Anonimi (documenti)

24 Luglio 2015

Il termine anonimo compare nel codice in due distinte disposizioni: nell'art. 333, comma 3, c.p.p., relativamente alle denunce e nell'art. 240 c.p.p., riguardo ai documenti.
Inquadramento

Il termine anonimo compare nel codice in due distinte disposizioni: nell'art. 333, comma 3, c.p.p., relativamente alle denunce e nell'art. 240 c.p.p., riguardo ai documenti.

Nel caso delle denunce anonime il codice si limita a fissare un divieto d'uso il quale non ha però natura assoluta. Ciò che la previsione mira ad escludere è la possibilità di impiegare l'anonimo quale notitia criminis o quale fondamento di atti coercitivi (es. perquisizioni, sequestri, misure cautelari) oltre che naturalmente il suo impiego a fini probatori. Il divieto non copre, invece, la possibilità di impiegare l'anonimo a fini orientativi delle indagini ossia quale presupposto euristico di una attività pre-procedimentale che può condurre all'apertura di un procedimento (Cass. pen., Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 36003; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005,n. 30313 ; Cass. pen., Sez. VI, 21 aprile 1998, n. 5843; Cass. pen., Sez. IV, 22 dicembre 1995, n. 4308; Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 1995; Cass. pen., Sez. VI, 5 maggio 1994).

Del resto, una diversa interpretazione che estendesse l'inutilizzabilità dell'anonimo alla sfera extra o pre-procedimentale si porrebbe in contrasto con la disciplina codicistica complementare (artt. 109 disp. att. e 5 reg. att.) che prescrive la registrazione e la conservazione degli anonimi.

In evidenza

Secondo Cass., Sez. III, 19 aprile 2011, n. 28909 non è vietato alla polizia giudiziaria di procedere ad indagini sulla base di una denuncia anonima, assumendo sommarie informazioni. Si tratta di impostazione solo apparentemente in contrasto con l'orientamento dominante che esclude l'uso processuale del documento anonimo. Invero, come confermato da altre sentenze (Cass. Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 36003) sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere ad atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis. Nulla impedisce, dunque, alla polizia giudiziaria di assumere dati conoscitivi, anche attraverso la raccolta di sommarie informazioni.

Quanto invece ai documenti l'art. 240 c.p.p. stabilisce che i documenti contenenti dichiarazioni anonime «non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato».

Il fondamento di questa disciplina è duplice: da un lato l'esigenza etica di escludere l'impiego di asserzioni di cui l'autore rifiuti di assumersi la paternità; dall'altro la necessità di tutelare il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio che sarebbero frustrati in caso di utilizzo di strumenti rappresentativi provenienti da autore ignoto, stante l'impossibilità di verificare l'attendibilità della fonte e dell'oggetto della rappresentazione.

In evidenza

In applicazione di questo principio è stata esclusa l'ammissibilità quale mezzo di prova della pagina stampata 'estratta' dal web in quanto documento di incerta paternità (Cass., Sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511).

Si tratta di previsione in linea con altre norme che impongono divieti di analogo tenore, a riprova dell'importanza che l'ordinamento attribuisce alla certezza e verificabilità della fonte: si pensi all'art. 194, comma 3, c.p.p., relativo alla testimonianza sulle “voci correnti nel pubblico”; all'art. 195, comma 7, c.p.p. inerente la testimonianza “di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame” o, ancora all'art. 203 c.p.p. il quale vieta l'utilizzazione delle informazioni dei confidenti di polizia non esaminati come testimoni.

Anonimo formale e sostanziale

La natura anonima di un documento non discende esclusivamente dalla mancanza della sottoscrizione. La paternità potrebbe, infatti, emergere con evidenza da altri profili (es. la grafia); esistono, del resto, tipologie di strumenti rappresentativi (quali ad es. nastri magnetofonici o pellicole cinematografiche) sulle quali non è possibile apporre una firma, la cui provenienza è desumibile da altri elementi.

Piuttosto è controverso se documento anonimo sia solo quello di cui sia impossibile accertare la paternità (c.d. anonimo sostanziale) o anche quello la cui paternità, volutamente celata dal suo autore, sia stata successivamente identificata (c.d. anonimo formale).

La questione non è puramente teorica, ma ha delle ricadute sul piano pratico.

Se si propende per la prima impostazione si deve concludere che, una volta accertata l'identità dell'autore del documento, attraverso riconoscimento (previsto dalla stessa norma e, più in generale per tutti i documenti dall'art. 239 c.p.p.) o accertamenti peritali, quel contenuto probatorio possa essere utilizzato e ogni questione attinente alla sua attendibilità debba essere verificata e risolta in sede di valutazione della prova da parte del giudice; se, invece, si propende per la seconda impostazione, cui è sottesa la volontà di sottrarre alla cognizione giudiziale materiale spurio, in quanto proveniente da un soggetto che ha scelto l'anonimato, il documento dichiarativo resta inutilizzabile anche se a posteriori se ne individua l'autore.

