Riparazione per ingiusta detenzione
08 Settembre 2015
Inquadramento
Pur rientrando astrattamente nel genus “errore giudiziario”, soltanto dopo un lungo percorso legislativo e giurisprudenziale, il nostro ordinamento ha codificato, oltre alla riparazione dell'errore giudiziario emerso in seguito alla revisione di una sentenza di condanna (artt. 643-647 c.p.p.), pacificamente considerata una derivazione dell'art. 24, comma 4, Cost., anche la riparazione per l'ingiusta detenzione, finalmente disciplinata dagli artt. 314-315 c.p.p. Considerata l'impossibilità intrinseca di eliminare radicalmente l'errore giudiziario, ciascun ordinamento è tenuto a dotarsi, da un lato, di meccanismi procedurali che, ove possibile, evitino il verificarsi dell'errore stesso, e dall'altro di rimedi riparatori che quanto meno garantiscano ex post un ristoro all'interessato. La codificazione della riparazione per l'ingiusta detenzione ha rappresentato, peraltro, il recepimento delle norme delle convenzioni internazionali ratificate dal nostro ordinamento, tra le quali vanno annoverate: la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che, all'art. 5, par. 5, prevede che “ogni persona vittima di arresto o detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione”; il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che all'art. 9, par. 5, prevede che “chiunque sia stato vittima di arresto o detenzioni illegali ha diritto ad una riparazione”; infine, lo Statuto della Corte penale internazionale che, sulla scia delle disposizioni sopra richiamate, ribadisce il diritto alla riparazione per chi abbia subito misure restrittive illegittime. Come anticipato in premessa, dottrina e giurisprudenza si sono nel tempo interrogate circa l'esistenza di una copertura costituzionale della riparazione per l'ingiusta detenzione, certamente sussistente per alcuni autori (Iasevoli) che intendono la categoria dell'errore giudiziario previsto dall'art. 24, comma 4, Cost. come comprensiva tanto dell'errore riconosciuto in sede di revisione, quanto della limitazione della libertà personale subita illegittimamente anteriormente all'irrevocabilità della sentenza; negata, invece, da altro filone dottrinario (Grevi) che considera la norma costituzionale in esame programmatica rispetto ad interventi di dettaglio del legislatore ordinario, da effettuare proprio per disciplinare le tipologie di errori giudiziari che emergano gradualmente nella prassi; radicalmente esclusa dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. un., n. 2/92), secondo la quale la riparazione per l'ingiusta detenzione troverebbe fondamento esclusivamente nella legge ordinaria, laddove la norma costituzionale avrebbe la mera funzione di rinvio in bianco per il legislatore, mentre alle norme internazionali viene riconosciuto un valore di impegno per gli Stati membri delle convenzioni a darvi attuazione nell'ordinamento interno. Alla riparazione per l'ingiusta detenzione è senz'altro riconosciuta la natura di diritto soggettivo in capo al cittadino, cui corrisponde un obbligo da parte dello Stato di adempiere ad un'obbligazione di carattere pubblicistico, consistente nel pagamento di una somma di denaro in favore dell'istante. Carattere pubblicistico che trova giustificazione nella circostanza che l'illegittima detenzione non trae origine da un fatto illecito, che possa determinare una responsabilità ex art. 2043 c.c., quanto da un atto autoritativo statale. Su tale base, la dottrina prevalente attribuisce all'istituto natura indennitaria, derivante da una responsabilità dello Stato per atto lecito che sussiste a prescindere da condotte illecite o colpevolezza del soggetto che ha determinato l'effetto pregiudizievole per l'interessato (Leone, Coppetta). Nello stesso solco la giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., n. 1/92; Cass. pen, Sez. un., n. 24287/2001), che specifica come l'equa riparazione