Pedofilia

30 Maggio 2017

La parola pedofilia indica una perversione sessuale che si caratterizza per un'attrazione erotica verso i bambini e i neonati, indipendentemente dal loro sesso. Per individui adolescenti viene, invece, utilizzato il termine pederastia. Il pedofilo (o il pederasta), perciò, è colui il quale nutre una passione erotica nei confronti di bambini e adolescenti. All'interno del nostro ordinamento penale non è possibile rinvenire una definizione normativa di pedofilia, per cui è necessario ricorrere ad una nozione formulata dalla scienza medico-psichiatrica, né è prevista una specifica fattispecie di reato: l'unico richiamo al termine pedofilia, infatti, si rintraccia nella rubrica dell'art. 414-bisc.p., recentemente introdotto dalla l. 1 ottobre 2012, n. 172.
Inquadramento

La parola pedofilia indica una perversione sessuale che si caratterizza per un'attrazione erotica verso i bambini e i neonati, indipendentemente dal loro sesso. Per individui adolescenti viene, invece, utilizzato il termine pederastia. Il pedofilo (o il pederasta), perciò, è colui il quale nutre una passione erotica nei confronti di bambini e adolescenti.

All'interno del nostro ordinamento penale non è possibile rinvenire una definizione normativa di pedofilia, per cui è necessario ricorrere ad una nozione formulata dalla scienza medico-psichiatrica, né è prevista una specifica fattispecie di reato: l'unico richiamo al termine pedofilia, infatti, si rintraccia nella rubrica dell'art. 414-bisc.p., recentemente introdotto dalla l. 1 ottobre2012, n. 172. L'atteggiamento pedofilo (o l'esser pedofili), pertanto, non costituisce, in quanto tale, reato: comportamenti atecnicamente definiti pedofili sono penalmente sanzionati solo quando sono riconducibili a condotte normativamente qualificabili. Generalmente si definiscono tali tutte quelle connotate da un qualsivoglia rapporto di natura sessuale tra una persona maggiorenne ed una minorenne. Di conseguenza, se si traduce il termine pedofilia con la locuzione abuso sessuale su minori sono qualificate come condotte pedofile diverse tipologie di azioni quali, ad es., la violenza sessuale perpetrata nei confronti di minori, la pornografia e la prostituzione minorile e, persino, la commissione di sequestri di persona ed omicidi di minorenni a sfondo sessuale.

La normativa penale in materia di pedofilia

Nell'originaria impostazione codicistica era possibile rinvenire una tutela penale del minore in materia sessuale nel Titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume) e nel Titolo XI (dei delitti contro la famiglia) del Libro II del c.p. Nel corso degli ultimi decenni, poi, il Legislatore è più volte intervenuto per tutelare il bambino e l'adolescente nei confronti del fenomeno della violenza e dello sfruttamento sessuale. I principali provvedimenti normativi sono stati:

  • l. 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale;
  • l. 3 agosto 1998. n. 269, Sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
  • l. 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet;
  • l. 1 ottobre 2012, n. 172 ,Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
  • d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, Attuazione della direttiva 2011/93/Ue relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/Gai.

A tale normativa devono poi aggiungersi alcune norme che hanno operato modifiche specifiche di alcune disposizioni in materia, all'interno di altri contesti d'intervento, quali, ad es., la l. 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, la l. 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

I delitti sessuali contro i minorenni

La pedofilia è punita ogni qual volta si concretizza in un abuso sessuale sul minore, abuso che si realizza quando il reo compie atti sessuali con un soggetto che non ha raggiunto l'età legale per praticare attività sessuali. Si tratta, dunque, di relazioni in cui l'adulto approfitta della differenza di età e di potere esistente, per costringere, persuadere o indurre un minorenne alla partecipazione ad attività di cui la vittima, data l'età, non può avere piena consapevolezza.

Inizialmente le condotte illecite a sfondo sessuale perpetrate nei confronti dei minori erano sanzionate dagli artt. 519 e ss. L'art. 519, ora abrogato, puniva, però, la violenza carnale commessa ai danni di un soggetto che al momento del fatto non aveva ancora compiuto gli anni quattordici con la stessa pena, da tre a dieci anni, stabilita per la medesima condotta tenuta nei confronti di un maggiorenne. Successivamente il Legislatore ha rafforzato la tutela del minore con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha ridisciplinato l'intera materia dei reati sessuali. L'art. 4, infatti, ha introdotto all'interno del codice penale l'art. 609-ter, che contempla alcune nuove circostanze aggravanti speciali collegate alla commissione del delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). Tali circostanze stabiliscono un aumento di pena quando il soggetto passivo è un minore.

L'art. 609-bis c.p. prevede due distinte fattispecie alle quali si ricollegano due tipi di condotta:

  • la c.d. violenza per costrizione (comma 1), che si realizza quando il soggetto attivo, attraverso l'impiego di violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe un'altra persona a compiere o a subire atti sessuali. L'atto sessuale, quindi, viene compiuto contro la volontà e, quindi, in presenza del dissenso della vittima;
  • la c.d. violenza per induzione (comma 2), che si consuma quando l'agente induce un altro individuo a compiere o a subire i predetti atti o abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa o traendola in inganno perché si è sostituito ad altro soggetto. In questo caso il consenso della vittima c'è, ma è viziato.

