Inutilizzabilità delle prove

Andrea de Bertolini
08 Settembre 2015

L'inutilizzabilità è la sanzione processuale posta a tutela della corretta formazione del materiale probatorio rilevante ai fini processuali: l'art. 191 c.p.p. prevede infatti l'inutilizzabilità delle “prove acquisite in violazione dei divieti di legge”.
Inquadramento

Inesistenza, nullità, inammissibilità e inutilizzabilità sono i quattro modi di essere dell'invalidità dell'atto e dei suoi effetti.

L'inutilizzabilità è la sanzione processuale posta a tutela della corretta formazione del materiale probatorio rilevante ai fini processuali: l'art. 191 c.p.p.prevede infatti l'inutilizzabilità delle “prove acquisite in violazione dei divieti di legge”.

A differenza di quanto avviene per le nullità a cui il codice dedica un intero Titolo (il settimo) del Libro secondo, il sistema della inutilizzabilità si esaurisce in un unico articolo inserito tra le disposizioni generali che aprono il terzo libro incentrato sulle Prove.

Il dettato normativo in materia di inutilizzabilità è piuttosto scarno: infatti non definisce in modo analitico l'inutilizzabilità ma ne tratteggia soltanto il regime (comma 2); non chiarisce se si tratta di una forma di invalidità dell'atto o di una regola di condotta per il giudice; non chiarisce se opera in quest'ambito il principio di tassatività; non regola i rapporti con nullità e irritualità (che trova il proprio riferimento normativo nell'art. 124 c.p.p.).

Neppure il contenuto dell'art. 526, comma 1, c.p.p., che riprende la rubrica dell'art. 191 c.p.p., contribuisce a definire l'istituto, con la conseguenza che l'interprete si trova a dover applicare la categoria dell'inutilizzabilità senza potersi avvalere di una normativa organica.

Rilievi costituzionali

Il dettato costituzionale enfatizza il diritto alla prova quale fondamentale strumento per la realizzazione del giusto processo, presidio del diritto di difesa da una parte, metodo privilegiato di accertamento del fatto dall'altra. Le prove si formano nel contraddittorio tra le parti avanti all'organo giudicante chiamato – secondo regole di legalità probatoria – a selezionare gli elementi utilizzabili.

Il doppio fondamento costituzionale dell'art. 191 c.p.p. ha alimentato il dibattito in merito all'ambito di estensione dell'operatività della inutilizzabilità ponendo il quesito se la sanzione possa inficiare la capacità probatoria di elementi in favor rei.

A seconda della funzione che l'interprete assegna al sistema dell'inutilizzabilità, la soluzione varia. Quanti ricostruiscono all'istituto una funzione squisitamente garantistica dei diritti dell'imputato tendono ad escludere che le prove a discarico possano essere invalidate nel loro valore probatorio dalla sanzione dell'inutilizzabilità. Di contro, se la funzione dell'istituto è assicurare il miglior risultato conoscitivo, garantendo la correttezza del metodo di accertamento del fatto e della responsabilità per esso, qualsiasi prova potrà essere dichiarata inutilizzabile, financo quella a discarico.

In evidenza

Particolare sensibilità rispetto all'estensione dell'inutilizzabilità a prove acquisite in favor rei emerge dal testo di un'ordinanza adottata dal Gup del tribunale di Trento.

Prediligendo l'impostazione garantistica, il giudicante, nell'affermare l'inutilizzabilità di alcuni verbali di sommarie informazioni, operava una distinzione improntata al principio del favor rei.

Sollecitato dalla difesa a far rilevare l'inutilizzabilità di talune dichiarazioni assunte a scapito delle garanzie di cui all'art. 63 c.p.p., il Gup accoglieva l'eccezione precisando però che “Restano escluse tuttavia dalla sanzione dell'inutilizzabilità, alla stregua della ratio della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con il diritto di difesa non collidono” (ordinanza del tribunale di Trento del 12 marzo 2012).

Nell'argomentazione proposta dal tibunale di Trento echeggiano richiami autorevoli: in tal senso, Cass. pen., Sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282.

Prova “acquisita” e prova “ammessa”

L'inutilizzabilità presuppone un dato normativo e la sua violazione: in questo suo essere acquisizione di un dato gnoseologicamente rilevante in violazione di legge, l'inutilizzabilità assume il carattere di sanzione ad un precetto penale, sanzione rispetto ad un vizio.

L'art. 191 c.p.p., intitolato Prove illegittimamente acquisite, prevede l'inutilizzabilità delle “prove acquisite in violazione dei divieti di legge”.

