Marina Alberti
29 Agosto 2017

Con il termine indagato si indica la persona sottoposta alle indagini o la persona nei cui confronti si svolgono indagini in ordine ad una ipotesi di reato che non si è ancora concretizzata in una formale imputazione. Lo status di persona sottoposta alle indagini può riconoscersi fin dal momento in cui perviene alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero una notizia qualificata di reato in forza della quale vengano svolte indagini soggettivamente orientate. Secondo quanto disposto dall'art. 335 c.p.p., nel momento in cui al pubblico ministero perviene dalla polizia giudiziaria, da altro pubblico ufficiale o da un privato, o nel momento in cui il pubblico ministero acquisisce di propria ...
Inquadramento

Con il termine indagato si indica la persona sottoposta alle indagini o la persona nei cui confronti si svolgono indagini in ordine ad una ipotesi di reato che non si è ancora concretizzata in una formale imputazione.

Lo status di persona sottoposta alle indagini può riconoscersi fin dal momento in cui perviene alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero una notizia qualificata di reato in forza della quale vengano svolte indagini soggettivamente orientate (Rivello). Secondo quanto disposto dall'art. 335 c.p.p., nel momento in cui al pubblico ministero perviene dalla polizia giudiziaria, da altro pubblico ufficiale o da un privato, o nel momento in cui il pubblico ministero acquisisce di propria iniziativa una notizia di reato, lo stesso deve provvedere ad iscrivere immediatamente tale notizia in un apposito registro custodito presso gli uffici della procura della Repubblica. L'iscrizione ha una funzione meramente cognitiva e non costitutiva della qualifica di indagato (Corte cost. 7 luglio 2005, n. 307): “Essa vale solamente a determinare una formalizzazione della individuazione dell'indagato, ad ufficializzare, quell'insieme di elementi, di fatti conoscitivi, di indizi che fanno convergere le indagini sulla persona medesima” (Giarda-Spangher).

La persona sottoposta alle indagini, il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, ben può non essere a conoscenza del procedimento a suo carico in quanto le attività di indagine sono normalmente coperte da segreto (art. 329 c.p.p.). Pertanto, a meno che non venga disposta una misura cautelare o pre-cautelare, o vi sia richiesta di proroga delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero (art. 406 c.p.p.), le stesse possono concludersi senza che l'indagato ne abbia contezza. Solo quando debbono essere compiuti atti di indagine ai quali il difensore dell'indagato ha diritto di assistere (artt. 360, 364 e 365 c.p.p., c.d. atti garantiti), il pubblico ministero lo deve informare che nei suoi confronti è pendente un procedimento penale, mediante l'invio dell'informazione di garanzia, contenente una indicazione sommaria dell'addebito e l'invito a nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.). Sono atti garantiti: l'interrogatorio (artt. 64 e 65 c.p.p.), l'ispezione, il confronto (art. 364 c.p.p.) e gli accertamenti tecnici irripetibili che riguardano persone cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 c.p.p.).

L'informazione di garanzia rappresenta quindi per l'indagato l'atto con il quale apprende formalmente di essere sottoposto ad indagini. La persona sottoposta alle indagini deve essere informata anche del proprio diritto di difesa (art. 369-bis c.p.p.). Poiché nel corso delle indagini preliminari l'indagato può essere sottoposto ad atti investigativi suscettibili di utilizzazione probatoria o subire restrizioni della libertà personale, allo stesso sono estese tutte le norme previste nell'interesse l'imputato, sia quelle inerenti alla libertà personale e di autodeterminazione dell'imputato che tutte quelle afferenti in generale il diritto di difesa. Quanto sopra è sancito dall'art. 61 c.p.p. il quale estende all'indagato tutti diritti e le garanzie dell'imputato e ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito (artt. dal 61 al 73 c.p.p.).

La qualità di indagato permane sino alla chiusura delle indagini preliminari o sino a quando non intervengano fatti estintivi della stessa. Si riacquista la qualifica di indagato con il decreto del giudice che autorizza la riapertura delle indagini dopo l'archiviazione (art. 414 c.p.p.) o con l'ordinanza di riapertura delle indagini a seguito di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 436, comma 2, c.p.p.).

