Citazione a giudizio

Cecilia Ruggerini
05 Agosto 2015

La citazione a giudizio disciplinata dagli artt. 550 e ss. c.p.p. rappresenta , tramite il decreto di citazione, l'atto processuale del pubblico ministero con il quale si realizza la “vocatio in iudicium“ dell'imputato.
Inquadramento

La citazione a giudizio disciplinata dagli artt. 550 e ss. c.p.p. rappresenta , tramite il decreto di citazione, l'atto processuale del pubblico ministero con il quale si realizza la “vocatio in iudicium“ dell'imputato.

Tale provvedimento è un atto di impulso processuale e, contenendo l'imputazione, segna con la sua emissione l'inizio del processo.

Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando procede per uno dei reati indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.

Casi di citazione diretta a giudizio

1. quando si tratta di contravvenzioni o di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. La determinazione della pena viene effettuata alla luce dei criteri di cui all'art. 4, per cui si dovrà considerare la pena prevista per il reato consumato o tentato senza tenere conto degli aumenti di pena per la continuazione ad opera della recidiva ovvero di altre circostanza aggravanti, salvo che si tratti di circostanza aggravanti per le quali la legge stabilisce un pena di specie diversa, ovvero si di aggravanti ad effetto speciale (Cass. pen., Sez. II, 30 aprile 2004, n. 39622).

2. quando si procede per uno dei seguenti reati, nonostante prevedano una pena edittale maggiore ratione materiae)

a) violenza o minaccia a pubblico ufficiale – art. 336 c.p.

b) resistenza ad un pubblico ufficiale – art. 337 c.p.

c) oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, comma 2, c.p.;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, comma 2, c.p.

e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2, c.p. con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasta ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.;

g) ricettazione prevista dall'art. 648 c.p.

In evidenza

L'erronea scelta del pubblico ministero il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ma solo ad una nullitàrilevabile a pena di decadenza subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti (Cass. pen., Sez VI, 17 gennaio 2002, n. 7774; Cass. pen., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 9875).

Trattasi di una nullità relativa, ai sensi dell'art. 181 c.p.p. , espressamente sanzionata con la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 550 c.p.p. , ultimo comma).

Contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio

L'art. 552, comma 1, c.p.p., elenca gli elementi che devono essere contenuti nel decreto a citazione a giudizio.

Relativamente al contenuto del decreto di citazione a giudizio è importante stabilire quali, tra gli elementi richiesti dall'art. 552 c.p.p., siano necessari alla perfezione del decreto e conseguentemente alla sua efficacia . Ciò specie con riferimento al termine di prescrizione che, a norma dell'art. 160 c.p., è interrotto dal decreto di citazione a giudizio.

La giurisprudenza ha stabilito che il decreto, per esprimere efficacia, deve essere completo di tutti gli elementi previsti dagli artt. 552, comma 1, c.p.p., lett. c)-d) e f), nonché della sottoscrizione del p.m. e dell'ausiliario (Cass. pen., Sez. un., 28 ottobre 1998, n. 13390, Cass. pen., Sez. I, 26 febbraio 2009, n. 13554).

Nei procedimenti per cui si procede per i reati di lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui all'art. 590, comma 3, c.p., commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Il mancato rispetto di tale termine non produce alcun effetto, essendo un termine meramente ordinatorio; inoltre, la disposizione contrasta con quanto previsto dall'art. 415-bis, commi 3 e 4, c.p.p., che concede all'indagato, una volta ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il termine perentorio di venti giorni per presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. È evidente che qualora il P.M. adempia alle legittime richieste dell'indagato, non potrà essere rispettato il termine di cui all'art. 552, comma 1-bisc.p.p., per emettere il decreto di citazione a giudizio.

La data di comparizione avanti al giudice competente per il giudizio, quando si procede per taluni reati previsti dall'art. 590, comma 3,c.p. deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla fissazione del decreto.

Nullità del decreto di citazione

Trattandosi di un atto con il quale viene esercitata l'azione penale e di un provvedimento volto alla vocatio in iudicium, la mancanza del decreto di citazione a giudizio ovvero la carenza degli elementi strutturali previsti a pena di nullità dall'art. 552, comma 2, c.p.p., determinerà, ai sensi dell' art. 178, comma 1, lett. b) e c), c.p.p. la regressione del procedimento e la necessità per il pubblico ministero, cui gli atti saranno trasmessi, di rinnovare il decreto e le attività successive. Trattasi infatti di nullità di ordine generale.

