generale, che l'esecuzione del mandato d'arresto sia consentita nel solo caso in cui il fatto per il quale viene richiesta la consegna sia previsto come reato anche dalla legge italiana.

Il ricorso al nuovo istituto di cooperazione giudiziaria è ammesso, nella procedura passiva di consegna, oltre che alla ricorrenza del requisito della doppia punibilità, anche al superamento dei limiti di pena detentiva o di misura di sicurezza inflitta (quattro mesi) o edittale (almeno dodici mesi nel massimo) che vengono rispettivamente in evidenza nelle ipotesi di mandato esecutivo e di mandato processuale e che rappresentano la soglia per l'operatività dell'istituto. I limiti in questione devono essere valutati prescindendo dalla ricorrenza di circostanze aggravanti.

Relativamente ai reati riconducibili ad una delle trentadue categorie criminose riportate nell'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro e trasposte, con modificazioni, nell'art. 8 della legge di recepimento, l'eventuale consegna in base al mandato d'arresto europeo avviene prescindendo dalla verifica sulla doppia incriminazione, a condizione che il fatto sia punito con una pena o una misura di sicurezza pari o superiore a tre anni. Si è prevista, però, anche una clausola di salvaguardia del cittadino italiano secondo cui deve rifiutarsi la consegna dello stesso qualora risulti che questi non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

La vera e propria deroga al principio della doppia incriminazione (e non solo alla verifica della sua ricorrenza) è prevista per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio nei casi in cui la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina rispetto allo Stato che ha emesso il mandato. La deroga opera, comunque, a condizione che si tratti di tasse e imposte assimilabili, per analogia, a quelle per cui la legge italiana prevede, in caso di violazione delle relative disposizioni, la pena della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

La trasmissione del mandato

Due diverse sono le modalità di trasmissione del mandato di arresto europeo:

1) la trasmissione c.d. ordinaria, consistente nell'invio, da parte dell'autorità giudiziaria emittente, della richiesta di consegna alla nostra autorità centrale (il ministro della giustizia, che poi curerà la trasmissione all'autorità giudiziaria competente) o, sussistendo accordi internazionali e in regime di reciprocità, all'autorità giudiziaria competente: una modalità di trasmissione destinata all'utilizzo nei casi in cui il ricercato sia localizzato in uno Stato dell'Unione;

2) l'inserimento di una segnalazione nel Sis – acronimo per Sistema Informativo Schengen – che, se corredata di tutti gli elementi previsti dalla decisione quadro, corrisponde ad un vero e proprio mandato d'arresto europeo ed è idonea a far sorgere in capo agli organi di polizia degli Stati Ue l'obbligo d'arresto del ricercato. È quest'ultima la modalità di trasmissione statisticamente più frequente.

L'art. 9, l. 69/2005 non prevede termini per l'inoltro del mandato d'arresto dall'autorità giudiziaria del Paese richiedente al Ministro della giustizia del Paese dell'esecuzione, né in essa compaiono termini perentori, sanzionati a pena di nullità. Stante il carattere di tassatività delle disposizioni sulle nullità, deve ritenersi che le espressioni usate dalla legge (“senza ritardo”, “immediata comunicazione”) rivestano mero carattere ordinatorio (Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2007, n. 10544, non massimata sul punto).

La Corte di cassazione ha stabilito che non è condizionata alla irreperibilità del ricercato la scelta tra le due procedure previste alternativamente dagli artt. 9 e 11 della l. 69/2005. Pertanto, la circostanza che il ricercato sia residente nello Stato non impedisce il ricorso alla segnalazione Sis e al successivo arresto di P.G. (Cass. pen., Sez. VI, 5 aprile 2007, n. 42767, non massimata sul punto).

A seconda delle modalità attraverso le quali la richiesta di consegna viene avanzata si determinano strade procedimentali differenti, che possono comportare differenti possibilità di intervento difensivo: un intervento difensivo che però, come detto in premessa, è fortemente limitato (si pensi che nei 40 articoli di cui consta la legge di recepimento vi è un riferimento al difensore in sole 5 disposizioni).

La competenza

L'autorità giudiziaria nazionale competente a decidere in seno alla procedura passiva è la Corte d'appello. Più nello specifico, la competenza territoriale è attribuita alla Corte d'appellodel luogo di residenza, di dimora o domicilio dell'imputato o condannato, nel momento in cui il mandato di arresto è ricevuto dall'autorità giudiziaria italiana; nell'impossibilità di determinare in tal modo la competenza, diviene competente la Corte d'appello di Roma.

