Omicidio doloso

Samuel Amari
04 Agosto 2015

L'art. 575 c.p. – “omicidio” – apre il Capo I, Titolo XII, Libro secondo del codice penale: delitti contro la persona e, in particolare, contro la vita e l'incolumità individuale di persone determinate.
Inquadramento

L'art. 575 c.p. – “omicidio” – apre il Capo I, Titolo XII, Libro secondo del codice penale: delitti contro la persona e, in particolare, contro la vita e l'incolumità individuale di persone determinate.

La fattispecie va necessariamente letta in combinato con gli artt. 42 e 43 c.p., sull'elemento soggettivo del reato, e con gli artt. 576 e 577 c.p., che prevedono alcune circostanze aggravanti speciali, influenti in maniera rilevante sul trattamento sanzionatorio.

All'interno del Capo citato, il bene giuridico di categoria, la vita, viene tutelato anche con riferimento a figure delittuose ulteriori: infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale (reato proprio della madre, ex art. 578 c.p.), omicidio del consenziente (artt. 579 e 50 c.p., nonché art. 5 c.c.), istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), omicidio preterintenzionale (artt. 584 e 585 c.p.), morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), omicidio colposo (art. 590 c.p.).

Considerazioni introduttive e analisi della fattispecie

Il diritto penale moderno, fondato sui principi di materialità, offensività e colpevolezza, è necessariamente orientato verso la tutela di oggettività giuridiche aventi rilevanza costituzionale, anche implicita. Di esse, la vita umana è senz'altro posta al vertice della scala valoriale dell'ordinamento (cfr. artt. 2, 13, 32 Cost.; art. 2, comma 2 Grundgesetz tedesco; art. 3 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; art. 2 Cedu; art. 2 Carta dei diritti fondamentali dell'UE) ed il sistema tende alla sua protezione contro ogni modalità aggressiva (reato c.d. a forma libera o causalmente orientato), in tutte le forme di imputazione soggettiva (dolo, colpa e preterintenzione). In questo senso trova conferma il rapporto di proporzionalità inversa intercorrente tra il rango dell'interesse tutelato e l'estensione del principio di frammentarietà tipico del diritto penale.

Il bene-vita si caratterizza per la sua (relativa) indisponibilità da parte del titolare. La tutela garantitagli dall'ordinamento assume pertanto natura oggettiva, nel senso che essa opera indipendentemente ed a prescindere dall'individuo che ne è portatore: la vita, in altre parole, rappresenta un interesse rilevante anche per la collettività (cfr., in questo senso, art. 32 Cost.: ”[…] salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”).

L'omicidio, conclusivamente, rientra nei c.d. “reati naturali” o mala in se.

La fattispecie presenta una struttura relativamente semplice da decodificare: l'intero disvalore è incentrato sull'evento – in senso naturalistico e giuridico - morte di un uomo, e la condotta tipica è espressa in maniera particolarmente ampia attraverso l'impiego del verbo cagiona. Si tratta di un reato comune, realizzabile da chiunque.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica l'evento-morte. Trattandosi di un tipico reato di evento è pienamente ammissibile il tentativo.

In evidenza

È opinione pacifica e non revocabile in dubbio quella che interpreta l'elemento normativo uomo, impiegato nella disposizione in analisi, come riferibile a qualsiasi persona umana, così ricomprendendosi, evidentemente (cfr. art. 3 Cost.), anche la donna o il bambino tra le vittime, oggetto materiale del reato. Dal punto di vista biologico, l'elemento determinante risulta il possesso del patrimonio genetico dell'essere umano. È necessario, ad ogni modo, che il soggetto sia dotato di vitalità autonoma, anche se non necessariamente declinata in termini di autosufficienza, così ammettendosi la punibilità a titolo di omicidio dell'uccisione di un soggetto in stato vegetativo o prossimo alla morte a causa di una patologia giunta allo stadio terminale.

Assume rilievo, in questo contesto, la distinzione tra uomo e concepito. La futura vita di quest'ultimo invero, ai sensi delle disposizioni di cui alla l. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, è dotata di forme di protezione limitate rispetto a quelle che riguardano la madre. L'art. 7, ult. comma della legge 194/1978 citata, infine, sembra confermare il rilievo da attribuire al requisito della autonoma vitalità del soggetto, ai fini della sua rilevanza come uomo.

Quanto, invece, al neonato o al feto, l'espresso riferimento ad essi, ”immediatamente dopo” o ”durante il parto”, contenuto nell'art. 578 c.p., rende equiparabile la loro condizione e le forme di tutela ad essi garantite a quelle dell'uomo di cui all'art. 575 c.p.