La dottrina prevalente ritiene preferibile la prima opzione interpretativa e circoscrive l'operatività del divieto d'uso ai casi di paternità impossibile da accertare; sicché all'individuazione dell'artefice del documento conseguirebbe la possibilità di riconoscere valore probatorio alla rappresentazione.

Quest'ultima impostazione pare condivisa anche dalla giurisprudenza secondo la quale:

  • non è da ritenersi anonimo il documento, pur privo di sottoscrizione, di cui l'autorità inquirente sia in grado di identificare l'autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni (nella specie, si trattava di lettere senza firma, inviate da un coimputato all'altro per concordare la tesi difensiva della legittima difesa) (Cass. Sez. I, 13 ottobre 2010, n. 39259);
  • per documento contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell'art. 240 c.p.p., deve intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza; non può essere, quindi, considerato documento anonimo quello sul quale siano stampati dati che siano stati tratti da un computer utilizzato da un soggetto identificato (nella specie si trattava di dati ricavati dal computer in uso al gestore di un albergo e concernenti le presenze di militari cui si addebitava di aver ottenuto, sulla base di essi, rimborsi non dovuti) (Cass., Sez. I, 06 novembre 2000, n. 461).
I documenti anonimi dichiarativi

Discussa è anche l'individuazione delle tipologie di documenti anonimi vietati. Infatti, mentre la Relazione al progetto preliminare del codice pare suggerire una lettura onnicomprensiva per cui il divieto di acquisizione e di utilizzazione stabilito dall'art. 240 c.p.p. riguarderebbe tutti gli anonimi, ragioni di carattere letterale inducono a propendere per la lettura più restrittiva e, dunque, a circoscrivere il divieto ai soli documenti recanti dichiarazioni.

A favore di quest'ultima impostazione sussistono, peraltro, sia ragioni di carattere funzionale, giacché i documenti non dichiarativi possono offrire una rappresentazione attendibile anche senza che sia individuato il loro autore, sia ragioni di ordine sistematico, dovendo le ipotesi di inutilizzabilità trovare fondamento in una previsione espressa. In effetti, è questo l'orientamento cui ha aderito la prevalente giurisprudenza, solita ad ammettere l'utilizzabilità di documenti fotografici di provenienza anonima.

In questo senso si vedano: Cass. pen., Sez. I, 13 luglio 2012, n. 42130; Cass. pen., Sez. V, 8 ottobre 2003, n. 44868; nonché, da ultimo, G.i.p. Trib. Taranto, 25 luglio 2012, in Corte d'Assise, 2012, 338).

In evidenza

Il divieto di cui all'art. 240 c.p.p. risponde all'esigenza di garantire il controllo sulla genuinità e sull'affidabilità delle fonti di prova; esso, pertanto, riguarda l'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni anonime per il loro contenuto rappresentativo, ma non preclude la possibilità di provare il semplice fatto storico dell'esistenza, in un dato momento, di un documento anonimo, ovviamente nella parte in cui questo non rilevi per il suo profilo narrativo (Assise S.M. Capua Vetere, 11 febbraio 2004, Arch. nuova proc. pen., 2005, 355)

Non sono mancate comunque in dottrina posizioni di altro tenore. Vi è, infatti, chi assegna al divieto una portata generale, rilevando come l'art. 240 c.p.p. si differenzi dall'art. 141 c.p.p. abr. per il generico riferimento ai 'documenti' anonimi, laddove la disposizione previgente menzionava i soli 'scritti'. L'attribuzione della paternità rappresenta, secondo questa impostazione, un requisito irrinunciabile per l'impiego in sede penale di qualunque prova precostituita.

La formulazione della norma si presta a ingenerare ulteriori dubbi interpretativi. Stando alla dizione letterale dovrebbero ritenersi ammissibili i documenti di autore sconosciuto, ma in cui vengano riportate dichiarazioni attribuite a persona nota; mentre sarebbero da escludere quelli di paternità certa, ma contenenti dichiarazioni di terzi non identificati.

In effetti, sul punto, si registrano diverse opinioni.