L'art. 5 della legge 66/1996, inoltre, introduce una nuova fattispecie di reato, gli atti sessuali con minorenne, modificata prima dall'art. 6, della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e, poi, dall'art. 4, comma 1, lett. r), della legge 1 ottobre 2012, n. 172.

Il delitto de quo punisce la condotta di chi compie un atto sessuale non coartato (cioè senza violenza, minaccia, abuso di autorità o induzione) con una persona che non ha ancora compiuto i quattordici anni al momento del fatto. Il consenso prestato, infatti, è considerato irrilevante perché si ritiene che il minore non ha raggiunto lo sviluppo ed la maturità psico-fisica necessari per comprendere le manifestazioni e valutare le conseguenze legate alla sfera dei rapporti sessuali. La tutela, inoltre, è innalzata ai sedici anni quando il soggetto agente ha una relazione qualificata con la vittima, secondo i requisiti elencati dall'art. 609-quater, comma 1, n. 2 c.p. ed è ulteriormente estesa sino al compimento del diciottesimo anno di età quando l'abusante, che possiede le qualifiche indicate dall'art. 609-quater, comma 2, c.p. compia atti sessuali con il minore abusando dei poteri connessi alla sua posizione. Quando l'atto sessuale è posto in essere con un bambino che non ha ancora compiuto i dieci anni è previsto, invece, un aggravamento di pena.

Oltre ai due interventi normativi sopraesposti la legge 66/1996 riformula il delitto di corruzione di minorenne all'art. 609-quinquies c.p. e prevede quello nuovo di violenza sessuale di gruppo all'art. 609-octies c.p., dove al terzo comma è stabilito che la pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-terc.p. (aumento fino ad un terzo secondo la regola generale stabilita dall'art. 64, comma 1, c.p.).

Discièplina delle diverse fasce di età

Infraquattordicenne

i minori degli anni quattordici sono considerati vittima di abuso sessuale per il solo fatto di rientrare in tale fascia di età (tutela assoluta), indipendentemente dalla modalità della condotta e dalla qualifica del soggetto attivo perché vige il principio della assoluta e non superabile intangibilità sessuale (fatti salvi i casi di rapporti tra minori).

È previsto un aggravamento della pena in caso di un bambino che non ha compiuto dieci anni.

Infrasedicenne

i minori degli anni sedici sono considerati vittima di abuso sessuale se il colpevole è l'ascendente, il genitore, ecc. ex art. 609-quater, comma 1, lett. b) c.p. a prescindere della sussistenza della violenza, della minaccia o dell'inganno (il bene protetto è l'intangibilità sessuale).

Infradiciottenne

i minori degli anni diciotto sono considerati vittima di abuso sessuale nelle ipotesi di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o della condizione di inferiorità fisica e psichica della vittima (art. 609-bis c.p.) o, a prescindere della sussistenza della violenza, della minaccia, ecc., se il colpevole è l'ascendente, il genitore, ecc. ex art. 609-quater, comma 2, c.p. (il bene protetto è la libertà sessuale).

Le circostanze aggravanti dei delitti sessuali

L'art. 609-ter c.p. contempla una serie di circostanze aggravanti speciali ad effetto comune ed una ad effetto speciale (prevista al comma 2) ed è stato oggetto di modifiche ad opera prima della l. 15 luglio 2009, n. 94 (art. 609-ter, comma 1, n. 5-bis), poi del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 609-ter, comma 1, n. 5 e 5-ter c.p.) ed, infine, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (art. 609-ter, comma 1, n. 5-quinques e 5-sexies c.p.).

Le circostanze disciplinate dall'art. 609-ter c.p. possono distinguersi in due gruppi in base alla ratio della loro introduzione: il primo prende in considerazione la maggiore vulnerabilità della vittima, dovuta, ed es., all'età della persona offesa, e, quindi, meritevole di una tutela più accentuata da parte dell'ordinamento (aggravanti previste ai numeri 1, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del comma 1 e quella del comma 2). Il secondo si caratterizza per le particolari modalità di realizzazione del reato e per l'insidiosità della condotta, che evidenziano il suo più intenso disvalore tale da giustificare l'inasprimento di pena (le aggravanti previste ai numeri 2, 3, 5-quinques e 5-sexies).

Stabiliscono un aumento di pena nell'ipotesi in cui la vittima sia un minore quelle previste ai numeri 1, 5, 5.-bis, n. 5-quinques e 5-sexies del comma 1 e quella del comma 2.

L'art. 609 ter, comma 1, n. 1 contempla l'ipotesi che il delitto sia commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto i quattordici anni.

L'ambito preciso di applicazione dell'aggravante si perimetra facendo riferimento al comma 2del medesimo articolo che regolamenta i casi in cui le vittime non hanno ancora compiuto 10 anni: di conseguenza ricomprende necessariamente solo le ipotesi in cui i soggetti passivi hanno un'età ricompresa tra i 10 e i 14 anni.

La ratio della disposizione s'individua nella necessità di tutelare maggiormente gli infraquattordicenni, sui quali l'esecuzione di determinati atti può causare conseguenze e traumi di maggiore intensità rispetto ad un adulto.

Per quanto attiene ai rapporti tra l'aggravante prevista al n. 1 del comma 1 e quella al n. 5 si pone la questione di quale delle due si applichi quando, ad es., un genitore violenta la figlia tredicenne, perché la prima sancisce l'aggravamento di pena quando la violenza è perpetrata nei confronti di un minore di anni quattordici, la seconda di un minore di anni diciotto da parte di un ascendente, di un genitore, ecc. Secondo un'impostazione, poiché l'art. 609-ter è una disposizione a più norme aggravatrici, la soluzione di un eventuale concorso di circostanze andrebbe ricercata sul piano della ratio delle singole ipotesi: si dovrebbe tenere in considerazione solo quella di cui al n. 1, comma 1, perché tra le due è possibile ravvisare un'identità di ratio (la vulnerabilità della vittima) e perché la qualità del colpevole (ascendente, genitore, ecc.) non possiede quel disvalore tale da giustificare l'applicazione congiunta di entrambe. Il concorso sarebbe apparente e andrebbe risolto sulla base del principio del ne bis in idem sostanziale. Secondo un altro orientamento, invece, l'aggravante di cui al n. 5 presenterebbe un quid pluris perché trova ragione d'essere anche nella specifica qualità rivestita dai soggetti attivi. Di conseguenza si configurerebbe un concorso formale, e non apparente, proprio perché il legislatore ha voluto punire con una pena maggiore le violenze in famiglia, in quanto si caratterizzano per la loro particolare pericolosità e comportano conseguenze psichiche di ampia portata. Per un'ulteriore impostazione la questione deve essere risolta in base al disposto dell'art. 68 c.p., che disciplina i casi in cui “quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante”. Di conseguenza in virtù del criterio dell'assorbimento ivi accolto si applica un solo aumento della pena base.

In merito all'imputazione della circostanza l'art. 609-sexies dispone che il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Si tratta di una presunzione juris et de jure non superabile da prova contraria. In caso di concorso di persone tale ipotesi non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 118 c.p. Di conseguenza gli effetti aggravanti si estenderanno anche ai compartecipi che abbiano ignorato l'età della vittima.

Art. 609-ter, comma 1, n. 5 prevede l'aggravamento quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto i diciotto anni ed il soggetto attivo è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. L'art. 1, comma 1-ter, del d.l. 93/2013, ha esteso l'applicazione dell'aggravante ai fatti commessi in danno dei minori di anni diciotto, prima limitata a quelli compiuti in danno di un minore degli anni sedici.

La ratio della disposizione può essere rintracciata nella più intensa gravità del delitto derivante dalla maggiore facilità con cui il familiare approfitta del ruolo che ricopre nella vita del minore e nella profondità dell'offesa subita derivante anche dalla lesione del rapporto familiare.

L'individuazione dei soggetti attivi richiamati non presenta particolari difficoltà. L'aggravante si applica anche quando la vittima è un figlio nato fuori dal matrimonio: il disposto dell'art. 540, infatti, equipara la filiazione legittima a quella naturale quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità.

Non sono richiamate, invece, le ulteriori figure menzionate (convivente del genitore o soggetto a cui il minore è affidato) nel nuovo art. 609-quater, n. 2. Il mancato coordinamento tra le due disposizioni ha sollevato diverse perplessità. Secondo parte della dottrina la scelta legislativa è dovuta alla presenza dell'aggravante comune dell'art. 61, n. 11 che determina, tra l'altro, un aggravamento – fino ad un terzo - maggiore rispetto all'art. 609-ter, comma 1, n. 5.

In merito ai rapporti con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p. si sono prospettate due questioni.

La prima attiene al concorso tra le due norme, che si realizza quando l'ascendente, il genitore o il tutore abbiano anche abusato delle relazioni domestiche, della coabitazione o dell'ospitalità (si pensi al caso del nonno che violenta la nipote quindicenne mentre è ospite a casa sua). In merito si sono formati due orientamenti dottrinari. Secondo il primo si deve ritenere prevalente l'aggravante comune. Se si applicasse quella speciale, infatti, si avrebbe una pena più mite e, in tal modo, ci si porrebbe in contrasto con la volontà legislativa, deducibile anche dai lavori parlamentari, di inasprire la pena nel caso di violenza sessuale commessa da un soggetto qualificato. Secondo un'altra impostazione, invece, si realizza un concorso di circostanze poiché l'art. 609-ter, comma 1, n. 5 non richiama elementi quali l'abuso di ospitalità o di coabitazione, che connotano ulteriormente il fatto di gravità.

Il secondo quesito riguarda l'applicabilità, o meno, della disposizione di cui all'art. 61, n. 11 quando la violenza è commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore mediante abuso di autorità. La dottrina ha sostenuto l'inapplicabilità dell'aggravante perché ritenuta già rilevante come elemento costitutivo del fatto tipico di violenza sessuale. L'abuso di autorità richiamato nell'art. 61, n. 11 viene assimilato, infatti, all'abuso di coabitazione. Se si esclude il concorso fra ipotesi circostanziali riportate nell'ambito dello stesso numero (ad es. abuso di coabitazione e di prestazione d'opera) lo si dovrebbe negare anche quando il medesimo dato compare come elemento costitutivo del fatto tipico. Di conseguenza se non si può aggravare due volte la pena a chi ha commesso un qualsiasi altro fatto di reato con abuso di autorità e di coabitazione, in ossequio al principio del ne bis in idem, non si potrà applicare l'art. 61, n. 11 al reo che ha realizzato il delitto di violenza sessuale con abuso di autorità e con abuso di coabitazione.

L'aggravante non rientra nel campo di applicazione dell'art. 609-sexies perché nel concreto è difficile che il soggetto attivo, considerati i suoi rapporti con la vittima, non ne conosca l'età.

