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19 Maggio 2016

Le ispezioni, disciplinate dagli artt. 244 - 246 c.p.p., costituiscono un mezzo di ricerca della prova volto all'acquisizione visiva dei segni sensibili – tracce o qualsiasi altro effetto materiale – che il reato possa aver lasciato su luoghi, cose (ivi compresi sistemi informatici) o persone. Una funzione che appare in assoluta sintonia con l'etimo del termine ispezione, dal latino inspicere, che evoca appunto l'attività dell'osservazione compiuta con l'ausilio della vista.
Inquadramento

Le ispezioni, disciplinate dagli artt. 244 - 246 c.p.p., costituiscono un mezzo di ricerca della prova volto all'acquisizione visiva dei segni sensibili – tracce o qualsiasi altro effetto materiale – che il reato possa aver lasciato su luoghi, cose (ivi compresi sistemi informatici) o persone. Una funzione che appare in assoluta sintonia con l'etimo del termine ispezione, dal latino inspicere, che evoca appunto l'attività dell'osservazione compiuta con l'ausilio della vista.

I titolari del potere di ispezione

L'art. 244 c.p.p. individua nell'autorità giudiziaria l'organo cui spetta il potere di disporre questo atto investigativo. L'utilizzo di questa espressione, volutamente lata, fa sì che possano avvalersi di questo mezzo istruttorio tanto il giudice quanto il pubblico ministero: ovviamente ciascuno nell'ambito della propria fase di competenza.

Nel corso delle indagini preliminari il potere di adottare un'ispezione sarà naturalmente del pubblico ministero, anche sollecitato dall'indagato, il quale potrà provvedervi personalmente o anche usufruire dell'ausilio della polizia giudiziaria al quale l'atto è delegabile, salvo l'ipotesi in cui l'ispezione abbia ad oggetto la persona (artt. 354, comma 3, e 370, comma 1, c.p.p.).

In evidenza

La polizia giudiziaria compie d'iniziativa una vera e propria attività ispettiva sulla scena del crimine (art. 354 c.p.p.) qualora vi sia la possibilità che le tracce e le cose pertinenti al reato possano mutare, dileguarsi o andare disperse. In tale eventualità gli ufficiali di polizia giudiziaria (o gli agenti ricorrendo le circostanze di cui all'art. 113 disp. att. c.p.p.), qualora il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente, od anche quando non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, compiono i necessari rilievi ed accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose.

L'attività in questo caso compiuta dalla p.g. assume i connotati dell'attività irripetibile con la conseguenza che il relativo verbale andrà inserito nel fascicolo del dibattimento, ovviamente solo nella parte in cui si descrivono situazioni suscettibili di modificazione, e non invece ove descrivono altre attività di indagini o riportino dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti. (Cass. pen., Sez. III, n. 32343/2007)

Una volta formulata l'imputazione l'ispezione potrà essere adottata dal giudice dell'udienza preliminare fintanto che non sia stata formulata l'accusa. Sempre che naturalmente una parte lo solleciti al riguardo.

Nelle fasi successive il compito spetterà ovviamente al giudice del dibattimento su pressione di parte od anche ex officio a conclusione dell'istruttoria dibattimentale (ex art. 507 c.p.p.).

Possibili operatori

L'autorità giudiziaria quando compie un atto di ispezione personale può avvalersi anche dell'ausilio di personale medico perché vi provveda direttamente, consentendo così al magistrato di astenersi dal partecipare alle operazioni.

Secondo una interpretazione particolarmente garantista, ed in virtù del fatto che l'art. 245 c.p.p. trovi la propria ratio nella tutela della privacy di chi vi è sottoposto, si ritiene che il giudice si debba sempre astenere da questa attività quando con il suo compimento l'atto tocchi dignità e pudore, sempre che ragioni serie non lo esigono presente (CORDERO).