L'illegittima acquisizione della prova si configura in due ipotesi. Quando si assiste all'assunzione di una prova vietata dalla legge il vizio riguarda l'an, l'ammissibilità della prova; allorquando la violazione attiene a divieti relativi alle modalità di acquisizione di una prova in sé ammissibile, il vizio riguarda il quomodo della prova.

Nessuno dubita che nel caso della prova illegittimamente ammessa operi l'art. 191 c.p.p.; ricorre, per esempio, un vizio sull'an quando è assunta una testimonianza a dispetto del regime delle incompatibilità di cui all'art. 197 c.p.p. o quando sono acquisiti documenti riportanti voci correnti nel pubblico in spregio al divieto dell'art. 234, comma 3, c.p.p.

Maggiori criticità emergono a fronte della seconda evenienza, vale a dire quando la prova è ammissibile in sé e per sé ma è stata male acquisita, specie nell'ipotesi in cui il legislatore non abbia previsto in modo specifico alcuna sanzione.

La distinzione prova ammessa/prova acquisita ha origini dal raffronto tra il progetto preliminare del codice che relegava l'istituto in commento all'ammissione illegittima della prova e la formulazione prescelta dai compilatori per la lettera dell'art. 191 c.p.p.

La locuzione inserita nell'art. 191 c.p.p. (prove acquisite in luogo di prove ammesse) consente di estendere la sanzione anche ai vizi relativi al momento acquisitivo, al quomodo della prova.

Sebbene dunque l'art. 191 c.p.p. sia espressione di una scelta netta del compilatore, non mancano in dottrina autorevoli voci che propongono di interpretare restrittivamente l'operatività dell'art. 191 c.p.p. ai soli vizi nell'an della prova (G. Lozzi, Lineamenti di procedura penale, Giappichelli, II ed., 2007, pag. 98).

Cionondimeno, è opinione condivisa che la sanzione dell'inutilizzabilità abbraccia l'intera fattispecie complessa dell'iter probatorio, dall'ammissione, alla formazione-acquisizione, sino alla valutazione della prova.

Necessita a questo punto una precisazione: l'inutilizzabilità che riguarda gli effetti degli atti probatori attiene tanto alla prova in senso stretto (quella formata nel contraddittorio) quanto a qualsiasi elemento a contenuto comunque probatorio, con la conseguenza che il regime delle inutilizzabilità accompagna il procedimento penale fin dalla fase delle indagini.

La violazione del divieto di legge

L'art.191 c.p.p. sanziona l'inosservanza di un divieto posto dalla legge in ordine all'ammissione della prova (sull'an) o relativo al momento acquisitivo (sul quomodo).

L'elaborazione giurisprudenziale relativa all'individuazione dei divieti di legge presidiati dal meccanismo delle inutilizzabilità offre interessanti spunti di riflessione.

In particolare merita attenzione la distinzione ricorrente in numerosi arresti che distingue l'ipotesi di prova acquisita attraverso modalità vietate dal caso di una prova acquisita con modalità diverse da quelle previste ma non sol per questo vietate.

Così accade che le dichiarazioni testimoniali assunte con modalità diverse da quelle previste dagli artt. 498 e 499, comma 1, c.p.p. rimangono utilizzabili in quanto “non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte” (Cass. pen., Sez. I, 14 luglio 2005, n. 39996; sempre in tema di testimonianza Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2014, n. 45931, Cass. pen., Sez. II, 3 dicembre 2013, n. 51740, Cass. pen., Sez. III, 23 novembre 2011, n. 1183).

La ricognizione effettuata con distrattori non propriamente somiglianti alla persona da riconoscere (art. 214, comma 1, c.p.p.) non integra alcuna inutilizzabilità poiché le modalità specificate dalla norma tendono a garantire la genuinità più che a vietare (Cass. pen., Sez. II, 4 luglio 2013, n. 40081).

Altri arresti non riconoscono fondata la predetta distinzione in quanto “bisogna considerare come divieti sia le proibizioni esplicite che le norme che subordinano il compimento o l'uso di un atto a particolari forme, casi o presupposti, ponendo così un divieto implicito per tutti quelli che se ne discostino” (Cass. pen., Sez. III, 4 dicembre 2013, n. 6386).