Casistica

Identificazione dell'imputato

Cass. pen., Sez. II, 18 novembre 2014, n. 50679; Cass. pen, Sez. II 13 dicembre 1999, n. 215404

La nullità dell'atto sussiste solamente quando sorge obiettiva incertezza sulla identificazione della persona fisica dell'imputato; per cui l'incerta indicazione dell'imputato configura una nullità assoluta insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

È invece abnorme, per l'anomala regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al P.M., a causa dell'inesattezza lessicale del nome o dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato, allorché ne sia certa l'identità, dovendo in tali ipotesi il giudice adottare i conseguenziali provvedimenti correttivi nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p., ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza.

Indicazione della persona offesa

Cass. pen., Sez. un., 9 luglio 1997, n. 10; Cass. pen., Sez. II, 8 maggio 2009, n. 34571.

L'omessa od erronea indicazione della persona offesa determina una nullità di ordine generale ma a regime intermedio poiché riguarda un soggetto privo del ruolo di parte per cui non è impedita la corretta instaurazione del rapporto processuale.

L'imputato non è legittimato ad invocare la nullità in quanto carente di interesse necessario per dedurla.

È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il tribunale in composizione monocratica, rilevata l' omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e pertanto la nullità del decreto, restituisce gli atti al P.M. per il rinnovo della citazione anziché provvedere direttamente all'incombente (la Corte ha specificato che il principio si applica anche al caso in cui nel decreto di citazione emerga che per errore la notifica sia stata fatta a soggetto diverso dalla persona offesa).

Enunciazione del fatto

Cass. pen., Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 38703; Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2014, n. 28512; Cass. pen., Sez. I, 9 aprile 2014, n. 19928.

Non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di articolare in modo compiuto le proprie difese (Fattispecie in cui la data di commissione del reato era indicata nel 21 aprile invece del 22 marzo, fatto che non aveva però impedito all'imputato di difendersi nel merito delle accuse).

La generica enunciazione del fatto integra una ipotesi di nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, che resta sanata qualora non venga eccepita prima dell'apertura del dibattimento, con la conseguenza che è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale all'udienza dibattimentale (nella fattispecie, nel corso dell'esame testimoniale) dichiari d'ufficio la nullità del decreto ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p. e disponga la restituzione degli atti al P.M., poiché tale atto determina un'inammissibile regressione del procedimento.

L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale.

Luogo, giorno ed ora della comparizione

Cass. pen., Sez. II, 3 novembre 2009, n. 43903.

Non è affetto da nullità il decreto di citazione a giudizio, per mancata od insufficiente indicazione del luogo della comparizione, che sia soltanto privo di talune precisazioni non essenziali all'individuazione della sede del dibattimento.

Indicazione giudice competente

Cass. pen., Sez. V, 16 novembre 2004 n. 1336.

In tema di citazione diretta a giudizio, il requisito del decreto previsto dall'art. 552, comma 1, lett. d), c.p.p., secondo cui è prescritta l'indicazione del giudice competente per il giudizio va inteso nel senso che tale indicazione riguarda l'organo giudicante, con la conseguenza che la nullità stabilita dal comma successivo ha luogo quando l'eventuale omissione abbia determinato incertezza circa l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato è chiamato a comparire (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che l'indicazione, nel decreto, dell'ufficio giudiziario competente, della data del giudizio, della sezione e dell'aula di udienza consente anche l'agevole individuazione della persona fisica del giudicante).

Omesso avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.)

Cass. pen., Sez. II, 11 giugno 2010, n. 35420;

Cass. pen., Sez. II, 15 settembre 2014 n. 37686; Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2004.

La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

La nullità del decreto di citazione a giudizio va intesa come nullità generale ed a regime intermedio ai sensi del combinato disposto dell'art. 178 c.p.p. lett. c) e art. 180 c.p.p., con la conseguenza che la relativa eccezione è consentita se dedotta immediatamente dopo il suo verificarsi e comunque entro la deliberazione della sentenza di primo grado.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del comma 1 dell'art. 415-bis c.p.p., tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore; è legittima, l'ordinanza con la quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiara la nullità del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p., ed ordina la restituzione degli atti al P.M.