Registro delle notizie di reato

Il pubblico ministero ha l'obbligo di iscrivere immediatamente nel registro delle notizie di reato (mod. 21, 21-bis, 22, mod. 44 per le notizie contro ignoti, mod. 45 per atti non costituenti notizie di reato) le informazioni che costituiscono notizie di reato, di cui deve identificarne gli estremi. L'iscrizione determina il dies a quo della decorrenza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari (art. 405, comma 2, c.p.p.). Nel registro devono essere indicati il tipo di notizia criminis, la sua provenienza ed il titolo del reato. Contestualmente all'iscrizione della notizia criminis deve essere iscritto anche il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito; annotazione questa che deve avvenire, ove possibile, contestualmente a quella della notizia di reato, o successivamente. Se le iscrizioni sono avvenute in momenti diversi i termini decorrono dall'iscrizione nominativa. Solo per la richiesta di archiviazione (artt. 408, comma 1, e 415, comma 1, c.p.p.), per la citazione a giudizio direttissimo dell'imputato libero in caso di confessione nel corso dell'interrogatorio (art. 449, comma 5, c.p.p.), per la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero (art. 453, comma 1, c.p.p.) e per la richiesta di decreto penale di condanna (art. 459, comma 1, c.p.p.), la legge individua espressamente il dies a quo per la decorrenza dei termini nella sola iscrizione oggettiva. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto o lo stesso risulta diversamente circostanziato, si dovranno esclusivamente aggiornare le iscrizioni (art. 335, comma 2, c.p.p.). Da tale norma si evince implicitamente che, al di fuori dei casi in essa indicati, il pubblico ministero deve procedere a nuove iscrizioni.

Nelle ipotesi in cui un unico reato sia attribuito a più persone identificate successivamente alla iscrizione della notizia criminis o nell'ipotesi di più reati a carico della stessa persona ma accertati in momenti successivi, si dovrà procedere ad iscrizioni del tutto nuove per ciascuna delle quali decorreranno termini autonomi di durata delle indagini preliminari (Giarda-Spangher).

A seguito della riforma attuata con la legge 332/1995, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato possono essere comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito ed al suo difensore, salvo che si proceda per delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett a), c.p.p. o sussistano specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine. In tal caso il segreto è imposto con decreto motivato per un tempo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.). Il termine massimo di tre mesi decorre dall'iscrizione della notizia, non dal momento della richiesta (Giarda-Spangher).

La comunicazione è stata estesa anche alla persona offesa e al suo difensore. La richiesta di comunicazione delle annotazioni nel registro delle notizie di reato va presentata presso la segreteria della procura della Repubblica. Il pubblico ufficio è tenuto a dare risposta scritta alla richiesta. L'art. 110-bis disp. att. c.p.p. ne indica le formule. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che in caso di omessa o tardiva registrazione della notizia criminis sussista la responsabilità penale o disciplinare del pubblico ministero (Giarda-Spangher).

Informazione di garanzia

Quando l'autorità giudiziaria deve compiere un atto al quale il difensore dell'indagato ha diritto di assistere, il pubblico ministero deve inviare alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p., che deve contenere la sommaria indicazione del reato (data e luogo del fatto, norme violate) e l'invito a nominare un difensore di fiducia. Qualora l'indagato non vi provveda, il pubblico ministero nomina un difensore d'ufficio. L'informazione di garanzia viene inviata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno. Qualora ne ravvisi la necessità, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata dall'ufficiale giudiziario o dalla polizia giudiziaria, organi che curano la notificazione degli atti del pubblico ministero. Con l'informazione di garanzia il pubblico ministero informa, altresì, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'art. 335, comma 3, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101).

Inoltre, in forza del comma 3 dell'art. 90 c.p.p., l'informazione deve essere notificata ai prossimi congiunti della vittima del reato. Ulteriori destinatari della informazione sono i genitori esercenti la responsabilità genitoriale nell'ipotesi di indagato minorenne. La norma non prevede alcuna sanzione in ordine alla mancata osservanza da parte del pubblico ministero dell'invio dell'informazione di garanzia. L'omissione dell'informazione di garanzia all'indagato o la mancata indicazione dei suoi elementi costitutivi comporta la nullità dell'atto di indagine garantito ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. solo laddove si determini una violazione del diritto all'assistenza difensiva.

Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa

Al compimento del primo atto a cui il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona indagata la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio mediante la notifica dell'informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis c.p.p. L'informazione sul diritto alla difesa deve essere emessa prima dell'invito a rendere l'interrogatorio o, comunque prima del compimento di atti di indagine cui il difensore abbia diritto di assistere, “ovvero al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis” (parole inserite dal d.lgs. 101/2014).

