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Associazione per delinquere

30 Settembre 2016

Il reato di associazione per delinquere costituisce una figura autonoma, concepita dal Legislatore come reato di pericolo per l'ordine pubblico, la quale si concretizza e si qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa più o meno articolata in rapporto alle peculiarità concrete dell'oggetto criminoso dell'accordo. 'elemento psicologico del reato di associazione per delinquere consiste nella volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire all'attuazione del programma criminoso.
Inquadramento

Il reato di associazione per delinquere costituisce una figura autonoma, concepita dal Legislatore come reato di pericolo per l'ordine pubblico, la quale si concretizza e si qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa più o meno articolata in rapporto alle peculiarità concrete dell'oggetto criminoso dell'accordo. L'elemento psicologico del reato di associazione per delinquere consiste nella volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire all'attuazione del programma criminoso.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune.

In evidenza

Non è configurabile il delitto di associazione per delinquere quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti.

Figure del reato

L'art. 416 c.p. individua varie figure che fanno parte dell'associazione per delinquere. Al comma 1 troviamo il promotore cioè colui che, insieme ad altri soggetti, crea ed inizia l'associazione enunciandone il programma oppure colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito provocando l'adesione di terzi all'associazione e ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma.

Costitutore è colui che, con la propria attività congiunta a quella di altri, ne determina o concorre a determinarne la nascita.

Organizzatore è colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti. Il ruolo di organizzatore non compete solo all'iniziatore dell'organizzazione ma anche a colui che, rispetto al gruppo costituito, provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla complessiva gestione di esso, assuma funzioni decisionali. La qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.

Queste tre figure, non è detto che debbano necessariamente essere anche membri dell'associazione.

In evidenza

In tema di reati associativi, una volta verificata l'esistenza, anche rudimentale, della struttura e delle relazioni personali tra i componenti, per poter affermare la qualità di promotore od organizzatore è necessaria la prova del ruolo in concreto svolto da coloro cui tale qualifica viene attribuita, atteso che i compartecipi di un'associazione priva di una struttura gerarchica non possono, per ciò stesso ed in modo automatico, essere ritenuti promotori od organizzatori ai sensi dell'art. 416, comma 1, c.p. (Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 25698)

Capo, invece, è colui che regola in tutto o in parte , l'attività collettiva in posizione di superiorità rispetto ad altri elementi; è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esiste ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati.

Caratteri dell'associazione per delinquere

Il reato di associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso, perciò per la sussistenza del delitto è irrilevante la eventuale mancata consumazione dei reati programmati.

L'esistenza di un'associazione per delinquere determina un turbamento dell'ordine pubblico, pertanto, oggetto della tutela penale è l'interesse dello Stato di garantire l'ordine pubblico.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, l'associazione per delinquere può anche nascere a seguito dell'adesione di altre persone ad un accordo a commettere una pluralità di delitti, intervenuto inizialmente fra due soggetti.

In evidenza

In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente effettiva ed esistente del sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo. Ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti o giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone (Cass. pen.,Sez. V, 23 settembre 2010, n. 39223).

L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. Non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.

In evidenza

Non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di più reati funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione, ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, risponderà del reato di cui all'art. 416 cod. pen. anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori. (Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2015, n. 26724)

Non è necessario che l'associazione stessa tragga origine da un regolare atto di costituzione, pur essendo necessaria un'organizzazione di fatto con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato, nonché la coscienza e volontà, da parte di ciascun socio, di far parte di un organismo associativo e cioè del legame di reciproca disponibilità con gli altri partecipanti in relazione allo svolgimento dell'attività programmata. Per la sussistenza dell'elemento materiale del reato sono irrilevanti i fattori accidentali come ad esempio il possesso di armi, la materiale riunione degli associati, la reciproca conoscenza dei membri.

Oggetto dell'associazione è il compimento di una serie indeterminata di delitti. Dovrà trattarsi necessariamente di delitti dolosi con esclusione di quelli di natura colposa e di quelli preterintenzionali. È irrilevante che i delitti siano della stessa specie ed è irrilevante la circostanza della perseguibilità dei delitti rientranti nel pactum sceleris a querela delle persone offese se queste non abbiano chiesto la punizione dei colpevoli.