Criteri particolari sono previsti per l'ipotesi di più mandati d'arresto emessi contestualmente a carico di più persone. Qualora risulti manifestamente competente una diversa Corte d'appello, il Presidente del Collegio che ha ricevuto il mandato è tenuto alla trasmissione del mandato d'arresto europeo alla Corte competente (art. 9, comma 3, l. 69/2005).

Nell'ipotesi in cui il ricercato venga arrestato dalla polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel Sis, la competenza a decidere sulla consegna è attribuita alla Corte d'appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

Da osservare che la questione sulla competenza ratione loci della Corte deve essere sollevata tempestivamente e non può essere avanzata la prima volta in sede di giudizio di legittimità, ricorrendo la eadem ratio di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 42666; Cass. pen., Sez. fer., 27 luglio 2010, n. 30046).

L'avvio della procedura nei casi di trasmissione ordinaria e l'applicazione della misura coercitiva

Nel caso di trasmissione ordinaria, la procedura prende avvio con la ricezione del mandato d'arresto da parte dell'autorità giudiziaria.

Il presidente della Corte d'appello, infatti, ricevuto un mandato d'arresto ne dà immediata comunicazione al procuratore generale e cura gli adempimenti di sua competenza personalmente o tramite delega ad altro magistrato della Corte (può anche prendere contatti diretti con l'autorità giudiziaria emittente nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi).

Riunisce, dunque, il Collegio che, sentito il procuratore generale, applica eventualmente una misura coercitiva, con ordinanza motivata a pena di nullità, al fine di garantire che il soggetto del quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa (art. 9, comma 4, l. 69/2005).

L'arresto a seguito di segnalazione nel Sis

Nel caso di inserimento della segnalazione nel Sis, il procedimento di consegna trae avvio dall'arresto del ricercato ad opera della polizia giudiziaria. In tale ipotesi, pertanto, la misura cautelare viene eventualmente applicata a seguito della convalida dell'arresto.

Avvenuto l'arresto, infatti, gravano sulla polizia giudiziaria alcuni incombenti: ai sensi dell'art. 12 della legge di recepimento l'ufficiale di P.G. che ha proceduto all'arresto deve informare l'arrestato, utilizzando un idioma per lui comprensibile, dell'emissione del mandato e del suo contenuto, oltre che della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e deve avvisarlo del diritto di essere assistito da un interprete e della facoltà di nominare un difensore di fiducia; a seguito del recepimento, con il d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101, della direttiva 2012/13/Ue sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, gli avvisi le informazioni in questione devono essere forniti attraverso la consegna di “una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa”.

In ragione dell'imprescindibilità della difesa tecnica, in caso di inerzia dell'arrestato l'ufficiale di P.G. deve individuare immediatamente un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p.; il difensore, quindi, deve essere tempestivamente avvisato dell'arresto, anche se materialmente non gli è ancora consentito alcun intervento difensivo vero e proprio.

Secondo la giurisprudenza, il verbale di arresto della polizia giudiziaria che si limiti a riportare, senza ulteriori specificazioni, l'avvenuta informazione dell'arrestato sul contenuto del mandato è pienamente legittimo, dovendosi ravvisare la nullità prevista dall'art. 12, comma 3, l. 69/2005 solo nell'ipotesi in cui nel verbale difetti ogni riferimento all'attività richiesta alla polizia giudiziaria. (Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 2007, n. 22716).

Sussiste, poi, l'obbligo a carico della polizia giudiziaria di dare immediata informazione dell'arresto al ministro della giustizia e di porre a disposizione del presidente della Corte d'appello il soggetto arrestato mediante trasmissione, entro le ventiquattro ore, del relativo verbale d'arresto. L'adempimento è necessario in quanto, ai sensi dell'art. 13 della legge di recepimento, il presidente medesimo o un magistrato da lui delegato, dopo aver informato il procuratore generale, provvede entro quarantotto ore dalla trasmissione, in una lingua conosciuta dall'arrestato – e, se necessario, alla presenza di un interprete – “a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia” (cfr. infra).

