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Diffamazione

Vanessa Spaziani Testa
27 Agosto 2015

Punita dall'art. 595 c.p., la diffamazione è integrata dalla condotta di colui il quale, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. La diffamazione segue l'ingiuria nel Capo II, Titolo XII, Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'onore.
Inquadramento

Punita dall'art. 595 c.p., la diffamazione è integrata dalla condotta di colui il quale, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.

Il legislatore ha previsto tre circostanze aggravanti speciali che ricorrono, rispettivamente, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, se è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, se, infine, è rivolta ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'autorità costituita in collegio.

La diffamazione segue l'ingiuria nel Capo II, Titolo XII, Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'onore.

Se l'art. 594 c.p., che disciplina appunto l'ingiuria, richiede la presenza della persona offesa, al contrario il successivo art. 595 c.p. – e in ciò sta l'elemento distintivo tra i due reati – si caratterizza per l'assenza dell'offeso, circostanza che spiega la maggiore gravità della diffamazione rispetto all'ingiuria.

Bene giuridico

L'onore – che, come accennato, campeggia nell'intitolazione del Capo II, Titolo XII, Libro II del codice penale – è un bene giuridico di lunga tradizione e, sicuramente, tra i più dibattuti: la dimensione di immaterialità che lo caratterizza rende incerti i presupposti della responsabilità penale.

Si afferma tradizionalmente che, mentre nel caso dell'ingiuria ad essere offeso è l'onore in senso soggettivo – id est l'opinione che la persona ha di se stessa, del proprio valore, della propria dignità morale –, nel caso della diffamazione viene invece in rilievo il sentimento di stima che i consociati nutrono nei confronti del soggetto: l'art. 595 c.p., nel fare espresso riferimento alla reputazione, offre protezione all'onore in senso oggettivo, da intendersi come la considerazione di cui il soggetto gode nella collettività.

Negli ultimi anni, però, si sta facendo strada la tendenza a riconoscere l'identità di oggetto giuridico tra ingiuria e diffamazione: bene ad ampio spettro, comprensivo sia della dignità originaria che delle proiezioni nella vita di relazione, l'onore – ancorché non espressamente menzionato nella Carta Fondamentale – trova il proprio referente costituzionale nel raccordo tra gli artt. 2 e 3 Cost., ed è tutelato dalle due fattispecie incriminatrici in discorso quale valore della persona umana, attributo di ogni uomo in quanto tale.

In evidenza

Nel reato di diffamazione in cui sia persona offesa un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico (Cass. pen., Sez. V, 21 settembre 2012, n. 43184).

Soggetto attivo e soggetto passivo

La diffamazione è un reato comune, potendo essere commessa da chiunque.

Il soggetto passivo può essere una persona fisica, una persona giuridica o un ente di fatto.

In evidenza

Nel caso in cui soggetto passivo sia un minore ultraquattordicenne, è valida la querela proposta dai genitori ancorché il minore sia ignaro dell'offesa ricevuta.

Il comma 3 dell'art. 120 c.p. prevede che il minore che abbia compiuto gli anni quattordici possa esercitare il diritto di querela e che possa altresì esercitarlo in sua vece il genitore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore stesso. Se la legge mantiene la legittimazione all'esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minorenne dissenziente – il che vuol dire che, in caso di dissenso, la volontà del minore è tamquam non esset –, a maggior ragione è irrilevante che il minore sia venuto o meno a conoscenza della condotta delittuosa in suo danno (Cass. pen., Sez. V, 6 febbraio 2013, n. 23010).

Ancorché non indicato nominativamente, è necessario che l'offeso sia individuabile agevolmente e con certezza, anche solo da un numero ristretto di persone.

Elemento oggettivo

La diffamazione è un reato istantaneo e – stando alla tesi maggioritaria – di pericolo, la cui configurazione richiede la contemporanea sussistenza di tre elementi:

  • assenza del soggetto diffamato;
  • offesa alla sua reputazione;
  • comunicazione con più persone.

L'assenza dell'offeso – lo si è già accennato – rappresenta il tratto distintivo tra ingiuria e diffamazione, come può agevolmente dedursi dal raffronto tra le due fattispecie e dall'inciso con cui si apre l'art. 595 c.p. (“… fuori dei casi indicati nell'articolo precedente …”, laddove l'articolo precedente punisce appunto il delitto di ingiuria).