Oggetto e presupposti

L'attività ispettiva, come chiarisce l'art. 244 c.p.p. può essere disposta su persone, luoghi o cose, qualora occorre rilevare le tracce o qualsivoglia effetto materiale del reato. Con le prime si è soliti intendere i segni prodotti direttamente o indirettamente dalla condotta di reato ipotizzata, mentre le seconde dovrebbero alludere alle conseguenze o alterazioni di natura contundente, percussiva, ustionante, abrasiva, perforante, effrattiva, che la stessa azione delittuosa può aver provocato (FELICIONI).

Qualora nonostante la ricerca non sia possibile provvedere alla raccolta degli elementi ricercati, sia nell'eventualità in cui gli stessi siano inesistenti sia in quella in cui si siano dileguati e qualcuno li abbia cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'ispettore provvede alla descrizione delle stato delle cose che si trova davanti e, per quanto sia possibile, verifica lo stato anteriore con una particolare attenzione rivolta ad individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.

In evidenza

Nello stesso secondo comma dell'art. 244 c.p.p. si prevede che l'autorità procedente a questa ricerca possa documentare l'attività ispettiva mediante rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, in quest'ultimo caso facendo in modo di tutelare la genuinità dei dati originali. Seppur questa previsione consideri solo le ipotesi in cui manchino o si disperdano le tracce del reato, nulla osta a ritenere che si possa procedere con le stesse forme di descrizione in ogni ipotesi di ispezione.

Ispezione personale

Ipotesi regolata dall'art. 245 c.p.p. che rende possibile procedere ad un'osservazione di corpi umani vivi a chiunque gli stessi appartengano. La generica espressione utilizzata dal legislatore l'interessato legittima la lettura secondo la quale possono essere sottoposti a ispezione non soltanto l'indagato, l'imputato e la persona offesa dal reato, ma anche un soggetto estraneo. Una disciplina che evidentemente segna il superamento dell'impostazione seguita dal precedente codice di rito che, invece, teneva distinti, quanto a presupposti, le ipotesi in cui bisognava procedere nei confronti dell'imputato da quelle che riguardavano invece soggetti terzi.

Il riferimento contenuto all'interno dell'art. 246 c.p.p. all'aggettivo personale non sembra assolutamente casuale. Lo stesso testimonia innanzitutto la volontà del legislatore di sottolineare che questo strumento investigativo comporti comunque una restrizione della libertà personale. Appare in proposito utile ricordare che l'ispezione può essere condotta anche ricorrendo all'impiego di poteri coercitivi volti a neutralizzare l'eventuale resistenza di chi vi deve essere sottoposto.

Lo stesso aggettivo legittima poi che la ricerca visiva possa essere compiuta non solo su ogni parte del corpo esposto o no che sia all'occhio altrui ma anche a tutte quelle cose che afferiscono alla persona: i c.d. effetti personali.

In evidenza

Un limite insuperabile appare certamente opponibile in ipotesi di ispezione personale: l'intangibilità dell'integrità fisica di chi la patisce. Ma non solo. Un secondo limite appare ipotizzabile soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 85/2099 per quegli atti ispettivi compiuti sul corpo della persona mediante il ricorso a strumentazione tecnica atta a superare le limitate capacità sensoriali umane, e non vi sia il consenso della persona che vi debba essere sottoposta.

Le conclusioni alle quali era giunta per molto tempo la giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto possibile ricorrere coattivamente ad accertamenti radiografici (Cass. pen., Sez. IV, n. 6284/2006; Cass. pen., Sez. IV, n. 25092/2007) non sembrano più attuali.

Con l'introduzione delle modifiche di sistema frutto della legge 85 del 2009, ed in particolare degli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p., il panorama normativo appare totalmente modificato e non più capace di sostenere le precedenti conclusioni esegetiche.

L'espresso riferimento contenuto in queste disposizioni alla circostanza che non solo per i prelievi coattivi utili per l'estrazione del DNA, ma anche per gli accertamenti medici si debbano rispettare le nuove procedure autorizzative, induce a ritenere che tutti gli interventi coattivi effettuati sul corpo della persona che richiedano specifiche competenze tecnico-scientifiche, debbono ricadere nell'ambito applicativo del nuovo art. 224-bis c.p.p.