Per il solo compimento dell'audizione in questione, il presidente della Corte d'appello, “nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, […] può delegare il presidente del tribunale territorialmente competente” (cfr. art. 13, comma 1, l. 69/2005). Il potere di delega è esercitabile nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, anche se tale località si trovi all'interno nel distretto della Corte d'appello che dovrà decidere (Cass. pen., Sez. VI, 21 novembre 2006, n. 40614, non massimata sul punto). Peraltro, una volta che il presidente della Corte d'appello abbia delegato il presidente del tribunale territorialmente competente, quest'ultimo può legittimamente designare, per i relativi adempimenti, un magistrato del suo ufficio (Cass. pen., Sez. VI, 17 marzo 2009, n. 21150). Eventuali irregolarità nell'assegnazione di compiti d'ufficio a singoli giudici non producono, comunque, alcuna conseguenza invalidante, stante il disposto dell'art. 33 c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 12 giugno 2007, n. 27587, non massimata sul punto).

All'audizione del ricercato si provvede, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, l. 69/2005, alla presenza del difensore e non del pubblico ministero, che viene esclusivamente informato; per prassi, anche se non previsto dalla normativa, viene fissata un'udienza in camera di consiglio per procedere a tale adempimento.

Terminata l'audizione, il presidente od il magistrato delegato emettono, in assenza di qualsiasi contraddittorio, il provvedimento di convalida o di immediata liberazione; con lo stesso provvedimento con il quale convalida, il presidente della Corte d'appello applica altresì la misura coercitiva.

L'intervento difensivo nella fase cautelare

Relativamente all'intervento del difensore nella procedura cautelare, le considerazioni sono comuni tanto in relazione all'applicazione della cautela nei casi di arresto a seguito di segnalazione nel Sis, tanto in riferimento all'ipotesi in cui la Corte collegialmente deliberi l'applicazione di una misura dopo aver ricevuto per le vie ordinarie la richiesta di consegna.

Più specificamente, nell'audizione che precede la convalida dell'arresto, deve ritenersi che il difensore abbia un potere di intervento finalizzato ad evidenziare tanto la ricorrenza dei motivi previsti dalla legge per i quali la convalida non debba intervenire quanto le eventuali ragioni che possano escludere la necessità di applicazione di una misura cautelare al soggetto arrestato.

Deve ritenersi applicabile, in ragione del generale rimando alle disposizioni del codice di rito non incompatibili, l'art. 299 c.p.p.: è così possibile che, su istanza del difensore, la misura cautelare venga revocata o sostituita con altra; con l'ovvia precisazione, peraltro, che ciò può accadere solo in riferimentoalla cessazione o all'attenuazione del pericolo di fuga (unica esigenza cautelare da soddisfarsi in relazione ad una procedura di consegna), o nelle ipotesi in cui lo stato di salute dell'individuo diventi incompatibile con la custodia. In relazione alle misure cautelari, quindi, il difensore ha il potere di inoltrare richieste tendenti alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva applicata e, inoltre, il potere di impugnazione della stessa (cfr. infra).

Sul punto, è presente un contrasto giurisprudenziale sulla necessità che venga fissata un'udienza al fine di decidere sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata alla persona richiesta in consegna (Cass. pen., Sez. VI, 24 marzo 2010, n. 16830), ovvero se la Corte debba adottare un provvedimento de plano,senza il ricorso alle forme del procedimento camerale (Cass. pen., Sez. fer., 7 settembre 2010, n. 33545).

L'impugnazione dei provvedimenti cautelari

È nell'esercizio del diritto di impugnazione che si osserva il più ampio intervento del difensore nell'ambito cautelare e precautelare.

Nonostante alcune iniziali perplessità nella giurisprudenza di merito, non deve ritenersi applicabile il sistema d'impugnazioni previsto agliartt. 309, 310 e 311 c.p.p.: l'art. 9, comma 7, l. 69/2005 stabilisce, infatti, che “si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale” (Cass. pen., Sez. VI, 10 febbraio 2009, n. 7482; Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2007, n. 17170), secondo cui il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona interessata e il suo difensore “possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge”.

In evidenza
L'unico mezzo d'impugnazione dell'ordinanza cautelare è, dunque, il ricorso per cassazione. Con tale mezzo sono altresì impugnabili – congiuntamente all'ordinanza o in via autonoma – sia il provvedimento di convalida (Cass. pen., Sez. VI, 28 aprile 2006, n. 24640) sia quello adottato sulla base dell'art. 299 c.p.p., quello che proroga il termine per la decisione ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge di recepimento e quello che, ai sensi dell'art. 23 della stessa legge, sospende la consegna ed il termine di durata massima della custodia stabilito per la procedura.