Termini a comparire

Tra la notifica del decreto di citazione a giudizio e la data di udienza di comparizione devono intercorrere almeno sessanta giorni.

La violazione del termine a comparire non determina nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile dalla parte interessata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento (Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2007).

Notificazione del decreto di citazione a giudizio

Il decreto di citazione a giudizio è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a 45 giorni.

Gli eventuali vizi della notificazione integrano una nullità a regime intermedio e impongono, ove non sanati, di effettuare nuovamente la notificazione dell'atto ai destinatari dello stesso.

Si ha nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., solo nel caso in cui la notifica della citazione sia stata omessa od eseguita in forme diverse da quelle prescritte per cui risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1993, n. 10 e della sentenza della Corte Edu, 19 dicembre 1989, Braziceck c. Italia, l'imputato ha diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio, che è l'atto con il quale è messo a conoscenza della natura e dei motivi dell'imputazione e delle facoltà riconosciutegli al fine di contrapporsi all'accusa. La mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 143 c.p.p., come interpretato dalla Corte costituzionale, integra una nullità generale di tipo intermedio la cui deducibilità è soggetta a precisi termini di decadenza e che resta sanata dal comportamento della parte (Cass. pen., Sez. un., 31 maggio 2000, n. 12).

Per quanto riguarda la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato dichiarato irreperibile in fase di indagini preliminari, le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza del 24 maggio 2012, n. 24527, hanno stabilito che “il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari”.

Precisava la Corte che la ratio della norma appare pienamente rispettata solo considerando che il decreto di irreperibilità per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. viene emesso, di regola, in prossimità temporale al decreto di citazione a giudizio quando la situazione di fatto che riguarda l'indagato non può aver subito modifiche di rilievo.

La questione della notifica all'imputato irreperibile risulta mitigata dall'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 che regola il processo in assenza dell'imputato e che ha sostituito l'art. 420 c.p.p. con gli attuali articoli da art. 420 c.p.p. a art.420-quinquies c.p.p.

Notifica al difensore

Con l'entrata in vigore dell'art. 157, comma 8-bisc.p.p., concernente la disciplina in tema di notifica all'imputato non detenuto, ogni notifica successiva alla prima ove l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia deve essere fatta al difensore stesso. Anche la notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto notifica successiva alla prima, deve essere effettuata al difensore, anche se è nota la reperibilità dell'imputato, a meno che il difensore abbia dichiarato di non accettare notifiche per conto dell'imputato, come prevede l'art. 157, comma 8-bis, c.p.p.

Casistica

Cass. pen.,Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 29677; Cass. pen., Sez. V, 20 marzo 2014, n. 21875; Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2005, n. 8826

La notificazione del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato o eletto dall'imputato integra, quando non idonea a far venire meno una reale conoscenza dell'atto, una nullità soltanto relativa, sanata se non eccepita subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (art 491 c.p.p.), in quanto la nullità assoluta ed insanabile si verifica solo se la notificazione sia stata del tutto omessa o, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte per legge processuale, si sia tradotta in una mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Cass. pen. Sez. V, 5 novembre 2014, n. 52255; Cass. pen.,Sez. V, 9 aprile 2013, n. 51402

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancanza della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, non vi provveda autonomamente ma restituisca gli atti al P.M. affinché vi adempia, costituendo, tale provvedimento, espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e determinando, pertanto, un'ipotesi di regresso “consentito” del processo .

Contra

È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al P.M. per la notificazione, assunta come non avvenuta, del decreto di citazione a giudizio, incombendo sul giudice, in tale caso, l'onere della rinnovazione della citazione (Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 5477).

Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2014, n. 38578

In tema di notificazioni all'imputato, qualora la notificazione del decreto di citazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario come tale indicata nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell'atto in questione .

Aspetti processuali

Un orientamento ormai consolidato ritiene che l'invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ex art. 183 c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2014, n. 19454; in particolare, si legga il percorso logico di Cass. pen., 31 gennaio 2014, n. 7336).

Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento

Il decreto di citazione, una volta notificato, viene depositato dal pubblico ministero nella segreteria, unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'art. 416, comma 2, c.p.p..

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