Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

05 Agosto 2015

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima è una misura cautelare personale, di tipo coercitivo, introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) quale strumento di repressione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p., c.d. stalking).
Inquadramento

Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima è una misura cautelare personale, di tipo coercitivo, introdotta nel nostro ordinamento con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) quale strumento di repressione del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p., c.d. stalking). Con tale strumento cautelare, disciplinato dall'art. 282-ter c.p.p., il giudice prescrive all'indiziato di non avvicinarsi a luoghi, determinati, che siano abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (comma 1). Qualora esistano ulteriori esigenze di cautela, le medesime prescrizioni possono essere disposte anche a tutela dei prossimi congiunti, dei conviventi o di persone legate alla vittima da relazione affettiva (comma 2). Tali provvedimenti possono essere, inoltre, integrati con l'ulteriore prescrizione rivolta all'indiziato del divieto di comunicare, con qualsiasi mezzo, con le persone a tutela delle quali è stata disposta la misura. Se, per far fronte ad esigenze lavorative o abitative, il soggetto colpito dalla misura deve, comunque, avvicinarsi ai luoghi frequentati dai soggetti protetti, il giudice può prescriverne le relative modalità ed imporre limitazioni. Pur trattandosi di una misura correlata alla repressione del reato di atti persecutori, essa si caratterizza per la generale portata applicativa, non essendo vincolata ad alcuna tipologia di reato. Con lo stesso provvedimento normativo è stato inserito nel codice di rito anche l'art. 282-quater c.p.p. che, al fine di rendere più efficaci le misure coercitive, prevede che i provvedimenti applicativi di questa misura e dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis c.p.p. (già introdotto con la l. 4 aprile 2001, n. 154), debbano essere comunicati all'autorità di pubblica sicurezza per le eventuali determinazioni in materia di armi e munizioni, alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Il percorso legislativo attraverso il quale è stato affrontato, sia sul piano penale e processuale, sia sul piano preventivo e sociale, il fenomeno della violenza di genere è pervenuto alla sua tappa finale con la l. 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del d.l. n. 93/2013 sullo stesso tema.

La necessità di indicazione specifica dei luoghi cui è fatto divieto di avvicinamento

Con l'introduzione dell'art. 282-ter c.p.p. (così come già dell'art. 282-bis c.p.p.) il legislatore ha creato uno statuto di misure cautelari non custodiali specificatamente orientato alla tutela della vittima del reato. Proprio al fine di perseguire più efficacemente tale obiettivo, la norma non contiene prescrizioni integralmente predeterminate, bensì consente al giudice spazi di discrezionalità volti a modellare la misura in relazione alla specifica situazione di fatto. La struttura della misura, prevista dal primo comma, prevede tre tipi di provvedimento:

  1. prescrizione di non avvicinarsi al luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa;
  2. prescrizione di mantenere una determinata distanza da luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa;
  3. prescrizione di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa.

Le prescrizione di cui ai nn. 1) e 2) devono essere considerate unitariamente, avendo entrambe quale riferimento determinati luoghi. In entrambi i casi, il giudice, a pena di una censurabile indeterminatezza della misura, non potrà limitarsi a prescrivere un generico divieto di avvicinamento o di mantenere una determinata distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima ma dovrà individuare ed elencare specificatamente tali luoghi. Nel caso in cui venga prescritto di mantenere una determinata distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, andrà, inoltre, fissata precisamente la distanza che l'indiziato dovrà mantenere rispetto ad essi. Tale necessità risponde all'esigenza di consentire l'esecuzione delle prescrizioni imposte ed il relativo controllo sulla loro osservanza. La determinatezza del contenuto dell'ordinanza applicativa della misura costituisce un giusto contemperamento tra le esigenze di sicurezza, incentrate sulla tutela della vittima, e il minor sacrificio della libertà di movimento dell'indagato, evitandogli “una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere rimessa alla persona offesa” (Cass. pen.,Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 8333; Cass.pen., Sez. VI, 7 aprile 2011, n. 26819; Cass. pen.,Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 36887; Cass. pen., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 27798; Cass. pen., Sez. VI, 28 marzo 2014, n. 14766).

Il divieto di avvicinamento alla persona offesa

La misura contempla la possibilità di individuare anche la persona offesa e non solo i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto imposto all'indagato. Elemento essenziale della misura è il divieto di avvicinamento alla persona offesa nel corso della sua vita quotidiana, ovunque essa si svolga. Una volta che il giudice riconosca la necessità d'imporre all'indagato il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene non sia più necessaria una specifica predeterminazione dei luoghi frequentati da quest'ultima (Cass. pen., Sez. V, 27 febbraio 2013, n. 14297).