La comunicazione della nomina del difensore d'ufficio deve contenere: l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini, il nominativo del difensore d'ufficio e suo recapito telefonico, la facoltà di nominare un difensore di fiducia, l'obbligo di retribuzione del difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello stato, l'indicazione delle condizioni per l'ammissione del beneficio del patrocinio a spese dello stato e l'informazione al diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali.

L'omissione dell'informazione di difesa è espressamente sanzionata con la nullità degli atti successivi.

Estensione all'indagato dei diritti e delle garanzie dell'imputato

Alla persona sottoposta alle indagini sono estensibili, innanzitutto, le garanzie tendenti ad assicurare la certezza in ordine all'identità fisica dell'interessato, alla sua esistenza in vita ed alla sua cosciente e consapevole partecipazione al procedimento penale. L'art. 66 c.p.p. prevede che nel primo atto in cui è presente l'indagato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro vale ad identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone in caso di rifiuto di darle o di falsità delle stesse.

L'impossibilità di identificare anagraficamente il soggetto non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente quando sia certa l'identità fisica della persona. Qualora siano attribuite erronee generalità, si provvede a rettifica nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p.

Se, invece, per errore si procede nei confronti di un soggetto diverso da quello che dovrebbe acquisire lo status di indagato, in ogni stato e grado del processo il giudice lo dichiara con sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p. (art. 68). Quando vi è motivo di ritenere che la persona sottoposta alle indagini sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti alla procura della Repubblica del tribunale per i minorenni (art. 67).

Se l'indagato non è in grado di partecipare coscientemente al processo per infermità mentale, il giudice, tranne che debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone, anche d'ufficio, perizia volta ad accertarne l'effettiva incapacità; in tal caso possono essere assunte, su richiesta del difensore, solo le prove che possono condurre al proscioglimento dello stesso. Se la necessità di disporre la perizia sullo stato di mente del soggetto si verifica nel corso delle indagini preliminari, la stessa è disposta dal giudice a richiesta di parte, con le forme previste per l'incidente probatorio. Medio tempore restano sospesi i termini per le indagini preliminari ed il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove con le forme e nei casi previsti per l'incidente probatorio (art. 70 c.p.p.). La legge 23 giugno 2017 n. 103 recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, è intervenuta, fra gli altri, sulla disciplina della incapacità dell'indagato/imputato a partecipare al processo distinguendo le ipotesi a seconda che l'incapacità sia reversibile oppure irreversibile. Le novità introdotte sono contenute nei commi da 21 a 23 della detta legge e si sostanziano nella parziale modifica degli artt. 71 e 345 c.p.p., e nella introduzione ex novo dell'art. 72-bis c.p.p. Più precisamente, l'art. 71, comma 1, in conseguenza della modifica apportata dalla detta novella, si applica ai casi in cui l'accertata incapacità dell'indagato o l'imputato sia reversibile. Esso prevede che, se l'esito della perizia è positivo e tale evento è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso e nomina un curatore speciale per l'interessato. L'ordinanza è ricorribile per cassazione da parte del pubblico ministero, dell'indagato, del suo difensore e del curatore speciale. Durante la sospensione possono essere assunte prove alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 70, comma 2, c.p.p. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari si applicano le disposizioni previste dall'art. 70, comma 3. (art. 71 c.p.p.). Alla scadenza del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sulla salute mentale dell'interessato e revoca la sospensione nel caso risulti che lo stesso sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento, ovvero se nei suoi confronti deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Diversamente disporrà ulteriori accertamenti peritali ad ogni successiva scadenza di sei mesi (art. 72 c.p.p.).

L'art. 72-bis, invece, detta una nuova disciplina processuale per i soggetti affetti da incapacità irreversibile. La norma prevede che «Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca». Il giudice, quindi, nei confronti di coloro che sono irreversibilmente incapaci, non dovrà più far eseguire ogni sei mesi perizie.

