Dibattimento

Antonio Miriello
03 Agosto 2015

Il Titolo I e II (limitatamente ai Capi I e II) del libro VII del codice di procedura penale regolano gli atti preliminari al dibattimento, le disposizioni generali del dibattimento e gli atti introduttivi.
Inquadramento

Il Titolo I e II (limitatamente ai Capi I e II) del libro VII del codice di procedura penale regolano gli atti preliminari al dibattimento, le disposizioni generali del dibattimento e gli atti introduttivi.

La fase predibattimentale ha la funzione di preparare il dibattimento e si articola in una serie di atti, alcuni necessari (ad esempio, la presentazione della lista dei testimoni, ai sensi dell'art. 468 c.p.p.), altri eventuali (ad esempio, l'anticipazione dell'udienza ai sensi dell'art. 465 c.p.p.). Tale fase è prodromica al dibattimento, sfocia abitualmente nell'udienza pubblica e coincide con l'apertura del dibattimento.

L'art. 469 c.p.p., invece, prevede delle ipotesi tassative di proscioglimento prima del dibattimento. In tale ultima ipotesi l'udienza si svolge nelle forme della camera di consiglio.

Il Capo I del Titolo II, più in particolare, prevede le disposizioni generali del dibattimento e regola la disciplina e la pubblicità dell'udienza (artt. 470471 c.p.p.), nonché i casi in cui si deve procedere a porte chiuse (art. 473 c.p.p.). Il Capo in esame prevede, altresì, il diritto dell'imputato, anche se detenuto, ad assistere all'udienza (art. 474 c.p.p.), le ipotesi in cui l'imputato può essere allontanato dall'udienza (art. 475 c.p.p.), le regole procedurali da seguire nel caso di un reato commesso in udienza (art. 476 c.p.p.), la durata e la prosecuzione del dibattimento (art. 477 c.p.p.), la regola secondo cui sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento, il giudice decide immediatamente con ordinanza (art. 478 c.p.p.), la disciplina delle questioni civili o amministrative da cui dipenda la decisione in merito all'esistenza del reato (art. 479 c.p.p.), le regole di stesura ed i contenuti del verbale di udienza (artt. 480, 481, 482, 483 c.p.p.).

Il Capo II del Titolo II disciplina gli atti introduttivi al dibattimento ed in particolare la costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.), le ipotesi di accompagnamento coattivo dell'imputato assente (art. 490 c.p.p.), le questioni preliminari (art. 491 c.p.p.), la dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 c.p.p.), le richieste di prova delle parti ed i provvedimenti del giudice in ordine alle prove (artt. 493 e 495 c.p.p.) e prevede l'avviso del giudice all'imputato in merito alla facoltà di rendere dichiarazioni in ogni stato del dibattimento (art. 494 c.p.p. ed art. 489 nel caso di imputato assente nell'udienza preliminare).

La legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha abrogato gli articoli 485, 486, 487 e 488 c.p.p., che prevedevano le ipotesi di rinnovazione della citazione, di legittimo impedimento a comparire, la contumacia, l'assenza e l'allontanamento volontario dell'imputato. Tali materie sono ora disciplinate dagli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies, c.p.p., cui si fa espresso rinvio.

La lista dei testimoni

L'art. 468, comma 1, c.p.p. (analoga disciplina è dettata dall'art. 555, comma 1, c.p.p. nei casi in cui si procede a citazione diretta in giudizio) disciplina la citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici. Il termine per il deposito in cancelleria della lista previsto dalla norma in esame è da intendersi libero, vale a dire non computando né la data di deposito, né quella dell'udienza. (Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2013, n. 28371).

In evidenza

Nel calcolo dei sette giorni previsti dall'art. 468, comma 1, c.p.p., deve essere applicata la disciplina relativa alla sospensione feriale dei termini, per cui se il processo non rientra tra quelli che devono essere trattati nel periodo feriale, il termine per il deposito della lista dei testimoni deve tenere conto del periodo di sospensione feriale, a pena di inammissibilità della lista stessa (Cass.pen., Sez. III,15 novembre 2005, n. 44272).

Le parti devono indicare i nominativi dei soggetti che intendono sentire in dibattimento e specificare le circostanze sulle quali deve vertere l'esame. Tale obbligo, tuttavia, è stato interpretato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in modo assai elastico e poco rigoroso, tanto che si è spesso ritenuto sufficiente il mero richiamo “ai fatti per cui è processo” (Cass. pen., Sez. III, 8 giugno 2010, n. 21627).