La prescrizione tutela il diritto della vittima al “completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità anche laddove la condotta dell'autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria tale da non essere legata a particolari ambiti locali”. In tali ipotesi è stato, pertanto, ritenuto legittimo il provvedimento che abbia, tra i contenuti prescrittivi, il generico divieto di accesso “a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa”, in tutte quelle ipotesi in cui il giudice abbia deciso di imporre (anche) il divieto di avvicinamento alla persona, imponendo di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato (Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 13568). Sarà comunque necessario che l'ordinanza cautelare contenga anche indicazioni specifiche, che tengano conto del possibile rischio che la persona offesa possa venire a contatto, anche solo occasionalmente ed involontariamente, con l'intimato, come nel caso in cui le due persone lavorino nello stesso ufficio o frequentino lo stesso luogo di lavoro. In tale ipotesi, la predeterminazione dei luoghi è stata ritenuta dalla giurisprudenza una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima si vedrebbe, infatti, costretta a limitare la propria libertà di movimento nell'ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stato riconosciuta sussistente anche al di fuori del predetto perimetro (Cass. pen., Sez. V, 27 febbraio 2013, n. 14297). Questo orientamento giurisprudenziale è stato, tuttavia, fortemente criticato in dottrina in quanto la vaghezza del provvedimento restrittivo ne renderebbe eccessivamente onerosa l'osservanza da parte del destinatario, che si troverebbe obbligato ad astenersi dal frequentare una lunga serie di luoghi, nei quali può ragionevolmente ritenere possibile la presenza della persona offesa; paradossalmente, potrebbe essere la stessa persona offesa a determinare gli spostamenti dell'indiziato, costringendolo ad allontanarsi da luoghi arbitrariamente scelti dalla stessa vittima.

Si è evidenziato come la sommaria tipizzazione di questo genere di misure e la loro adattabilità alla concreta situazione di percolo impongano un attento esercizio della discrezionalità giudiziale al fine di assicurare l'osservanza dei principi di stretta legalità e proporzione nel dosaggio della restrizione. A tali legittime preoccupazioni è stato, tuttavia, obiettato come il giudice possa, nelle forme di cui all'art. 299 c.p.p., costantemente intervenire per adattare la misura alla situazione concreta sottraendola ad eventuali abusi ed eccessi, alleviandone il peso quando esso risulti accresciuto non in ragione delle esigenze cautelari codificate ma per l'ingiustificata condotta della persona offesa.

Anche la giurisprudenza più recente ha ribattuto alle critiche della dottrina evidenziando come il divieto di avvicinamento alla persona offesa e il divieto di comunicazione, ovvero quello di tenere una determinata distanza da lei, non abbiano affatto (contrariamente al divieto di stare lontano dai luoghi frequentati dalla persona) un contenuto generico o indeterminato. Tali divieti, infatti, impongono un comportamento specifico, chiaramente individuabile, quale quello di non ricercare contatti, di qualsiasi natura, con la persona offesa; e quindi di non avvicinarsi a lei fisicamente, di non rivolgersi a lei con la parola o con lo scritto, di non telefonarle, di non inviarle SMS, di non guardarla (quando lo sguardo assume la funzione di esprimere sentimenti e stati d'animo). Peraltro, la sfera di libertà del prevenuto non risulterebbe affatto compressa in maniera indefinita o eccessiva ma solo nella misura strettamente necessaria alla tutela della vittima. La misura inciderebbe solo sul rapporto interpersonale tra due soggetti e, quindi, rappresenta la misura di minima invadenza, alternativa ad altre, pure previste dall'ordinamento (anche per far fronte alle situazioni contemplate dall'art. 612-bis c.p.), che agiscono direttamente sulla persona e sulla sua libertà di locomozione (Cass. pen., Sez V, 10 dicembre 2012,n. 566).

Cumulabilità delle prescrizioni

I due tipi di prescrizioni previsti dall'art. 282-ter c.p.p., comma 1, sono sempre stati ritenuti cumulabili. Nella pratica, infatti, la tutela assicurata dal divieto di avvicinamento alla persona offesa può rivelare dei limiti rispetto ad incontri occasionali (realmente tali o abilmente così prospettati dall'indagato); sarà, pertanto, opportuno indicare nell'oggetto della misura, in aggiunta alla persona offesa, quei luoghi che rappresentino le sedi principali della vita della stessa (es. abitazione, luogo di lavoro) al fine di inibirli all'avvicinamento dell'indagato. Ai fini della valutazione del rispetto della misura occorrerà, in ogni caso, tenere conto dell'elemento soggettivo e, pertanto, la trasgressione della misura sarà sanzionabile, ex art. 276 c.p.p., solo se dolosa, restando, pertanto, irrilevante l'incontro occasionale o involontario (Cass. pen., Sez. V, 27 febbraio 2013, n. 14297). Tuttavia, anche nel caso in cui l'ordinanza abbia omesso di regolare il caso dell'incontro occasionale o involontario, l'indiziato dovrà prontamente ripristinare la distanza impostagli al fine di scongiurare le sanzioni di cui all'art. 276 c.p.p. La violazione della misura cautelare permetterà al giudice, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione, di poter disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave.

