Sequestro preventivo

07 Settembre 2015

Il sequestro preventivo, disciplinato dagli artt. 321 ss. c.p.p., è la seconda misura cautelare reale prevista nel codice di rito, dopo il sequestro conservativo. La finalità di tali misure è quella di soddisfare determinate esigenze tramite la compressione di alcune libertà dell'individuo, in particolare, il diritto di proprietà costituzionalmente garantito all'art. 42 Cost. Invero, esse incidono sul patrimonio dell'imputato ponendo un vincolo di indisponibilità su beni mobili ed immobili di quest'ultimo.
Inquadramento

Il sequestro preventivo, disciplinato dagli artt. 321 ss. c.p.p., è la seconda misura cautelare reale prevista nel codice di rito, dopo il sequestro conservativo. La finalità di tali misure è quella di soddisfare determinate esigenze tramite la compressione di alcune libertà dell'individuo, in particolare, il diritto di proprietà costituzionalmente garantito all'art. 42 Cost. Invero, esse incidono sul patrimonio dell'imputato ponendo un vincolo di indisponibilità su beni mobili ed immobili di quest'ultimo.

Il sequestro preventivo nasce negli anni settanta, a seguito della volontà, espressa dapprima dalla Corte costituzionale e successivamente dalla Suprema Corte, di superare la rigidità esistente nel vecchio codice che circoscriveva l'utilizzo del sequestro soltanto a fini probatori. Sarà, però, soltanto con il nuovo codice di rito del 1988 che si avrà una disciplina autonoma del sequestro preventivo, che verrà collocato tra le misure cautelari reali (Libro IV, Titolo II, Capo II). Proprio perché la sua finalità era quella di tutelare la collettività – ponendo in equilibrio detto scopo con la tutela dell'imputato - il legislatore la raggiunse creando un sistema di garanzie culminante nella riserva di giurisdizione e subordinando la sua emissione alla sussistenza di due presupposti: il fumus commissi delicti e il periculum in mora.

Presupposti applicativi

In base alla doppia previsione dell'art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo può trovare applicazione o quando si voglia evitare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati o quando si debba disporre la confisca di talune res.

Esattamente come tutte le misure cautelari, caratteristiche tipiche del sequestro preventivo sono la provvisorietà e la strumentalità. La prima è da intendersi, ovviamente, come la delimitazione dei suoi effetti in un determinato arco temporale, la seconda, invece, allude al fatto che dovrà successivamente essere emesso un provvedimento definitivo.

Affinchè il sequestro preventivo – da adottarsi con decreto motivato - possa essere disposto è necessario che sussistano due presupposti: il fumus commissi delicti e il periculum in mora.

Il fumus commissi delicti corrisponde alla presenza degli indizi di reato del fatto per cui si procede e non dei gravi indizi di colpevolezza. Invero, al momento dell'applicazione della misura cautelare reale, il giudice non dovrà valutare se sussistano gli indizi di colpevolezza e se questi siano o meno gravi, ma dovrà soltanto controllare se sia possibile sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata fattispecie di reato (Cass., Sez. Un., 23 aprile 1993, Gifuni, n. 4).

Sebbene, la posizione della giurisprudenza sia univocamente strutturata in tale direzione, in dottrina non sono mancate ricostruzioni alternative in ordine all'estensione contenutistica del fumus commissi delicti. Così, secondo alcuni, per l'applicazione della misura è sufficiente la presenza di puntuali indizi di reato il cui collegamento con la fattispecie sia univoco e sussista la corrispondenza tra la fattispecie legale astratta e quella concreta. Di diverso avviso è quella parte della dottrina che ritiene, invece, che il presupposto in esame debba collimare con i gravi indizi di colpevolezza, tipici della cautela personale. Infine, secondo un ultimo orientamento, affinchè possa dirsi sussistente il fumus è necessaria la presenza di un quadro indiziario grave in relazione sia alla avvenuta commissione del reato, che alla pertinenza del bene da sequestrare all'illecito. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che ha precisato che in relazione al sequestro preventivo non si possano esigere i gravi indizi di colpevolezza, ma soltanto i gravi indizi di reato, visto che la misura incide sulla res e non si rivolge all'autore del crimine. Tale impostazione è stata, poi, seguita dalla Suprema Corte nella sentenza Gifuni, con la quale si è ribadito che il giudice, nell'applicazione della misura, dovrà soltanto limitarsi a controllare se sia possibile sussumere il caso di specie nella fattispecie astratta. Il giudice, infatti, non dovrà preoccuparsi di controllare se sussistano o meno i gravi indizi di colpevolezza e questo, sicuramente, corrisponde anche alla stessa essenza delle misure cautelari reali che non incidono sulla libertà personale, ma sulla libera disponibilità dei beni e pertanto necessitano di un'attenzione differente rispetto a quella riservata alle misure cautelari personali.

In merito alla antigiuridicità del fatto, in un primo momento la Suprema Corte riteneva dovesse essere valutata in modo astratto, dato che si riteneva bastasse la semplice sussunzione del fatto attribuito ad un soggetto in una determinata fattispecie di reato, in relazione alla quale si manifestasse la necessità di incidere sulla libera disponibilità dei beni dell'indagato (Cass., Sez. II, 13 maggio 2008, Scala, n. 22712). In un secondo momento, l'impostazione della giurisprudenza di legittimità è mutata ed attualmente si ritiene che, sebbene per l'applicazione del sequestro preventivo non occorrano i gravi indizi di reità, tuttavia, non sia neppure sufficiente la sussistenza di mere condotte criminose. Invero, il controllo del giudice non deve risolversi in un mero controllo formale e cartolare, ma deve essere concreto e condotto secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, anche con riferimento all'eventuale assenza dell'elemento soggettivo. Pertanto, non può considerarsi soddisfacente la mera prospettazione da parte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, né della possibilità di essa (Cass., Sez. VI, 5 settembre 2012, G.G. n. 33883).

Il periculum in mora consiste nella fondata preoccupazione che la libera disponibilità di alcune cose possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato ovvero agevolarne la commissione di altri. Dalla lettera della norma può desumersi che il sequestro preventivo possa intervenire soltanto quando la condotta si protragga in pendenza di un procedimento penale o quando gli effetti del reato si continuino a diffondere nel corso del medesimo procedimento. Invero, l'applicazione della misura non potrebbe mai essere disposta dal giudice ante delictum e ciò lo si può desumere sia da quanto appena detto, sia dalla locuzione “commissione di altri reati” presente nel testo della norma, che allude al fatto che la cosa sia intrinsecamente collegata alla commissione di altri fatti criminosi, nonché relativa al fatto per il quale si procede.

Il giudice, quindi, per applicare la misura, deve effettuare un giudizio prognostico su un possibile fatto futuro, ma l'accertamento deve riguardare la reale possibilità che il bene, per la sua natura e in relazione alle circostanze del fatto, determini l'aggravamento del reato ipotizzato ovvero la sua protrazione o agevoli la commissione di fatti criminosi. Ciò implica che, qualora intervengano fatti sopravvenuti e tali esigenze vengano meno, il sequestro debba essere revocato anche d'ufficio.

In relazione al sequestro di cui al secondo comma dell'art. 321 c.p.p., si ritiene che il periculum vada individuato nella mera confiscabilità del bene, con ciò spostando l'attenzione dal collegamento tra cosa e reato alla disciplina di diritto sostanziale dettata in tema di ablazione.

L'oggetto della misura e i diversi tipi di beni sequestrabili

In base a quanto previsto dall'art. 321 c.p.p. sono tre le categorie di beni che possono essere assoggettate a sequestro preventivo: le cose pertinenti al reato la cui disponibilità potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze di un reato già commesso, quelle che potrebbero agevolare la commissione di altri reati e le cose di cui potrebbe essere disposta la confisca.

È evidente come il legislatore abbia inteso colpire con tale misura cautelare le cose pertinenti al reato, similmente a quanto si può delineare in tema di sequestro probatorio. Occorre, però, rilevare che sebbene in entrambi i tipi di sequestro si richiami la “pertinenza”, tuttavia, i concetti hanno sfumature ed ampiezze diverse. Invero, con pertinenza nel sequestro probatorio si intende qualunque relazione che intercorre tra un oggetto ed il reato, tale per cui il primo possa essere uno strumento utile per l'accertamento del fatto ed inoltre possa riferirsi all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, con toni che riecheggiano l'area dell'oggetto della prova di cui all'art. 187 c.p.p. Nel sequestro preventivo, invece, il concetto di pertinenza è meno ampio di quello appena richiamato, visto che devono essere cose aventi un nesso con il reato già commesso o idonee ad una possibile commissione futura del reato. Pertanto, affinché sia possibile sequestrare in via preventiva una res, è opportuno che sia idonea all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato e vi deve sempre comunque essere una relazione tra la cosa sottoposta a sequestro, la condotta delittuosa e la possibilità che venga reiterata la condotta stessa (Cass., Sez. III, 2 febbraio 2001, Giorgietti, n. 9507).

Tra le cose pertinenti al reato deve ritenersi incluso anche il corpo del reato, invero, pacificamente dottrina e giurisprudenza sostengono che tra le prime e il secondo vi sia un rapporto di continenza, laddove, siano, ovviamente, le prime a contenere il corpo del reato.

Infine, la giurisprudenza nomofilattica ha precisato che non è necessario che si tratti di res illicitae perché siano sottoposte a sequestro preventivo. Infatti, fondamentale è che esse siano potenzialmente idonee alla commissione di altri reati ovvero all'aggravamento delle conseguenze o alla protrazione di quello già commesso.

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto beni mobili ed immobili ed anche animali, che sono equiparati alle cose anche a fini processuali, secondo i principi di diritto civile (Cass., Sez. I, 6 marzo 1995, Villano, n. 373). Non può, invece, colpire una attività, ma soltanto il suo risultato, pur potendo avere come oggetto un'azienda nella sua interezza, qualora sia utilizzata non solo per affari leciti ma anche illeciti e si potranno sequestrare strutture ed attrezzature di quest'ultima nella misura in cui siano in rapporto di pertinenzialità con il reato per cui si procede. Tale misura cautelare, poi, può essere applicata anche a beni appartenenti a terzi per diritto di proprietà o altro titolo. In tal caso, però, visto che il soggetto proprietario della res non è l'indagato, occorre dimostrare che si tratti di una intestazione fittizia e che nella realtà i beni appartengano all'indagato, fermo restando che il terzo in buona fede dovrà dimostrare la propria inconsapevolezza in merito all'uso illecito della cosa e dovrà ricevere opportuna tutela.

In modo particolare si atteggia il sequestro delle cose confiscabili. In primo luogo, risulta difficile tracciarne con nitidezza il perimetro operativo, giacché ogniqualvolta il legislatore aumenta le potenzialità della confisca innestando nuove previsioni, detta estensione si ribalta sulla misura cautelare, il cui assetto resta tuttavia statico. In secondo luogo, essendo prevista la confisca dell'equivalente, ne deriva che sarà ammissibile il sequestro di cose avente valore equivalente al provento del reato. Con la precisazione che in tali casi si dissolve qualsivoglia legame tra la commissione del reato e le cose da sequestrare. Si è, cioè, di fronte ad una misura che nulla ha a che spartire con il sequestro c.d. impeditivo di cui al primo comma e che – stando alle precisazioni fornite dalla Corte di cassazione – non si rivolge alla cosa ma al suo autore. Se tale è l'essenza della misura di valore, occorrerà rivedere l'applicabilità ad essa dell'elaborazione giurisprudenziale coniata in chiave argomentativa allo scopo di escludere la tentazione di esigere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si è detto, difatti, che l'esclusione dell'estensione dei gravi indizi di colpevolezza al sequestro preventivo fonda le sue radici sul presupposto che la misura, oltre a riguardare libertà di differente peso specifico, si rivolge ad una res piuttosto che ad una persona. Ma nel caso del sequestro dell'equivalente, la misura è destinata a colpire l'autore del reato e non la cosa, stante l'assenza di vincolo eziologico tra essa e il reato.

Il procedimento

Il comma 1 dell'art. 321 c.p.p. stabilisce che il sequestro preventivo possa essere disposto dal giudice previa richiesta del pubblico ministero. Sembra, così, rievocarsi nel testo della norma un principio proprio delle misure cautelari personali previsto dall'art. 291 c.p.p., vale a dire il principio della domanda cautelare. In base ad esso, nessun altro tranne l'organo requirente è legittimato a chiedere l'applicazione della misura cautelare; ciò implica, da un lato, che soltanto il pubblico ministero può avanzare una richiesta in tal senso e, dall'altro lato, che la misura cautelare mai potrebbe essere disposta dal giudice senza una previa richiesta del pubblico ministero. Tale principio, dunque, sembrerebbe trovare applicazione anche nell'ambito del sequestro preventivo, laddove è previsto che sia il pubblico ministero a chiedere l'applicazione della misura e il giudice competente a pronunciarsi nel merito, nel caso in cui ritenga sussistenti i presupposti, disponendola con decreto motivato.

