Citazione a giudizioFonte: Cod. Proc. Pen. Articolo 550
05 Agosto 2015
Inquadramento
La citazione a giudizio disciplinata dagli artt. 550 e ss. c.p.p. rappresenta , tramite il decreto di citazione, l'atto processuale del pubblico ministero con il quale si realizza la “vocatio in iudicium“ dell'imputato. Tale provvedimento è un atto di impulso processuale e, contenendo l'imputazione, segna con la sua emissione l'inizio del processo. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando procede per uno dei reati indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p. Casi di citazione diretta a giudizio
1. quando si tratta di contravvenzioni o di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. La determinazione della pena viene effettuata alla luce dei criteri di cui all'art. 4, per cui si dovrà considerare la pena prevista per il reato consumato o tentato senza tenere conto degli aumenti di pena per la continuazione ad opera della recidiva ovvero di altre circostanza aggravanti, salvo che si tratti di circostanza aggravanti per le quali la legge stabilisce un pena di specie diversa, ovvero si di aggravanti ad effetto speciale (Cass. pen., Sez. II, 30 aprile 2004, n. 39622). 2. quando si procede per uno dei seguenti reati, nonostante prevedano una pena edittale maggiore ratione materiae) a) violenza o minaccia a pubblico ufficiale – art. 336 c.p. b) resistenza ad un pubblico ufficiale – art. 337 c.p. c) oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, comma 2, c.p.; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, comma 2, c.p. e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2, c.p. con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasta ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; f) furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.; g) ricettazione prevista dall'art. 648 c.p.
Contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio
L'art. 552, comma 1, c.p.p., elenca gli elementi che devono essere contenuti nel decreto a citazione a giudizio. Relativamente al contenuto del decreto di citazione a giudizio è importante stabilire quali, tra gli elementi richiesti dall'art. 552 c.p.p., siano necessari alla perfezione del decreto e conseguentemente alla sua efficacia . Ciò specie con riferimento al termine di prescrizione che, a norma dell'art. 160 c.p., è interrotto dal decreto di citazione a giudizio. La giurisprudenza ha stabilito che il decreto, per esprimere efficacia, deve essere completo di tutti gli elementi previsti dagli artt. 552, comma 1, c.p.p., lett. c)-d) e f), nonché della sottoscrizione del p.m. e dell'ausiliario (Cass. pen., Sez. un., 28 ottobre 1998, n. 13390, Cass. pen., Sez. I, 26 febbraio 2009, n. 13554). Nei procedimenti per cui si procede per i reati di lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui all'art. 590, comma 3, c.p., commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Il mancato rispetto di tale termine non produce alcun effetto, essendo un termine meramente ordinatorio; inoltre, la disposizione contrasta con quanto previsto dall'art. 415-bis, commi 3 e 4, c.p.p., che concede all'indagato, una volta ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il termine perentorio di venti giorni per presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. È evidente che qualora il P.M. adempia alle legittime richieste dell'indagato, non potrà essere rispettato il termine di cui all'art. 552, comma 1-bisc.p.p., per emettere il decreto di citazione a giudizio. La data di comparizione avanti al giudice competente per il giudizio, quando si procede per taluni reati previsti dall'art. 590, comma 3,c.p. deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla fissazione del decreto.
Trattandosi di un atto con il quale viene esercitata l'azione penale e di un provvedimento volto alla vocatio in iudicium, la mancanza del decreto di citazione a giudizio ovvero la carenza degli elementi strutturali previsti a pena di nullità dall'art. 552, comma 2, c.p.p., determinerà, ai sensi dell' art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. la regressione del procedimento e la necessità per il pubblico ministero, cui gli atti saranno trasmessi, di rinnovare il decreto e le attività successive. Trattasi infatti di nullità di ordine generale.
Termini a comparire
Tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data di udienza di comparizione devono intercorrere almeno sessanta giorni. La violazione del termine a comparire non determina nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile dalla parte interessata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento (Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2007). Notificazione del decreto di citazione a giudizio
Il decreto di citazione a giudizio è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a 45 giorni. Gli eventuali vizi della notificazione integrano una nullità a regime intermedio e impongono, ove non sanati, di effettuare nuovamente la notificazione dell'atto ai destinatari dello stesso. Si ha nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., solo nel caso in cui la notifica della citazione sia stata omessa od eseguita in forme diverse da quelle prescritte per cui risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1993, n. 10 e della sentenza della Corte Edu, 19 dicembre 1989, Braziceck c. Italia, l'imputato ha diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio, che è l'atto con il quale è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione e delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa. La mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 c.p.p., come interpretato dalla Corte costituzionale, integra una nullità generale di tipo intermedio la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dal comportamento della parte (Cass. pen., Sez. un., 31 maggio 2000, n. 12). Per quanto riguarda la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato dichiarato irreperibile in fase di indagini preliminari, le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza del 24 maggio 2012, n. 24527, hanno stabilito che “il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari”. Precisava la Corte che la ratio della norma appare pienamente rispettata solo considerando che il decreto di irreperibilità per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. viene emesso, di regola, in prossimità temporale al decreto di citazione a giudizio quando la situazione di fatto che riguarda l'indagato non può aver subito modifiche di rilievo. La questione della notifica all'imputato irreperibile risulta mitigata dall'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 che regola il processo in assenza dell'imputato e che ha sostituito l'art. 420 c.p.p. con gli attuali articoli da art. 420 c.p.p. a art.420-quinquies c.p.p.
Notifica al difensore Con l'entrata in vigore dell'art. 157, comma 8-bisc.p.p., concernente la disciplina in tema di notifica all'imputato non detenuto, ogni notifica successiva alla prima ove l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia deve essere fatta al difensore stesso. Anche la notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto notifica successiva alla prima, deve essere effettuata al difensore, anche se è nota la reperibilità dell'imputato, a meno che il difensore abbia dichiarato di non accettare notifiche per conto dell'imputato, come prevede l'art. 157, comma 8-bis, c.p.p.
Aspetti processuali
Un orientamento ormai consolidato ritiene che l'invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ex art. 183 c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2014, n. 19454; in particolare, si legga il percorso logico di Cass. pen., 31 gennaio 2014, n. 7336). Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento
Il decreto di citazione, una volta notificato, viene depositato dal pubblico ministero nella segreteria, unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'art. 416, comma 2, c.p.p.. Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |