Sospensione condizionale della pena

Marina Alberti
08 Settembre 2015

La sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato che trova la propria disciplina negli artt. 163 - 168 c.p. In particolare si tratta di un istituto per la cui applicazione è richiesta la pronuncia da parte del giudice di una sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto della quale, in presenza di determinati presupposti (artt. 163-164 c.p.) ne sospende l'esecuzione per un periodo di tempo predeterminato dalla legge (163 c.p.) a condizione che il reo non commetta altro reato. Tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio. La concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice all'adempimento da parte del condannato di taluni obblighi...
Inquadramento

La sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato che trova la propria disciplina negli artt. 163 - 168 c.p. In particolare si tratta di un istituto per la cui applicazione è richiesta la pronuncia da parte del giudice di una sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto della quale, in presenza di determinati presupposti (artt. 163-164 c.p.) ne sospende l'esecuzione per un periodo di tempo predeterminato dalla legge (163 c.p.) a condizione che il reo non commetta altro reato. Tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio. La concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice all'adempimento da parte del condannato di taluni obblighi (obbligo delle restituzioni, risarcimento del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché l'eventuale prestazione di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività). Per effetto della modifica apportata all'art. 165 dalla l. 69/2015 (riforma in materia di contrasto alla corruzione relativamente a specifici delitti contro la Pubblica Amministrazione), nei casi di condanna per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p., la sospensione condizionale della pena è, comunque, subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla sua condotta). L'applicazione della sospensione condizionale della pena non è un diritto spettante al reo bensì un beneficio che presuppone un giudizio prognostico favorevole da parte del giudice; la concessione è, infatti, rimessa al potere discrezionale del giudice il quale la accorda soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 164c.p.). La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (art. 166 c.p.). Se il condannato durante il periodo di sospensione non commette nuovi reati ed adempie agli eventuali obblighi imposti dal giudice, quest'ultimo dichiarerà estinto il reato (art. 167 c.p.). Nel caso in cui non vi sia stato adempimento degli obblighi imposti o il reo abbia commesso altri reati della stessa indole, la sospensione condizionale della pena verrà revocata con la conseguenza che le pene irrogate con la sentenza di condanna verranno eseguite (art. 168 c.p.).

La sospensione condizionale della pena, oltre che nel giudizio di cognizione, può essere concessa dal giudice dell'esecuzione (artt. 671 e 673 c.p.p.). Il giudice dell'esecuzione ha il potere di revocare la sospensione condizionale della pena solo nelle ipotesi di revoca di diritto (art. 168, comma1, nn. 1 e 2, c.p.). Ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 274/2000, attributivo di competenza penale al giudice di pace, le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene irrogate da tale giudice.

La ratio di tale istituto è duplice: da un lato si sottraggono alla pena persone che pur essendosi rese colpevoli di un reato, presentano probabilità di ravvedimento; dall'altro, attraverso la possibilità della revoca del beneficio, si scoraggia il colpevole dal commettere ulteriori violazioni della legge penale.

I presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena può essere concessa solamente nei casi in cui il giudice ritenga che per il reato commesso vada disposta una condanna alla reclusione o all'arresto non superiore a due anni ovvero una condanna a pena pecuniaria che sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135 c.p. sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a due anni. Tuttavia, la sospensione condizionale della pena può essere ugualmente applicata dal giudice, sempre che si tratti di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, qualora a seguito del ragguaglio a norma dell'art. 135 la pena, nel suo complesso, sia superiore alla soglia dei due anni (art. 163, comma 1, c.p.). Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un minore di anni diciotto, il limite temporale di condanna di cui sopra, è innalzato a tre anni; se si tratta di persona che ha compito gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o di persona ultrasettantenne la pena restrittiva della libertà personale è elevata ad anni due e mesi sei (comma 3). Ai fini della sospensione condizionale della pena, ai sensi del comma 3 dell'art. 163, è necessario che l'autore del reato abbia compiuto gli anni ivi indicati al momento della commissione del fatto e non a quello della celebrazione del processo (Cass. pen., n. 14755/2013). Se il giudice ritiene sussistenti tutte le ipotesi indicate nell'art. 163 c.p. dispone che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Qualora la pena da infliggere non sia superiore a un anno e l'imputato, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, abbia interamente riparato il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, ovvero, fuori dal caso previsto dal quarto comma di cui all'art. 56 c.p., si sia operato spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un anno (comma 4).

Poteri del giudice in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena: giudizio prognostico e onere di motivazione

La legge ha attribuito al giudice il potere di applicare la sospensione condizionale della pena. L'applicazione di tale beneficio non costituisce un diritto del condannato ma presuppone un giudizio prognostico favorevole da parte del giudice. La concessione della sospensione condizionale della pena è, infatti, rimessa al potere discrezionale del giudice il quale la accorda soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (art. 164 c.p.). Il giudice è tenuto a motivare in ordine alla concessione e o al diniego del beneficio. L'obbligo motivazionale non viene assolto con la mera indicazione delle circostanze di all'art. 133 c.p. ma il giudice deve esplicitare l'iter logico seguito per il giudizio conclusivo con riguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenti. Quindi il giudice deve indicare, con adeguatezza, anche se sinteticamente, le ragioni essenziali del suo giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura. Diversamente la mancata indicazione delle condizioni oggettive e soggettive per la concessione o il diniego del beneficio si traduce in un sostanziale difetto di motivazione, che comporta l'annullamento della sentenza (Cass. pen., Sez. I, n. 26484/2004). Il giudice, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 c.p., potendo lo stesso limitarsi a indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 37670/2015; Cass. pen., Sez. III, n. 35852/2016). Per altra parte della giurisprudenza il giudice, nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p. con riguardo alla personalità dell'imputato stesso e, nel caso in cui alcuni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull'uso del potere discrezionale esercitato (Cass. pen., n. 42737/2016). Il giudice, quando si tratta di minori, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, deve tener conto della personalità in formazione valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo, con la conseguenza che deve essere acquisito ogni elemento utile di valutazione ai fini di esprime un giudizio prognostico orientato nella prospettiva del reinserimento sociale del minore (Cass. pen., Sez. VI, n. 43773/2014).

Il giudice ha il potere di concedere anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena se ritiene sussistenti i presupposti. La sospensione condizionale della pena può essere concessa d'ufficio anche dal giudice di appello ex art. 597, comma 5, c.p.p. Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto il riconoscimento della sospensione condizionale della pena con specifico motivo di appello o nelle conclusioni, anche in via subordinata, sorge l'obbligo per il giudice di motivarne il diniego (Cass. pen. Sez. VI, n. 12280/2016).

La sospensione condizionale della pena oltre che nel giudizio di cognizione può essere concessa dal giudice dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 671 c.p.p. il giudice dell'esecuzione, ricorrendone i presupposti, può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, adottando ogni altro provvedimento conseguente. La disciplina del concorso formale o della continuazione non deve però essere stata esclusa dal giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 c.p.p., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne le quali siano state a suo tempo di ostacolo, nel giudizio di cognizione, alla concessione della sospensione condizionale della pena, può, nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma 1, c.p. giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti (Cass. pen., Sez. unite, n. 4687/2005). Per la Cassazione anche nel caso in cui, per effetto dell'annullamento della sentenza senza rinvio di uno o più capi di condanna la pena inflitta rientri nei limiti di legge, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla questione della sospensione condizionale, prospettata ma non valutata nel giudizio di cognizione, ritenendola una situazione simile a quella che si verifica in caso di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa (Cass. pen., Sez. I, 16679/2013).

Ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 274/2000, attributivo di competenza penale al giudice di pace, le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene irrogate da tale giudice.

Potere del giudice: limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, osservato il limite assoluto indicato dall'art. 163 c.p. (preclusione del beneficio per ogni condanna superiore ai due anni di detenzione o un anno nell'ipotesi prevista dal comma 4), deve altresì osservare gli ulteriori limiti fissati dall'art. 164 c.p.

Per la norma in esame il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione (art. 178 c.p.) né a chi sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale (artt. 102-104 c.p.) o professionale (art. 105 c.p.). Il beneficio non può essere altresì concesso qualora alla pena inflitta debba essere aggiunta una misura di sicurezza personale (art. 215 c.p.) perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa (art. 164, comma 2, c.p.). L'applicazione della libertà vigilata, obbligatoria in caso di irrogazione della pena della reclusione superiore ad un anno, impedisce la concessione della sospensione condizionale, essendovi incompatibilità tra la pericolosità sociale del colpevole e presunzione di astensione dalla commissione di ulteriori reati (Cass. pen.,Sez. III, n. 12277/2013).

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, a seguito della novella del 1974 e dell'intervento della Corte costituzionale operato con la sentenza n. 95/1976, il giudice, nell'infliggere una nuova condanna (533, comma 2, c.p.p.) ha la facoltà di disporre la sospensione condizionale della pena qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163c.p. (comma 4). In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in sede di nuova condanna intervenuta in epoca successiva alla prima, la sospensione condizionale della pena può essere concessa anche se la pena per la precedente condanna non era stata sospesa, sempre che non venga superato il limite di cui all'art. 163c.p. (Cass. pen., n. 30729/2013). Nel caso in cui un soggetto dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un terzo, per la Suprema Corte, la sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, indipendentemente dal dato della durata complessiva della reclusione determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare (Cass. pen., Sez. V, 41645/2014). Qualora le precedenti condanne siano relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis, le stessenon sono preclusive della concessione della sospensione condizionale della pena con riferimento al divieto formale di cui all'art. 164, comma 4, primo inciso, c.p. rimane però impregiudicata la valutazione anche delle condotte relative a dette condanne ai fini del giudizio prognostico di cui al comma 1 (Cass. pen., Sez. unite, n. 38344/2014). La sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p. (Cass. pen. Sez. IV, n. 31614/2018). L'amnistia impropria fa cessare le pene accessorie, ma non fa venir meno gli effetti penali della condanna, tra i quali rientra l'impossibilità di ottenere la reiterazione della sospensione condizionale della pena (Cass. pen.,Sez. III, n. 50617/2014).

In ipotesi di concorso di reati (art. 81 c.p.) la sospensione condizionale della pena può essere concessa entro i limiti di legge, non solo a chi è stato condannato con un'unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato. In tali ipotesi la misura massima della pena deve essere stabilita con riguardo all'entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti (Cass. pen., n. 93217/2014). L'unificazione ex art. 81 c.p. di una nuova condanna con fatti già giudicati in precedenza impone una nuova valutazione delle condizioni di cui agli artt. 163 e ss. c.p., in relazione al rinnovo della prognosi di non recidività richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte, in punto concessione della sospensione condizionale della pena per una seconda volta e limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., ha introdotto il principio secondo il quale la sospensione condizionale della pena può essere concessa una seconda volta anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., qualora il reato per la prima condanna sia stato dichiarato estinto (Cass. pen., Sez. I,n. 22872/2018).

L'art. 164, comma 2, c.p. precisa che la concessione di questo beneficio rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti di confisca.

Potere del giudice: adempimento di obblighi da parte del condannato

La norma di cui all'art. 165,comma 1, c.p. conferisce al giudice il potere di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di una serie di obblighi da parte del condannato. In particolare il giudice può subordinare la concessione del beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o assegnata in via provvisionale sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.

Salvo che la legge disponga altrimenti il giudice può subordinare la sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. La disposizione in esame prevede altresì che se il condannato non si oppone, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo, comunque, non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice in sentenza.

Per la Cassazione l'applicabilità dell'art. 165 c.p. presuppone la costituzione di parte civile nel caso in cui il giudice intenda subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o assegnata in via provvisionale sull'ammontare di esso (Cass. pen., n. 16629/2007). Il Supremo Collegio non ritiene, invece, necessaria la costituzione di parte civile nel caso in cui il giudice subordini la concessione del beneficio all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, in quanto, in tale ipotesi le restituzioni non sono più finalizzate alla tutela degli interessi civili del danneggiato, bensì al risarcimento sociale del reo, motivandolo a comportamenti sintomatici di una maggiore socialità (Cass. pen., Sez. VI,n. 18450/2006). La giurisprudenza di legittimità ritiene illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, che escludono la sottoposizione del beneficio a obblighi diversi da quelli previsti dall'art. 165 c.p., la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni entro un termine predefinito nella sentenza, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno poiché l'art. 165 attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato o abbia assegnato una provvisionale (Cass. pen., Sez. II,54281/2016). Per la Suprema Corte, il giudice, nel caso in cui il subordini il beneficio all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, qualora l'imputato abbia allegato specifiche circostanze dirette a dimostrare l'assoluta incapacità a soddisfare la condizione imposta (Cass. pen., Sez. VI, n. 11371/2018).

