Associazione per delinquereFonte: Cod. Pen Articolo 416
30 Settembre 2016
Inquadramento
Il reato di associazione per delinquere costituisce una figura autonoma, concepita dal Legislatore come reato di pericolo per l'ordine pubblico, la quale si concretizza e si qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa più o meno articolata in rapporto alle peculiarità concrete dell'oggetto criminoso dell'accordo. L'elemento psicologico del reato di associazione per delinquere consiste nella volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire all'attuazione del programma criminoso. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune.
Figure del reato
L'art. 416 c.p. individua varie figure che fanno parte dell'associazione per delinquere. Al comma 1 troviamo il promotore cioè colui che, insieme ad altri soggetti, crea ed inizia l'associazione enunciandone il programma oppure colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito provocando l'adesione di terzi all'associazione e ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. Costitutore è colui che, con la propria attività congiunta a quella di altri, ne determina o concorre a determinarne la nascita. Organizzatore è colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti. Il ruolo di organizzatore non compete solo all'iniziatore dell'organizzazione ma anche a colui che, rispetto al gruppo costituito, provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla complessiva gestione di esso, assuma funzioni decisionali. La qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. Queste tre figure, non è detto che debbano necessariamente essere anche membri dell'associazione.
Capo, invece, è colui che regola in tutto o in parte , l'attività collettiva in posizione di superiorità rispetto ad altri elementi; è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esiste ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. Il reato di associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso, perciò per la sussistenza del delitto è irrilevante la eventuale mancata consumazione dei reati programmati. L'esistenza di un'associazione per delinquere determina un turbamento dell'ordine pubblico, pertanto, oggetto della tutela penale è l'interesse dello Stato di garantire l'ordine pubblico. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, l'associazione per delinquere può anche nascere a seguito dell'adesione di altre persone ad un accordo a commettere una pluralità di delitti, intervenuto inizialmente fra due soggetti.
L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. Non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.
Non è necessario che l'associazione stessa tragga origine da un regolare atto di costituzione, pur essendo necessaria un'organizzazione di fatto con predisposizione, sia pure rudimentale, dei mezzi in concreto idonei alla realizzazione di quel programma criminoso per il quale il vincolo associativo si è instaurato, nonché la coscienza e volontà, da parte di ciascun socio, di far parte di un organismo associativo e cioè del legame di reciproca disponibilità con gli altri partecipanti in relazione allo svolgimento dell'attività programmata. Per la sussistenza dell'elemento materiale del reato sono irrilevanti i fattori accidentali come ad esempio il possesso di armi, la materiale riunione degli associati, la reciproca conoscenza dei membri. Oggetto dell'associazione è il compimento di una serie indeterminata di delitti. Dovrà trattarsi necessariamente di delitti dolosi con esclusione di quelli di natura colposa e di quelli preterintenzionali. È irrilevante che i delitti siano della stessa specie ed è irrilevante la circostanza della perseguibilità dei delitti rientranti nel pactum sceleris a querela delle persone offese se queste non abbiano chiesto la punizione dei colpevoli. La continuazione viene esclusa quando un soggetto risulta colpevole di più delitti di associazione delittuosa concorrenti. Qualora più associazioni criminose raggiungano un accordo dal quale scaturisce una struttura operativa ed organizzata, finalizzata stabilmente alla commissione di delitti mediante l'apporto specializzato di ciascuna delle stesse associazioni, prende vita un autonomo ente criminoso, diverso da quelli che hanno concorso alla relativa formazione, l'appartenenza al quale comporta per gli interessati una responsabilità concorrente con quella relativa all'organizzazione di provenienza. Non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività. L'elemento psicologico del reato di associazione per delinquere consiste nella volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire all'attuazione del programma criminoso e sapendo che ci sono almeno altre due persone che perseguono le stesse finalità ma non è necessario che gli associati si conoscano tra loro. Il dolo del delitto di associazione per delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo. Ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delitto associativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, dolo che consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione. Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma 3, c.p.p., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa. L'affermazione di responsabilità per il reato di associazione per delinquere non presuppone la commissione dei reati-fine, essendo sufficienti l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma. È ipotizzabile la continuazione tra reato associativo e reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione. La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati-fine dell'associazione. La partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell'associazione costituisce indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso. Per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 c.p., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