La disciplina del ricorso, giusto il richiamo dell'art. 719 c.p.p. è modulata, dunque, sulla base di quanto previsto dall'art. 311 c.p.p.: il termine per proporre l'impugnazione deve essere individuato in dieci giorni; della disposizione testé citata, inoltre, potrà applicarsi il quarto comma, con la conseguenza che il ricorso dovrà contenere i motivi ma, rispetto a quanto previsto dall'art. 611 c.p.p., motivi nuovi potranno essere presentati in udienza e nonfino a quindici giorni prima” (Cass. pen., Sez. VI, 31 maggio 2006, n. 26269 e, in seguito, Cass. pen., Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 20538, non massimata sul punto).

Per quanto strettamente attinente al profilo difensivo, deve evidenziarsi che il ricorso deve essere fondato su motivi relativi a violazione di legge: sono, dunque, precluse questioni inerenti al vaglio dei gravi indizi di colpevolezza, residuando quale unica valutazione quella relativa all'esigenza cautelare del pericolo di fuga o alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

Con riferimento al provvedimento impugnato, la previsione di cui all'art. 9, comma 4, della legge di recepimento – secondo cui la limitazione della libertà deve avvenire, anche in tal caso, con ordinanza motivata – impone di ritenere che il difetto motivazionale implichi una violazione di legge deducibile col ricorso; peraltro, avendo la valutazione della Corte di cassazione ambito differente rispetto a quello assegnato al tribunale del riesame, non sarà possibile che di fronte ad una carenza della motivazione essa la colmi, come invece consentito in seno al procedimento di cui all'art. 309 c.p.p.

Secondo la giurisprudenza, la previsione dello specifico ricorso in esame determina la necessità che tutte le questioni relative al provvedimento custodiale siano fatte valere con esso, ritenendosi preclusa la loro valutazione in sede di ricorso avverso il provvedimento di consegna, a meno che non si tratti di aspetti relativi alla mancata osservanza dei termini complessivi stabiliti per la definizione della procedura. Al contrario, sempre secondo i giudici di legittimità, deve ritenersi inammissibile in sede di impugnazione cautelare la doglianza relativa alle lacune nelle informazioni del mandato di arresto europeo,potendo queste essere rilevate e trovare ingresso solo nella fase di merito, dopo cioè che ogni elemento necessario ai fini della decisione sia stato acquisito, eventualmente anche a seguito di trasmissione di informazioni o documentazione integrative da parte dell'autorità giudiziaria di emissione (Cass. pen., Sez. VI, 21 novembre 2006, n. 40614, non massimata sul punto).

In evidenza

Qualora, infine, la Suprema Corte annulli con rinvio l'ordinanza applicativa della misura cautelare, essa stessa deve ordinare l'immediata liberazione del consegnando: ciò in quanto l'intervento rescindente impedisce che il provvedimento annullato possa considerarsi titolo legittimo per una protrazione della restrizione della libertà personale (Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 2266).

Resta da rilevare, inoltre, che sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche in relazione alla custodia cautelare sofferta a fini di consegna: pertanto, il ricorso avverso il provvedimento cautelare deve ritenersi ammissibile anche a seguito della revoca o sostituzione della misura coercitiva applicata, alla luce dell'intervento interpretativo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 2004, secondo cui, anche in relazione alla custodia sofferta nel procedimento di estradizione passiva, si applica la riparazione di cui all'art. 314 c.p.p.: è pertanto da escludersi l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen., Sez. IV, 12 dicembre 2008, n. 2678).

L'audizione del ricercato

Nella procedura passiva di consegna il momento immediatamente successivo all'applicazione della misura è dedicato all'audizione del ricercato: solo nell'ipotesi di arresto eseguito a seguito di segnalazione nel Sis l'audizione in questione precede la convalida e l'applicazione della misura. Essa esplica una funzione meramente informativa – da un lato – in quanto finalizzata a delucidare il ricercato “del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione”, e informativo-ricognitiva – dall'altro – in quanto tendente a raccogliere l'eventuale consenso “alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente”e la rinuncia “al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta”(il beneficio della specialità).

