Calunnia ed autocalunniaFonte: Cod. Pen Articolo 368
25 Agosto 2015
Inquadramento
La fattispecie di calunnia (art. 368 c.p.) tutela l'interesse dell'ordinamento a non instaurare processi penali contro un innocente. Si tratta di un reato di pericolo, per la configurabilità del quale è sufficiente l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale (Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10282). La ratio dell'incriminazione è quella di evitare il pericolo che il corretto funzionamento della giustizia venga turbato da false incolpazioni. Accanto a tale interesse, primario, dell'amministrazione della giustizia, viene riconosciuto anche quello della singola persona falsamente incolpata, in relazione al pericolo che venga leso il suo onore e la sua libertà personale. La considerazione di tale profilo legittima il riconoscimento in capo al privato, quale persona offesa del reato, del diritto di ricevere la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione della notitia criminis, qualora ne abbia fatto richiesta (Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 1998, n. 1757). La condotta
Il fatto tipico consiste nell'incolpare di un reato inesistente, o commesso da altri, taluno di cui si conosce l'innocenza. La calunnia si distingue dal delitto affine di simulazione di reato (art. 367 c.p.) in quanto nel primo viene incolpata una persona determinata o determinabile, cui viene attribuito falsamente un reato simulato o effettivamente avvenuto, anche se commesso da altri; nella previsione di cui all'art. 367 c.p. invece si denuncia un reato simulato senza che vi sia incolpazione personale. Requisito fondamentale dell'incolpazione è che questa abbia un contenuto fattuale (“mendaci asseverazioni di fatto”); la qualificazione giuridica dei fatti denunciati è compito dell'autorità, secondo criteri legali oggettivi del tutto indipendenti dalle opinioni espresse dal denunciante (Cass. pen., Sez. VI, 16 maggio 2012, n. 32944). La falsa incolpazione può essere realizzata mediante denuncia, querela, richiesta o istanza (calunnia diretta o formale) oppure attraverso la simulazione a carico di un soggetto innocente della tracce di un reato (calunnia indiretta o materiale). Quanto alla calunnia formale si è precisato come debba intendersi per denuncia ogni informazione diretta all'autorità giudiziaria, senza vincoli di formalità. Così viene ravvisata la calunnia in sede di deposizione testimoniale o d'interrogatorio dell'imputato. Sono ammissibili anche le denunce anonime; si è infatti precisato in sede di legittimità come la calunnia sia configurabile anche nel caso, espressamente previsto dall'art. 368 c.p., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima in quanto, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 333 c.p.p., che esclude ogni rilevanza indiziaria e probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel processo, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria restano titolari del potere-dovere di svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire eventualmente una valida notitia criminis, con conseguente idoneità di tali atti a ledere l'interesse al corretto funzionamento della giustizia e l'interesse privato della persona offesa, qualora la denuncia si riveli priva di fondamento (Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2001, n. 40355). La giurisprudenza ritiene ammissibile anche un'incolpazione implicita, ovvero una forma di calunnia intermedia tra la calunnia formale e quella reale. Il problema si è posto nella pratica soprattutto con riguardo ai casi di denuncia contro ignoti di smarrimento di assegno bancario posto all'incasso (in tal modo incolpando di furto o ricettazione il beneficiario cui l'assegno era stato consegnato dal denunciante in pagamento di merci), a proposito dei quali la Suprema Corte ha affermato come sia irrilevante ai fini della consumazione del reato di calunnia, la circostanza che nella denuncia presentata non sia stato accusato alcun soggetto determinato, quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente ma agevolmente individuabile (Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 1999, n. 4068). Quanto ai modi di realizzazione della calunnia, si discute della esposizione dubitativa o per sospetto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non ricorre il delitto di calunnia se l'agente versi in una situazione di dubbio o errore ragionevole circa l'innocenza dell'incolpato (Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 2009, n. 27846). Per ragionevoli si intendono le supposizioni fondate su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella stessa situazione di conoscenza (Cass. pen., Sez. VI, 6 novembre 2009, n. 46205).