A questo punto appare opportuno comprendere quale sia il giudice competente a disporre il sequestro, visto che la norma genericamente fa riferimento a «il giudice competente a pronunciarsi nel merito». Certamente questi sarà il giudice per le indagini preliminari, qualora la richiesta sia avanzata dal pubblico ministero durante tale fase o comunque prima dell'esercizio dell'azione penale. Opportuno è notare che tale giudice è competente a convalidare e ad emettere la suddetta misura qualora sia adottata in casi di urgenza direttamente dal pubblico ministero o dagli organi di polizia giudiziaria.

Nel caso in cui, poi, l'adozione della misura sia stata richiesta dopo l'esercizio dell'azione penale, ma prima che sia individuato il giudice del dibattimento e ci si trovi in un processo in cui è prevista l'udienza preliminare, allora, competente è il giudice dell'udienza preliminare. Sarà, poi, competente a disporre il sequestro il giudice del dibattimento, qualora la richiesta sia avanzata in tale fase, anche nel caso in cui per alcuni imputati il processo penda in primo grado e per altri no. Infine, discussa è la possibilità che competente sia il giudice dell'esecuzione, visto che l'art. 321 c.p.p. fa riferimento espressamente a «il giudice competente a pronunciarsi nel merito» e che una volta giunti nella fase esecutiva è cessata qualunque verifica sul fatto – reato. Tuttavia, si è precisato che il periculum in mora che giustifica l'adozione della misura potrebbe verificarsi anche nella fase esecutiva, pertanto sembrerebbe assurdo non consentire di apporre il vincolo di indisponibilità anche in tale fase.

Il comma 3-bis dell'art. 321 c.p.p. prevede che il sequestro preventivo possa essere disposto nei casi di urgenza dal pubblico ministero o dagli ufficiali di p.g. e delinea una disciplina diversa a seconda che vi provveda il primo o i secondi. Invero, nel caso in cui sia il pubblico ministero a ritenere presente il caso di urgenza, allora emetterà autonomamente un decreto motivato con cui disporrà il sequestro. Diversamente, nel caso in cui, il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini e siano gli ufficiali di p.g. a ritenere che sussista l'urgenza, allora essi disporranno il sequestro, ma nelle successive quarantotto ore dovranno trasmettere il verbale al pubblico ministero del luogo in cui è stata eseguita la misura. A questo punto, il pubblico ministero, una volta ricevuto il verbale, potrà ritenere che non sussistano le condizioni di urgenza sulla base delle quali è stata disposta la misura e di conseguenza disporre la restituzione delle cose sequestrate, oppure, condividendo l'operato della polizia giudiziaria, nell'arco di quarantotto ore dal sequestro, chiederà la convalida della misura e l'emissione del decreto motivato che la dispone. Se il giudice ritiene sussistente l'urgenza, convaliderà il sequestro preventivo con un'ordinanza inaudita altera parte.

Il provvedimento con cui è disposto il sequestro è un decreto motivato, così come previsto al comma 1 dell'art. 321 c.p.p., e qualora la motivazione sia assente, il decreto è nullo ai sensi dell'art. 125 comma 3 c.p.p. Elemento che dovrà essere necessariamente presente nel decreto è il reato per il quale si procede all'applicazione della misura; invero, quest'ultimo è un antecedente storico e logico per l'applicazione del sequestro dal quale non si può prescindere. Nel caso in cui manchi nel decreto l'indicazione del titolo del reato, allora, si sarà di fronte ad un vizio di motivazione del provvedimento denunciabile in sede di riesame. Infine, il giudice potrebbe anche motivare per relationem, qualora nell'ambito dello stesso procedimento siano stati emessi altri provvedimenti dello stesso tenore, purchè però siano facilmente conoscibili dall'imputato e siano congruenti tra di loro.

Inoltre, il decreto motivato con cui è disposta la misura non deve contenere l'invito rivolto all'imputato di nominare un difensore, visto che, a differenza del sequestro probatorio che è un atto di indagine, esso è una misura cautelare reale disposta da un organo terzo.

Le impugnazioni: il riesame, l'appello e il ricorso per cassazione

Il legislatore, nell'individuare i mezzi di impugnazione per le misure cautelari reali, ha apprestato il medesimo parterre di rimedi previsto per le misure cautelari personali. Così, i mezzi di gravame predisposti per le prime sono i medesimi delle seconde, vale a dire riesame, appello e ricorso per cassazione.