Talora, pur in presenza di un esplicito divieto violato, la giurisprudenza esclude la sanzione della inutilizzabilità manifestando tendenze conservative del materiale probatorio raccolto. In tal senso, per esempio, la giurisprudenza afferma che l'inosservanza dell'art. 499, comma 3, c.p.p., che vieta le domande suggestive, non è sanzionata né a pena di nullità né a pena di inutilizzabilità (Cass. pen., Sez. I, 11 novembre 2010, n. 42267). Secondo un orientamento risalente invero la violazione di questo divieto comportava un vizio nell'acquisizione cui rimediare con l'inutilizzabilità della testimonianza (Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 1992).

La tendenza della giurisprudenza di distinguere modalità vietate di acquisizione da modalità diverse da quelle previste consente di ridurre lo spettro applicativo dell'art. 191 c.p.p. in favore di altre categorie giuridiche meno intransigenti di quanto non sia l'inutilizzabilità, quali nullità (relativa o intermedia) e irritualità.

Il principio di tassatività

La complessità della materia dipende ulteriormente dall'assenza di un criterio di riconoscimento dei divieti probatori sanzionati exart. 191 c.p.p.

A differenza che per le nullità, il codice non sancisce il principio di tassatività dei casi di inutilizzabilità.

Tuttavia, la formula “in violazione dei divieti di legge” estende il principio di tassatività al regime delle inutilizzabilità.

Rilevano ex art. 191 c.p.p. le proibizioni esplicite introdotte con sintagmi quali “non è ammesso” (art. 240, comma 1, c.p.p.), “non possono essere utilizzati” (art. 63, commi 1 e 2, 64, commi 2 e 3-bis, 188 e 203, c.p.p.), “è vietato” (artt. 234, comma 3, c.p.p.), ed altre similari.

Talora il divieto probatorio non risulta espresso con formule del tipo anzidetto ma è piuttosto ricavato implicitamente dall'analisi sistematica del dato normativo (divieti probatori impliciti).

Altrimenti il divieto è desumibile dall'assetto dei valori costituzionali e diritti fondamentali della persona (divieti probatori di rilievo costituzionale).

Divieti impliciti e prova atipica

L'art. 191 c.p.p. non prevede che i divieti di legge siano diretti ed espliciti: essi possono essere impliciti, taciti e riferirsi alla fattispecie complessa dell'acquisizione probatoria.

L'esistenza di divieti probatori impliciti è comprovata dall'ammissibilità generale delle prove atipiche o innominate di cui all'art. 189 c.p.p.

Qualora si interpretasse l'espressione divieti di legge comprensiva dei soli divieti espliciti, le prove atipiche sarebbero in via generale sottratte al regime delle inutilizzabilità perché prive di una definizione legale. Se così fosse la prova atipica non sarebbe mai colpita da inutilizzabilità e si presterebbe pertanto ad introdurre modalità di acquisizione probatoria vietate dal codice di rito.

Divieti di rilievo costituzionale: la prova incostituzionale

La prima condizione di legittimità della prova è la conformità a Costituzione: le attività probatorie acquisite in pregiudizio di diritti fondamentali non possono (rectius non devono) esprimere efficacia probatoria.

La tenuta democratica dell'Ordinamento e così, in particolare, la credibilità sociale della pronuncia giurisdizionale impongono la non negoziabile rigorosa consapevolezza che, per la decisione, siano utilizzabili solo le prove formatesi nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. In ciò, trovando così svelamento l'intima essenza e la civiltà giuridica del principio del libero convincimento del giudice, antitesi logica, concettuale e prim'ancora culturale del principio del convincimento libero del giudice inteso come inaccettabile sinonimo di arbitrio.

L'art. 191 c.p.p. àncora, in via generale, la sanzione dell'inutilizzabilità alla violazione dei divieti stabiliti dalla legge, “superando così l'antica tesi che si basava su di una sorta di autonomia del diritto processuale penale in relazione ai vizi della prova, che quindi possono trovare la loro fonte in tutto il corpus normativo a livello di legge ordinaria o superiore” (Cass. pen., Sez. un., 28 maggio 2003, n. 36747, in relazione alla testimonianza vietata sul contenuto di conversazioni intercettate).

Rilevano dunque ai sensi e per l'effetto dell'art. 191 c.p.p. “tanto le prove oggettivamente vietate quanto le prove comunque formate o acquisite in violazione – o con modalità lesive – dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall'esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale” (Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2001, n. 16; Corte Cost. 34/1973).