L'assenza della persona offesa impedisce che la stessa possa difendersi, sicché l'interesse tutelato appare leso in maniera più marcata.

Il concetto di assenza – si badi – non va inteso in senso fisico, bensì come impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'affermazione diffamatoria. Ricorre pertanto il reato di ingiuria (cfr. art. 594, comma 2, c.p.) non solo nel caso di materiale presenza dell'offeso ma altresì nel caso di comunicazione telegrafica o telefonica, nonché di scritti o disegni diretti alla persona offesa.

Per ciò che concerne il secondo dei suindicati elementi – ossia l'offesa all'altrui reputazione – deve prendersi atto che le modalità attraverso cui l'offesa può realizzarsi, non essendo predeterminate dal legislatore, sono le più diverse: parole, scritti, disegni, gesti, fotografie, e così via.

In evidenza

Non si verifica una lesione dell'onore penalmente rilevante quando le espressioni verbali utilizzate si risolvono in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell'altrui onore o decoro, benché proposte con terminologia scomposta ed ineducata (Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2015, n. 29838).

Ad avviso della giurisprudenza, anche espressioni formulate in maniera dubitativa, specie se in forma di insinuazione, possono assumere rilievo. Parimenti è a dirsi per un comportamento omissivo sub specie di verità incompleta o di mancata correzione di errori o, ancora, di omesso aggiornamento di una notizia precedentemente fornita.

Peraltro, la capacità lesiva delle espressioni rimane tale anche se l'offeso è circondato da un'inattaccabile stima; detta capacità lesiva, inoltre, non viene meno se l'offeso è un soggetto la cui reputazione sia già stata per altri aspetti compromessa.

Quanto, infine, alla comunicazione con più persone, occorre che l'agente renda partecipi dell'addebito diffamatorio (almeno) due persone – tra cui non vanno evidentemente computati né il soggetto attivo né il passivo né eventuali concorrenti nel reato – e che le stesse ne percepiscano il significato offensivo.

Nel novero dei soggetti destinatari della comunicazione – almeno due, come si diceva – possono rientrare i prossimi congiunti del diffamatore e del diffamato, le persone che siano già informate del fatto offensivo attribuito, nonché le altre persone offese dal reato.

Il requisito in parola ricorre anche nel caso in cui il soggetto attivo abbia comunicato l'offesa ad una sola persona affinché questa la comunicasse a sua volta ad altre, e ciò si sia effettivamente verificato. Se, invece, la persona cui l'offesa è stata comunicata la rende nota ad altri di propria iniziativa, al di fuori cioè di qualsivoglia incarico implicito o esplicito da parte dell'agente, allora il reato non potrà dirsi configurato.

Elemento soggettivo

La diffamazione è un delitto doloso.

Ormai superata la teoria psicologica, la quale richiedeva la specifica intenzione di offendere, ad oggi si ritiene che la diffamazione sia punita a titolo di dolo generico: la formulazione della norma incriminatrice, infatti, non autorizza ricostruzioni volte ad esigere il dolo specifico, di talché, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è necessario e sufficiente che l'agente compia volontariamente l'azione tipica, consapevole dell'attitudine offensiva della stessa.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la struttura del delitto in esame sia compatibile con il dolo eventuale.

Fortemente contrastato, invece, è l'indirizzo giurisprudenziale – per vero non così diffuso – che esclude la necessità di qualsivoglia accertamento dell'elemento soggettivo: il dolo sarebbe in re ipsa e, in quanto tale, ben potrebbe essere desunto dalla obiettiva idoneità offensiva delle parole adoperate dall'agente.

Consumazione e tentativo

Il momento consumativo della diffamazione coincide con la comunicazione a più persone del contenuto offensivo.

Non essendo necessaria, ai fini della configurabilità del reato in discorso, la simultaneità della comunicazione, ben può accadere che l'offesa sia comunicata a più soggetti in momenti diversi: in tale evenienza, la consumazione si avrà con la comunicazione alla seconda persona.