Tutela della persona

A salvaguardia dei diritti della persona sottoposta ad ispezione l'art. 245 c.p.p. prevede che prima che le operazioni abbiano inizio l'interessato deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da una persona di sua fiducia, sempre che la stessa sia prontamente reperibile. Una espressione che allude alla necessità che questo individuo possa essere rintracciato in un tempo ragionevole e tale comunque da non pregiudicare l'attività che si sta per porre in essere.

Nella medesima disposizione si precisa altresì che questa persona debba avere le caratteristiche previste dall'art. 120 c.p.p. per intervenire quale testimone ad atti del procedimento. Sono così esclusi i minori degli anni quattordici, i soggetti affetti da palese infermità mentale o il manifestamente ubriaco o intossicato da stupefacenti, nonché i sottoposti a misure di sicurezza detentive o di prevenzione.

In evidenza
Si discute in dottrina sulle conseguenze dell'omesso avvertimento alla persona interessata della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia. Ad avviso di alcuni la stessa costituirebbe una mera irregolarità, per altri la stessa provocherebbe invece una nullità a regime intermedio qualora il soggetto da osservare sia l'imputato.

Accanto a questa tutela di carattere soggettivo la medesima disposizione stabilisce che l'ispezione debba essere eseguita sempre nel rispetto della dignità della persona e, fin dove sia possibile, del pudore. In particolare il totale denudamento della persona appare illegittimo laddove non sorretto effettive e specifiche ragioni (Cass. pen., Sez. I, n. 8411/2004).

Proprio per garantire il pudore del paziente prevede altresì l'art. 79 disp. att. c.p.p. che l'ispezione deve essere eseguita da una persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvo che questo non sia possibile o vi sia un'urgenza assoluta. Queste cautele non trovano applicazione, secondo quanto stabilisce il secondo comma dello stesso articolo, qualora ad eseguire l'ispezione sia un esercente la professione sanitaria.

In evidenza
A differenza di quanto previsto in caso di ispezione locale, o comunque di quanto stabilito in materia di perquisizione personale, nell'ipotesi di ispezione personale manca una previsione che imponga all'autorità giudiziaria di consegnare copia del decreto che dispone l'accertamento all'interessato. Una carenza che non sembra assolutamente giustificabile e che si pone in aperto contrasto con le garanzie che la Carta fondamentale richiede per gli atti limitativi della libertà personale, ex art. 13 Cost. impedendo di far conoscere le ragioni effettive dell'atto che si deve compiere.
Ispezione locale

Qualora l'ispezione abbia natura locale l'art. 246 c.p.p. prescrive che l'autorità procedente, nell'accingersi a compiere l'atto, deve provvedere a consegnare all'imputato e a chi ha la disponibilità dei luoghi copia del decreto che dispone l'ispezione.

L'obbligo di consegna del provvedimento è condizionata però dalla presenza in loco di questi soggetti, con la conseguenza che la loro assenza priverà gli interessati della possibilità di conoscere le ragioni poste a sostegno della predisposizione dell'atto.

A tutela del corretto svolgimento dell'attività di ricerca della prova sono stati riconosciuti poteri coercitivi all'autorità procedente, la quale, secondo quanto stabilisce il comma secondo dell'art. 246 c.p.p., può disporre che gli astanti restino sul posto sino a quando le operazioni non siano terminate, con la possibilità di ricondurvi coattivamente chi abbia trasgredito a questo invito.

Ispezioni nello studio del difensore

Una disciplina del tutto speciale è dedicata alle ispezione da eseguirsi presso gli uffici dei difensori. Stabilisce in proposito l'art. 103 c.p.p. che l'ispezione in tali luoghi è consentita solo nell'ipotesi in cui siano imputati il difensore o persona che vi svolge attività lavorativa, o qualora, chiunque sia l'imputato, gli inquirenti siano alla ricerca di tracce o altri effetti materiali del reato ovvero per ricercare persone o cose specificamente predeterminate.