ex artt. 314-315 c.p.p. sia estrinsecazione di un concetto diverso dal risarcimento del danno, non essendo finalizzata a risarcire danni materiali, intesi come lucro cessante o diminuzione patrimoniale, quanto a dare una riparazione, di ispirazione solidaristica (Cfr. Corte cost., n. 446/1997), alle conseguenze personali, morali, fisiche, psichiche, di immagine, di identità personale che la custodia cautelare, connotata da una “ineliminabile componente di alea” (Così Cass. pen., Sez. IV, n. 23119/2008), abbia determinato. Residuale appare, allora, l'orientamento minoritario secondo cui la riparazione per l'ingiusta detenzione avrebbe come presupposto una responsabilità aquiliana dello Stato, da cui conseguirebbe un'obbligazione risarcitoria (Di Chiara; contra Turco, che osserva che è incompatibile con la natura risarcitoria la previsione legislativa di un tetto massimo per la riparazione). Nel delimitare il campo delle forme di detenzione suscettibili di riparazione, laddove ne sia riconosciuta l'ingiustizia, va specificato, in primo luogo, che l'attuale disciplina considera esclusivamente ipotesi di custodia cautelare o assimilabili. Le misure riconosciute dal legislatore (In dottrina si discute sulla ragionevolezza dell'esclusione della misura dell'obbligo di dimora: v. Rivello) sono:
Rispetto all'impianto originario dell'art. 314 c.p.p., la Corte costituzionale, con due pronunce di illegittimità costituzionale della norma, ha ampliato il catalogo delle misure ingiuste riparabili, estendendolo alla detenzione derivante da un ordine di esecuzione (Corte cost., 25 luglio 1995, n. 310; in materia v. anche Lavarini) o in esecuzione di una misura precautelare (Corte cost., 2 aprile 1999, n. 109; Galluzzo propone di estendere la riparazione anche a forme di detenzione di per sé legittime ma che, a causa di disfunzioni del “sistema-giustizia” determinano c.d. danni da attività giudiziaria (lecita). All'interno dell'art. 314 c.p.p. la dottrina ha individuato due nozioni di ingiusta detenzione, ormai divenute classiche: la c.d. ingiustizia sostanziale, ricavabile dal primo comma della norma, e la c.d. ingiustizia formale, disciplinata dal secondo comma. Con l'espressione ingiustizia sostanziale ci si riferisce ad ogni privazione della libertà personale che, sia pure disposta legittimamente, perché rispondente ai presupposti di legge al momento dell'emissione del relativo provvedimento, risulti ex post illegittima, allorché l'imputato, all'esito del processo, sia assolto, ex art. 530 c.p.p., tanto con formula totalmente liberatoria (perché “il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”), ed in ogni caso anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (Ex plurimis: Cass. pen., Sez. IV, n. 22924/2004), quanto con le formule “perché il fatto non costituisce reato” o “non è previsto dalla legge come reato” che possono comunque comportare l'irrogazione di una misura di sicurezza. Ne consegue che è esclusa la riparazione per chi sia stato prosciolto per difetto di imputabilità o punibilità (tra di esse: la mancanza di querela; l'omessa adozione di un decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini; la violazione del principio del ne bis in idem) trattandosi comunque di una sentenza che ha ritenuto sussistente il fatto di reato e la commissione da parte dell'imputato cui, tuttavia, non viene poi irrogata alcuna pena; e per il soggetto prosciolto con sentenza di non doversi procedere o per l'intervenuta estinzione del reato ex artt. 529 e 531 c.p.p ( Sul punto, v. Cass., Sez. IV, n. 4107/08; Turco, in senso critico sull'esclusione dalla riparazione dell'ingiusta detenzione subita per errore di persona; per Zanetti, la fattispecie può essere ricondotta ai casi di ingiustizia formale, potendo rientrare nel proscioglimento con formula “per non aver commesso il fatto”). Con l'espressione ingiustizia formale, invece, ci si riferisce