La continuazione viene esclusa quando un soggetto risulta colpevole di più delitti di associazione delittuosa concorrenti. Qualora più associazioni criminose raggiungano un accordo dal quale scaturisce una struttura operativa ed organizzata, finalizzata stabilmente alla commissione di delitti mediante l'apporto specializzato di ciascuna delle stesse associazioni, prende vita un autonomo ente criminoso, diverso da quelli che hanno concorso alla relativa formazione, l'appartenenza al quale comporta per gli interessati una responsabilità concorrente con quella relativa all'organizzazione di provenienza. Non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività.

L'elemento psicologico del reato di associazione per delinquere consiste nella volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire all'attuazione del programma criminoso e sapendo che ci sono almeno altre due persone che perseguono le stesse finalità ma non è necessario che gli associati si conoscano tra loro. Il dolo del delitto di associazione per delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo.

Ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma 3, c.p.p., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa.

L'affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere non presuppone la commissione dei reati-fine, essendo sufficienti l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma. È ipotizzabile la continuazione tra reato associativo e reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione. La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati-fine dell'associazione. La partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell'associazione costituisce indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso.

Per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 c.p., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

In evidenza

Il principio di preclusione del ne bis in idem non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse valorizzato, quali elementi idonei a differenziare il fatto storico, la diversità dei soggetti apicali e dei partecipi alle due associazioni, la circostanza che le organizzazioni operavano in ambiti territoriali distinti, seppur contigui, nonchè la diversità di funzioni svolta dall'imputato nei predetti sodalizi criminali) (Cass. pen. Sez. V, 10 marzo 2015, n. 44537).

Consumazione e tentativo

Il delitto ex art.416 c.p. si consuma con la costituzione dell'associazione, si perfeziona prima ancora della eventuale commissione dei reati fine. Il reato associativo si realizza nel momento in cui, a seguito di preesistenti accordi tra i compartecipi, viene posto in essere un rapporto permanente tra i consociati, finalizzato alla commissione di una serie non predeterminata di reati. Infatti solo in tale momento viene posta in essere la struttura e questa diventa operativa, sicché si realizza la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma sanzionatrice. Il reato associativo, quindi, è perfetto indipendentemente dalla realizzazione dei reati fine, perseguiti dall'associazione criminosa.

Nel caso di adesione all'associazione criminosa successiva alla sua costituzione, la violazione della relativa ipotesi delittuosa va temporalmente collocata nel momento in cui avvenne l'ingresso nella struttura associativa e l'adesione al pactum sceleris.

Il carattere associativo del vincolo, configura l'associazione per delinquere come reato permanente in quanto permanente è l'organizzazione ad essa sottostante in grado di assicurare ad essa un costante impulso criminoso. La consumazione si protrae sino alla cessazione dello stato antigiuridico, cioè fino allo scioglimento dell'associazione o all'arresto di un numero tale di consociati che quelli rimasti liberi sia inferiore al numero richiesto dalla legge. Lo spontaneo recesso o lo scioglimento volontario dell'associazione non esimono dalla pena ma si possono valutare ai fini della sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p.

In evidenza

La pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Fattispecie relativa a lamentata duplice condanna per il medesimo fatto associativo, oggetto di contestazione cosiddetta "aperta" nell'ambito di un primo procedimento e "chiusa" nell'ambito di un secondo, definito in primo grado con sentenza deliberata sei mesi dopo quella intervenuta nel primo processo) (Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2008, n. 17265).

Per quanto riguarda il tentativo, esso non è configurabile con riferimento ai delitti di partecipazione, promozione, direzione o organizzazione di un'associazione per delinquere in fase di costituzione, ma non ancora costituita. Questo perché l'associazione per delinquere è un reato di pericolo, che è già perfetto non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti. Gli eventuali atti diretti alla formazione di un'associazione per delinquere, o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto, perché dal loro venire ad esistenza, è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico.