Esemplificando, la Corte di cassazione ha affermato che configura un caso di inutilizzabilità patologica il riconoscimento fotografico dell'imputato avvenuto davanti alla polizia giudiziaria in assenza di interprete, in quanto assunto in violazione dell'art. 143, comma 2, c.p.p., che imponeva (prima delle modifiche apportate dall'art. 1,d.lgs. 32/2014) all'autorità procedente di nominare un interprete quando la persona che doveva o voleva fare una dichiarazione non conosceva la lingua italiana (Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2002, n. 7432).

Altri divieti: la prova illecita

L'illegittimità, quale presupposto applicativo dell'art. 191 c.p.p., è riferibile tanto ai casi di violazione di norme processuali penali quanto ad ipotesi di violazione di divieti sanciti da norme di carattere penale sostanziale. La lettera della disposizione summenzionata infatti non circoscrive la previsione del divieto alla fonte della legge processuale; talché è operazione ammissibile la traduzione di precetti penalistici in divieti probatori rilevanti ex art. 191 c.p.p.

Le prove assunte o acquisite in contrasto con norme incriminatrici sono tanto illegittime in quanto illecite per l'Ordinamento.

La Corte nel valutare un caso di registrazione di colloqui fra presenti disposta da un privato ha precisato che i contenuti dell'attività di captazione abusiva sono “inutilizzabili, in quanto acquisiti in violazione della norma dell'art. 615-bis c.p.” (Cass. pen., Sez. V, 30 maggio 2014, n. 35681).

Analoghe considerazioni svolgeva la Cassazione per verificare la questione dell'utilizzabilità della lista Falciani: la sanzione della inutilizzabilità della prova dipende dall'esito del giudizio in ordine all'illiceità della provenienza della lista. L'illiceità avrebbe comportato l'inutilizzabilità probatoria (Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2012, n. 38753).

Il regime dell'inutilizzabilità della prova e profili processuali

La sanzione dell'inutilizzabilità manifesta la riprovazione dell'Ordinamento che reagisce al compimento dell'attività probatoria svolta in violazione di divieti di legge (regola probatoria).

L'art. 191 c.p.p. è la normadi riferimento nellaregolazione del regime unitario dell'inutilizzabilità: non è un caso dunque la collocazione della norma tra le disposizioni generali in materia di prove.

L'inutilizzabilità non riguarda la validità dell'atto in sé. Colpisce la dimensione dinamica della prova nella sua attitudine a spiegare effetti probatori.

Oltre ad essere un vizio ed una sanzione, l'inutilizzabilità opera come regola di condotta per il giudice. Allorquando il divieto di acquisizione è violato subentra infatti l'estrema funzione dell'istituto: in tal senso l'art. 191 c.p.p. è anche regola di giudizio (e di valutazione) che impone un divieto d'uso del materiale illegittimamente acquisito(regola di giudizio).

L'inutilizzabilità può essere fatta valere in ogni stato e grado, dalla fase delle indagini preliminari al grado di legittimità, perfino ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 26 novembre 2014, n. 15828), salvo la questione richieda particolari accertamenti di merito (Cass. pen., Sez. I, 9 giugno 2009, n. 26492, Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 2586). In effetti, secondo il disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., la violazione di disposizioni sanzionate a pena di inutilizzabilità è motivo di ricorso per Cassazione, anche per saltum, ex art. 569 c.p.p. Qualora la motivazione sia stata influenzata dalla prova inutilizzabile, l'annullamento della sentenza presuppone, attraverso la c.d. prova di resistenza, la verifica che l'apporto probatorio inutilizzabile abbia determinato l'esito giudiziario.

Il dovere di dichiarare la inutilizzabilità di una prova illegittimamente acquisita sopravvive anche nella fase rescissoria nei limiti del giudicato sostanziale.

Considerato il regime di rilevabilità del vizio, la barriera preclusiva delle questioni preliminari dell'art. 491 c.p.p. non opera rispetto ad ipotesi integranti una fattispecie di cui all'art. 191 c.p.p. (Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2011, n. 24410): l'inutilizzabilità pone limiti gnoseologici e ontologici insuperabili che il giudicante è chiamato a dichiarare.

Gli effetti dell'inutilizzabilità vanno oltre i confini del processo penale. Sebbene sia ad oggi affermazione contrastata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen., Sez. un., 30 ottobre 2008, n. 1153; contra Cass. pen., Sez. IV, 1° luglio 2008, n. 32367, Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2008, n. 25574).

Talvolta inutilizzabilità produce effetti ancora più radicali. L'art. 271 c.p.p. commina la sanzione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni tra indagato e difensore e, per ragioni di riservatezza, prevede la distruzione della documentazione di tali intercettazioni, salvo costituiscano corpo di reato.