Nell'ipotesi in cui lo stato di mente renda necessaria la cura del soggetto nell'ambito del servizio psichiatrico trova applicazione la disposizione di cui all'art. 73 c.p.p. Il giudice, o nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, informa con il mezzo più rapido l'autorità competente ad adottare le misure previste sul trattamento sanitario per malattie mentali adottando i provvedimenti cautelari necessari: il ricovero provvisorio in una idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. Il giudice procede nello stesso modo quando è stata o deve essere ordinata la custodia cautelare, in luogo della traduzione in carcere, ordina il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero e assume i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.

Il Legislatore, poi, mediante la modifica dell'art. 345 c.p.p., che regola, in via generale, la riproponibilità dell'azione penale nel caso in cui sopravvenga una condizione di procedibilità originariamente mancante, ha disposto che quanto stabilito dalla suddetta norma si applichi anche quando «dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'art. 72-bis, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato». Conseguentemente si potrà instaurare nuovamente il procedimento penale nei confronti di un soggetto prosciolto ex art. 72-bis qualora, successivamente, risulti che in realtà lo stesso sia capace di partecipare coscientemente al rito.

In caso di morte dell'imputato/indagato, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'art. 129 c.p.p. Se invece la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata, la sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona (art. 69 c.p.p.). Se la morte viene accertata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero chiede l'archiviazione degli atti per estinzione del reato per morte del reo (art. 411 c.p.p.) se non deve chiedere quella per manifesta infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.).

A queste garanzie se ne affiancano altre che hanno una rilevanza tipicamente processuale. L'art. 62 c.p.p. prevede che le dichiarazioni comunque rese dall'imputato o dall'indagato nel corso del procedimento penale non possono formare oggetto di testimonianza (artt. 194 e 195 c.p.p.). Il divieto è stato esteso dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 anche alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato/indagato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori (art. 62 c.p.p.).

L'art. 63 stabilisce che se una persona non imputata ovvero non indagata rende dichiarazioni (artt. 351, 362, 499 c.p.p.) dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità giudiziaria, così come quella di polizia giudiziaria, deve interrompere l'esame, avvertendola che, a seguito di tali dichiarazioni, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti o che potrà essere formulata un'imputazione se doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato, invitandola a nominare un difensore. La garanzia consiste nel divieto di utilizzare le dichiarazioni precedentemente rese. Le regole dell'interrogatorio sancite dall'art. 64 riflettono l'esigenza di tutelare la libertà e la dignità della persona. La persona sottoposta alle indagini interviene libera all'interrogatorio (senza manette); non deve essere sottoposta a pressioni o suggestioni o metodi atti ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Inoltre, prima che abbia inizio l'interrogatorio l'indagato deve essere avvertito che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate contro di lui, che ha la facoltà di non rispondere alle domande e che, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197-bis.

La sanzione per l'inosservanza delle regole stabilite dalla norma è la inutilizzabilità dell'atto per quella parte delle dichiarazioni rese in violazione della specifica regola posta a tutela dell'interrogato o dei terzi.

L'autorità giudiziaria deve contestare all'indagato, in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, deve rendergli noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non ne deriva pregiudizio per le indagini, comunicargli le fonti di prova (art. 65 c.p.p.).

Principali diritti e facoltà dell'indagato: esempi

Chi ha notizia che nei suoi confronti si svolgono indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero, assistito dal difensore, per rendere dichiarazioni. Quando il fatto per cui si procede viene contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tal caso si applicano le disposizioni degli artt. 64, 65 e 364 c.p.p. (art. 374).

L'interrogatorio è allo stesso tempo un atto di indagine ed uno strumento di difesa. L'accusa, nella fase delle indagini può ritenere utile, al fine di un corretto orientamento degli accertamenti da svolgere, porre domande al soggetto sottoposto alle indagini. L'indagato, invece, attraverso l'interrogatorio può far valere le proprie ragioni, difendendosi dalle accuse. Spesso l'interrogatorio è la prima occasione nella quale l'accusato può portare importanti elementi a sua difesa sino a quel momento non toccati dalle indagini preliminari.

Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio a seguito di invito all'indagato a presentarsi (art. 375, comma 3, c.p.p.) o in sede di arresto e fermo (art. 388 c.p.p.) o di presentazione spontanea dell'indagato ex art. 374.

Il pubblico ministero non è obbligato ad interrogare l'indagato nel corso delle indagini preliminari ma può decidere se e quando procedere all'atto. Se però l'interrogatorio è richiesto dall'indagato entro i termini di cui all'art. 415-bis, il pubblico ministero deve procedervi.