Sebbene il tentativo sia generalmente ritenuto ammissibile, appare problematica la compatibilità di un simile assunto con la natura di reato di pericolo che l'orientamento maggioritario riconosce alla diffamazione. Inoltre, essendo il delitto in parola perseguibile a querela di parte, il soggetto passivo querelante non può che trovarsi in stato di avvenuta percezione dell'offesa; ciò vuol dire che, in concreto, non potrà esservi un processo per tentativo di diffamazione.

Circostanze

Occorre esaminare più nel dettaglio le tre circostanze aggravanti di cui supra si è fatta menzione.

Attribuzione di un fatto determinato: elemento differenziale tra ingiuria e diffamazione nel codice Zanardelli, l'attribuzione di un fatto determinato, nell'attuale sistema, è circostanza aggravante sia dell'ingiuria che della diffamazione.

Si tratta dei casi in cui l'agente non si limita ad un generico addebito ma imputa all'offeso un fatto concreto, così rendendo più attendibile l'addebito medesimo e più serio e penetrante l'attacco all'altrui personalità.

È dunque la maggiore capacità offensiva insita in una simile condotta che spiega l'aggravamento di pena.

La giurisprudenza, in modo compatto, si è uniformata a quell'orientamento dottrinale secondo cui la circostanza in parola ricorre allorché l'enunciazione non sia vaga: pur non essendo necessario che siano precisate tutte le particolarità del fatto oggetto dell'addebito, occorre però una certa concretezza; serve, cioè, che l'addebito sia accompagnato da note che lo rendono credibile.

Offesa recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico: agevolmente intuibile è la ratio sottesa all'inasprimento di pena per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa: la notevole diffusione che l'offesa ottiene grazie al mezzo adoperato si traduce in una più incisiva lesione dell'altrui reputazione.

Se in passato si è molto dibattuto sull'inquadramento giuridico della diffamazione a mezzo stampa, da taluni ritenuta autonoma fattispecie incriminatrice, ad oggi pare pacifico trattarsi di una vera e propria circostanza aggravante del reato-base di diffamazione.

Si afferma costantemente che integra una circostanza aggravante anche la previsione dell'art. 13, l. 47/1948 (legge sulla stampa), che contempla l'ipotesi in cui coesistano le due condizioni della commissione del reato con il mezzo della stampa e dell'attribuzione di un fatto determinato.

Due sono le condizioni – una oggettiva, l'altra soggettiva – ricorrendo le quali il reato può ritenersi commesso col mezzo della stampa: deve aversi anzitutto riguardo alla modalità di formazione dello scritto, che deve essere tale da consentire la riproduzione del testo in più copie uguali tra loro; è poi necessaria la destinazione alla pubblicazione, ossia alla divulgazione ad un numero indeterminato di soggetti.

Circa il momento consumativo, non v'è unanimità di vedute: taluni fanno coincidere la consumazione con l'attività di stampa, altri con la prima diffusione dello stampato.

La diffamazione è, inoltre, aggravata quando sia commessa con “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” – in tale locuzione essendo ricompresi radio, televisione, internet (v. infra) ma anche canti e discorsi in luogo pubblico, circolari dirette a numerose persone, e così via – nonché nel caso in cui l'offesa sia contenuta in atto pubblico.

In evidenza

Ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 595, comma 3, c.p., l'offesa è recata in atto pubblico quando è in esso formulata, irrilevante essendo la sua inclusione nella parte a contenuto valutativo invece che in quella a contenuto certificativo del documento (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2014, n. 25430).

Offesa recata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'autorità costituita in collegio:l'ultima aggravante prevista dall'art. 595 c.p. ha avuto scarsa applicazione nella pratica.

Si presuppone l'assenza di tali peculiari soggetti passivi; in caso contrario, ricorre il reato di oltraggio ex art. 342 c.p..

Diffamazione a mezzo internet

Può dirsi ormai pacifica in giurisprudenza, sulla scorta di un'interpretazione evolutiva che tiene conto del progresso tecnologico, l'affermazione che la condotta diffamatoria perpetrata a mezzo internet assume rilevanza penale ai sensi del comma 3 dell'art. 595 c.p.: la divulgazione mediante internet di contenuti offensivi integra, dunque, un'ipotesi di diffamazione aggravata, la locuzione “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” di cui al citato comma 3 ben prestandosi a ricomprendere il web.