L'avvio del procedimento decisorio

Il procedimento decisorio prende avvio esaurita la fase cautelare e quella dell'audizione del ricercato. Il presidente della Corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine di venti giorni dall'emissione della misura cautelare (secondo la giurisprudenza, l'inosservanza di tale termine non determinerebbe alcuna sanzione processuale: Cass. pen., Sez. VI, 19 dicembre 2007, n. 47547; Cass. pen., Sez. fer., 28 agosto 2008, n. 34575) ed il relativo decreto di fissazione deve essere comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno otto giorni prima dell'udienza.

In evidenza
L'omissione della notifica dell'avviso nei confronti del ricercato determina una nullità assoluta, per violazione dei diritti di difesa, della decisione adottata, ai sensi dell'art. 179 c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 16195): la giurisprudenza, peraltro, ha ritenuto che anche la trattazione del procedimento in ora diversa da quella indicatanell'avviso de quo configuri un'ulteriore ipotesi di nullità assoluta (Cass. pen., Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 1181).

In ogni caso, l'annullamento della sentenza che decide sulla consegna, dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale al difensore, non determina la perdita di efficacia della misura coercitiva, che si verifica soltanto quando la Corte di appello non decide nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della legge 69/2005 (Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 2009, n. 38640).

Una nullità a regime intermedio sarà integrata nell'ipotesi in cui l'interessato abbia nominato due difensori – i quali entrambi hanno diritto a ricevere l'avviso – ed uno di essi non lo abbia ricevuto: tale nullità, secondo la giurisprudenza, verrebbe sanata sia dalla mancata deduzione nel termine indicato dall'art. 180 c.p.p., sia dalla presenza all'udienza in camera di consiglio del codifensore che argomenti la propria difesa senza eccepire alcunché al riguardo del difetto di notifica al collega, come confermato dall'interpretazione offerta dalle Sezioni unite del Supremo Collegio (Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 2008, n. 18726; Cass. pen., Sez. un., 16 luglio 2009, n. 39060).

La disciplina dettata in seno al mandato d'arresto europeo circa l'avviso di fissazione dell'udienza non è integrabile, inoltre, con ricorso alle disposizioni del codice di rito relative all'estradizione, sicché la specifica ipotesi di nullità stabilita dall'art. 704 c.p.p., in caso di mancato rispetto dei dieci giorni liberi per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sull'estradizione, non trova applicazione in materia di euromandato (la regola da applicare è infatti solo ed esclusivamente quella di cui all'art. 10 della legge di recepimento che prevede un semplice termine ordinatorio per la notifica alle parti, senza alcuna sanzione di nullità (che, ex art. 177 c.p.p., è soggetta al principio di tassatività).

L'avviso di fissazione udienza, nell'ipotesi di ricercato alloglotta,deve essere tradotto, a pena di nullità, nella lingua dello stesso: per la giurisprudenza la mancata traduzione resta sanata se non tempestivamente eccepita dal difensore presente all'udienza (Cass. pen., Sez. VI, 19 dicembre 2008, Morlock, n. 48500).

La decisione sulla consegna in assenza di consenso

Se il ricercato non presta il proprio consenso alla consegna, la decisione sulla relativa richiesta viene assunta in seguito all'udienza all'uopo fissata (cfr. supra), alla quale, oltre al procuratore generale, l'interessato e il suo difensore, può intervenire, in virtù del richiamo dell'art. 702 c.p.p., anche lo Stato richiedente, per mezzo di un avvocato abilitato al patrocinio in Italia.

L'udienza, come specificato dall'art. 17, segue le regole della camera di consiglio (in realtà, a seguito delle pronunce n. 80/2011 e 109/2015 della Corte costituzionale, riteniamo che anche in subiecta materia – anzi, soprattutto – l'udienza dovrebbe essere pubblica, come previsto dall'art. 6 Cedu).

Pertanto, le previsioni dell'art. 127 c.p.p.– sebbene esso non sia espressamente richiamato – devono ritenersi applicabili se non in contrasto con il contenuto della legge di recepimento. Da un lato, quindi, a differenza dell'archetipo di cui alla citata disposizione codicistica, la presenza del pubblico ministero e del difensore appare necessaria in tale udienza camerale: ciò in conseguenza del fatto che la decisione è assunta sentiti il procuratore generale ed il difensore, con l'implicazione che l'eventuale assenza dell'avvocato integrerebbe una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p. D'altro lato, la presenza del ricercato è prevista come meramente eventuale, essendo obbligatoria la sola notifica della data d'udienza nei suoi confronti.