Mentre, però, il riesame e il ricorso per cassazione sono strumenti di carattere generale previsti sia per il sequestro probatorio, che per ambedue i sequestri cautelari, l'appello, invece, è un mezzo di impugnazione predisposto dal legislatore soltanto per il sequestro preventivo e solo nei casi in cui non si applicabile il riesame.

Sono, comunque, mezzi di impugnazione nei confronti dei quali trovano applicazione la disciplina prevista per le misure cautelari personali e quella generale delle impugnazioni, per quanto compatibili.

Il riesame è contemplato negli artt. 322 e 324 c.p.p., laddove la prima norma si preoccupa di individuare cosa possa essere impugnato con riesame e quali siano i soggetti legittimati, mentre la seconda descrive il procedimento.

In base all'art. 322 c.p.p. può essere impugnato con riesame soltanto il decreto motivato del giudice con cui viene disposto il sequestro preventivo. Un'indicazione così precisa dell'oggetto dell'impugnazione da parte del legislatore fa comprendere come con esso si possa attingere il provvedimento genetico della cautela reale.

Soggetti legittimati ad attivare detta procedura sono l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. La giurisprudenza di legittimità, poi, ha esteso tale legittimazione anche all'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Cass., Sez. II, 12 marzo 2015, C.E., n. 17852).

Il difensore dell'indagato, al fine di proporre richiesta di riesame, non deve essere munito di procura speciale, diversamente dal difensore del terzo interessato alla restituzione delle cose sequestrate, giacché per la tutela degli interessi essenzialmente civilistici di tale ultimo soggetto è necessario il ricorso alla figura del procuratore speciale, così come per gli altri soggetti considerati dall'art. 100 c.p.p. (Cass., Sez. II, 12 novembre 2008, G.L., n. 44677).

È opportuno, poi, notare come l'ambito dei soggetti che possono proporre richiesta di riesame sia più circoscritto rispetto a coloro che possono proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo. Invero, mentre in quest'ultimo caso la norma fa riferimento in modo generico a “chiunque vi abbia interesse”, nell'art. 322 c.p.p. si individuano “coloro che avrebbero diritto alla restituzione”. Ne consegue che il promissario acquirente in virtù di contratto preliminare, essendo titolare di un mero diritto di credito, non rientra tra i soggetti che possono proporre l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo (Cass., Sez. VI, 1 febbraio 1999, Caramico, in Cass. pen., 2000, 1741).

Ai sensi del quinto comma dell'art. 324 c.p.p. competente a decidere sulla richiesta di riesame è il Tribunale, in composizione collegiale, del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. La richiesta di riesame dovrà essere presentata nella cancelleria del Tribunale entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Secondo parte della giurisprudenza di legittimità, spetta al richiedente provare la tempestività della richiesta, nel caso in cui quest'ultima venga presentata dopo che siano decorsi dieci giorni dall'esecuzione del sequestro, ma egli ne abbia avuto conoscenza soltanto successivamente (Cass., Sez. III, 25 novembre 2003, S.N., n. 2021). Altro assunto, invece, ritiene che spetti al giudice, nel caso in cui ritenga che l'impugnazione sia tardiva, accertare la diversa data in cui la conoscenza si sarebbe verificata (Cass., Sez. II, 6 luglio 2006, M.G., n. 30723). È pacifico ormai che anche per il difensore valga quanto previsto al primo comma dell'art. 324 c.p.p., pertanto egli non avrà diritto ad una notifica del decreto con cui è disposto il sequestro e il termine di dieci giorni per proporre riesame decorrono dalla data di esecuzione del sequestro o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006, P.A., n. 27777).

Il Tribunale deciderà nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. All'udienza camerale in cui viene trattata la richiesta di riesame, ciascuna parte può produrre documenti e dedurre altri elementi di prova. In virtù del richiamo operato al comma 7 dell'art. 324 c.p.p. dell'art. 309 commi 9 e 10 c.p.p., il giudice del riesame, qualora non debba dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma la misura cautelare decidendo anche sulla base di quanto presentato o addotto dalle parti nel corso dell'udienza. Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene nel termine di 10 giorni, la misura perde efficacia. È opportuno, inoltre, considerare che tale termine «fatta salva l'ipotesi dell'art. 101 disp. att. c.p.p., non è suscettibile di sospensione o interruzione neppure nel caso in cui l'udienza camerale sia stata rinviata a richiesta della difesa per esaminare la produzione documentale del pubblico ministero» (Cass., Sez. III, 4 ottobre 2007, M. S., n. 42963).