Al fine di individuare il momento consumativo, un indirizzo giurisprudenziale, che fa leva sulla natura di reato d'evento della diffamazione, valorizza l'effettiva percezione dei contenuti offensivi da parte dei terzi, concettualmente e cronologicamente distinta rispetto all'inserimento in rete, da parte dell'agente, degli scritti offensivi o delle immagini denigratorie.

Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, è sufficiente l'immissione in rete dei contenuti diffamatori: una volta che determinate notizie o immagini siano messe a disposizione sul web, diventano accessibili ad un numero indeterminabile di utenti, il che basta a far ritenere configurata la diffamazione. La sussistenza della comunicazione a più persone, in altri termini, si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un dato sito internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo.

In evidenza

In caso di diffamazione a mezzo internet, se è impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato – trattandosi di reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva ma non sempre è agevole identificare il soggetto che per secondo (così integrando il requisito della comunicazione con più persone) legge l'articolo diffamatorio –, mentre invece è individuabile il luogo in cui viene effettuato l'accesso alla rete e caricato sul server il contenuto diffamatorio, la competenza va determinata con riferimento a tale ultimo luogo ex art. 9, comma 1, c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2015, n. 31677).

Per il caso in cui il messaggio offensivo sia pubblicato su un blog (o su un forum), la giurisprudenza ha escluso possano addebitarsi al coordinatore del blog medesimo (o del forum) la diffamazione o l'omesso controllo ex art. 57 c.p.

Quanto all'ipotesi di e-mail a contenuto denigratorio, si ha diffamazione aggravata – ad avviso della giurisprudenza – in caso di diffusione di espressioni offensive mediante posta elettronica con lo strumento del forward ad una pluralità di destinatari, con la precisazione che l'eventualità che tra i destinatari medesimi figuri anche la persona a cui si rivolgono le offese non vale a mutare il titolo del reato in ingiuria.

Ci si è chiesti, infine, se sia predicabile una responsabilità concorsuale di tipo omissivo del titolare di un internet point per la diffamazione commessa dall'utente.

Detta responsabilità è stata esclusa dalla giurisprudenza, sulla scorta del rilievo che non è ravvisabile nel nostro ordinamento una norma che imponga al soggetto de quo un obbligo di conoscenza e di controllo avente ad oggetto le comunicazioni inviate dall'utente (nemmeno è configurabile una responsabilità ex art. 57 c.p., pena la violazione del divieto di analogia in malam partem.)

Negata la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al titolare dell'internet point, la Cassazione reputa astrattamente configurabile a suo carico una responsabilità di tipo commissivo sub specie di concorso morale, sempreché, beninteso, ne ricorrano in concreto i presupposti.

Intervista con contenuto diffamatorio

Deve registrarsi un vivace dibattito con riguardo all'ipotesi – tutt'altro che infrequente – in cui un giornalista riporti le dichiarazioni diffamatorie pronunciate dall'intervistato: si tratta di capire se il prima debba rispondere a titolo di concorso nella diffamazione commessa dal secondo o se, invece, possa andare esente da pena in virtù della scriminate di cui all'art. 51 c.p. sub specie di esercizio del diritto di cronaca.

La giurisprudenza non pare unitariamente orientata.

Tendenzialmente, si esclude la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca qualora il giornalista, pur riportando alla lettera le dichiarazioni dell'intervistato, gli abbia però consentito di utilizzare insinuazioni gratuite. Analogamente è a dirsi se il giornalista formula domande allusive, suggestive o provocatorie, tali da presupporre determinate risposte: così facendo, il giornalista assume come propria la prospettiva del dichiarante e va pertanto ritenuto responsabile come coautore delle dichiarazioni offensive o comunque come consapevole propagatore delle stesse.