L'estremo rigore nell'individuazione delle ipotesi in cui è possibile procedere alle ispezioni presso gli uffici dei difensori è stato accompagnato anche da una particolare attenzione alle forme che in questi casi devono essere rispettate.

Il comma 3 dell'art. 103 c.p.p. stabilisce innanzitutto che nell'accingersi ad eseguire un'ispezione presso tali luoghi chi vi procede deve provvedere ad informare il locale consiglio dell'ordine forense affinché il presidente o un suo delegato possano parteciparvi. A tali soggetti, se intervenuti, è riconosciuto il diritto di ottenere, a loro richiesta, una copia del provvedimento che dispone la misura.

Ed ancora in virtù di quanto previsto dal comma quarto dell'art. 103 c.p.p., in questi casi all'atto deve provvedere direttamente il giudice o nel corso delle indagini, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice, con esclusione dunque della possibilità di delegare questa attività alla polizia giudiziaria.

Garanzie difensive

Le regolano gli artt. 364 e 366 c.p.p. In virtù della prima disposizione il pubblico ministero prima di procedere ad una ispezione alla quale deve partecipare la persona sottoposta alle indagini la invita a presentarsi ai sensi dell'art. 375 c.p.p., avvisandolo che se privo di un difensore sarà difeso d'ufficio.

Al difensore, comunque nominato, spetta l'avviso, almeno ventiquattro ore prima, del compimento dell'atto, anche quando l'ispezione avvenga su persona diversa dall'indagato. Al di là della ricezione dell'avviso il difensore ha diritto di intervenire a questi atti, fatta sempre salva comunque la facoltà riconosciuta dall'art. 245 c.p.p. all'interessato di farsi coadiuvare da una persona di propria fiducia.

Il termine previsto dal comma tre dell'art. 364 c.p.p. è però derogabile, a condizione che l'avviso al difensore sia tempestivo, nei casi in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova.

Qualora vi sia un rischio di alterazione delle tracce che si vogliono trovare l'avviso può essere radicalmente omesso, garantendo comunque, anche in questo caso, il diritto del non avvertito di partecipare al compimento dell'atto.

La riconosciuta possibilità di derogare ai tempi di invio dell'avviso è stata accompagnata dalla previsione che impone all'organo procedente di enunciare, a pena di nullità, nella motivazione dell'atto le ragioni della deroga ed i modi dell'eventuale avviso (art. 365, comma 6, c.p.p.).

Completano le garanzie difensive le previsioni contenute nell'art. 366 c.p.p. a tenore del quale il verbale dell'attività ispettiva deve essere depositato nella cancelleria del pubblico ministero prima dello scadere del terzo giorno, ove resterà, per cinque giorni, a disposizione del difensore il quale potrà prenderne visione ed estrarne copia.

Nell'ipotesi in cui il difensore non sia stato avvisato, ha diritto ad ottenere la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto dalla cui notificazione inizierà a decorrere il termine per l'accesso allo stesso.

Con l'ultimo comma dell'art. 366 c.p.p. è comunque prevista la possibilità che il pubblico ministero, ove ricorrano gravi motivi, possa ritardare il deposito degli atti e l'esercizio delle facoltà connesse in un tempo che non può, però, mai essere superiore a trenta giorni.

Tutela penale

A presidio del regolare svolgimento dell'ispezione e della genuinità dell'accertamento che con lo stesso atto si vuole compiere sono poste le due fattispecie incriminatrici rispettivamente contenute negli artt. 374 (frode processuale) e 609 (perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie) c.p.

In particolare con la prima si sanzione la condotta processuale del soggetto che, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle persone. Una condotta che appare integrabile anche in ipotesi di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. (Cass. pen., Sez. IV, n. 47172/2007; Cass. pen., Sez. III, n. 8699/1996).

Con la seconda si punisce invece la condotta del pubblico ufficiale che esegue una ispezione personale abusando dei poteri inerenti alla sue funzioni.

Guida all'approfondimento

CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, 2006, 830;

FELICIONI, Le ispezioni e le perquisizioni, Giuffrè, 2004, 69

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