Oltre che dal pubblico ministero l'interrogatorio può essere svolto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (art. 370, comma 1, c.p.p.) o dal giudice (artt. 294, 299 e 392 c.p.p.). Qualora l'interrogatorio sia richiesto dal pubblico ministero, l'indagato ha la facoltà di non rispondere alle domande (diritto al silenzio); se invece decide di rispondere può fornire la propria versione dei fatti nei limiti in cui si rivela utile per la propria difesa e non ha l'obbligo di dire la verità (diritto di mentire).

Nel caso in cui il pubblico ministero disponga accertamenti tecnici irripetibili che riguardano persone cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 c.p.p.), per il cui compimento è necessario il preventivo avviso al difensore, l'indagato può nominare un consulente tecnico. Il difensore ed il consulente eventualmente nominato hanno diritto di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve, nonché di formulare, prima del conferimento dell'incarico al consulente del pubblico ministero, riserva di promuovere incidente probatorio; in tal caso il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti, salvo che, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. Laddove il pubblico ministero disponga ugualmente gli accertamenti, nonostante la riserva formulata e la mancanza della indifferibilità degli stessi, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento. Non devono, quindi, essere inseriti nel fascicolo del dibattimento (art. 431, comma 1, c.p.p.).

Ancora. Il difensore ha diritto di assistere, senza avviso ex art. 365, alle perquisizioni e ai sequestri disposti dall'autorità giudiziaria di cui agli artt. 253 e 255 c.p.p.. Si tratta di atti irripetibili. In tali casi il pubblico ministero chiede all'indagato presente se è assistito da un difensore di fiducia e, qualora ne sia privo, ne designa uno d'ufficio. Oltre al decreto di perquisizione, il pubblico ministero fa notificare all'indagato anche l'informazione di garanzia e l'informazione del diritto di difesa di cui agli artt. 369 e 369-bis.

In sede di ispezioni, confronti, perquisizioni e sequestri il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, formulare osservazioni o riserve delle quali è fatta menzione nel verbale (artt. 364, comma 7, e 365, comma 3, c.p.p.).

Nel corso delle indagini preliminari il difensore ha la facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero (art. 367 c.p.p.). Il difensore ha la facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, anche agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e alle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria (art. 356 c.p.p.). Inoltre, il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali di tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, ai quali abbia diritto di assistere (art. 366 c.p.p.) e può proporre richiesta di riesame del sequestro (art. 355, commi 3 e 4, c.p.p.).

Se l'indagato si trova in stato di custodia cautelare ha il diritto di conferire con il difensore sin dall'inizio della misura.

La persona arrestata in flagranza o fermata ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. Nel corso delle indagini preliminari e, a seguito della modifica apportata al comma 3 dell'art. 104 c.p.p. dalla l. 103/2017, unicamente per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, tale diritto può essere dilazionato per un tempo non superiore a cinque giorni solamente nel caso in cui sussistano specifiche ed eccezionali ragioni di cautela. Se l'arrestato, il fermato o colui che si trova in stato di custodia cautelare non conosce la lingua italiana, ha diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (art. 104 c.p.p.), ha il diritto di chiedere la revoca della misura (art. 299 c.p.p.) nonché il diritto di impugnare i provvedimenti cautelari (artt. 309, 310, 311 c.p.p.). La persona sottoposta alle indagini può patteggiare la pena (artt. 444 e ss. c.p.p.). Il difensore, fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. Tale facoltà può essere svolta in ogni stato e grado del procedimento (art. 327-bis). Per espressa previsione dell'art. 391-nonies le investigazioni possono aver luogo anche preventivamente rispetto ad un procedimento penale la cui instaurazione è ancora ipotetica.

Fatti estintivi della qualità di indagato

Terminate le indagini preliminari il pubblico ministero è chiamato a decidere in ordine all'esercizio dell'azione penale ossia se formulare l'imputazione o richiedere l'archiviazione. Costituiscono pertanto fatti estintivi della qualifica di indagato sia l'emissione del provvedimento di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari (artt. 405 e ss.) e sia uno degli atti attributivi dello status di “imputato” (art. 60). In tale ultimo caso l'art. 415-bis prevede che il pubblico ministero comunichi al medesimo e al suo difensore l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

Altro fatto estintivo è costituito dalla morte dell'indagato.

Sommario