Consumazione e tentativo
Il delitto ex art.416 c.p. si consuma con la costituzione dell'associazione, si perfeziona prima ancora della eventuale commissione dei reati fine. Il reato associativo si realizza nel momento in cui, a seguito di preesistenti accordi tra i compartecipi, viene posto in essere un rapporto permanente tra i consociati, finalizzato alla commissione di una serie non predeterminata di reati. Infatti solo in tale momento viene posta in essere la struttura e questa diventa operativa, sicché si realizza la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma sanzionatrice. Il reato associativo, quindi, è perfetto indipendentemente dalla realizzazione dei reati fine, perseguiti dall'associazione criminosa. Nel caso di adesione all'associazione criminosa successiva alla sua costituzione, la violazione della relativa ipotesi delittuosa va temporalmente collocata nel momento in cui avvenne l'ingresso nella struttura associativa e l'adesione al pactum sceleris. Il carattere associativo del vincolo, configura l'associazione per delinquere come reato permanente in quanto permanente è l'organizzazione ad essa sottostante in grado di assicurare ad essa un costante impulso criminoso. La consumazione si protrae sino alla cessazione dello stato antigiuridico, cioè fino allo scioglimento dell'associazione o all'arresto di un numero tale di consociati che quelli rimasti liberi sia inferiore al numero richiesto dalla legge. Lo spontaneo recesso o lo scioglimento volontario dell'associazione non esimono dalla pena ma si possono valutare ai fini della sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p.
Per quanto riguarda il tentativo, esso non è configurabile con riferimento ai delitti di partecipazione, promozione, direzione o organizzazione di un'associazione per delinquere in fase di costituzione, ma non ancora costituita. Questo perché l'associazione per delinquere è un reato di pericolo, che è già perfetto non appena si è creato il vincolo associativo e si è concordato il piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale, del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti. Gli eventuali atti diretti alla formazione di un'associazione per delinquere, o sono meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, ovvero hanno il carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto, perché dal loro venire ad esistenza, è già compromesso l'ordinato svolgimento della vita sociale e si è, quindi, attuata la minaccia all'ordine pubblico. Il tentativo è configurabile soltanto prima che siano realizzate le condizioni per il mantenimento della situazione antigiuridica che caratterizza l'organico inserimento nel sodalizio, avvenuto il quale le condotte di volontario allontanamento dal consesso criminale non possono essere inquadrate come desistenza ex art. 56, comma 3, c.p. ma soltanto quali espressioni di ravvedimento post-delittuoso e sintomi di cessazione della permanenza. Differenze tra associazione per delinquere e concorso di persone
Ai fini della sussistenza del reato associativo previsto dall'art. 416 c.p. occorre un accordo tra tre o più persone che preveda la riunione durevole delle stesse per realizzare un programma di attività penalmente illecite. L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Si ha, invece, concorso di persone quando la commissione di un reato è addebitabile a più soggetti. Il concorso è disciplinato dall'art. 110 c.p. e gli elementi fondamentali sono la pluralità di soggetti agenti (per aversi concorso sono sufficienti anche solo due persone), la realizzazione di un fatto illecito, la partecipazione di ogni concorrente all'evento, l'elemento soggettivo. Nel concorso di persone due o più soggetti si incontrano ed occasionalmente si accordano per la commissione di uno o più reati ben determinati dopo la realizzazione dei quali l'accordo si scioglie, nell'associazione per delinquere tre o più soggetti si accordano allo scopo di dar vita ad un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti per cui, dopo la commissione di uno o più reati attuativi del programma di delinquenza, i membri dell'associazione restano uniti per l'ulteriore attuazione del programma dell'associazione. L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in questo caso esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo quanto previsto ex art. 115, comma 1, c.p. Il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti. Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati – anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.
Casistica
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