Nell'udienza così fissata la Corte è tenuta a sentire, prima dell'assunzione della decisione, il pubblico ministero ed il difensore; è da ritenersi ammessa, in mancanza di contrarie indicazioni e sul paradigma di cui all'art. 127 c.p.p., la possibilità di depositare, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie in cancelleria.

La decisione deve essere assunta entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura, con espressa inapplicabilità della sospensione feriale dei termini (Cass. pen., Sez. VI, 30 ottobre 2008, n. 41686). Se, per cause di forza maggiore, il termine non può essere rispettato, il presidente della Corte d'appello può prorogarlo di trenta giorni. Se, però, la decisione non interviene nel termine di cui sopra, anche se prorogato, la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

In evidenza
Il superamento del termine di sessanta giorni entro cui la decisione deve essere assunta, infatti, non incide sulla validità della decisione in merito alla consegna, ma determina solo l'effetto della rimessione in libertà del consegnando (Cass. pen., Sez. VI, 3 maggio 2007, n. 17632; Cass. pen., Sez. VI, 15 gennaio 2008, n. 2450; Cass. pen., Sez. VI, 14 aprile 2008, n. 15627, non massimata sul punto; Cass. pen., Sez. fer., 11 settembre 2008, n. 35290; Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 28140); del pari, l'annullamento con rinvio della decisione sulla consegna a causa dell'omesso avviso della data dell'udienza camerale al difensore, non determina la perdita di efficacia della misura coercitiva, che si verifica soltanto quando la Corte di appello non decide nel termine di cui sopra (Cass. pen., Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 1181).
La decisione sulla consegna in caso di consenso

Se durante l'audizione – o in un momento successivo – il ricercato acconsente ad essere consegnato allo Stato di emissione, considerato che la decisione deve essere assunta entro dieci giorni dalla prestazione del consenso (pena la perdita di efficacia della misura cautelare applicata) il presidente della Corte d'appello è tenuto a riunire il Collegio senza il rispetto dei termini di comparizione stabiliti dall'art. 10, comma 4, della legge attuativa, assicurando comunque la partecipazione obbligatoria di pubblico ministero e difensore: questi, infatti, devono essere sentiti obbligatoriamente, a differenza del ricercato che è sentito solo se compare.

La decisione collegiale e la necessaria instaurazione del contraddittorio tecnico impongono, pur in mancanza di una espressa previsione, la fissazione di un'apposita udienza: si è ritenuto che anche in tal caso debba trattarsi di un'udienza camerale, modellata sul paradigma dell'art. 127 c.p.p., salva l'inoperatività delle disposizioni incompatibili (come già osservato supra, però, riteniamo che l'udienza debba essere pubblica, come previsto dall'art. 6 Cedu). Non troveranno applicazione, dunque, le cadenze temporali dettate da tale ultima disposizione; inoltre, nell'ipotesi in cui il ricercato intenda partecipare all'udienza ma non possa per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il problema relativo alla perdita di efficacia della misura se la decisione non avvenisse entro il termine di dieci giorni potrebbe essere risolto, nel caso di un eventuale rinvio dell'udienza, con la contestuale sospensione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. a), c.p.p.

La discussione del difensore ed il provvedimento che decide sulla consegna

Nell'udienza fissata per la decisione è da ritenere che l'oggetto della discussione del difensore debba vertere su questioni puramente di legittimità della richiesta, potendo tendere:

  1. ad evidenziare l'assenza di uno dei presupposti per l'emissione del mandato d'arresto europeo e per la conseguente decisione favorevole alla consegna (ad esempio, l'assenza delle caratteristiche che i provvedimenti posti a base della richiesta di consegna devono possedere);
  2. ad evidenziare la presenza di una delle ragioni ostative alla consegna tipizzate nell'art. 18 della legge di recepimento. In questo senso è opportuno considerare l'effettiva portata delle cause ostative, aspetto che ha determinato, finora, i maggiori problemi esegetici: è il caso, ad esempio, della causa relativa alla previsione di limiti massimi della carcerazione preventiva nello Stato emittente, ovvero del rifiuto di consegna del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno (su quest'ultimo aspetto Corte Cost. 24 giugno 2010, n. 227);
  3. a valorizzare gli elementi che debbano indurre l'autorità giudicante all'apposizione di una delle tre condizioni previste dalla legge: a) nell'ipotesi di giudizio celebrato in absentia; b) nell'ipotesi in cui sia stata inflitta una pena perpetua; c) nell'ipotesi di mandato processuale del quale sia destinatario un cittadino italiano o un soggetto residente nello Stato.