La funzione del deposito della lista dei testimoni nei termini sopra menzionati è quella della discovery, con cui si vuole evitare l'introduzione nel dibattimento di prove a sorpresa.

La preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'art. 468 c.p.p., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono, dunque, essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta (Cass. pen., Sez. II,18 novembre 2009, n. 48861).

La discovery, pertanto, è limitata alle sole prove dichiarative e non a quelle documentali.

In evidenza

Secondo la Corte di Cassazione, “L'ammissione della deposizione di un testimone indicato nella lista depositata oltre i termini prescritti dall'art. 468 c.p.p. è colpita dalla sanzione di inammissibilità della prova che, se acquisita, è inutilizzabile ai fini della decisione”. (Cass. Pen., Sez. III, 28 maggio 2013, n. 28371).

Il comma 4 dell'art. 468 c.p.p., prevede che “in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento”.

Il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni, stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 468, comma 1, c.p.p., vale soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria. L'esercizio del diritto alla controprova, garantito in via generale dall'art. 495, comma 2, c.p.p., non può essere subordinato al rispetto del citato termine, altrimenti sarebbe vanificato (Cass. pen., Sez. VI, 4 luglio 1995).

L'art. 468, comma 4-bis, c.p.p., dispone, a sua volta, che “la parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495”.

La sentenza di proscioglimento prima del dibattimento

L'art. 469 c.p.p. disciplina le ipotesi di proscioglimento, con udienza da tenersi in camera di consiglio, prima dell'apertura del dibattimento, quando l'azione penale sia improcedibile ovvero se il reato è estinto.

Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ha introdotto nel corpo dell'art. 469 c.p.p. il comma 1-bis, che prevede che la sentenza di non doversi procedere sia pronunciata anche per particolare tenuità del fatto.

A differenza delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p. sull'immediata declaratoria di cause di non punibilità, che presuppone l'instaurazione del giudizio, la sentenza in esame, emessa prima del dibattimento presuppone le seguenti condizioni:

I) che per accertare le cause del proscioglimento non sia necessario procedere al dibattimento;

II) che il pubblico ministero e l'imputato non si oppongano.

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469 c.p.p. è ricorribile per cassazione dall'imputato e dal pubblico ministero, ma non dalla parte civile.

In evidenza

La Corte di Cassazione ha ritenuto che “appellata erroneamente una sentenza predibattimentale che è soltanto ricorribile per cassazione, le parti nel giudizio di appello possono sollecitare la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, restando altrimenti la questione della qualificazione dell'impugnazione preclusa nel successivo giudizio di legittimità” (Cass. pen., Sez. II, 22 dicembre 2011, n. 847).

È stato ritenuto, altresì, che “è inammissibile il ricorso per cassazione presentato dalla parte civile avverso la sentenza predibattimentale di proscioglimento” (Cass. pen., Sez. VI, 21 giugno 2010, n. 31016).

La costituzione delle parti

L'art. 484 c.p.p. dispone che prima di dare inizio al dibattimento, il giudice controlli la regolare costituzione delle parti a norma – così il comma 2-bis – delle disposizioni degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies, c.p.p., in quanto compatibili, cui si fa espresso rinvio. La mancata comparizione dell'imputato può dipendere dalla nullità dell'atto di citazione, dalla mancata conoscenza dell'udienza, per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio (o del decreto di citazione diretta a giudizio), ovvero dal legittimo impedimento a comparire. In questi casi il giudice non può procedere oltre nel dibattimento e rinnova gli atti nulli, rinviando il dibattimento a nuova udienza. Nell'ipotesi di omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., restituisce gli atti al pubblico ministero, affinché provveda alla notifica dell'avviso. Se l'imputato non compare e non sussiste nessuna causa di impedimento o di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ne dichiara l'assenza con ordinanza e ordina procedersi oltre nel dibattimento. La legge 28 aprile 2014, n. 67, infatti, ha eliminato ogni riferimento alla contumacia dell'imputato ed ha stabilito i criteri in base ai quali il processo può essere celebrato in assenza dell'imputato. La medesima legge ha dettato le regole per la sospensione del procedimento penale nei confronti degli imputati irreperibili.

La legge 11 agosto 2014, n. 118, con l'introduzione dell'art. 15-bis alla l. 67/2014, ha previsto le norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, prevedendo che:

a) le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 (il 17 maggio 2014), a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;

b) le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, si applicano ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014, nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

Il momento della costituzione delle parti costituisce anche il termine finale entro cui può avvenire la costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.p.. Tale termine è previsto a pena di decadenza dal comma 2, dell'art. 79 c.p.p.