La dottrina ritiene la configurabilità della calunnia laddove l'espressione dubitativa sia espressione di raffinata malizia (Pulitanò, voce Calunnia e autocalunnia, in Dig. disc. pen., II, 1988, p. 15), in quanto anche la denuncia dubitativa è idonea a dar vita al procedimento penale, con pericolo per l'interesse tutelato. Per quanto concerne l'omissione, non è configurabile per la dottrina una realizzazione tramite condotta omissiva della calunnia, non essendovi un obbligo giuridico di impedire false incolpazioni da parte di altri. La calunnia si configurerà nella forma non omissiva ma mediante azione positiva, nel caso di attribuzione di elementi bastevoli a incolpare falsamente taluno, tacendo o occultando altre circostanze che dimostrerebbero l'infondatezza dell'accusa (Pulitanò). Quanto alla calunnia reale, essa ricorre quando l'incolpazione viene formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, non specificatamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato, purché la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile (Cass. pen., Sez. VI, 9 gennaio 2009, n. 4537). Con riguardo ai casi di abolitio criminis del fatto oggetto di falsa incolpazione, mentre la dottrina si divide tra coloro che escludono la configurabilità del delitti di calunnia (in quanto l'elemento normativo reato integra la fattispecie, contribuendo all'incriminazione del fatto) e coloro che invece la sostengono (il disvalore dell'incolpazione ed il pericolo che essa comporta per l'innocenza del terzo accusato debbono essere valutati con riguardo alla situazione giuridica esistente all'epoca in cui la falsa incolpazione è avvenuta); la giurisprudenza si è raramente pronunciata sul punto, se non per escludere la configurabilità della calunnia (Cass. pen., Sez. VI, 26 settembre 1986, nel caso di depenalizzazione del reato oggetto di falsa incolpazione; Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 1999, n. 8827, a proposito delle modifiche del reato di abuso d'ufficio, oggetto di falsa incolpazione). Consumazione e tentativo
La giurisprudenza e la prevalente dottrina sono concordi nel ritenere che entrambe le modalità di realizzazione del reato – calunnia formale e calunnia reale – si consumino, la prima, nel momento e nel luogo dove l'autorità giudiziaria riceva l'informazione calunniosa (Cass. pen., Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 2933); la calunnia reale nel momento e nel luogo in cui l'autorità venga a conoscenza delle tracce simulate, in modo che possa cominciare un procedimento penale (Cass. pen., Sez. I, n. 3225/1986). Si tratta di un reato istantaneo che si perfeziona con la presentazione della denuncia.
Quanto al tentativo, mentre parte della dottrina lo ritiene ammissibile, in quanto compatibile con la struttura del fatto il cui processo esecutivo può essere frammentato in una pluralità di atti (es. consegna di denuncia calunniosa a soggetto che poi non la trasmette all'autorità giudiziaria; ovvero il fatto di chi è sorpreso mentre sta simulando le tracce di un reato), la giurisprudenza è discordante sulla sua configurabilità. Mentre vi sono decisioni (riguardanti soprattutto il tema dei rapporti tra il reato di cui all'art. 368 c.p. e la ritrattazione) che escludono l'ipotizzabilità del tentativo, qualificandosi la calunnia quale reato formale ed istantaneo che si consuma nel momento in cui il privato presenti la denuncia all'autorità giudiziaria (Cass. pen., Sez. VI, 16 ottobre 1995, n. 10896; Cass. pen., Sez. III, n. 703/1967). Altre, invece, ne hanno ravvisato la configurabilità a proposito della condotta dell'imputato che rediga una dichiarazione a falsa firma della vittima, contenente la ritrattazione delle accuse a suo carico, e la recapiti nella cassetta delle lettere del difensore, risultando ampiamente prevedibile la successiva trasmissione del documento dall'avvocato all'autorità giudiziaria, in forza delle disposizioni concernenti il mandato difensivo (Cass. pen., Sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 15007). Oppure, nel caso di calunnia reale, si è ritenuto ipotizzabile il