alla situazione in cui, con decisione irrevocabile, venga accertato che il provvedimento con il quale era stata disposta la misura della custodia cautelare, tanto nei confronti del prosciolto che del condannato, era stato emesso o mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. Tale forma di ingiustizia, quindi, abbraccia sia l'ipotesi in cui ab origine mancassero i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare, a differenza di quanto previsto nel caso di ingiustizia sostanziale, laddove, pur riconosciuta l'innocenza nel merito, resta ferma la validità della misura cautelare a monte; ma ricomprende anche il periodo di detenzione non più giustificato a causa del venir meno dei presupposti che legittimavano il provvedimento La riparazione, infine, spetta anche al soggetto nei confronti del quale, ai sensi dell'art. 314, comma 3, c.p.p. “alle medesime condizioni delineate dai precedenti commi 1 e 2”, sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere: a tal fine dovrà essere valutato, ai fini della riparazione, se i provvedimenti citati ricomprendano una delle formule di cui al comma 1; in difetto, l'ingiustizia della misura da riparare dovrà essere ricavata dalla motivazione del provvedimento (Chiavario). La tradizionale distinzione tra le due forme di ingiustizia, secondo alcuni autori, è stata tuttavia scalfita a partire dall'intervento della Corte costituzionale (Corte cost. 20 giugno 2008, n. 219; cfr. Turco) che ha dichiarato illegittimo l'art. 314, comma 1, c.p.p., nella parte in cui condiziona il diritto alla riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni e lo preclude nel caso in cui la custodia cautelare patita risulti superiore alla misura della pena definitivamente inflitta. Nel caso di specie, infatti, la riparazione non conseguirebbe dal proscioglimento o dalla verifica ex post dell'ingiustizia formale ab origine della misura, quanto da una oggettiva lesione della libertà personale, ingiustificata perché protrattasi al di là dei termini legittimi (Sulla scia, Cass. pen. Sez. IV, n. 15000/2009 ha sancito che, pur in assenza di condanna, qualora questa avesse avuto durata inferiore alla custodia cautelare sofferta, residuerebbe spazio per la riparazione, rispetto alla parte di detenzione subita in eccedenza). Si è detto, en passant, che la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione presuppone l'irrevocabilità del provvedimento che attesti l'ingiustizia stessa: se nessun problema interpretativo si pone rispetto alla sentenza di assoluzione utile ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p. o per quella di condanna, presupposto per la riparazione della custodia subita per un periodo superiore alla misura della pena inflitta, il concetto di irrevocabilità della decisione inerente le misure cautelari, necessario per sancire l'illegittimità ex artt. 273 e 280 c.p.p., necessita di una più attenta delimitazione. In tal senso la giurisprudenza ha classificato come irrevocabili, riconoscendo un carattere di definitività rebus sic stantibus, preclusione endoprocedimentale legata all'assenza di elementi modificativi della situazione di fatto e diritto posta a fondamento del provvedimento (Silvestri):
Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere, per natura, non sono, invece, suscettibili di divenire irrevocabili ma danno, comunque, titolo per richiedere la riparazione. Evidente, tuttavia, che la fluidità delle situazioni sottese ai due provvedimenti richiamati mal si concilia con la pendenza del procedimento di riparazione (situazione rispetto alla quale si è proposta la sospensione del procedimento sino alla definizione del procedimento penale; Coppetta) o la definizione dello stesso, cui sia già conseguito il pagamento dell'indennizzo (ipotesi in cui è stato sancito, invece, l'obbligo di restituzione per il beneficiario – Cass. pen., Sez. un., 27 maggio 2010, n. 32383).