In evidenza

È stato ritenuto dalla Corte di cassazione che “È inammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 c.p.p., le quali, invece, la presuppongono”. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento. Cass. pen., Sez. V, 16 luglio 2013, n. 38982).

Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, c.p.p.

In evidenza

La celebrazione dell'udienza dibattimentale “con la partecipazione del difensore nominato dall'imputato in eccedenza rispetto al numero consentito determina una nullità di ordine generale non assoluta, che non può essere eccepita dallo stesso imputato, il quale con il proprio comportamento ha concorso a darvi causa” (Cass. pen., Sez. V, 14 dicembre 2012, n. 3229).

Le questioni preliminari

L'art. 491 c.p.p., ai commi 1 e 2, enumera le questioni che devono essere rilevate subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Tra le questioni relative alla costituzione delle parti vi sono, in primo luogo, quelle riguardanti le nullità del decreto che dispone il giudizio, l'omessa o insufficiente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di comparizione; l'incerta identificazione dell'imputato; l'omessa o insufficiente enunciazione del fatto contestato, nonché delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza.

Nella fase ora in esame vanno eccepite le questioni concernenti le nullità relative intervenute negli atti di indagine, nell'incidente probatorio e nell'udienza preliminare e quelle riguardanti la competenza per territorio, per connessione ovvero alla incompetenza per materia per eccesso, ai sensi dell'art. 23 c.p.p. Nei processi in cui vi è la celebrazione dell'udienza preliminare le eccezioni in esame devono essere proposte a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza stessa. Se le questioni non vengono eccepite, non potranno essere sollevate per la prima volta in sede dibattimentale.

In evidenza

La Corte di Cassazione ha osservato che “la declaratoria di incompetenza territoriale nel corso del dibattimento di primo grado presuppone che la relativa questione sia stata tempestivamente sollevata nell'udienza preliminare, ove il procedimento lo preveda, e riproposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento e non ancora decisa” (Cass. pen., Sez. I, 3 giugno 2010, n. 23907).

Vedi inoltre Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 2014, n. 15727, secondo cui “in tema di incompetenza per materia, l'incompetenza del tribunale a conoscere alcuni dei reati ascritti all'imputato in quanto di competenza del giudice di pace, ove non costituisca oggetto di eccezione di parte, tempestivamente proposta, nel termine, stabilito a pena di decadenza, dall'art. 491, comma primo, c.p.p., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, non sussistendo alcuna nullità e stante la tassatività della previsione normativa in materia”.

Questione preliminare da dedurre prima dell'apertura del dibattimento è anche quella relativa al contenuto del fascicolo del dibattimento. Si tratta di decidere in merito alle corrette acquisizioni al fascicolo del dibattimento e quindi degli atti che ne possono fare parte o che devono essere eliminati dallo stesso. Se vi sono atti che dovrebbero essere espunti dal fascicolo e la relativa eccezione non viene formulata durante le fase ora in esame, tali atti saranno utilizzati dal giudice, quanto meno per rivolgere domande ai testimoni e per proporre temi di prova, restando, tuttavia, non pregiudicata la questione relativa all'utilizzabilità degli atti stessi ai fini della prova per la decisione. Le questioni riguardanti il fascicolo del dibattimento (così come quelle relative alla riunione o alla separazione dei giudizi) possono essere proposte anche successivamente se la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento, come espressamente previsto dal comma 2, dell'art. 491 c.p.p.

In evidenza

Secondo la Suprema Corte di Cassazione “non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c)c.p.p. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 c.p.p.” (Cass. Pen., Sez. II, 3 dicembre 2013, n. 51740).

Nei procedimenti in cui manca l'udienza preliminare, l'imputato potrà anche richiedere, prima dell'apertura del dibattimento, la definizione del processo con un rito speciale, alternativo al dibattimento.

Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.

La dichiarazione di apertura del dibattimento

Effettuato il controllo sulla regolare costituzione delle parti e decise le eventuali questioni preliminari, il giudice dichiara aperto il dibattimento (art. 492 c.p.p.). L'apertura del dibattimento costituisce l'epilogo della fase predibattimentale e determina l'avvio del dibattimento vero e proprio, facendo al contempo scattare una serie di preclusioni in merito alle questioni indicate nell'art. 491 c.p.p. Il comma 2, dell'art. 492 c.p.p. prevede la lettura dell'imputazione, immediatamente dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento da parte del giudice. La mancata lettura da parte dell'ausiliario del giudice, tuttavia, non dà luogo ad alcuna nullità, in forza del principio di tassatività delle nullità e “tenuto conto che detta violazione non può ricondursi nella categoria delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c), posto che non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato” (Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 1998, n. 10107).