Esaurita la discussione, qualora sussista il consenso alla consegna, la Corte decide con ordinanza. Di essa deve essere tempestivamente depositata copia in cancelleria e del deposito deve essere dato avviso alla persona richiesta in consegna, al suo difensore ed al procuratore generale che hanno diritto di ottenerne copia.

Poiché la misura cautelare applicata perde efficacia “se non interviene la decisione” nel termine di dieci giorni dalla manifestazione del consenso, e considerato che ai sensi dell'art. 14 della legge di recepimento “l'ordinanza […] è depositata tempestivamente in cancelleria”, pur in assenza di precedenti giurisprudenziali specifici è possibile che la giurisprudenza possa ritenere sufficiente il deposito del solo dispositivo entro il termine stabilito, mutuando l'interpretazione già offerta in materia di riesame delle misure cautelari.

Nelle ipotesi in cui il consenso non sia stato prestato, invece, la Corte decide con sentenza della quale è prevista la lettura in udienza.

La valutazione in capo al Collegio è complessa; la Corte, infatti, verificata la completezza e la regolarità degli atti trasmessi e necessari – in assenza dei quali, dopo l'eventuale richiesta inevasa dall'autorità emittente, si pronuncia per il rigetto se gli stessi sono indispensabili – procede a valutare:

a) la competenza dell'autorità giudiziaria straniera;

b) l'esistenza dei “gravi indizi di colpevolezza” (limitandosi alla verifica che di essi l'autorità giudiziaria straniera abbia dato conto, senza compiere una valutazione degli stessi) o della “sentenza irrevocabile di condanna”;

c) l'assenza di cause di rifiuto;

d) la ricorrenza della doppia punibilità, salvo nei casi di consegna obbligatoria;

e) il rispetto dei limiti di pena previsti per il ricorso allo strumento di cooperazione.

A seguito di tale verifica, quindi, si pronuncia favorevolmente per la consegna, eventualmente subordinandola alle condizioni previste dall'art. 19,l. 69/2005; in caso contrario, nega il consenso e dispone l'immediata liberazione del ricercato in vinculis.

L'impugnazione della decisione sulla consegna

La pronuncia sulla consegna, specie se favorevole all'esecuzione del mandato, segna l'inizio di un momento della procedura che vede quale parte attiva il difensore: la proposizione dell'impugnazione, precisamente la presentazione di un ricorso per cassazione avverso il provvedimento. Infatti, secondo l'art. 22 della legge di recepimento, contro i provvedimenti che decidono sulla consegna il ricercato, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte d'appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza o della sentenza che decidono sulla consegna.

I provvedimenti reali

La Corte d'appello può disporre, inoltre, il sequestro dei beni necessari ai fini di prova ovvero suscettibili di confisca poiché costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato che si trovino nella disponibilità del ricercato. La decisione è adottata con decreto motivato e viene assunta su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo ovvero d'ufficio da parte della stessa Corte d'appello (ipotesi la cui ricorrenza può prevedersi rarissima). Se la consegna è richiesta a fini di prova, la Corte deve subordinarla alla condizione che i beni vengano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

Contro il provvedimento che dispone il sequestro o la confisca può proporsi ricorso per cassazione, in ragione del rinvio all'art. 719 c.p. Legittimati all'impugnazione, sulla base di tale disposizione, sono il procuratore generale presso la Corte d'appello, l'interessato ed il suo difensore; poiché l'interessato viene ordinariamente individuato nell'estradando, si ritengono non legittimati all'impugnazione eventuali titolari del bene richiesto in consegna diversi dal ricercato. Ciò che, come sottolineato in dottrina, si pone in netto contrasto con i principi costituzionali, essendo, invece, sulla base di questi imposta l'ammissibilità del ricorso proposto anche dal terzo al quale le cose siano state sequestrate o che abbia titolo alla loro restituzione.

La procedura attiva di consegna

La procedura attiva di consegna ha inizio con l'emissione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di un mandato d'arresto europeo volto ad ottenere la consegna di un soggetto destinatario di una misura cautelare custodiale o condannato con sentenza definitiva; essa si conclude con l'invio della richiesta all'autorità giudiziaria dello Stato ove il ricercato è stato localizzato, ovvero con l'inserimento della segnalazione nel Sis.

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