Qualora, poi, venga contestata la proprietà delle cose sequestrate, ai sensi del comma 8 dell'art. 324 c.p.p., il giudice del riesame rinvia la decisione della controversia al giudice civile territorialmente competente, mantenendo comunque le cose sotto sequestro.

Nel caso in cui la richiesta di riesame sia inammissibile, la relativa pronuncia sarà adottata de plano, trovando, così, applicazione quanto previsto al nono comma dell'art. 127 c.p.p., laddove si specifica che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza (Cass., Sez. III, 11 gennaio 2006, R.N., n. 6993).

L'appello è un mezzo di impugnazione residuale, vale a dire che è ammesso soltanto nei casi in cui non è consentito il riesame e, come quest'ultimo, non produce la sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso. Competente a decidere è il Tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Il co. 2 dell'art. 322 bis c.p.p. richiama, in quanto compatibile, la disposizione dell'art. 310 c.p.p. che disciplina l'appello nella misure cautelari personali. Pertanto, esso dovrà essere proposto nell'arco di dieci giorni; «ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni previste dagli artt. 322-bise 324 c.p.p., assume rilievo determinante la data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice» (Cass., Sez. III, 8 maggio 2007, D.M.G., n. 21888). L'appello è presentato presso la cancelleria del tribunale competente per la decisione e dell'avvenuta presentazione è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente. Quest'ultima, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale il provvedimento impugnato e gli atti su cui esso si fonda; qualora tale termine non venga rispettato, ciò non determina l'inefficacia della misura cautelare reale, con ciò differenziandosi dal riesame.

Il ricorso per cassazione è disciplinato dall'art. 325 c.p.p. ed è consentito avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p., vale a dire quelle pronunciate, rispettivamente, in sede di appello e di riesame. Legittimati a proporre ricorso sono il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il termine entro cui farlo varia a seconda del tipo di provvedimento da impugnare: qualora si attinga un'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 322-bis e 324, si dovrà richiamare la disciplina generale contenuta nell'art. 585 comma 2 lett. a), in base al quale il ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio andrà depositato entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito (Cass., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 5). Diversamente dal c.d. ricorso per saltum, in cui il termine previsto è quello di dieci giorni, similarmente alle cadenza proprie del riesame.

Il ricorso per cassazione, avverso le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure reali, è proponibile solo per violazione di legge, diversamente da quanto previsto per le misure cautelari personali. Ciò implica che non potranno essere dedotti con tale mezzo di impugnazione vizi della motivazione, tranne i casi in cui il provvedimento si connoti per una totale mancanza di motivazione o per la presenza di motivazione meramente apparente.

Il comma 2 dell'art. 325 c.p.p. disciplina il cd. ricorso per saltum, vale a dire il ricorso avverso il decreto emesso dal giudice, il quale si profila come alternativa al riesame. In tal caso, come detto, il ricorso va presentato entro 10 giorni, ex art. 324 comma. 1 c.p.p., e il mancato rispetto di tale termine rende inammissibile la stessa richiesta. È opportuno, però, precisare che tale modalità di ricorso per cassazione non troverà applicazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo. Invero, ai sensi del comma 1 dell'art. 569 c.p.p., il ricorso per saltum è proponibile esclusivamente avverso le sentenze di primo grado e, in materia cautelare, solo in relazione al decreto iniziale e genetico, ex art. 325 c.p.p., con la conseguenza che, nel caso in cui sia erroneamente esperita, tale impugnazione deve essere qualificata come appello, ex art. 322-bis e 568 ult. co. c.p.p. (Cass., Sez. III, 25 ottobre 2002, F.G., n. 41179).

Il comma 3 dell'art. 325 c.p.p. dispone che trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 311 c.p.p. Ciò implica che il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione oggetto di impugnazione ovvero, nel caso di ricorso per saltum, in quella del giudice che ha emesso il provvedimento genetico. Il giudice, poi, cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di cassazione. I motivi dell'impugnazione vanno enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente potrà enunciarne di nuovi davanti al giudice ad quem, prima dell'inizio della discussione. La Corte di cassazione decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'art. 127 c.p.p. Termine, anch'esso, meramente ordinatorio.

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