Il tentativo è configurabile soltanto prima che siano realizzate le condizioni per il mantenimento della situazione antigiuridica che caratterizza l'organico inserimento nel sodalizio, avvenuto il quale le condotte di volontario allontanamento dal consesso criminale non possono essere inquadrate come desistenza ex art. 56, comma 3, c.p. ma soltanto quali espressioni di ravvedimento post-delittuoso e sintomi di cessazione della permanenza.

Differenze tra associazione per delinquere e concorso di persone

Ai fini della sussistenza del reato associativo previsto dall'art. 416 c.p. occorre un accordo tra tre o più persone che preveda la riunione durevole delle stesse per realizzare un programma di attività penalmente illecite. L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Si ha, invece, concorso di persone quando la commissione di un reato è addebitabile a più soggetti. Il concorso è disciplinato dall'art. 110 c.p. e gli elementi fondamentali sono la pluralità di soggetti agenti (per aversi concorso sono sufficienti anche solo due persone), la realizzazione di un fatto illecito, la partecipazione di ogni concorrente all'evento, l'elemento soggettivo. Nel concorso di persone due o più soggetti si incontrano ed occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l'accordo si scioglie, nell'associazione per delinquere tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti per cui, dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza, i membri dell'associazione restano uniti per l'ulteriore attuazione del programma dell'associazione. L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in questo caso esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo quanto previsto ex art. 115, comma 1, c.p.

Il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti. Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

In evidenza

Il concorso cosiddetto esterno è configurabile, oltre che nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche nel reato di associazione per delinquere semplice. (Cass. pen. Sez. III, 9 luglio 2008, n. 38430)

Casistica

Associazione per delinquere organizzata all'estero

Sussiste la giurisdizione italiana in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., nella ipotesi di associazione per delinquere organizzata all'estero e finalizzata all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari, trattandosi di reato transnazionale commesso da gruppo criminale organizzato che dispiega i suoi effetti in Italia. (In motivazione, la Corte ha precisato che al delitto di associazione transnazionale è applicabile l'art. 7, n.5, c.p. in forza di quanto previsto dagli artt. 15, comma 2, lett. c), e 5, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 2000, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146) (Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2015, n. 20503)

In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto sottoposto alla giurisdizione italiana il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in riferimento a persona operante all'estero per conto di una consorteria la cui attività in Italia, posta in essere da altri sodali, era consistita esclusivamente nello sbarco di casse di tabacchi lavorati esteri e nella vendita di tali prodotti di contrabbando, senza esplicazione del metodo mafioso) (Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 2014 n. 41093)

Il mancato riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ad un reato di associazione per delinquere non ne esclude la possibilità di applicazione ad altri singoli delitti (nella specie in materia di illecita detenzione e porto d'armi) preparati, pianificati e commessi nel territorio di più Stati, e riferibili ad un gruppo criminale organizzato. (Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 53118)

Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo. (Cass. pen.,Sez. II, 25 marzo 2015, n. 16053)

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.lgs. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203 è configurabile anche quando la condotta è finalizzata ad agevolare una pluralità di diverse associazioni mafiose. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato l'aggravante a persona che, quale appartenente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p., aveva effettuato plurime cessioni di armi a due associazioni di tipo mafioso in "guerra" tra loro) (Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2014, n. 48676).

Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Cass. pen., Sez. I, 7 luglio 2011, n. 30463)

In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Cass. pen.,Sez. I, 14 giugno 2011,n. 35992).

Integra gli estremi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile 'clientelà, di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento (Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 6782)

Scorreria di armi

In tema di associazione per delinquere, l'aggravante della scorreria in armi richiede il trasferimento da luogo a luogo di associati che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose, avendo la disponibilità di armi più o meno numerose e dotate di potenzialità offensiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione del giudice di merito fondata su intercettazioni da cui risultava che i correi non solo avevano eseguito attentati premeditati, ma, nelle loro incursioni notturne, avevano individuato ulteriori obiettivi in base a decisioni estemporanee) (Cass. pen., Sez. II, 19 settembre 2014, n. 44153)

Costituzione di parte civile

In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all'azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice) ma anche il danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato fine (nella specie rapina) è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per quello associativo (Cass. pen., Sez. II, 13 gennaio 2015, n. 4380)

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