Una parte della dottrina ritiene che nessuna delle due conclusioni meriti di essere accolta: nella prima ipotesi il documento ricade nel divieto d'uso degli anonimi, giacché la sua incerta provenienza non fa venire meno le ragioni della diffidenza legislativa; la seconda ipotesi esulerebbe, invece, dal disposto dell'art. 240 c.p.p. essendo comunque oggetto di una specifica regola probatoria (art. 234, comma 3, c.p.p.) diretta ad escludere il documento che riporti mere voci correnti. Secondo altra impostazione, invece, l'art. 240 c.p.p. vieterebbe l'uso di rappresentazioni di autore noto e contenenti dichiarazioni di soggetti non identificati, ma non impedirebbe l'impiego di nastri di provenienza ignota che incorporino la voce di un soggetto individuato.

Ambito di operatività del divieto d'uso

Quanto all'ambito di operatività del divieto posto dall'art. 240 c.p.p. è indubbio che esso operi nella fase processuale, meno certo è che si applichi anche nella fase delle indagini preliminari.

Posta a margine la questione dell'impiego dell'anonimo come atto d'impulso delle indagini preliminari - attinente al diverso tema delle denunce anonime, oggetto di una specifica previsione normativa (art. 333 c.p.p.) - il problema da affrontare è quello della utilizzabilità dell'anonimo per l'emanazione di provvedimenti incidentali che presuppongono un quadro probatorio dotato di una certa consistenza (es. ordinanze cautelari, decreti autorizzativi intercettazioni).

La dottrina prevalente, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 108 disp. att.c.p.p. e art. 5 reg. esec. c.p.p., ritiene che il divieto d'uso si estenda anche alla fase delle indagini preliminari. In effetti, le due disposizioni richiamate prevedono che gli anonimi siano conservati per un quinquennio in un apposito registro; ciò implica l'estromissione degli stessi dal fascicolo del p.m. e l'impossibilità di assegnare loro valore probatorio nella fase delle indagini.

L'impostazione pare condivisa anche dalla giurisprudenza.

In evidenza

Una dichiarazione accusatoria dal contenuto frammentario perché documentata in un verbale coperto da omissis e anonima in ordine alla identità della persona che l'ha resa, può essere valutata quale fonte di prova, agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare, soltanto nella ipotesi in cui le omissioni, sia relative alla identità del dichiarante che al relativo contenuto, siano state giustificate da obiettive e dichiarate esigenze di cautela processuale, tali da essere positivamente valutate dal giudice che deve controllarne la valenza processuale, e che il contenuto residuo della dichiarazione possa essere proficuamente utilizzato per un giudizio da parte del giudice in ordine alla sua credibilità oggettiva. In mancanza di tali caratteristiche, la dichiarazione è equiparabile ad un documento anonimo, la cui utilizzazione processuale è espressamente vietata dall'art. 240 c.p.p. (Cass., Sez. I, 5 marzo 1999, n. 1872).

Le eccezioni: la provenienza da parte dell'imputato e il corpo del reato

Il divieto di acquisizione stabilito dall'art. 240 c.p.p. non opera allorché il documento anonimo costituisce corpo del reato o proviene dall'imputato.

La prima eccezione costituisce applicazione del principio contenuto nell'art. 235 c.p.p.: quando il documento è corpo del reato rileva non per il suo contenuto rappresentativo bensì per la sua materialità ed è, dunque, del tutto irrilevante verificare l'attendibilità delle dichiarazioni in esso contenute. Naturalmente la deroga opera nel solo procedimento in cui il documento è qualificabile come corpo del reato.

Di diverso avviso Trib. Ferrara, 15 novembre 1999, in Foro. It., 2001, 488 secondo cui l'anonimo costituente corpo del reato può essere utilizzato anche in procedimento diverso da quello in cui si accerta la condotta illecita.

Si tratta di un orientamento criticato dalla dottrina secondo la quale l'eccezione alla regola del non uso probatorio dell'anonimo non può che essere interpretata restrittivamente, essendo posta a presidio di fondamentali principi dell'ordinamento. Senza contare che l'apertura ad un impiego dell'anonimo in altro procedimento come prova di un fatto secondario, quale la condotta illecita che giustifica l'acquisizione ex art. 111, comma 5, Cost. delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio, si presterebbe a sicure strumentalizzazioni.

La portata della seconda eccezione varia a seconda del modo di intendere l'anonimo. Se si propende per la concezione formale, il divieto di acquisizione viene meno solo per quei supporti rappresentativi di provenienza originariamente non identificabile, ma di cui si accerti ex post essere l'autore l'imputato; se, invece, si opta per la nozione sostanziale di anonimo la portata della deroga al divieto di acquisizione riguarda tutti i documenti di cui l'imputato abbia la disponibilità. Quest'ultima interpretazione trova conferma, sul piano letterale, nell'impiego dell'avverbio 'comunque', sul piano sistematico, nella particolare rilevanza che il codice attribuisce a ciò che 'proviene' dall'imputato.

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