Le richieste di prova ed i provvedimenti del giudice in ordine alla prova

Gli artt. 493 e 495 c.p.p. costituiscono la parte finale degli atti introduttivi previsti dal Capo II, Titolo II del codice di rito, anche se segnano, di fatto, l'avvio del dibattimento.

L'art. 493 c.p.p., prevede che il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, in tale ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

Al secondo comma della norma in esame è prevista ed ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista di cui all'articolo 468 c.p.p., quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

L'articolo in questione, prevede poi che le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

È compito del presidente impedire ogni divagazione, ripetizione ed interruzione, nonché ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

In evidenza

La Corte di Cassazione ha ritenuto che “non possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed affetti da inutilizzabilità cd. “patologica”, per essere stati assunti in violazione del principio di garanzia espresso dall'art. 63 c.p.p.”. (Fattispecie relativa a dichiarazioni autoaccusatorie rese al P.M. da indagato di reato connesso, cui non era stato rivolto l'avviso previsto dall'art. 64, comma 3, c.p.p. Cass. pen., Sez. VI, 4 marzo 2009, n. 25456).

In evidenza

Presupposto per l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero di cui all'art. 493, comma 3, c.p.p., è l'accordo delle parti sì che, in caso di procedimento con più di un imputato, è richiesto il consenso di ognuno di essi a detta acquisizione. (Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2008, n. 13242.

A sua volta, l'art. 495 c.p.p., dispone che il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bisc.p.p.

Quando è stata ammessa l'acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.

L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. Trattasi del c.d. diritto alla prova contraria. In altri termini, l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove che tendono a negare i fatti di cui è chiamato a rispondere ed analogo diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a discarico indicate dall'imputato.

Seguendo il dato letterale dell'art. 495, comma 2, c.p.p., la titolarità del diritto alla prova contraria spetta all'imputato ed al pubblico ministero, con esclusione, quindi, delle altre parti private. La Corte costituzionale, tuttavia, ha precisato che per i soggetti privati la prova contraria è ammessa come una possibilità secondaria, a cui non corrisponde un dovere del giudice di accettarla (Corte cost. 15 dicembre 1995, n. 532).

In evidenza

La Corte di Cassazione ha ritenuto che “il diritto stabilito dall'articolo 495 c.p.p., comma 2, corrisponde e ben può essere oggetto di una interpretazione conforme al principio della “parità delle armi” che è sancito dall'articolo 6, comma 3, lettera d) della Cedu, a sua volta ripreso anche dall'articolo 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti, e che consiste, come è scritto nel precetto sovranazionale, nel diritto dell'accusato ad ottenere non solo la citazione ma anche l'interrogatorio dei testimoni a discarico, a pari condizioni dei testimoni a carico. Ne consegue che l'ulteriore principio del contraddittorio sul terreno della prova, affermato dall'articolo 111 Cost., comma 4, sebbene compatibile anche con limitazioni legislative – come quella sul potere di revoca della prova divenuta superflua – che integrano la riserva costituzionale in tema di ragionevole durata, non è per questa via sostanzialmente sopprimibile, pena la implicita abrogazione del diritto stesso” (Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2014, n. 15463).

Il diritto alla prova contraria, secondo l'indirizzo dottrinario maggioritario, è esercitabile non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento e, quindi, non più tardi del provvedimento ammissivo delle prove.

In evidenza

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato che “alla ammissione di una nuova prova ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., il giudice non può non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie. Pertanto, l'istanza di ammissione di queste ultime, che non può essere avanzata se non dopo la decisione di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova una volta esaurita l'attività probatoria già autorizzata, integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, quindi, rituale richiesta a norma dell'articolo 495 c.p.p., comma 2” (Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2012, n. 6673).

Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove.

Il giudice, inoltre, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.

In evidenza

“Il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove “superflue” in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (articolo 495 c.p.p., comma 4) è ben più ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento (articolo 190 c.p.p., comma 1) di non ammettere le prove vietate dalla legge e quelle “manifestamente” superflue o irrilevanti, in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo” (Cass. pen., Sez. IV, 13 aprile 2015, n. 15192).