Nel caso in cui il giudice conceda la sospensione condizionale della pena a persona che ne ha già usufruito deve subordinarla all'adempimento di uno degli obblighi sopra indicati (comma 2).

La giurisprudenza ha stabilito che in tale ipotesi, l'obbligatorietà, ai sensi dell'art. 165, comma 2, c.p. della sua subordinazione all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma dello stesso articolo, non comporta che, quando l'obbligo prescelto dal giudice sia quello della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, possa prescindersi dalla condizione costituita dalla non opposizione da parte dell'imputato; condizione per la realizzazione della quale deve ritenersi necessaria una espressa manifestazione di volontà proveniente dallo stesso imputato (Cass. pen., Sez. III, n. 26259/2018). La disposizione del comma in commento non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del comma 4 dell'art. 163 c.p. (comma 3).

Il comma 4 dell'art. 165 c.p., per i casi di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p. stabilisce che il giudice deve subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla loro condotta e nel caso di cui all'art. 319-terc.p. (Corruzione in atti giudiziari) in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Effetti della sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena, a seguito della modificazione dell'art. 166 c.p., introdotta dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, si estende alle pene accessorie (comma 1). Sino alla riforma del 1990, al contrario, l'estensione del beneficio era esclusa. Le pene accessorie cui si riferisce la norma sono quelle indicate e specificate negli artt. 19, 20 e 28 ss. c.p. La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'estensione del beneficio alle pene accessorie è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di uno specifico provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Cass. pen., Sez. III, 27113/2015). Dalle pene accessorie devono essere tenute distinte le sanzioni amministrative irrogate dal giudice penale, come l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (Cass. pen.,Sez. III,36555/2002). La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, in quanto non può parificarsi ad una pena accessoria (Cass. pen., Sez. II n. 45324/2015). Sono rimasti esclusi dall'ambito di operatività della riforma del ‘90 gli effetti penali e le obbligazioni civili derivanti dal reato (restituzioni e risarcimento), ai quali non si estende la sospensione condizionale della pena.

Il comma 2 dell'art. 166 c.p. statuisce che in nessun caso la condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione o per l'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, o per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

Estinzione del reato

Se il condannato, nei termini stabiliti dall'art. 163c.p. (5 anni se si tratta di delitti o tre anni se si tratta di contravvenzioni ovvero di un anno nell'ipotesi di cui al comma 4) non commette altro delitto o altra contravvenzione della stessa indole e adempie agli obblighi impostigli dal giudice (art. 165 c.p.) il reato è estinto. In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene (art. 167 c.p.). Il termine durante il quale la pena rimane condizionalmente sospesa ed alla cui positiva scadenza si verifica l'effetto estintivo del reato, comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con cui il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato concesso (Cass. pen., Sez. I, n. 605/2004). La commissione durante il termine stabilito dall'art. 163 c.p. di delitti puniti con la sola pena pecuniaria, non osta all'estinzione del reato. L'estinzione del reato di cui all'art. 167 c.p. non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli ivi espressamente previsti, con la conseguenza che di tale condanna deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Cass. pen., Sez. III, n. 28746/2015) nonché, ai sensi dell'art. 165, comma 2,c.p. anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1 della medesima norma (Cass. pen., Sez. V, n. 3553/2014). La sentenza di condanna manterrà comunque efficacia in riferimento alla misura di sicurezza della confisca.

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di estinzione del reato ex art. 167 c.p. per il quale l'imputato è stato condannato a pena condizionalmente sospesa non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive; la commissione del reato durante la sospensione della pena, deve essere accertata con sentenza passata in giudicato (Cass. pen.,Sez. I, n. 17878/2017).

Revoca della sospensione condizionale della pena

I casi di revoca della sospensione condizionale della pena sono previsti dall'art. 168 c.p. La norma prevede due tipi di revoca: di diritto e facoltativa. La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora nei termini stabiliti (art. 163 c.p.) e salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p., il condannato commetta un delitto ovvero un contravvenzione della stessa indole (art. 101 c.p.), per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti (comma 1 n. 1). La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto anche quando il condannato riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. (comma 1 n. 2).