tentativo nel caso in cui l'agente sia sorpreso nell'atto della simulazione o comunque quando questa non sia portata a compimento, per fatto indipendente dalla volontà dell'agente, trattandosi di condotta diretta alla commissione del reato di calunnia e connotata dai requisiti della idoneità ed univocità (Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 1999, n. 8827). Unità e pluralità di reati: nel caso in cui, con un'unica denuncia, taluno venga falsamente incolpato di una pluralità di reati, si configura un unico reato di calunnia (Cass. pen., Sez. VI, 14 giugno 2011, n. 31378); nel senso, invece, della pluralità di reati di calunnia, costituendo ciascuna delle false incolpazioni uno specifico evento di pericolo, si è pronunciata giurisprudenza più risalente (Cass. pen., Sez. VI, n. 2030/1988). La presentazione di successivi atti di incolpazione aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato integra la commissione di più reati di calunnia, quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda, tale da costituire un apprezzabile novum rispetto all'accusa originaria (Cass. pen., Sez. VI, 1° dicembre 2010, n. 44491; Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2007, n. 37086). Nel caso di falsa incolpazione di più persone con un'unica denuncia, si configurano più reati di calunnia quanti sono gli incolpati, salva l'applicabilità dell'art. 81, commi 1 o 2, c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 9 gennaio 2009, n. 4537). Sono previsti degli aggravamenti di pena nel caso in cui la falsa incolpazione abbia ad oggetto un reato per il quale la legge stabilisce una pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o altra pena più grave (art. 368, comma 2, c.p.) e nel caso in cui dalla falsa incolpazione derivi una condanna in danno dell'innocente superiore a cinque anni ovvero all'ergastolo (art. 368, comma 3, c.p.). Il fatto oggetto di incolpazione deve essere un reato (delitto o contravvenzione). Non è necessario che il reato falsamente attribuito sia in concreto avvenuto, esso può essere anche immaginario o inesistente. Sulla nozione di reato, oggetto di falsa incolpazione, si registrano interpretazioni diverse in dottrina ed in giurisprudenza. La giurisprudenza intende la rilevanza dell'oggetto di incolpazione – il reato – in chiave puramente processuale: non è necessario che l'incolpazione prefiguri l'oggetto di una possibile ingiusta condanna ma è sufficiente che giustifichi l'avvio di indagini a fini di giustizia penale. Pertanto la nozione di reato va intesa come notitia criminis, cioè esposizione di fatti idonei a determinare l'avvio di un procedimento penale (Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2003, n. 48525). In termini diversi coloro che sostengono come la pericolosità dell'incolpazione calunniosa vada ravvisata non in qualsiasi falsa messa in moto del processo bensì nella specifica prefigurazione di un possibile ingiusto esito sostanziale (Pulitanò). Per la dottrina, dunque, deve intendersi per reato un fatto astrattamente punibile, comprensivo cioè del fatto materiale, dell'elemento soggettivo, dell'assenza di causa di giustificazioni o di cause di non punibilità (Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, I, Zanichelli, 2012, p. 359). Evidenti i rischi conseguenti a tale interpretazione (secondo la quale ove difetti la punibilità l'accusa non possa dirsi calunniosa), in quanto la sua adozione determinerebbe un restringimento dell'ambito applicativo del delitto di calunnia, legittimando nel contempo l'esposizione della persona falsamente incolpata ad un accertamento giudiziale. Collegata alla individuazione della nozione di reato, la definizione del concetto di innocenza, ritenuta comprensiva di fatti commessi dall'incolpato ma in presenza di scriminanti o scusanti (Cass. pen., Sez. VI, 28 novembre 2013, n. 1255, che ha ritenuto integrante il delitto di calunnia la denuncia con la quale si presentino circostanze vere, astrattamente riconducibili aduna determinata figura criminosa, celando però consapevolmente la concorrenza di una causa si giustificazione).