Anche per la definizione dell'elemento morte occorre fare riferimento a normative extrapenali: in particolare, la l. 578/1993 (sull'accertamento e la certificazione di morte) e la l. 91/1999 (in materia di prelievi di parti di cadavere) accedono all'idea di morte clinica, intesa come “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo”. L'accoglimento della citata impostazione della morte cerebrale, in conclusione, rende non più rilevanti l'accertamento della mera cessazione delle attività respiratoria o cardiocircolatoria.

Il profilo dell'imputazione oggettiva implica il riferimento ulteriore agli artt. 40 e 41 c.p., in tema di causalità. A questo proposito, l'ampia portata semantica del verbo cagiona, utilizzato dal legislatore, consente di ricondurre al campo di applicazione della norma tanto le azioni quanto le omissioni cui la morte sia eziologicamente riconducibile. Assumono rilievo, pertanto, le condotte attivamente dirette a cagionare l'evento e quelle caratterizzate dal non impedimento dello stesso, giusta la previsione di cui al capoverso dell'art. 40 c.p. citato (c.d. tecnica del “raddoppio” delle previsioni incriminatrici). In tale ultima ipotesi il fatto sarà qualificabile come reato omissivo improprio o commissivo mediante omissione. Determinante, ad ogni modo, risulta la corretta individuazione del titolare della posizione di garanzia nel caso specifico, ovvero il soggetto che aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento morte.

Il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto: Cass. pen., Sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese.

Per l'identificazione dell'elemento soggettivo rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie sarà sufficiente fare ricorso agli ordinari criteri di interpretazione ed in particolare a quello sistematico (cfr. art 12, disposizioni sulla legge in generale).

L'art. 42, comma 2, c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un delitto se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Ebbene, l'art. 575 c.p. (diversamente, ad esempio, dall'art. 589 c.p. “omicidio colposo”) non fornisce alcuna specificazione circa l'elemento psicologico del reato, di guisa che potrà farsi applicazione della regola generale sopra riportata, secondo la quale l'ordinario criterio di imputazione soggettiva per i delitti è il dolo.

Quanto alla forma di dolo idonea e sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 575 c.p. occorrerà svolgere alcune ulteriori considerazioni.

In primo luogo appare utile soffermarsi sulla disciplina di cui all'art 364 del codice penale Zanardelli (1889), la quale prevedeva il fine di uccidere, unitamente al cagionare la morte di alcuno: l'inciso citato, per la verità, non deve essere ricondotto alla figura del dolo specifico, quanto piuttosto a quella del dolo intenzionale. Da siffatta considerazione emerge chiaramente come, ai fini dell'imputazione soggettiva del reato di cui all'attuale art. 575 c.p., sarà sufficiente il dolo generico, a sua volta compatibile con quello eventuale.

L'accertamento dell'animus necandi, inteso come rappresentazione e volizione della propria condotta e della morte cagionata in conseguenza di essa, può essere agevolato dal ricorrere di alcuni elementi sintomatici dell'azione criminosa: il numero e la violenza dei colpi inferti, la micidialità dei mezzi usati, la parte del corpo presa di mira o raggiunta dall'azione, la distanza al momento del fatto, i rapporti tra le parti ed i relativi comportamenti antecedenti.

Va infine segnalato che l'art. 579, comma 3, c.p. (consenso prestato da persona incapace, inferma o costretta), e l'art. 580, comma 2, c.p., secondo periodo (suicidio dell'incapace) considerano i fatti ivi descritti “alla stregua” di un delitto doloso, con conseguente applicazione delle relative disposizioni.

In merito alla tematica dell'elemento soggettivo nel tentativo di omicidio, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato mentrevi è compatibilità tra tentativo penalmente punibile e dolo alternativo (Cass. pen., Sez. II, 28 marzo 2012, n. 14034). Per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, così come avviene in genere per tutti i casi di reato progressivo, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Non è infine configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo; può, al più, in questo caso operare la diminuente per il cosiddetto recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 11746).

Di particolare rilievo sono anche gli ultimi approdi giurisprudenziali in tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione ex art. 61, n. 3, c.p. (cfr. Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343).

Regime sanzionatorio

La pena prevista per l'omicidio doloso ai sensi dell'art. 575 c.p. è la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Il termine di prescrizione è ventiquattro anni.