Art. 609-ter, comma 1, n. 5-bis La previsione è stata aggiunta dal comma 23, dell'art. 3, l. 94/2009, e sanziona chi commette violenza sessuale all'interno o nelle immediate vicinanze di un istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

Tale aggravante è stata introdotta per contrastare il fenomeno degli abusi sessuali perpetrati all'interno di asili, parrocchie, centri sportivi, ecc. a danno di allievi minori. Le ragioni per cui si ritiene che la condotta di reato realizzata secondo le modalità descritte dall'aggravante si connoti per un disvalore più intenso sono diverse. Esse si rinvengono nelle conseguenze degli abusi sessuali perpetrati nei luoghi d'istruzione o di formazione che si possono produrre sul corretto sviluppo della personalità della vittima; nella maggiore gravità della commissione del delitto in posti dove il soggetto passivo è sicuramente più esposto e vulnerabile, perché si affida a quelli che dovrebbero essere educatori ed insegnanti; nella più accentuata pericolosità sociale di chi compie violenza sessuale in istituti abitualmente frequentati da bambini e giovani, naturali destinatari dell'istruzione e della formazione.

L'individuazione della ratio dell'aggravante è fondamentale per determinare i suoi confini applicativi perché consente di stabilire, in via interpretativa, se l'espressione frequentare debba essere intesa, più restrittivamente, come attribuibile solo ad destinatario dell'istruzione o formazione o se è riferibile anche alle situazioni in cui la vittima sia una persona che frequenta l'istituto per ragioni professionali (ad es. l'insegnante di una scuola). Si ritiene maggiormente sostenibile la prima interpretazione perché se il soggetto passivo non è il diretto destinatario della formazione, ma qualcuno che, ad es., vi lavora, la violenza subita non reca offesa al corretto sviluppo della personalità, profilo individuato come motivo di maggior disvalore della condotta. Per istituti di formazione ed istruzione si devono intendere tutte le tipologie di scuole, pubbliche o private (comprese le scuole di danza o calcio, centri estivi, ecc.).

L'aggravante è speciale rispetto a quella comune contemplata dall'art. 61, n. 11-ter, che commina un inasprimento di pena più contenuto per chi commette un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione. Le due circostanze non possono concorrere. La circostanza di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 5- bis si applica, a differenza di quella comune, sia nel caso in cui il soggetto passivo sia un minore, sia una persona di età pari o superiore ai diciotto anni (ad es. nel caso di abusi sessuali commessi da un docente universitario ai danni di una studentessa) poiché fa genericamente riferimento alla “persona offesa”. In questa ipotesi, infatti, la presenza di un minore è eventualmente legata (potendosi la condotta estrinsecarsi nei confronti di persone offese maggiorenni) al luogo nel quale lo stesso si forma.

L'art. 609-ter, comma 1, n. 5-quinques è stato introdotto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 39/2014, e sanziona il caso in cui il reato è realizzato da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività. La disposizione s'inserisce nell'ambito delle misure predisposte dalla direttiva 2011/93/Ue per contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che si realizzano all'interno di un mercato “minorile” spesso gestito dalla criminalità organizzata. Nel caso di specie il legislatore non si è limitato a dare attuazione alla normativa europea, ma ne ha esteso l'ambito di applicazione rispetto all'art. 9 della direttiva 2011/93/Ue anche ad altre forme di abusi e sfruttamenti sessuali di vittime adulte da parte di associazioni criminali (ad es. nei rapporti tra organizzazioni criminali e donne costrette a prostituirsi spesso anche attraverso lo strumento di ripetute violenze sessuali). L'aggravante, infatti, non richiede la presenza della vittima minore.

Per quanto riguarda la nozione di associazione per delinquere si rinvia all'art. 416. Ai fini dell'applicazione dell'aggravante non è sufficiente l'appartenenza del reo ad una associazione per delinquere, ma è altresì necessario che l'associato abbia commesso violenza sessuale allo scopo di agevolarne l'attività. Il giudice, pertanto, dovrà accertare la sussistenza del dolo specifico ovvero stabilire se la condotta ex art. 609-bis sia stata posta in essere con l'obiettivo di agevolare l'associazione (ad es. si dovrà verificare se gli atti sessuali con i minori siano realizzati allo scopo di produrre materiale pedopornografico destinato ad essere messo in commercio dall'associazione a cui appartiene l'autore del reato o se la violenza sessuale perpetrata ai danni di una prostituta ridotta in schiavitù sia commessa per piegare la volontà della vittima o come mezzo di ritorsione contro i tentativi di denuncia delle proprie condizioni). Il fine di agevolare non deve consistere necessariamente nello scopo finale ed esclusivo perseguito dal reo, ma può essere anche un fine intermedio o concorrente (ad es. il caso del soggetto che violenta una donna per costringerla a prostituirsi a vantaggio dell'associazione criminale ma anche per ribadire il ruolo di “capo” nel sodalizio criminoso). Lo scopo eventualmente perseguito dall'agente deve avere dei riflessi anche sulle caratteristiche dell'illecito, che deve risultare concretamente idoneo ad agevolare l'attività dell'associazione, anche nell'ipotesi in cui il fine perseguito non sia effettivamente conseguito.

La circostanza non rientra in quelle ex art. 118 per cui si applica a tutti i concorrenti.

L'art. 609-ter, comma 1, n. 5-sexies è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 39/2014, e prevede l'aggravamento di pena per chi commette il reato con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Anche questa disposizione rientra tra le misure predisposte dalla direttiva 2011/93/UE per contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La ratio, quindi, è quella di offrite una tutela rafforzata quando la vittima è il minore.

La norma descrive due fattispecie alternative tra loro: l'aver commesso il reato con violenze gravi oppure se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. In merito alla prima ipotesi ci si è interrogati se faccia solo riferimento ad una vittima minore di età o se operi anche qualora il soggetto passivo abbia un'età pari o superiore ai diciotto anni. Al riguardo si è osservato che la medesima espressione contenuta all'art. 9 della direttiva 2011/93/Ue si riferiva esclusivamente al minore. Ciò, però, non costituisce un elemento preclusivo all'interpretazione secondo la quale il legislatore italiano potrebbe aver ritenuto opportuno estendere l'ambito di applicazione della norma anche ad altri soggetti.

La seconda ipotesi, invece, riguarda sicuramente solo la persona di età inferiore ai diciotto anni e richiede che il grave pregiudizio sia conseguenza della reiterazione delle condotte (l'ipotesi classica è quella delle violenze sessuali perpetrate in ambito familiare, dove la serialità sovente è un carattere distintivo). L'aggravante, pertanto, prevede l'abitualità della condotta e il nesso di causalità tra la sua reiterazione ed il pregiudizio subito.

L'art. 609-ter, comma 2 stabilisce che sia assoggettato ad una pena da sette a quattordici anni chi compie un atto sessuale nei confronti di persona che non ha ancora compiuto dieci anni.

Si tratta di circostanza ad effetto speciale. La ratio della disposizione è quella di reprimere più duramente la piaga della pedofilia. In questa ipotesi la violenza è comunque presunta perché si applica il principio dell'intangibilità sessuale del minore. Si ritiene, infatti, che il minore non ha raggiunto uno sviluppo ed una maturità psico-fisica tali da comprendere il significato e da valutare le conseguenze legate alla sfera dei rapporti sessuali.

Trattamento sanzionatorio dei delitti sessuali contro i minorenni

Violenza sessuale

  • art. 609-bis, commi 1 e 2: reclusione da 5 a 10 anni.

Violenza sessuale aggravata

  • art. 609-ter, 1° co.: reclusione da 6 a 12 anni.
  • art. 609-ter, 2° co.: reclusione da 7 a 14 anni.

Atti sessuali con minorenne

  • art. 609-quater, commi 1 e 2: reclusione da 5 a 10 anni.
  • art. 609-quater, comma 2: reclusione da 3 a 6 anni.
  • art. 609-quater, comma 5: reclusione da 7 a 14 anni.

Corruzione di minorenne

  • 609-quinquies, commi 1 e 2: reclusione da 1 a 5 anni.
  • 609-quinquies, comma 3: pena aumentata fino ad un terzo.
  • 609-quinquies, comma 4: pena aumentata fino alla metà.

Violenza sessuale di gruppo

  • 609-octies, comma 2: reclusione da 6 a 12 anni.
  • 609-octies, comma 1: pena aumentata fino ad un terzo.

Adescamento di minorenni

  • 609-undecies, comma 1: reclusione da 1 a 3 anni.
I delitti di sfruttamento sessuale del minore

La legge 3 agosto 1998, n. 269 ha previsto per la prima volta nuove norme (artt. da 600-bis c.p. a 600 septies c.p.) volte ad assicurare « la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale » (art. 1, l. 269/1998). Il fondamento della disciplina è quello di garantire una tutela piena al minore e di contrastare le forme di sfruttamento sessuale ai fini commerciali. Dai lavori preparatori alla legge, infatti, si evince la volontà legislativa di reprimere il fenomeno della pedofilia non solo quando si concretizza nei suoi aberranti estremi di violenza ma, anche, di sfruttamento dei minori nelle più svariate forme, fra cui spiccano la prostituzione, la pornografia ed il c.d. turismo sessuale. Si è voluto, quindi, colpire alla base un mercato che ha ad oggetto lo sfruttamento del fanciullo e che, con l'avvento delle nuove tecnologie telematiche, si è sempre più espanso.

La protezione predisposta dalla l. 269/1998 si pone come complementare rispetto a quella fornita dalla l. 66/1996, che stabilisce, però, una tutela assoluta degli infradiciottenni (e dei soggetti fra i quattordici e i diciotto anni rispetto al cliente fruitore della prestazione sessuale mercenaria, art. 600-bis, comma 2) a prescindere da violenza, dalla minaccia o dall'inganno, ecc.

Le fattispecie de quo tutelano l'integrità e la libertà fisica e psicologica del fanciullo, intesa come un diritto ad un libero e naturale sviluppo della persona, sanzionando tutte le forme di sfruttamento sessuale del minore, dalla prostituzione alla pornografia al turismo sessuale.