I soggetti protetti

Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati anche dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

La norma tende ad evitare determinati comportamenti nei confronti di persone che l'indagato sa essere legate da particolari rapporti alla persona offesa.

La giurisprudenza ha affermato come in tale ipotesi non sia possibile un'elencazione esaustiva e completa dei soggetti e che, dunque, la prescrizione sia necessariamente generica, mirando ad evitare che attraverso attività molestatrice di persone legate alla vittima, il molestatore possa indirettamente colpire quest'ultima (Cass. pen., Sez. V, 27 febbraio 2013, n. 14297). Anche in questo caso, il riferimento generico ai soggetti, non porrà problemi di determinatezza della misura nel caso in cui il divieto di avvicinamento riguardi luoghi determinati: sarà necessario che l'ordinanza cautelare precisi specificatamente, elencandoli, i luoghi determinati cui l'indagato dovrà evitare di avvicinarsi e precisi la distanza da tenere rispetto a tali luoghi (es. cento metri da quella determinata abitazione del padre della persona offesa).

L'esigenza di determinatezza delle misure, dettato dal rispetto del principio di tassatività nella limitazione della libertà personale di cui all'art. 13 Cost., impone che le persone soggette a tutela debbano, invece, essere specificatamente individuate nel caso in cui il divieto di avvicinamento venga imposto in relazione ad esse. In difetto, la limitazione della libertà personale dell'indiziato avrebbe limiti del tutto incerti, anche ai fini delle sanzioni ex art. 276

Esigenze di lavoro o abitative

Spesso la situazione di fatto creata dall'adozione della misura cautelare in esame può risultare particolarmente complicata, in quanto può intervenire fra persone che frequentano, necessariamente, ambienti comuni, quali quelli abitativi o di lavoro.

In questi casi il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni al fine di conciliare diritti ed interessi contrapposti quali l'incolumità personale (art. 32 Cost.) o, comunque, il benessere psico-fisico della persona offesa (art. 2 Cost.) e dall'altro il diritto al lavoro (art. 4, comma 1, Cost.) e le esigenze abitative dell'indagato.

Revoca e sostituzione della misura: coinvolgimento della vittima

Con la legge 119 del 15 ottobre 2013, di conversione con modificazioni del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, è stata introdotta un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persone. L'art. 299, comma 2-bis, c.p.p. prevede infatti che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 (revoca, sostituzione, modifica) relativi alle misure previste dagli art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare), art. 282-ter c.p.p.(divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), art. 283 c.p.p. (divieto e obbligo di dimora), art. 284 c.p.p. (arresti domiciliari), art. 285 c.p.p. (custodia cautelare in carcere) e art. 286 c.p.p. (custodia cautelare in luogo di cura), applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa personalmente. Si tratta di un diritto di mera conoscenza del provvedimento da parte della persona offesa che le consentirà di poter adottare eventuali misure comportamentali di autotutela rispetto al mutato status libertatis dell'indagato.

Tuttavia, occorre evidenziare come l'obbligo informativo non sussista qualora l'ordinanza che impone una delle misure cautelari elencate sia stata annullata, revocata o modificata all'esito delle impugnazioni cautelari quali il riesame, l'appello o il ricorso per cassazione o, ancora, in caso di estinzione della misura per decorrenza dei termini, nel caso in cui il soggetto evada o in caso di caducazione della misura per vizi formali. Il novellato comma 3 dell'art. 299 prevede, inoltre, che la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis dello stesso art. 299 c.p.p., che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, debba essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, con le destinazioni ivi previste. Si apre così, per la persona offesa, una possibile interlocuzione sulla vicenda cautelare, potendo la stessa o il suo difensore, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'art. 121c.p.p. nelle quali dimostrare la persistenza dei presupposti applicativi della cautela. Solo decorso il predetto termine il giudice potrà decidere, nel rispetto del termine di cinque giorni dal deposito della richiesta. La facoltà d'interloquire nel merito delle istanze de libertate è riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse (art. 299, comma 4-bis c.p.p.).

Tali previsioni si inseriscono nel più ampio ventaglio delle misure intese ad intensificare il diritto partecipativo della persona offesa informandola di ogni evoluzione della vicenda che la riguarda come vittima, nei diversi snodi procedimentali.

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