Il terzo comma dell'art. 168 c.p. (introdotto dalla l. 26 marzo 2001, n. 128) prevede un'altra ipotesi in cui la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto. La norma stabilisce che debba essere disposta la revoca della sospensione condizionale della pena qualora sia stata concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p. in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'art. 444 c.p.p.

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163 comma 1, c.p. anche nel caso previsto dall'art. 168, comma 1, c.p. va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Cass. pen., Sez. IV, n. 23192/2016). La giurisprudenza ha stabilito che in caso di revoca, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1,c.p. della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all'intera pena determinata per il reato continuato, i termini stabiliti dall'art. 163 vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell'ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o reati) oggetto della suddetta sentenza originariamente inflitta (Cass. pen., Sez. I, n. 40522/2010).

Con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. ossia quando il condannato commette un delitto ovvero un contravvenzione della stessa indole, la giurisprudenza ha statuito che l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti dall'art. 163 c.p. opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale sia la sua natura (Cass. pen., Sez. I, n. 31365/2008). Una condanna a pena detentiva sostituita con una pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Cass. pen., Sez. V, n. 15785/2011). Per il Supremo Collegio la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa a una sentenza di condanna, in mancanza di una espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 comma 1, n. 1, c.p. della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Cass. pen. S.U., del 29.11.2005 n. 17782 e sent. S.U. n. 17781 del 23.4.2006). Una condanna a pena condizionalmente sospesa può dal luogo alla revoca del beneficio concesso con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione, a sua volta sia soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva e se il fatto oggetto di quest'ultima condanna sia stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima delle due precedenti condanne (Cass. pen.,Sez. I, n. 44985/2014). Le cause di revoca del beneficio previste dall'art. 168 c.p. operano anche nel caso in cui la stessa pena sia stata dichiarata interamente condonata (Cass. pen.,Sez. I, n. 8976/2008). L'indulto estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione ma non ha efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico penale degli altri effetti scaturenti ope legis dalla condanna, tra i quali anche l'idoneità della stessa a fungere da causa risolutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in relazione ad altra precedente condanna, in presenza degli altri presupposti richiesti dalla legge come necessari (Cass. pen. Sez. unite, n. 36837/2010). Le Sezioni unite, con la medesima sentenza 36837/2010 hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di cumulo dei benefici previsti dagli istituti della sospensione condizionale della pena e dell'indulto, stabilendo che l'indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo quest'ultimo beneficio sul primo.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena, opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato. Il provvedimento di revoca ha, pertanto, mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Cass. pen., Sez. unite, n. 755/1998; Cass. pen., Sez. V, 34332/2005, n. 34332). Tuttavia, relativamente all'inadempimento da parte del condannato degli obblighi imposti, al giudice, in sede di ricognizione del mancato assolvimento della condizione, non è impedito di prendere in considerazione l'assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio (Cass. pen., Sez. III, n. 9859/2016). Nel caso di inadempimento degli obblighi imposti dal giudice, non possono invece rilevare fatti propri e volontari del condannato anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio (Cass. pen., Sez. III, n. 30402/2016).

È, invece, facoltativa la revoca della sospensione condizionale della pena prevista dal comma 2 dell'art. 168 c.p.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., il giudice può, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena. Nell'ipotesi di cui all'art. 168, comma 2,c.p. la revoca della sospensione condizionale della pena è rimessa all'esercizio del potere discrezionale del giudice della cognizione contestualmente alla pronuncia della nuova sentenza di condanna.

La revoca della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice di appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato in quanto opera il divieto di reformatio in peius (Cass. pen.,Sez. V, n. 42583/2015). La revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello è illegittima, quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, c.p. che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, non sussistendo in tal caso violazione del divieto di reformatio in peius (Cass. pen.,Sez. II, n. 4381/2015).

Il giudice dell'esecuzione ha il potere di revocare d'ufficio la pena sospesa solo in relazione alle ipotesi di revoca di diritto di cui all'art. 168, comma 1, nn. 1 e 2, c.p. mentre il potere di revoca facoltativa di cui all'art. 168, comma 2, c.p. è riservato al giudice della cognizione (Cass. pen., Sez. I, n. 16243/2010).

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