Autore (diritto di)Fonte: L. 22 aprile 1941 n. 633
29 Luglio 2015
Inquadramento
Oggetto del diritto e della tutela sanzionatoria è l'opera dell'ingegno, che il legislatore non definisce concettualmente ma semplicemente descrive in via generale nell'art. 2575 c.c. e nell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Sono opere dell'ingegno le espressioni dell'attività creativa che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il concetto di proprietà evoca unitariamente il rapporto giuridico che intercorre tra l'autore o l'inventore e l'opera oggetto della sua attività creativa, con ciò alludendo al carattere assoluto ed esclusivo della relazione. Si parla così di proprietà intellettuale per indicare i diritti dell'autore sull'opera del suo ingegno artistico e di proprietà industriale per individuare i diritti dell'inventore sulla sua invenzione suscettibile di applicazione tecnica.
Il fondamento della tutela
La produzione e la pubblicazione delle opere dell'ingegno letterario e artistico sono manifestazioni dello sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), della libertà di pensiero (art. 21 Cost.), nonché della libertà delle arti e delle scienze (art. 33 Cost.). Il principio giustificativo della tutela legale delle creazioni intellettuali è stato individuato dalla scienza giuridica nel servizio che l'autore rende alla società, di cui interpreta le esigenze, i sentimenti e le tendenze. Le produzioni di natura intellettuale trovano in tutti gli ordinamenti una tutela obiettiva concorrente con la protezione del mezzo materiale di manifestazione o di realizzazione del loro contenuto. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno presenta una molteplicità di aspetti: 1) un profilo morale, che riconosce all'autore la paternità dell'opera e quindi non solo il diritto a essere riconosciuto come autore ma anche il diritto di inedito, il diritto di modificare l'opera e quello di mantenere l'anonimato; 2) un profilo patrimoniale, che attribuisce all'autore il diritto esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera. Il riconoscimento del diritto patrimoniale d'autore è storicamente legato alla possibilità di moltiplicare gli esemplari dell'opera: fu proprio l'uso di estrarre e formare copie, diffuso sin dall'antichità, a porre la questione della tutela dei diritti patrimoniali. Solo in seguito, a causa delle esigenze poste dallo sviluppo delle tecniche riproduttive e di trasmissione a distanza, la tutela è stata estesa ad ogni forma di utilizzazione a prescindere dal conseguimento di un vantaggio economico.
La pirateria
Le norme penali a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi hanno natura sanzionatoria, nel senso che si pongono come ulteriore presidio di situazioni giuridiche soggettive già garantite dalla tutela civilistica. L'apparato repressivo ha per oggetto il diritto (morale ed economico) d'autore e i diritti connessi sull'opera dell'ingegno, anche se la sanzione penale tutela il diritto patrimoniale ma non il diritto morale d'autore (che gode solo di tutela civilistica).
In generale, nessuna riproduzione, ancorché privata e finalizzata alla fruizione personale, è lecita se si pone in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. La riproduzione dei contenuti protetti e l'estrazione di copie, che limitano o inibiscono il diritto di esclusiva dei titolari, possono avvenire per uso personale o per scopo di lucro o di profitto.
Dal punto di vista terminologico, la riproduzione e la duplicazione consistono nel trasporre l'opera su un supporto identico o differente, mentre l'uso personale riguarda il concreto utilizzo del bene immateriale che non deve estendersi oltre la sfera dell'agente. L'espressione indica una nozione che non riguarda la riproduzione in sé, bensì la destinazione della riproduzione: per evitare che il pregiudizio economico non assuma per l'autore proporzioni rilevanti è vietata, in via assoluta, ogni forma di concorrenza che si concreti in un rapporto con i terzi. Il contrassegno SIAE
Per contrastare il fenomeno della pirateria e per consentire l'agevole individuazione della autenticità e originalità dell'opera, è stata prevista l'apposizione di un contrassegno sulle opere dell'ingegno, in funzione di autenticazione e garanzia quale discrimine tra il lecito e l'illecito, allo scopo di facilitare la repressione penale degli episodi di illegittima duplicazione. L'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede, infatti, che la Società italiana degli autori ed editori (Siae) apponga un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento.
La tutela del software e delle banche dati
Sono protetti dalla normativa sulla proprietà intellettuale i programmi per elaboratore, nonché le banche di dati che costituiscono una creazione intellettuale d'autore. La nozione di software esprime “un sistema organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito) capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione”. L'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni “chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore (Cass. pen., Sez. III, 8 marzo 2002, n. 15968). Ai fini dell'integrazione del reato, la nozione di profitto può non avere carattere economico potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale (Cass. pen., Sez. II, n. 7730/1986). In relazione ai programmi per elaboratori è richiesto soltanto il fine di trarne profitto per effetto della abusiva duplicazione, mentre lo scopo commerciale o imprenditoriale è riferito alla volontà del legislatore di punire la detenzione illecita del software non solo al fine di farne commercio a terzi ma anche allo scopo di utilizzarlo all'interno della propria azienda.
In senso contrario, tuttavia, è stato affermato che la detenzione o l'utilizzo presso uno studio professionale di software illecitamente riprodotto integra il reato di cui all'art. 171-bis, comma 1, l. 27 aprile 1941, n. 633, in quanto non è necessario che la riproduzione dei programmi per elaboratore sia finalizzata al commercio ma è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato de quo, il fine di profitto (Cass. pen., Sez. III, 8 maggio 2008, n. 25104).