In ragione dell'illimitato regime di rilevabilità, l'art. 191 c.p.p. predispone, a garanzia della legalità della prova del processo e dei suoi esiti, una forma di invalidità assoluta, che – contrariamente alle nullità – non ammette sanatorie né conosce limiti di operatività; l'inutilizzabilità rimane sempre sottratta alla disponibilità delle parti e quando dipende da un vizio sull'an è esclusa per definizione ogni ipotesi di rinnovazione.

Rapporti con il sistema delle nullità

La collocazione sistematica delle disposizioni in tema di nullità (nel libro intitolato Atti) e dell'art. 191 c.p.p. (nel titolo che apre il libro sulle Prove) sottolinea l'autonomia dei due istituti.

La legge tuttavia non specifica in quali rapporti operino i due rimedi.

L'inutilizzabilità colpisce non l'atto in sé (che c'è e rimane nel canestro processuale) bensì il suo valore probatorio: l'inutilizzabilità dissolve la capacità dell'atto di porsi a base di una decisione giudiziale.

Nullità ed inutilizzabilità talora concorrono a sanzionare la medesima violazione di legge nell'iter probatorio. In queste situazioni, le peculiarità proprie dell'istituto di cui all'art. 191 c.p.p. suggeriscono di privilegiare il regime dell'inutilizzabilità della prova rispetto a quello della nullità. In tal senso merita di essere ricordato che la Cassazione ha ritenuto inutilizzabili, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., i risultati delle intercettazioni perché queste erano state disposte con decreto sprovvisto di motivazione (violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.) precisando in particolare che la “sanzione dell'inutilizzabilità ha valore assorbente rispetto alla nullità, pur comminata dalla disposizione generale di cui all'art. 125,comma 3, c.p.p.” (Cass. pen., Sez. I, 25 marzo 1991).

La soluzione prescelta impedisce che il meccanismo delle sanatorie sia indebitamente esteso alla sanzione dell'inutilizzabilità.

Le categorie della inutilizzabilità

Nel sistema delineato dall'art. 191 c.p.p., secondo giurisprudenza e dottrina si contrappongono le inutilizzabilità assolute alle relative, le inutilizzabilità patologiche alle fisiologiche.

Le inutilizzabilità assolute valorizzano il divieto d'uso (regola legale negativa) contenuto nella lettera dell'art. 191c.p.p.: le inutilizzabilità assolute operano ad ampio raggio negando l'efficacia probatoria dell'atto in modo generalizzato.

Le inutilizzabilità relative svolgono la loro funzione come regole d'uso del materiale acquisito, escludendo determinati impieghi con conseguente graduazione della capacità probatoria. Si è soliti scindere le inutilizzabilità relative in due categorie, oggettive e soggettive, a seconda che l'inutilizzabilità riguardi determinati provvedimenti o determinati soggetti.

Ad esempio, l'art. 350, comma 5, c.p.p. prevede che le notizie e indicazioni assunte dalla polizia giudiziaria sul luogo o nell'immediatezza del fatto da persona indagata sono utilizzabili limitatamente ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini (inutilizzabilità relativa oggettiva).

Costituisce una inutilizzabilità relativa soggettiva la regola di cui all'art. 63, comma 1, c.p.p. che delimita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti assunte da persona non indagata prima dell'avvertimento di rito al dichiarante medesimo.

Su tutt'altro piano si colloca la seconda distinzione.

La inutilizzabilità fisiologica è connessa al sistema del doppio fascicolo, che mantiene la separazione tra gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (art. 433 c.p.p.) e quelli ospitati nel fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.).

Il sistema del doppio fascicolo, i divieti di lettura di cui agli artt. 511 e ss. c.p.p. e l'art. 526 c.p.p. sono espressione di una limitata l'utilizzabilità degli atti di indagini nel dibattimento.

L'inutilizzabilità fisiologica, a differenza di quella patologica, è rimessa alla disponibilità delle parti. Con la scelta di accesso al rito abbreviato l'imputato infatti accetta di essere giudicato sulla base degli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari.

Invece, a fronte di atti acquisiti contra legem o comunque con modalità difformi dal tipo legale prescritto si configura una inutilizzabilità patologica che opera “non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento, ivi comprese le indagini preliminari, l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito” (Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, n. 16). I divieti così sanzionati sono assoluti ed irrinunciabili.

Inutilizzabilità e giudizio abbreviato

Con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato, abdicando al diritto alla prova e al diritto di eccepire eventuali patologie degli atti probatori, accetta che gli atti d'indagine siano adottati come supporto logico della decisione.