Ricorre l'ipotesi di falsità parziale allorquando le incolpazioni abbiano ad oggetto un reato realmente commesso dall'accusato ma con l'aggiunta di circostanze storiche false ovvero con l'omissione di circostanze storiche vere; il fatto oggetto dell'incolpazione viene addebitato in termini diversi da come esso si è effettivamente verificato, aggiungendo falsamente elementi che ne modificano la gravità o la qualità. Il criterio del reato diverso e più grave, rispetto a quello effettivamente commesso dalla persona falsamente incolpata, come parametro per valutare la configurabilità del delitto di calunnia, viene adottato dalla giurisprudenza, benché secondo articolazioni diverse e non sempre univoche. Elemento soggettivo
L'elemento psicologico del reato di calunnia è costituito dal dolo generico, cioè dalla consapevolezza del denunciante dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 1991). Il dolo della calunnia non ricorre sia nel caso di erronea (anche colposa) convinzione della colpevolezza dell'incolpato sia nel caso di dubbio sulla colpevolezza o innocenza (Cass. pen., Sez. VI, 10 giugno 2009, n. 27846). Il dolo non è escluso da un dubbio simulato. La giurisprudenza è univoca nell'affermare la necessità, per l'integrazione del dolo, che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato: l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 2000, n. 9853). Non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa “taluno che egli sa innocente” risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'accusato (Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 2750;Cass. pen., Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 34881; Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 2007, n. 17992). L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista un'esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione) (Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 2007, n. 17992). La consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti e supposizioni di illeceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati sul elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., Sez. VI, 6 novembre 2009, n. 46205). Il dolo è escluso nel caso in cui un soggetto si limiti a riferire obiettivamente e fedelmente notizie appresa dal pubblico o di pubblico dominio, tra cui vanno ricomprese le risultanze di indagini eventualmente conosciute, purché non si aggiungano altre circostanze ed elementi personali che modifichino i fatti riferiti in modo consapevolmente difforme dal vero (Cass. pen., Sez. VI, 3 marzo 2003, n. 20955). Nel caso di dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato nell'estrinsecazione del diritto di difesa, si pone il problema della configurabilità del delitto di calunnia. In sede dottrinale si è affermato come l'ipotesi di calunnia scriminata dal diritto di difesa sia quella della negazione dell'accusa, cioè della mendace asserzione della falsità dell'accusa, senza che ciò introduca nuove mendaci affermazioni di fatto di contenuto accusatorio; non si riconosce alcun rilievo scusante all'intento difensivo nel caso di fase incolpazioni tendenti a screditare i testimoni dell'accusa, diverse dalla mera negazione dell'accusa stessa (Pulitanò). La giurisprudenza afferma come l'animus defendendi non escluda di per sé la calunnia e non sia incompatibile con il dolo di tale reato e adotta il criterio secondo il quale l'imputato rimane nel legittimo diritto di difesa quando, mentendo, nega la verità dei fatti a lui addebitati; mentre deve rispondere del delitto di calunnia quando aggiunge false accuse contro terzi.
Connessa alla natura di reato di pericolo della calunnia – la cui integrazione è condizionata dalla possibilità che venga instaurato un processo penale e che un innocente venga condannato – è la questione se sia configurabile la previsione di cui all'art. 368 c.p., nel caso di falsa incolpazione di reato perseguibile a querela (istanza o richiesta) e questa non sia presentata. L'esclusione della configurabilità del reato viene argomentata in sede dottrinale sulla base dell'equazione dogmatica tra reato e punibilità (Pulitanò). Sostanzialmente negli stessi termini la giurisprudenza, a tenore della quale, dalla natura di reato di pericolo della calunnia, configurabile laddove vi sia la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, ne consegue l'esclusione del delitto quando il reato sia perseguibile a querela e questa non si stata presentata (Cass. pen., Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 4389; Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2007, n. 35800). Sulla base del parametro dell'identificazione tra reato e punibilità, vengono risolti in sede interpretativa (Pulitanò) le altre ipotesi di “sfasatura tra illiceità e punibilità del fatto falsamente denunciato”; così, con riguardo ai casi di immunità, viene esclusa la configurabilità della calunnia quando l'incolpazione concerna soggetti immuni, non sorgendo affatto il pericolo per gli interessi protetti (salvo che nel caso di immunità relativa). Si esclude altresì la