Le cause di esclusione
Per avere diritto alla riparazione, al di là del titolo rappresentato, come visto, da un provvedimento irrevocabile che abbia riconosciuto l'ingiustizia della detenzione, occorre, secondo la disposizione inserita nel primo comma dell'art. 314 c.p.p. ma da considerarsi estesa anche alle ipotesi di ingiustizia formale di cui al secondo comma, che l'interessato non abbia dato o concorso a dare causa con dolo o colpa grave alla detenzione illegittima. La ratio della disposizione risiede, evidentemente, nel contemperamento tra l'esigenza statale di prevenire e reprimere i reati, se del caso anche mediante misure di custodia cautelare, con il diritto del cittadino ad essere indennizzato se la detenzione era priva di presupposti sempre che la sua condotta non sia stata tale da indurre gli inquirenti a ritenerlo colpevole. Il concetto di dolo, così come per la riparazione dell'errore giudiziario, è stato ricostruito in riferimento alla diversa funzione che l'elemento psicologico assume ai fini della valutazione della meritevolezza della riparazione rispetto all'accezione di dolo tipizzata per l'accertamento della responsabilità penale. Si tratta di un dolo appartenente alla teoria generale del negozio giuridico e consiste, quindi, in qualunque comportamento, anche omissivo, volto, con artifici e raggiri, ad ingannare ed alterare il quadro degli elementi valutabili dal giudice ai fini della decisione; ci si riferisce ad una condotta che ha avuto un'incidenza causale rilevante per la determinazione dell'errore giudiziario (Cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 2569/1998). La colpa grave, invece, secondo consolidata giurisprudenza (a partire da Cass. pen., Sez. IV, n. 1366/1999), è individuabile nella condotta, anche del soggetto non imputabile (Cass. pen., Sez. IV, n. 45324/2009), caratterizzata da noncuranza, negligenza, incuria e indifferenza per le conseguenze dei propri atti ai fini penali; disinteresse per le vicende del proprio processo (Cass. pen., Sez. un., n. 32383/2010); astensione dal fornire spiegazioni all'autorità giudiziaria; condotte tutte che, nella generalità delle persone di ordinaria esperienza, sono tali da rendere prevedibile per l'autore delle stesse, una sentenza di condanna. Va sottolineato, poi, che, a differenza della disciplina inerente l'errore giudiziario, nella quale non viene considerato il concorso di colpa dell'indagato/imputato, per la riparazione dell'ingiusta detenzione il Legislatore, tramite tale istituto, ha ampliato il campo delle cause di esclusione (In senso favorevole, Scomparin; in senso contrario, Coppetta). La disamina della copiosa giurisprudenza in materia induce ad affermare che, probabilmente per evidenti interessi economici dello Stato, la nozione della colpa grave è molto ampia e suscettibile di ricomprendere comportamenti del tutto neutri o, addirittura, costituenti strumenti difensivi riconosciuti dall'ordinamento, anche a livello costituzionale: a titolo esemplificativo è stata negata la riparazione al soggetto che, in sede di interrogatorio, abbia serbato una condotta silenziosa, reticente o mendace (ex plurimis: Cass. pen., Sez. III, n. 44090/2011; Cass. pen., Sez. IV, n. 4159/2008). Ai sensi dell'art. 314, comma 4, c.p.p., infine, il diritto alla riparazione è escluso in riferimento al periodo di ingiusta custodia cautelare che debba essere computata quale pena legittimamente irrogata nello stesso o in un altro procedimento, a norma dell'art. 657 c.p.p., ovvero per il periodo in cui la limitazione conseguente all'applicazione della misura custodiale sia stata sofferta anche in forza di altro titolo, ai sensi degli artt. 297 e 298 c.p.p (per Spangher si tratta di un danno non meritevole di riparazione in quanto, anche in assenza dell'indebita misura coercitiva, sarebbe stato comunque sottoposto ad una restrizione della libertà personale in forza di un titolo legittimo). Cass. pen, Sez. un., n. 31416/2008 ha sancito che lo Stato può promuovere l'azione giudiziaria per l'eventuale indebito arricchimento, nel caso di cui sopra, “dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato […], tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 c.p.p. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta”. Il diritto alla riparazione è, infine, escluso, ai sensi dell'art. 314, comma 5, c.p.p., nel caso di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice che abbia dato titolo alla parte di custodia cautelare sofferta antecedentemente alla novella legislativa, quando la custodia cautelare era stata disposta legittimamente, sulla base di una norma all'epoca vigente (critico, in materia, Bellucci). Al giudice, tuttavia, spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia ritenuto sussistenti nel merito le condotte contestate, sanzionate penalmente ai sensi della precedente normativa: in difetto, la riparazione non potrebbe essere esclusa sulla base della mera abrogazione (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 30072/2008; Cass. pen., Sez. IV, n. 21524/2007). La giurisprudenza prevalente equipara all'abrogazione della norma incriminatrice l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (Ex plurimis, Cass. pen., Sez. IV, n. 2651/2000). Aspetti processuali
La scarna disposizione che regola il procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, rappresentata dall'art'art. 315 c.p.p., che opera un rinvio alla disciplina dell'errore giudiziario – ad ulteriore conferma dell'appartenenza dei due istituti allo stesso genus – è da leggere unitamente alla corposa giurisprudenza che ha colmato le lacune normative. I legittimati a presentare la domanda di riparazione sono, in primo luogo, il soggetto che ha subito l'ingiusta detenzione oppure il procuratore speciale dello stesso (Cass. pen., Sez. IV, n. 14413/2009. La presentazione materiale può essere demandata anche ad un soggetto diverso dall'istante o dal procuratore speciale: cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 8/1999); in virtù del richiamo alla disciplina dell'errore giudiziario, in caso di morte del legittimato subentrano nel diritto alla riparazione gli eredi, ovverosia il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione (Cass. pen., Sez. IV, n. 23913/2008); a meno che non si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'art. 463 c.c. Sul punto la giurisprudenza si divide tra chi ritiene che gli eredi farebbe valere un diritto proprio e non altrui, e sarebbero conseguentemente tenuti a provare il danno personalmente patito dalla detenzione del parente (Cass. pen., Sez. un., n. 28/1995); e chi afferma che, invece, gli eredi farebbero valere il diritto del defunto che, in sede di indennizzo, sarebbe commisurato a quanto avrebbe avuto diritto a ricevere lo stesso (Cass. pen., Sez. IV, n. 20916/2005). Per la presentazione della domanda è oggi previsto, a pena di inammissibilità, un termine di due anni, originariamente di diciotto mesi ma successivamente (ex art. 15, l. 16 dicembre 1999, n. 479) esteso per adeguare anche sotto questo aspetto le discipline di ingiusta detenzione ed errore giudiziario. Il dies a quo è rappresentato dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna (Cass. pen., Sez. IV, n. 26427/2009 ha specificato che l'eventuale impugnazione della parte civile, pur inidonea a modificare le statuizioni penali del provvedimento impugnato, non incide sulla decorrenza del termine per la proposizione della domanda riparatoria) o inoppugnabile la sentenza di non luogo a procedere; per il provvedimento di archiviazione, invece, il termine decorre dal giorno della notificazione (Bono). Dall'art. 645 c.p.p. si ricava che la domanda deve essere presentata presso la cancelleria della Corte d'appello nel cui distretto è stata emessa la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento; nel caso di sentenza emessa dalla Corte di cassazione, è competente, ai sensi dell'art. 102 disp. att. c.p.p., la Corte d'appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato. Il procedimento si tiene secondo le forme della camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., ancora una volta in virtù del richiamo effettuato dall'art. 646, comma 1, c.p.p. La domanda, vagliata preliminarmente dal Presidente quanto all'ammissibilità, ed il pedissequo decreto, devono essere comunicate al procuratore generale presso la Corte d'appello e notificate, a cura della cancelleria, all'interessato, al Ministro dell'economia e delle finanze presso competente l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della Corte ed a tutti gli interessati, compresi “gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda” (art. 646, comma 2, c.p.p.) nei consueti termini ex art. 127, comma 1, c.p.p. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da uno dei legittimati ex art. 644, comma 1, c.p.p., gli altri interessati possono intervenire tardivamente in udienza formulando le proprie richieste, incorrendo però nella decadenza “dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso” (art. 646, comma 4, c.p.p.).