In alcune pronunce si legge che il comportamento del giornalista è scriminato, in forza del diritto/dovere di cronaca, a patto che l'intervista sia stata effettivamente realizzata e che le parole riportate dal giornalista siano perfettamente corrispondenti a quanto affermato dalla persona intervistata. In altre, invece, si sostiene che la condotta del giornalista non può considerarsi lecita per il sol fatto di aver riportato alla lettera le dichiarazioni dell'intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, il giornalista avendo pur sempre l'onere di controllare la veridicità delle circostanze narrate e di censurare le “incontinenze formali” dell'intervistato.

Un altro orientamento qualifica come non antigiuridica la condotta del giornalista quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al contesto generale, presenta profili di interesse pubblico tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da legittimare, quindi, l'esercizio del diritto di cronaca.

Importanti indicazioni in tal senso sono state fornite nel 2001 dalle Sezioni unite (sentenza 30 maggio 2001, n. 37140) e successivamente ribadite (Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2013, n. 28502). I giudici di piazza Cavour si muovono in direzione opposta rispetto al precedenteindirizzo giurisprudenziale piuttosto rigoroso, secondo il quale la pubblicazione di un intervista dal contenuto diffamatorio non solleva il giornalista dalla responsabilità per il delitto di diffamazione qualora non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell'interesse sociale e della continenza. Osservano gli Ermellini che l'interesse sociale della notizia può acquistare un'importanza tale da prevalere sugli altri due requisiti. La diffamazione è da escludersi – sempreché il giornalista abbia assunto una posizione imparziale – nel caso di intervista ad un personaggio noto, che occupa una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita politica, economica, scientifica o culturale, il quale rilasci dichiarazioni diffamatorie nei confronti di un altro personaggio la cui posizione sia altrettanto rilevante in uno degli ambiti testé indicati. In tal caso, la notizia è costituita dal fatto in sé delle dichiarazioni rese dal personaggio altamente qualificato, con la conseguenza che l'interesse sociale a conoscere quanto da lui espresso acquista un'importanza tale da far ritenere scriminata, in virtù del diritto di cronaca, la condotta del giornalista.

Con specifico riguardo alle interviste televisive, la Suprema Corte richiede al giornalista un'attenzione in eligendo: nella scelta del soggetto da intervistare, il giornalista dovrà evitare coloro i quali, prevedibilmente, ne approfitteranno per offendere l'altrui reputazione.

Aspetti processuali

Com'è noto, con sentenza 7 aprile 2011, n. 113, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, Cedu, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu.

Si è per tal via delineata un'ipotesi di revisione che, per quanto rileva in questa sede, potrebbe essere utilizzata nel caso in cui un giornalista, in violazione dell'art. 10 Cedu, sia stato condannato per diffamazione.

Invero, qualora la Corte Edu accertasse la lesione della libertà di informazione e dichiarasse quindi l'iniquità della sentenza di condanna, il giornalista ben potrebbe invocare il nuovo caso di revisione.

Arresto

Non consentito

Fermo di indiziato di delitto

Non consentito

Misure cautelari personali

Non consentite

Autorità giudiziaria competente

primo e secondo comma: giudice di pace;

terzo e quarto comma: tribunale monocratico

Procedibilità

A querela di parte

Casistica

Soggetto passivo

Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili (Cass. pen., Sez. V, 19 settembre 2014, n. 51096).

Elemento soggettivo

In tema di diffamazione, l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Cass. pen., Sez. V, 7 ottobre 2014, n. 47973).

Immunità parlamentare

Nel caso di dichiarazioni extra moenia, l'immunità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, esclude la punibilità per il reato di diffamazione solo quando le suddette dichiarazioni presentino una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e siano cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette interne (Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2014, n. 21320).

Rapporti con altri reati

In tema di delitti contro l'onore, sussiste il concorso dei reati di ingiuria e diffamazione qualora le lettere offensive indirizzate a più persone siano inviate anche alla persona offesa (Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2009, n. 48651).

Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione, anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis c.p. (Cass. pen., Sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718).

Interesse ad impugnare

L'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata.

È pertanto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula “perché il fatto non sussiste” con quella, corretta, “perché il fatto non costituisce reato” nella sentenza di assoluzione che, accertata l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, abbia prosciolto l'imputato dall'imputazione di diffamazione a mezzo stampa, in quanto detto accertamento, quale che sia la formula del dispositivo, ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile (o amministrativo) di danno (Cass. pen., Sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049).

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