Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoroFonte: Cod. Pen Articolo 603 bis
05 Dicembre 2016
Inquadramento
La legge 29 ottobre 2016 n. 199 rubricata delle Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo è stata pubblicata il 3 novembre 2016 sulla Gazzetta ufficiale n. 257 ed è entrata in vigore il 4 novembre 2016. La nuova legge tenta di reprimere, in maniera più efficace, il fenomeno del c.d. caporalato introducendo importanti modifiche al sistema normativo sostanziale e processuale penalistico e prevedendo misure di sostegno ai lavoratori stagionali.
Elemento oggettivo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
L'art. 603-bis c.p. è stato inserito, nel nostro ordinamento, con il decreto legge del 13 agosto 2011 n.138, convertito con la legge 148, ed è stato collocato nella parte dedicata ai delitti contro la libertà individuale (Capo III del Titolo XII) del codice penale. L'art. 1 della legge n.199/2016 ha effettuato rilevanti modifiche all'art. 603-bis c.p. Ferma restando la clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca più grave reato), già presente nella precedente disciplina, viene punito chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di bisogno, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Rispetto alla precedente norma, quindi, è stata introdotta una fattispecie base che prescinde dalle condotte violente, minacciose o intimidatorie e viene altresì soppresso il riferimento all'attività organizzata di intermediazione e l'organizzazione dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro viene ora punito espressamente al comma 1, punto 2, dell'art. 603-bisc.p., laddove viene comminata la sanzione penale nei confronti di chi utilizza, assume o impiega manodopera, a prescindere dall'attività di intermediazione, a sua volta punita nel punto 1. La fattispecie base è punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia (nella riforma del 2016 non si parla più di intimidazione), il comma 2 dell'art. 603-bis prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La pena per tale condotta è identica a quella prevista dalla normativa precedente. Nel comma 2 dell'art. 603-bis c.p., il Legislatore ha scelto di mantenere la nozione di sfruttamento prevedendo che costituiscono indici sintomatici una o più delle seguenti circostanze:
Elemento soggettivo
Il delitto è punito a titolo di dolo, nella versione precedente alla legge 199/2016 era richiesto il dolo generico ma appariva necessario che l'agente si rappresentasse lo stato di bisogno o di necessità in cui versava il lavoratore sfruttato. Nella riforma del 2016, dall'art. 603-bis. c.p., è stato eliminato il riferimento allo stato di necessità, tale stato, tuttavia, non deve essere confuso con la scriminante dell'art. 54 c.p., in quanto nel delitto di cui all'art. 603-bis c.p. non vi è un annullamento totale di scelta da parte della vittima.
Le circostanze aggravanti specifiche
Al quarto comma dell'art. 603-bisc.p. è stata collocata la disposizione delle aggravanti specifiche che non si differenziano rispetto alla precedente versione se non per il fatto che prima erano collocate al comma terzo del 603-bis; un'altra modifica è al punto 3) laddove la dicitura di lavoratori intermediati è stata sostituita con quella di lavoratori sfruttati. È previsto l'aumento della pena da un terzo alla metà, quando:
È prevista una speciale attenuante introdotta dall'art.2, comma 1, della legge 199/2016 che comporta la riduzione della pena da un terzo a due terzi per colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria ad assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili (concorrenti) o per il sequestro di somme o altre utilità trasferite. Arresto obbligatorio in flagranza
L'art. 4 della legge 199 del 2016 ha modificato l'art. 380 c.p.p. inserendo dopo la lettera d) 1e prevedendo, tra i casi di arresto obbligatorio in flagranza, anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis, comma 2, c.p.
La confisca obbligatoria
In caso di condanna o di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato a seguito dell'introduzione dell'art. 603-bis.2 c.p con l'art. 2 della legge 199/2016. Resta ferma l'esclusione della confisca delle cose che appartengono a persona estranea al reato e la norma fa salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno. Inoltre, è prevista la confisca per equivalente con riferimento a beni nella disponibilità (anche indirettamente o per interposta persona) del reo e di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. Nella stessa materia è stata integrata la formulazione dell'art. 12- sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) convertito, con modifiche, dalla l. 7 agosto 1992 n. 356 in materia di confisca dove è stato aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali in caso di condanna è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Qualora vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato l'art. 3, della legge n.199/2016, ha introdotto il controllo giudiziario dell'azienda in luogo del sequestro preventivo nei procedimenti per i reati di cui all'art. 603-bis c.p. al fine di evitare gravi crisi occupazionali. La procedura prevede che il Gip nomini uno o più amministratori esperti in gestione aziendale. L'amministratore giudiziario (che affianca l'imprenditore) deve relazionare al giudice ogni tre mesi e quando emergano irregolarità. In ogni caso ha il compito di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo e procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento penale per i reati previsti dall'art. 603-bis c.p. siano in assenza di un regolare contratto di lavoro. Pene accessorie
La condanna per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, comporta ai sensi dell'art. 603-ter c.p. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione nonché l'esclusione per il periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti contributi da parte dello Stato o dall'Ue relativi al settore in cui ha avuto lo sfruttamento. L'art.6 della legge 199/2016 ha modificato l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità degli enti prevedendo la sanzione pecuniaria tra 400 e 1000 quote a carico dell'ente “responsabile” anche per il reato di cui all'art. 603-bisc.p. (l'importo di una quota ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 231/2001 va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549).
Il fondo per le misure antitratta
L'art. 7 della legge 199/2016 ha esteso le finalità del Fondo Anti Tratta anche alle vittime di caporalato inserendo all'art. 12, comma 3, della legge 228/2003 anche l'art. 603 bis c.p. considerata la omogeneità dell'offesa e dell'aumento dei casi in cui la vittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro. Casistica
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