calunnia in caso di falsa incolpazione di persone soggettivamente non punibili (es. art. 649 c.p.), in ragione dell'inesistenza del pericolo di fuorviamento della giustizia in danno dell'innocente (così Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2002, n. 1762, a proposito dell'appropriazione indebita di denaro in danno del coniuge non legalmente separato, in cui l'esclusione della configurabilità della calunnia è stata motivata sulla base della ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.). Mentre il reato di cui all'art. 368 c.p. sussisterebbe laddove la falsa incolpazione riguardi reati per i quali occorra l'autorizzazione a procedere, attenendo tale istituto esclusivamente all'aspetto processuale e non alla configurazione sostanziale del fatto come reato (Pulitanò). Rapporti con altri reati
La calunnia si distingue dal reato di autocalunnia perché in questa l'incolpazione è diretta contro l'autore della stessa. Quando la falsa incolpazione ha ad oggetto un reato inesistente, il delitto di calunnia presenta carattere speciale rispetto alla simulazione di reato: l'elemento specializzante è costituito dall'incolpazione di una persona determinata del reato oggetto di calunnia, sicché è pacificamente da escludere, secondo i principi generali, il concorso di reati, trovando applicazione il solo art. 368 c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 28 aprile 2003, n. 26114). Si è altresì precisato come, quando la simulazione oggettiva di un reato sia diretta a prospettare una falsa incolpazione dello stesso in danno di una persona determinata, si realizza un reato progressivo, ove il disvalore della simulazione è assorbito da quello della calunnia, restando dunque escluso il concorso tra i due delitti (Cass. pen., Sez. VI, 28 aprile 2003, n. 26114). I reati di calunnia e falsa testimonianza, in ragione della diversità dell'oggettività giuridica (la calunnia sanziona la violazione del dovere di non incolpare una persona che si sa innocente; la falsa testimonianza, la violazione del dovere di dire la verità: Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 1998, n. 4082) possono concorrere formalmente tra loro quando nella falsa deposizione testimoniale sia contenuta anche una falsa incolpazione (Cass. pen., Sez. VI, 15 aprile 2009, n. 27503). Se la falsa testimonianza segue una precedente condotta calunniosa posta in essere dallo stesso soggetto, questi non risponde di falsa testimonianza, perché ricorrono gli estremi della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., dal momento che l'affermazione del vero lo esporrebbe al procedimento per la calunnia commessa (Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2002, n. 35554). Questioni processuali
Con riguardo alla qualificazione della falsità dell'incolpazione, si è osservato come il parametro di giudizio non sia dato dal formarsi del giudicato penale sul fatto denunciato ma dalla qualificazione legale dei fatti, così come autonomamente accertati dal giudice del procedimento per calunnia (Pulitanò). In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale il giudizio nel procedimento per il reato di calunnia è del tutto autonomo rispetto a quello concernente il reato ascritto al calunniato e, pertanto, la sentenza di proscioglimento, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell'incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsità o meno della notitia criminis, i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato (Cass. pen., Sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 53614; Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 45907). Nel caso in cui il P.M. proceda per un determinato reato, l'eventuale denuncia per calunnia presentata dall'indagato, fondata sulla sola circostanza che le accuse nei suoi confronti sono false, non può essere automaticamente considerata notizia di reato, spettando invece al P.M. la valutazione se qualificare l'atto in questione come una mera difesa e, come tale, inserirla nel fascicolo principale o se procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultando di conseguenza necessario, in quest'ultimo caso, richiedere al Gip l'eventuale archiviazione (Cass. pen., Sez. VI, 16 luglio 2013, n. 45206). Con riferimento alla prescrizione, si è precisato in sede di legittimità come il suo corsonon rimanga sospeso per la pendenza di un altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dai casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità (Cass. pen., Sez. VI, 18 giugno 2013, n. 44261). Casistica
Autocalunnia