In virtù del rinvio operato alla disciplina dell'errore giudiziario, alla domanda di riparazione devono essere allegati i documenti ritenuti utili (art. 645, comma 1, c.p.p.): la locuzione, che sottintende un margine di discrezionalità nella scelta dei documenti da allegare da parte dell'interessato, ha aperto il campo ad alcune divergenze, derivanti ancora una volta dalla querelle circa la natura privatistica o pubblicistica del procedimento in esame, quanto ai confini dell'onere della prova che incombe sul richiedente. Superando una iniziale impostazione (Cass. pen., Sez. IV, n. 1369/1993) che poneva a carico dell'interessato l'onere della prova circa petitum e causa petendi e attribuiva all'amministrazione convenuta la prova di eventuali cause di esclusione della riparazione attribuibili a condotte dolose o gravemente colpose del richiedente, si è andata imponendo una concezione più prettamente pubblicistica, secondo la quale la parte è tenuta ad un mero onere di allegazione, colmabile dall'iniziativa d'ufficio del giudice (Cass. pen., Sez. IV, n. 2050/2003), se del caso consistente nell'indicazione alla parte, a pena di rigetto della domanda, dei documenti specifici con i quali integrare la richiesta incompleta; oppure nella richiesta alla P.A. di informazioni o atti (Cass. pen., Sez. IV, n. 21060/2008).
I possibili esiti decisori, tutti disposti con ordinanza motivata, nella quale il giudice deve spiegare quali condotte dell'istante ha estrapolato dal materiale acquisito nel giudizio di merito e come le stesse, eventualmente, abbiano determinato l'errore che ha portato alla detenzione ingiusta, sono i seguenti:
Una forma particolare di risarcimento in forma specifica è, poi, rappresentata dalla reintegrazione nel posto di lavoro della vittima licenziata a causa della ingiusta detenzione, misura prevista dall'art. 102-bis disp. att. c.p.p. L'ordinanza è, poi, comunicata al pubblico ministero e notificata agli interessati al fine dell'eventuale proposizione del ricorso per Cassazione (Cass. pen., Sez. VI, n. 430/1991 ha specificato che l'ordinanza è censurabile soltanto sotto il profilo della legittimità e non nel merito). Casistica
BELLUCCI, Ingiusta detenzione, in Dig. pen., Agg., Torino, 2010, 482-483; BONO, La decorrenza dei termini per la domanda di riparazione, in Cass. pen., 2010, 680; CERESA GASTALDO, Sulla persistenza dell'interesse all'impugnazione dei provvedimenti cautelari revocati, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 1166; CHIAVARIO, La riforma del processo penale, II ed., Torino, 1990, 185; COPPETTA, La condotta dolosa o gravemente colposa in materia di riparazione per ingiusta detenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1167; COPPETTA, La riparazione per ingiusta detenzione, Milano, 1993, 223; DI CHIARA, Attualità del pensiero di Carrara in tema di riparazione dell'ingiusto carcere preventivo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 1417. GREVI, Libertà personale dell'imputato e Costituzione, Giuffrè, 1976, 305 ss.; GALLUZZO, Anche la detenzione domiciliare, se ingiusta, deve essere risarcita, in Cass. pen., 2014, 1066; IASEVOLI, Aspetti problematici della riparazione per ingiusta detenzione e l'illusorio intervento legislativo, in Cass. pen., 2001, 1086; LAVARINI, Ordine di esecuzione erroneo e detenzione ingiusta, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 938; LEONE, La riparazione alle vittime degli errori giudiziari, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1961, 5; RIVELLO, Riparazione per ingiusta detenzione, in Dig. pen., XII, 4º ed., Torino, 1997, 335; SCOMPARIN, Riparazione dell'errore giudiziario, in Dig. Pen., XII, Torino, 1997, 319; SILVESTRI, Sub art. 314 c.p.p., in Rassegna Lattanzi-Lupo, Giuffrè, 2012, 1507; SPANGHER, Riparazione pecuniaria, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1022 TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, Milano, 2007, 136; TURCO, La riparazione della custodia cautelare eccedente l'entità della pena irrogata: la Consulta dilata gli argini dell'art. 314 c.p.p., in Foro. It., 2008, IV, 683; TURCO, La riparazione per ingiusta detenzione dopo la recente riforma: profili sistematici e prospettive evolutive, in Cass. pen., 2002, 3255; ZANETTI, La riparazione dell'ingiusta custodia cautelare. Aspetti sistematici e questioni applicative, Cedam, 2002, 135. Bussole di inquadramento |