Se è vero che il rito abbreviato comporta rinunce probatorie e processuali non di poco momento e se è vero che la valida rinunzia ad un potere presuppone quantomeno la disponibilità del potere stesso, non tutte le forme di inutilizzabilità perdono rilevanza nel giudizio abbreviato.

Come anticipato, il regime delle inutilizzabilità è sottratto alla libera disponibilità delle parti in quanto rappresenta il primo baluardo a difesa della legalità del procedimento probatorio.

Per questa ragione, a seguito dell'accesso al rito abbreviato le uniche inutilizzabilità che perdono rilevanza sono quella fisiologica e l'inutilizzabilità relativa in senso oggettivo, purché stabilite in via esclusiva nel dibattimento.

Al contrario, nel contesto del giudizio abbreviato le inutilizzabilità patologiche e quelle relative di tipo soggettivo continuano ad applicarsi a pieno regime.

In evidenza

In tema di rito abbreviato, gli atti di indagine dichiarati inutilizzabili prima della formulazione della richiesta di accesso a riti alternativi, anche nel caso di inutilizzabilità fisiologica o relativa (nella specie, sommarie informazioni testimoniali rese dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari), non possono essere successivamente utilizzati per la definizione del processo con il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale conclusione è imposta sia dal principio di tutela dell'affidamento delle parti in ordine alla stabilità delle decisioni giudiziarie, sia dall'assenza di limiti di efficacia alla dichiarazione di inutilizzabilità).

Cass. pen., Sez. III, 5 giugno 2014, n. 31171

L'inutilizzabilità derivata

Giurisprudenza e dottrina si sono lungamente soffermate sul fenomeno di trasmissione dell'inutilizzabilità da un atto probatorio ad altro dipendente. Sulla falsariga della disposizione di cui all'art. 185 c.p.p., si discute dell'ammissibilità dell'inutilizzabilità derivata quando la acquisizione di una prova è conseguente al contributo conoscitivo fornito da altra prova che sia stata acquisita illegittimamente.

Nell'assenza di un riferimento normativo corrispondente all'art. 185 c.p.p. la questione rimane tuttora controversa.

Il dibattito rimane ancora aperto sul concetto di dipendenza tra atti probatori e atto consecutivo. In particolare ci si è interrogati sulle condizioni necessarie affinché una prova costituisca la premessa logica e giuridica di altra prova. Non è chiaro se dipendenza coincida con rapporto tra atti probatori immessi in fattispecie probatorie complesse o se sia sufficiente un legame occasionale tra prove che si susseguono perché l'atto dipendente, di per sé legittimo, sia travolto da un'inutilizzabilità derivata. Atteso che la trasmissione del vizio transita attraverso particolari legami, individuare le interconnessioni che la legittimano è operazione interpretativa di primaria importanza.

I dubbi applicativi riguardano casi in cui l'illegittima intercettazione consegna dati che in seguito vengono elaborati e sviluppati in prove distinte, ipotesi di sequestro di elementi rinvenuti nel corso di un'illegittima perquisizione.

La giurisprudenza tende ad escludere l'ammissibilità di inutilizzabilità da contagio: “in forza del principio vitiatur, sed non vitiat, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di una prova rimane circoscritta alle prove illegittimamente acquisite e non incide in alcun modo sulle altre risultanze probatorie, anche se queste sono collegate a quelle inutilizzabili” (Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2007, n. 21923).

Tuttavia, non mancano voci pronte a criticare l'intransigente interpretazione dell'art. 191 c.p.p. sostenendo che l'inutilizzabilità perderebbe di senso, se non venisse allargata anche agli atti successivi a quello illegittimamente acquisito. Queste perplessità non sono ingiustificate perché l'art. 191 c.p.p. pone un doppio divieto, divieto di acquisizione e divieto di utilizzazione. Stando così le cose, pare difficile escludere tout court casi di inutilizzabilità derivata poiché tra i tanti scopi d'uso di una prova c'è anche l'uso investigativo della prova.

Conclusioni

Il regime dell'inutilizzabilità degli atti probatori acquisiti illegittimamente rimane ancora un tema poco esplorato quantomeno nella pratica del diritto.

Le implicazioni connesse all'inutilizzabilità suggeriscono la rilettura dell'istituto come vera chiave di volta del sistema, quale strumento di tutela effettiva e incondizionata dei diritti fondamentali della persona, primo tra tutti il diritto al giusto processo.

Sommario