Nell'impostazione originaria del codice la ricorrenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 c.p. comportava l'applicazione al colpevole di una pena di specie diversa, la pena di morte: siffatta sanzione è stata ormai definitivamente espunta dall'ordinamento giuridico italiano in seguito alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 27 Cost. ad opera dell'art. 1, l. cost. 1/2007, che ha abrogato l'inciso ”se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra“. In generale, per i delitti previsti nel codice penale e in altre leggi diverse da quelle militari di guerra, la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal d.lgs. 224/1944; successivamente, per i delitti previsti dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è stata abolita e sostituita con quella ”massima prevista dal codice penale“ (l. 589/1994). Dal punto di vista formale, il riferimento alla pena di morte nella rubrica e nel testo dell'articolo 576 c.p. è stato sostituito con quello alla pena dell'ergastolo dalla l. 172/2012.

Attualmente, tutte le circostanze speciali di cui agli artt. 576 e 577 c.p. comportano l'applicazione della pena – di specie diversa – dell'ergastolo (art. 22 c.p.) (in tal caso il reato diviene imprescrittibile), ad eccezione di quella di cui al comma 2 dell'art. 577 c.p. citato (omicidio contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo – che ormai dovrebbe rientrare nell'ipotesi del figlicidio in quanto la filiazione adottiva è stata equiparata a quella legittima – o un affine in linea retta) che prevede la reclusione da ventiquattro a trenta anni (termine di prescrizione: trenta anni).

In particolare, le aggravanti di cui all'art. 576 c.p. sono le seguenti:

  • il nesso teleologico ex art. 61, n. 2 c.p.;
  • il parricidio o figlicidio aggravati (da ritenersi ormai assorbiti nella corrispondente ipotesi non aggravata ex art. 577, n. 1, c.p.);
  • il fatto commesso dal latitante;
  • il fatto commesso dall'associato a delinquere;
  • il fatto commesso in occasione di taluni delitti di violenza sessuale, maltrattamenti, stalking (a tal riguardo deve escludersi, in applicazione dei principi che disciplinano il reato complesso ex art. 84 c.p., il concorso formale fra l'omicidio e il reato sessuale, rimanendo quest'ultimo assorbito, sotto specie di aggravante, nel primo);
  • il fatto commesso contro il pubblico ufficiale, agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

L'art. 577 c.p. prevede quali aggravanti:

  • il parricidio o figlicidio;
  • l'uso di sostanze venefiche o insidiose;
  • la premeditazione;
  • l'aver agito per motivi abietti o futili, ovvero l'aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone (art. 61, nn. 1 e 4, c.p.).

In evidenza

La premeditazione (circostanza aggravante soggettiva speciale) rappresenta la forma più intensa che può assumere l'elemento soggettivo, e si caratterizza per la maggiore durata della componente volitiva. Con specifico riguardo alla sua definizione appare ormai superata la concezione del fatto commesso frigido pacatoque animo; la giurisprudenza più recente, invero, richiede la sussistenza di un apprezzabile spatium deliberandi tra l'insorgenza del proposito criminale e l'attuazione di esso, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere: in aggiunta al dato cronologico è altresì richiesta una componente ideologica o psicologica, individuata nella perseveranza e nella fermezza del reo nella sua risoluzione criminosa, qualificata dalla ferrea reiezione di ogni possibilità di resipiscenza.

La premeditazione si differenzia dalla preordinazione al delitto, intesa quale predisposizione dei mezzi minimi necessari alla sua esecuzione.

Essa si distingue altresì dalla macchinazione, la quale consiste in una complessa attività psichica di coordinamento tra propositi e modalità esecutive.

Una questione particolare riguarda il dibattito circa la compatibilità dell'aggravante in parola con il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.): mentre la dottrina sembra esprimersi in senso negativo, la giurisprudenza tende ad escludere il concorso tra i due istituti nelle sole ipotesi in cui il fatto sia “condizionato” dallo stato di semi-infermità.

Infine, in considerazione del superamento della concezione della premeditazione in termini di freddezza e pacatezza d'animo nell'esecuzione del reato, si ritiene la piena compatibilità tra detta aggravante e l'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, n. 2, c.p.

Ulteriori circostanze aggravanti dell'omicidio volontario sono previste dagli artt. 71, d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), 36, l. 104/1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, 1, l. 107/1985 per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, nonché 1150 cod. nav. (“omicidio del superiore”). L'aggravante c.d. del “metodo mafioso”, prevista dall'art. 7, d.l. 152/1991, convertito in l. 203/1991, è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo: essa pertanto può e deve essere validamente contestata anche con riferimento ad essi ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo, mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena (Cass. pen., Sez. un., 18 dicembre 2008, n. 337).