Nello specifico:

  • si ha prostituzione minorile ai sensi dell'art. 600-bis, comma 1, quando un soggetto: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. L'art. 600-bis, comma 2, sanziona, inoltre, anche il cliente, cioè chi alimenta la prostituzione minorile, in quanto fruitore e destinatario finale della relativa attività illecita, che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.
  • si compie il delitto di pornografia minorile ai sensi dell'art. 600-ter quando il reo 1) realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico utilizzando minori di anni diciotto; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (comma 1); commercia materiale pornografico (comma 2); 3) con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al comma 1, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto (comma 3); 4) offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico (comma 4); assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto (comma 6).
  • si realizza il reato detenzione di materiale pornografico, ai sensi dell'art. 600-quater,quando un soggetto (il consumatore) consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
  • si consuma il delitto di pornografia virtuale ai sensi dell'art. 600-quater quando il materiale pornografico oggetto delle condotte descritte agli artt. 600-ter e 600-quater rappresenta in modalità virtuali immagini realizzate utilizzando minori degli anni diciotto o parti di esse.
  • è punito, ai sensi dell'art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Trattamento sanzionatorio

Prostituzione minorile

  • art. 600-bis, comma 1: reclusione da 6 a 12 anni e multa da € 15.000 a € 150.000;
  • art. 600-bis, comma 2: reclusione da 1 a 6 anni e multa da € 1.500 a € 6.000.

Pornografia minorile

  • art. 600-ter, comma 1: reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000;
  • art. 600-ter, comma 2: reclusione da 6 a 12 anni e multa da € 24.000 a € 240.000;
  • art. 600-ter, comma 3: reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 2.582 a € 51.6453;
  • art. 600 ter, comma 4: reclusione fino a 3 anni e multa da € 1.549 a € 5.1644;
  • art. 600 ter, comma 4.: reclusione fino a 3 anni e da € 1.500 a € 6.000.

Detenzione di materiale pornografico

  • 600-quater: reclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a € 1.549.

Pornografia virtuale

  • 600-quater-1: diminuzione della pena di un terzo rispetto alle ipotesi di cui agli artt. 600 bis e 600 ter.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

  • 600-quinquies: reclusione da 6 a 12 anni e multa da € 15.493 a € 154.937.
Le modifiche operate dalla legge 38/2006

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con la legge 6 febbraio 2006 n. 38, che, fra l'altro, apporta alcune modifiche alle fattispecie di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater e 609 quater, disponendo un inasprimento delle pene per molti delitti sessuali contro i minori e l'interdizione perpetua per i condannati per tali reati da qualunque incarico nelle scuole e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (art. 600 septies). In particolare, inoltre, la legge 38/06 introduce il reato di pornografia virtuale e definisce immagini virtuali” quelle realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. La disposizione, dunque, ha portata innovativa e non meramente ricognitiva e chiarificatrice di significati già ricompresi in alcuna delle predette fattispecie incriminatrici e comporta l'ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito. La legge istituisce inoltre il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla Rete Internet presso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno, e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.

Le modifiche introdotte dalla legge 172/2012

L'ordinamento italiano ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 con legge 1 ottobre 2012, n. 172. La Convenzione di Lanzarote è il primo documento internazionale che richiede espressamente la punibilità come reati dei fatti di sfruttamento e abuso sessuale contro i bambini.

Il Capo II della l. 172/2012 contiene numerose e rilevanti disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione. Per quanto concerne il diritto penale sostanziale, interviene sulle disposizioni a tutela dei minori vittime di reati sessuali, contenute nei delitti contro la famiglia e contro la persona del codice penale, sia introducendo alcune nuove fattispecie di reato (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia di cui all'art. 414-bis e adescamento di minori di cui 609-undecies), sia modificando in parte o riformulando numerose preesistenti norme incriminatrici di reati (prostituzione minorile, di pornografia minorile, corruzione di minorenne). Di significativo rilievo sono anche l'inserimento all'interno del codice penale della nozione normativa di pornografia minorile (ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali ai sensi del comma 7, art. 600-ter) e del comma 7 all'art. 416, che, analogamente a quanto previsto al comma 6 della norma, fissa pene più severe quando l'associazione è diretta a commettere ai danni di un minore degli anni diciotto uno dei delitti previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies. La scelta di modificare direttamente l'art. 416, anziché introdurre una specifica ipotesi associativa simile a quella prevista in materia di stupefacenti, induce a ritenere che si tratti di una aggravante e ciò comporta che possa soccombere nel giudizio di bilanciamento. Tale esito, però, contrasta con la ratio legis della l. 172/2012 di colpire più duramente chi sfrutta i minori e di realizzare un particolare rigore sanzionatorio che, nell'ipotesi associativa, rischia di essere del tutto vanificato anche dalla sola applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La L. n. 172/2012, inoltre, dispone delle modifiche in tema di ignoranza dell'età della persona offesa (tra cui l'estensione della tutela ai minori degli anni diciotto) ed un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, realizzato attraverso l'aumento delle pene edittali, l'introduzione di nuove circostanze del reato, la riforma di alcune di quelle già esistenti e la previsione di nuove pene accessorie, nuove misure di sicurezza personali e nuove ipotesi di confisca. La l. 172/2012 stabilisce, infine, intervenendo sul comma 6 dell'art. 157, il raddoppio dei termini di prescrizione per i delitti contro la personalità individuale di cui al Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, del c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 609-bis, comma 3 ovvero all'art. 609-quater, comma 4.