L'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque, a fini di lucro, compie una vasta gamma di condotte, come duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno (audiovisive, letterarie, musicali e multimediali in genere) assoggettate a protezione.
Secondo la giurisprudenza sono tutelati anche i videogiochi, utilizzabili mediante personal computer o consolle, i quali non costituiscono "programmi per elaboratore" ma un prodotto diverso da ricondurre alla categoria dei supporti contenenti sequenze di immagini, con conseguente impossibilità di applicare le norme penali in tema di software (Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2007, n. 33768). Pur mancando una precisa definizione, i videogiochi rappresentano qualcosa di diverso e di più articolato rispetto ai programmi per elaboratore comunemente in commercio, così come non sono riconducibili per intero al concetto di supporto contenente “sequenze d'immagini in movimento”. È, inoltre, configurabile il reato di cui all'art. 171-ter, lett. a), l. 22 aprile 1941, n. 633, in relazione alla condotta consistente nel riprodurre abusivamente brani musicali in assenza di preventiva regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi di cui sono titolari soggetti diversi dall'autore delle opere (Cass. pen., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 27074).
La pirateria satellitare
Le trasmissioni audio e video irradiate dalle emittenti satellitari sono generalmente basate su una tecnica di diffusione di un segnale codificato e criptato, che richiede l'inserimento nel televisore o nel ricevitore di una smart-card contenente le chiavi di decodifica. Nel sistema normativo disegnato dalla riforma del diritto d'autore (legge 18 agosto 2000, n. 248), la smart-card, per il suo funzionamento mediante circuiti elettronici contenenti un software e codici alfanumerici per la decodificazione del segnale, costituisce una “parte di apparato” necessaria al funzionamento dell'intero sistema di accesso ai servizi irradiati via satellite o via etere. L'art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 punisce, qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi provenienti da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere le trasmissioni visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal concessionario del servizio, indipendentemente dall'imposizione di un canone. È da ritenere che la norma intenda tutelare il bene materiale tecnologico della smart-card originale e genuina, la cui destinazione unica, che è quella di consentire l'accesso, non deve essere elusa o raggiunta attraverso la clonazione.
In giurisprudenza è stata anche analizzata la liceità delle apparecchiature denominate splitty o sharer, con cui il titolare di un contratto individuale per la fruizione dei servizi satellitari può visionare o far visionare contemporaneamente programmi diversi su più televisori all'interno di un edificio. La particolarità della questione risiede nella funzionalità del dispositivo, che non provvede direttamente a decodificare le trasmissioni, perché tale funzione è svolta dalla smart-card che può essere interrogata da una pluralità di apparati. Lo splitty ha, quale finalità unica o prevalente, quella di eludere il sistema di cifratura del segnale emesso dall'emittente satellitare e di consentire, così, anche a coloro che non hanno sottoscritto un regolare abbonamento, di visualizzare i programmi irradiati. Sebbene l'apparato non sia un dispositivo di decodificazione, l'elusione fraudolenta del sistema di protezione si attua appunto attraverso il dispositivo, che consente di distribuire o condividere (to share) le chiavi di decifrazione contenute nella smart-card dall'utente abilitato a favore di altri utilizzatori non autorizzati. In tal modo viene creata una vera e propria rete tra decoder che, seppur privi di altrettante smart-card, sono in grado di ottenere la decodifica per la visione abusiva dei programmi ad accesso condizionato, ai quali non avrebbero altrimenti accesso.
La tecnologia digitale ha introdotto modalità inedite, come le reti peer-to-peer, per mettere in collegamento le persone e per condividere le informazioni su scala globale. Il servizio peer-to-peer basa il suo funzionamento sulla realizzazione di una diffusa rete di computer che condivide le proprie risorse multimediali, documenti, filmati, file audio ed immagini interagendo in modo diretto e paritario senza la necessità di server intermediari ma utilizzando semplicemente delle applicazioni software dedicate e non preventivamente organizzate. L'esempio classico di peer-to-peer è la rete per la condivisione di risorse (file-sharing), che consente di duplicare e scaricare gratuitamente opere di ampio genere, come musica, programmi per elaboratore elettronico, videogiochi, film, libri o altro tra gli utenti che utilizzano lo stesso software. L'art. 171 della Legge n. 633 del 1941, destinata a sanzionare il peer to peer, prevede uno speciale meccanismo estintivo laddove è stabilito che il responsabile “è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento”. Il pagamento estingue il reato e mira, da un lato, ad assicurare l'effettività della normativa sul diritto d'autore e, dall'altro, a conseguire una consistente deflazione processuale: la speciale procedura estintiva è stata introdotta per semplificare l'accertamento e la repressione di condotte che presentano talvolta difficoltà pratiche e la dispersione di energie processuali. È stato ritenuto responsabile della violazione della normativa sulla proprietà intellettuale a titolo di concorso nel reato di diffusione mediante la rete internet di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) il titolare del sito web che, portando a conoscenza degli utenti le chiavi di accesso e le informazioni in ordine alla reperibilità, in tutto o in parte, dell'opera, consente agli stessi lo scambio dei file relativi mediante il sistema di comunicazione peer-to-peer (Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2009, n. 49437). Casistica
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