Aspetti processuali

La gravità del reato giustifica la procedibilità d'ufficio e la competenza per materia della Corte d'assise (art. 5, comma 1, lett. a), c.p.p.); nell'ipotesi di delitto tentato, comunque aggravato ex artt. 576 e 577 c.p., la competenza spetta al tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis c.p.p.). L'arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell'art. 380, comma 1, c.p.p. ed il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.) è consentito.

L'applicazione di misure cautelari limitative della libertà personale è sottoposta ad una doppia garanzia di legalità: a norma degli art. 13 Cost. e art. 272 c.p.p.

Con particolare riferimento alla custodia cautelare in carcere (artt. 285 c.p.p. - 286-bis c.p.p.) occorre avere riguardo, oltre alle condizioni generali di applicabilità delle misure (art. 273 c.p.p.) ed alle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), ai criteri di scelta di cui all'art. 275 c.p.p.
Il comma 3, periodo secondo, art. 275 c.p.p., modificato nel 2009, prevedeva l'applicazione obbligatoria della custodia cautelare in carcere qualora sussistessero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di omicidio doloso e taluna delle esigenze cautelari tipizzate: la Corte costituzionale, con sentenza 12 maggio 2011, n. 164, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione citata nella parte in cui “nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.

Casistica

Omicidio commesso in violazione delle regole di circolazione stradale

Sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta del conducente di autovettura che, deliberatamente, aveva effettuato una manovra di impegno della corsia di sorpasso al fine di ostruire la marcia e di impedire il sorpasso a due motociclisti i quali provenivano da tergo a velocità elevata, provocando così la collisione della sua autovettura con le motociclette, strette tra il veicolo e la barriera spartitraffico) (Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 8561).

Lancio di sassi dal cavalcavia

In tema di delitti omicidiari, deve individuarsi il dolo diretto nella condotta dell'agente che, sforzandosi di superare un'alta rete metallica protettiva, lanci un sasso di rilevante massa (circa tre chilogrammi) in corrispondenza della corsia di scorrimento delle macchine su un'autostrada, notoriamente molto trafficata in determinate ore del giorno, da un punto di un cavalcavia da cui non sia possibile vedere le auto che transitano in basso (Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 5436).

Distinzione tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale

Il criterio distintivo tra l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario risiede nel fatto che, nel primo caso, la volontà dell'agente esclude ogni previsione dell'evento morte, mentre, nel secondo, la previsione dell'evento è necessaria e deve essere accertata in concreto, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità dello stesso (Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 2013, n. 4425).

In tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando l'azione aggressiva dell'autore del reato sia diretta soltanto a percuotere la vittima o a causarle lesioni, così che la morte costituisca un evento non voluto, ancorché legato da nesso causale alla condotta dell'agente; pertanto, quando la lesione produttiva dell'evento letale sia recata per mezzo di un'arma, l'accertamento del fine perseguito dall'agente deve essere attuato tenendo conto del tipo dell'arma, della reiterazione e direzione dei colpi, della distanza di sparo, della parte vitale del corpo presa di mira e di quella concretamente attinta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di un omicidio volontario in considerazione della direzione impressa al colpo di pistola, rivolto verso il torace e, quindi, verso le parti vitali allocate in tale sede, nonché dell'utilizzo di micidiali armi da fuoco e della limitata distanza fra lo sparatore e la vittima) (Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2011, n. 36135).

c.d. dolo colpito a mezza via dall'errore

Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo. (Nella specie è stata censurata la sentenza di merito la quale aveva ritenuto configurabile l'omicidio volontario in capo a soggetti che, nel dichiarato intento di dare una "lezione" alla vittima della loro aggressione, le avevano provocato lesioni gravi e che, subito dopo, nell'erronea convinzione del già avvenuto e non voluto decesso, allo scopo di occultare il presunto cadavere, ne avevano dato alle fiamme il corpo, così cagionandone la morte) (Cass. pen., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 16976).

Tuttavia, se l'agente non è certo di avere prodotto l'evento letale e le manovre dirette ad occultare il corpo sono idonee a cagionare la morte, non ancora sopravvenuta, egli si prefigura comunque il decesso quale premessa necessaria dell'ulteriore risultato perseguito e la sua azione è caratterizzata da dolo (alternativo) di omicidio.

Rapporti tra omicidio e strage

Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di strage dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta, realizzato mediante impiego di un'enorme quantità d'esplosivo, in luogo pubblico, con effetti distruttivi di straordinaria portata) (Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 2008, n. 42990).

In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, la strage aggravata dalla morte di una o più persone assorbe il delitto d'omicidio volontario (Cass. pen., Sez. I, 27 gennaio 2009, n. 8468).