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

L'art. 4, comma 1, lett. b), della l. 1 ottobre 2012, n. 172 ha inserito nel codice penale due fattispecie di reato non espressamente previste nella Convenzione di Lanzarote, contenute nell'art. 414-bis, che punisce la c.d. pedofilia e pedopornografia culturale, consistente nelle condotte di istigazione e apologia alla pedofilia e alla pedopornografia. Si tratta di delitti plurioffensivi: l'oggetto della tutela penale s'individua sia nell'interesse del soggetto minorenne ad un ordinato sviluppo psico-fisico sia nel sentimento collettivo di sicurezza, nonché nell'ordine pubblico, inteso come insieme dei valori fondamentali della collettività, turbati dalle condotte che si vogliono punire con l'introduzione di questo articolo 414-bis. Pertanto la ratio dell'introduzione del delitto nel Titolo V del Libro II del codice si rinviene, come esplicitato dai lavori preparatori della Camera dei Deputati nella finalità di combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia e garantire una maggiore tutela dell'universo minorile.

Il delitto presenta la stessa struttura dei reati di istigazione ed apologia previsti all'art. 414, al dichiarato fine «di evitare qualsiasi problema circa la costituzionalità della norma sotto il profilo dell'offensività». In tal modo si anticipa la soglia del penalmente rilevante ad azioni prodromiche rispetto alle tipiche condotte di mercificazione del corpo dei minori e di lesione della loro libertà sessuale.

Il comma 1 della norma, che si apre con una clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca più grave reato), punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti agli artt. 600-bis, 600 ter, 600-quater, anche se relativo a materiale rappresentante immagini virtuali, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies. Nello specifico si ha istigazione quando un soggetto eccita altri a compiere fatti delittuosi. L'utilizzo di una formulazione aperta della norma, per cui è indifferente il mezzo utilizzato per l'istigazione, consente di ricomprendervi tutte le forme di comunicazione (mediante rappresentazione visiva, con lo scritto, la parola, ecc.), incluse quelle effettuate in rete, per via telematica o informatica, che, in concreto, costituiscono la principale modalità di esplicazione della condotta di reato. L'indebito utilizzo della rete Internet e dei suoi apparati di accesso informatico-telematici ha agevolato l'incremento esponenziale dei crimini aventi ad oggetto lo sfruttamento dei minori e le condotte aggressive della loro libertà sessuale. Analogamente alla figura generale di istigazione prevista dall'art. 414, il fatto deve essere commesso “pubblicamente”, non è necessario che l'istigazione sia rivolta ad una persona determinata né che sia accolta (nell'ipotesi in cui venga accolta l'istigatore risponderà sia del reato ex art. 414 bis, sia del reato istigato e da altri commesso, purchè tra l'istigazione e la risoluzione dell'istigato sia accertato un nesso di causalità).

Il 2° co. della norma punisce con la stessa pena chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più dei delitti previsti al comma1 La pubblica apologia è ritenuta una forma d'istigazione indiretta consistendo, secondo la giurisprudenza, nel persuadere un gran numero di persone mediante un lin guaggio suggestivo ad un comportamento concretamente idoneo a far sorgere il pericolo della commissione di un reato. In riferimento a questa norma rileva quanto affermato dalla Corte costituzionale in merito alla figura generale dell'apologia (Corte cost., 4 maggio1970, n. 65), che ne ha limitato la rilevanza penale a quelle condotte che si rivelino concretamente idonee a provocare la commissione dei delitti e non si traducono solo nella semplice manifestazione di un pensiero.

La fattispecie è punibile a titolo di dolo generico. Il 3 comma della norma espressamente esclude la rilevanza scusante di ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. Al delitto di cui all'art. 414-bis si applicano le pene accessorie previste all'art. 600-septies.2.

Le modifiche introdotte dal d. lgs. 39/2014

Un ulteriore passo avanti per l'ordinamento italiano verso una sempre più ampia tutela di bambini ed adolescenti è stato compiuto con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che recepisce la direttiva europea 2011/93/Ue, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (tale direttiva ha sostituito la precedente decisione quadro in materia: 2004/68/Gai). Il decreto introduce importanti modifiche all'impianto del codice penale in tema di reati concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori: in particolare, inasprisce le pene già previste e dispone l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, rendendo più facile contrastare i reati sessuali a danno dei minori e la pedopornografia, anche se attuati tramite la rete internet (art. 609-ter, 5-quinquies e sexies); per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile stabilisce un aggravamento della pena quando il reato è commesso da più persone riunite, o da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività o se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; prevede un aumento di pena quando questi delitti sono compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati d'accesso alle reti telematiche (art. 609-duodecies).

Il concorso di persone e l'obbligo del genitore di impedire l'evento

Spesso la violenza sessuale è commessa su minori all'interno della famiglia e l'altro coniuge ne è a conoscenza. In questi casi parte della dottrina e la giurisprudenza ritengono che il coniuge concorra nel reato del coniuge-soggetto agente per non avere impedito l'evento (Cass., Sez. III, 04/02/2010, n. 11243, secondo la quale il genitore esercente la potestà sul figlio minore vittima di abusi sessuali commessi dal coniuge risponde del reato se, venuto a conoscenza di detti abusi, omette un intervento diretto a impedire l'evento. Nella specie, relativa ad abusi sessuali commessi dal padre ai danni della figlia minore e personalmente constatati dalla madre, la Corte ha affermato che l'obbligo di intervento imponeva a quest'ultima di denunciare il marito).