Realizza il reato di autocalunnia chi incolpa se stesso di un reato che sa non avvenuto o chi incolpa se stesso di un reato commesso da altri (Cass. pen., Sez.VI, n. 17703/2004). Il reato di autocalunnia (art. 369 c.p.) si differenzia dunque dal reato di calunnia, in quanto il soggetto attivo non incolpa falsamente di un reato un'altra persona ma se stesso. Il delitto può essere commesso da chiunque, nel caso in cui il reato oggetto di falsa incolpazione sia inesistente; mentre nel caso di reato esistente, solo da colui che non sia autore o concorrente nel reato medesimo. Per la configurabilità del reato è sufficiente che il soggetto attivo si attribuisca gli elementi esclusivamente materiali del fatto, purché idonei a fare instaurare contro di lui il procedimento penale (Cass. pen., Sez. VI, n. 1281/1965). L'interesse tutelato è che la giustizia non venga fuorviata nella persecuzione dei reati. È dunque un reato monoffensivo: il fatto che il soggetto danneggi se stesso non è infatti motivo sufficiente a consentire che la giustizia sia impunemente ingannata. L'autocalunnia è reato di pericolo, che offende esclusivamente l'interesse dell'ordinamento al normale funzionamento dell'attività giudiziaria; questo spiega la minore gravità sotto il profilo sanzionatorio dell'autocalunnia rispetto al delitto di calunnia, oltre che la mancata inclusione nell'art. 384 c.p. Diverse sono le modalità di realizzazione della condotta rispetto al reato di calunnia; è infatti prevista la sola calunnia formale (con esclusione, dunque, di quella materiale) realizzabile attraverso una dichiarazione, anche se anonima o sotto falso nome, rivolta ad alcuna delle autorità di cui all'art. 368 c.p. (c.d. autocalunnia propria). Come modalità di realizzazione della condotta viene altresì prevista la confessione davanti all'autorità giudiziaria (c.d. autocalunnia impropria). Il termine confessione adottato dall'art. 369 c.p. non vale a limitare la sussistenza del reato al solo caso dell'autoincolpazione avvenuta davanti al giudice ma va inteso come una delle modalità tipiche di perpetrazione del reato, che ricorre anche nel caso di dichiarazione a qualsiasi autorità cui incomba l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria (Cass. pen., Sez. VI, n. 8606/ 1986). In dottrina si è osservato, in senso contrario, come l'esplicita previsione nel testo dell'art. 369 c.p., che la confessione sia resa all'autorità giudiziaria impedisca la configurabilità del reato laddove essa avvenga nel corso dell'interrogatorio reso dall'indagato alla polizia giudiziaria delegata dal P.M. (art. 370 c.p.p.), perché ciò eluderebbe quanto previsto dalla fattispecie del reato di autocalunnia (Piffer, I delitti contro l'amministrazione della giustizia, Cedam, 2005, IV, t. I, p. 90). L'autocalunnia quale reato di pericolo si configura ogni volta che l'accusa abbia l'idoneità potenziale a determinare l'avvio delle indagini, senza che a tal fine abbia rilevanza il mancato inizio delle indagini stesse (Cass. pen., Sez. VI, n. 7856/1981; Cass. pen., Sez. VI, n. 584/1970). L'autocalunnia è reato istantaneo che si perfeziona nel momento stesso in cui l'autoaccusa perviene all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne. Pertanto la ritrattazione avvenuta prima della trasmissione della denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'autorità che l'ha ricevuta, non esclude la consumazione del reato (Cass. pen., Sez.VI, n. 5675/1975), trattandosi di un postfactum rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presentazione della denuncia alla polizia giudiziaria (Cass. pen., Sez.VI, 14 maggio 2003, n. 37016). Nel caso in cui la ritrattazione avvenga senza soluzione di continuità con la falsa denuncia e nel medesimo contesto, potrebbe essere idonea ad elidere l'offensività della condotta, in quanto inidonea ad offendere ex art. 49 c.p. perché l'amministrazione della giustizia non viene sviata o ostacolata (Cass. pen., Sez.VI, 14 maggio 2003, n. 37016). Il delitto è punito a titolo di dolo. Per la sussistenza del delitto di calunnia non è sufficiente che l'agente sostenga una qualche falsità da cui successivamente possa derivare una sua incriminazione ma occorre anche che egli, al momento della falsa dichiarazione, si renda conto di accollarsi la responsabilità di un fatto costituente reato (Cass. pen., Sez.VI, n. 2288/1970). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che commette concorso nel reato di autocalunnia e non reato di calunnia, colui che sostenga le stesse accuse contro di se formulate dall'autocalunniatore. Configura invece il reato di cui all'art. 368 c.p. l'insistere del concorrente nella falsa incolpazione, nel caso in cui l'autocalunniatore abbia ritrattato l'accusa formulata contro se stesso (Cass. pen., Sez.VI, n. 10194/ 1979; Cass. pen., Sez. VI, n. 66/1971). Quanto ai rapporti con il delitto di favoreggiamento, la giurisprudenza di legittimità ritiene che commetta autocalunnia e non favoreggiamento personale, chi al fine di giovare al vero autore di un delitto che è stato commesso, si addebiti elementi, benché esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, in quanto il delitto di cui all'art. 369 c.p. è ipotesi specifica rispetto al favoreggiamento personale, che trova applicazione solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma (Cass. pen., Sez. VI, 24 settembre 2003, n. 44737; Cass. pen., Sez. VI, n. 4934/1980). La giurisprudenza ritiene ammissibile il concorso tra i reati di autocalunnia e falsa testimonianza, in quanto lesivi di interessi dell'attività giudiziaria di specie diversa (Cass. pen., Sez. VI, n. 3374/1989). |