In più pronunce, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che risponde anche la madre dei reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, comma 1, n. 1 e 5, c.p., commessi dal padre ai danni delle figlie, quando, avendone conoscenza, non impedisca che il marito reiteri la propria condotta (nel caso di specie, la donna era rimasta inerte e non aveva posto in essere alcuna condotta idonea ad evitare la prosecuzione degli abusi, nonostante avesse la concreta possibilità di attivare i poteri connessi alla sua posizione di garanzia al fine di tutelare l'integrità psico-fisica delle figlie minorenni, Cass., Sez. III, 23 maggio 2012, n. 39458).

Il genitore esercente la potestà sui figli minori è, infatti, investito, a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela psico-fisica dei medesimi. Di conseguenza è penalmente responsabile, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40, c.p.v., c.p., degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli allorquando sussistano le condizioni rappresentate:

a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento;

b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante";

c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento.

L'obbligo, per il genitore esercente la potestà, di intervenire per impedire che l'altro coniuge compia atti di violenza sessuale ai danni della prole, impone al primo, che ne sia venuto a conoscenza, di provvedere alla denuncia del coniuge abusante, sempre che non vi sia la possibilità di altri interventi idonei ad impedire l'evento (Cass., Sez. III, 11/10/2011, n. 1369).

In evidenza

Tuttavia, non risponde del reato sessuale commesso da terzi in danno dei nipoti minori l'avo (nella specie, la nonna) che, consapevole di tale fatto, non si attivi per impedirlo, stante l'inesistenza a suo carico di un obbligo giuridico in tal senso (Cass., Sez. III, 19/07/2011, n. 34900).

Aspetti processuali

La l. 66/1996 ha apportato delle modifiche anche di carattere processuale ed inerenti la disciplina

  • dell'incidente probatorio ex art. 392-bis c.p.p.
  • dell'audizione protetta del minore ex art. 398, comma 5., c.p.p.
  • delle modalità di svolgimento (a porte aperte) del dibattimento ex art. 472, comma 3-bis ., c.p.p.
  • degli accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili ex art. 16 l. 66/1996

L'art. 609-decies prevede che quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

In merito alle modalità di audizione del minore nel corso dell'incidente probatorio e nei dibattimento si rinvia agli artt. 392, comma 1-bis, 398, ccomma 5-bis e 472, comma 3-bis e 498, comma 4-ter c.p.p.

Il giudice ha l'obbligo di sottoporre a perizia l'imputato di violenza sessuale semplice ed aggravata, di atti sessuali con minorenne, di violenza sessuale di gruppo e di prostituzione minorile al fine di verificare se egli sia affetto da patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle stesse (art. 16 della l. 66/1996 e art. 15 della l. 269/1998).

Casistica

Rapporti tra la circostanza ex art. 61 n. 5 c.p. e ex art. 609 ter, comma 1, n. 1, c.p.

In tema di reati sessuali, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5 c.p. è incompatibile con quella della minore età di cui all'art. 609 ter, co. 1°, n. 1, c.p., ove l'imputato si limiti ad approfittare della minore età della vittima. (Cass., Sez. III, 13 giugno2012, n. 37381).

Rapporti tra la circostanza ex art. 609-ter, comma 1, n. 1, c.p. e ex art. 609-ter, comma 1, n. 5, c.p.

Le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall'art. 609-ter, comma 1, n. 1, c.p. (violenza sessuale commessa ai danni di minore infraquattordicenne) e dall'art. 609-ter, comma 1, n. 5, c.p. (violenza sessuale commessa dal reo legato da rapporto di parentela con la vittima infrasedicenne), sono equipollenti per quanto riguarda la misura dell'aumento di pena. In ogni caso, la ricorrenza di più circostanze indicate dall'art. 609-ter, comma 1, non determina una pluralità di aggravamenti della pena, che resta quella stabilita dal comma 1, salva la eventuale graduazione tra il minimo ed il massimo previsti dalla norma (Cass., Sez. III, 23 novembre 2011, n. 46766).

Art. 609-ter, comma 2

Integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che induca, anche senza costrizione, una bimba in tenera età a posare per una fotografia tenendole divaricate le gambe per mostrare il pube, trattandosi di atto di indubbia connotazione sessuale coinvolgente la corporeità della minore (Cass., Sez. III, 23 maggio 2013, n. 43721).

Art. 609-ter, comma 2

In tema di reati sessuali, l'omessa contestazione formale della circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, ultimo comma, c.p. (fatto commesso su minori di anni dieci), non determina alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato, in quanto l'età minore della vittima rappresenta un dato obiettivo non suscettibile di sindacato nè in fatto nè in diritto (Cass., Sez. III, 3 luglio 2008, n. 32706).

Concorso di persone

Risponde del reato sessuale in danno del figlio minore, commesso da terzi, il genitore che, consapevole del fatto e nella possibilità di porvi fine, non si attivi per impedirlo, ricoprendo una posizione di garanzia a tutela dell'intangibilità sessuale del figlio minore che rende operante la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma 2, c.p. (Cass., Sez. III, 8 luglio 2009, n. 36824).

Perdita della potestà di genitore

In tema di pene accessorie previste per i reati sessuali, la perdita della potestà genitoriale non è limitata al figlio vittima dell'abuso ma riguarda anche gli altri figli estranei all'abuso medesimo, in quanto, da un lato, la formulazione letterale della norma non opera alcuna distinzione e, dall'altro, la norma sanziona l'indegnità del genitore in quanto tale (Cass., Sez. III, 3 aprile 2008, n. 19729).

Sommario