Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Leonardo Marino
05 Dicembre 2016

Con il termine "caporalato" si fa riferimento a quella forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d'opera, specialmente agricola, attraverso intermediari (caporali) che assumono, per conto dell'imprenditore e percependo una tangente, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali.La legge 29 ottobre 2016 n. 199 rubricata delle Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo ...
Inquadramento

La legge 29 ottobre 2016 n. 199 rubricata delle Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo è stata pubblicata il 3 novembre 2016 sulla Gazzetta ufficiale n. 257 ed è entrata in vigore il 4 novembre 2016.

La nuova legge tenta di reprimere, in maniera più efficace, il fenomeno del c.d. caporalato introducendo importanti modifiche al sistema normativo sostanziale e processuale penalistico e prevedendo misure di sostegno ai lavoratori stagionali.

In evidenza

Caporalato - Forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d'opera, spec. agricola, attraverso intermediari (caporali) che assumono, per conto dell'imprenditore e percependo una tangente, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali.

(fonte: vocabolario Treccani)

Elemento oggettivo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

L'art. 603-bis c.p. è stato inserito, nel nostro ordinamento, con il decreto legge del 13 agosto 2011 n.138, convertito con la legge 148, ed è stato collocato nella parte dedicata ai delitti contro la libertà individuale (Capo III del Titolo XII) del codice penale.

L'art. 1 della legge n.199/2016 ha effettuato rilevanti modifiche all'art. 603-bis c.p.

Ferma restando la clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca più grave reato), già presente nella precedente disciplina, viene punito chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di bisogno, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Rispetto alla precedente norma, quindi, è stata introdotta una fattispecie base che prescinde dalle condotte violente, minacciose o intimidatorie e viene altresì soppresso il riferimento all'attività organizzata di intermediazione e l'organizzazione dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro viene ora punito espressamente al comma 1, punto 2, dell'art. 603-bisc.p., laddove viene comminata la sanzione penale nei confronti di chi utilizza, assume o impiega manodopera, a prescindere dall'attività di intermediazione, a sua volta punita nel punto 1.

La fattispecie base è punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia (nella riforma del 2016 non si parla più di intimidazione), il comma 2 dell'art. 603-bis prevede la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La pena per tale condotta è identica a quella prevista dalla normativa precedente.

Nel comma 2 dell'art. 603-bis c.p., il Legislatore ha scelto di mantenere la nozione di sfruttamento prevedendo che costituiscono indici sintomatici una o più delle seguenti circostanze:

  1. la retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Nella norma viene specificato che tali contratti sono quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro che comprende, pertanto, anche la violazione dei diritti dei lavoratori (quali il riposo settimanale, l'aspettativa obbligatoria, le ferie);
  3. la sicurezza e l'igiene sul lavoro (la legge 199/2016 ha soppresso l'inciso tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale);
  4. le generali condizioni di lavoro che comprendono metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.
Elemento soggettivo

Il delitto è punito a titolo di dolo, nella versione precedente alla legge 199/2016 era richiesto il dolo generico ma appariva necessario che l'agente si rappresentasse lo stato di bisogno o di necessità in cui versava il lavoratore sfruttato.

Nella riforma del 2016, dall'art. 603-bis. c.p., è stato eliminato il riferimento allo stato di necessità, tale stato, tuttavia, non deve essere confuso con la scriminante dell'art. 54 c.p., in quanto nel delitto di cui all'art. 603-bis c.p. non vi è un annullamento totale di scelta da parte della vittima.

In evidenza

Situazione di necessità. La situazione di necessità, il cui approfittamento costituisce condotta integrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù, deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza, materiale o morale, atta a condizionare la volontà della vittima e non va confusa con lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. (Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2010, n. 21630).

Le circostanze aggravanti specifiche

Al quarto comma dell'art. 603-bisc.p. è stata collocata la disposizione delle aggravanti specifiche che non si differenziano rispetto alla precedente versione se non per il fatto che prima erano collocate al comma terzo del 603-bis; un'altra modifica è al punto 3) laddove la dicitura di lavoratori intermediati è stata sostituita con quella di lavoratori sfruttati.

È previsto l'aumento della pena da un terzo alla metà, quando:

  1. i lavoratori reclutati siano superiori a tre;
  2. i soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. quando si commette il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, tenuto conto delle prestazioni da svolgere e delle condizioni lavorative.

Vecchio articolo 603-bis c.p.

(applicabile per i fatti commessi sino al 3 novembre 2016)

Nuovo articolo 603-bis c.p.

(entrato in vigore il 4 novembre 2016)

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

II. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

III. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

II. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

III.Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

IV. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Le attenuanti. L'art. 603-bis.1 c.p.

È prevista una speciale attenuante introdotta dall'art.2, comma 1, della legge 199/2016 che comporta la riduzione della pena da un terzo a due terzi per colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria ad assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili (concorrenti) o per il sequestro di somme o altre utilità trasferite.

Arresto obbligatorio in flagranza

L'art. 4 della legge 199 del 2016 ha modificato l'art. 380 c.p.p. inserendo dopo la lettera d) 1e prevedendo, tra i casi di arresto obbligatorio in flagranza, anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis, comma 2, c.p.

La confisca obbligatoria

In caso di condanna o di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p. è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato a seguito dell'introduzione dell'art. 603-bis.2 c.p con l'art. 2 della legge 199/2016.

Resta ferma l'esclusione della confisca delle cose che appartengono a persona estranea al reato e la norma fa salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Inoltre, è prevista la confisca per equivalente con riferimento a beni nella disponibilità (anche indirettamente o per interposta persona) del reo e di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

Nella stessa materia è stata integrata la formulazione dell'art. 12- sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) convertito, con modifiche, dalla l. 7 agosto 1992 n. 356 in materia di confisca dove è stato aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali in caso di condanna è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Il controllo giudiziario dell'azienda

Qualora vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato l'art. 3, della legge n.199/2016, ha introdotto il controllo giudiziario dell'azienda in luogo del sequestro preventivo nei procedimenti per i reati di cui all'art. 603-bis c.p. al fine di evitare gravi crisi occupazionali.

La procedura prevede che il Gip nomini uno o più amministratori esperti in gestione aziendale. L'amministratore giudiziario (che affianca l'imprenditore) deve relazionare al giudice ogni tre mesi e quando emergano irregolarità. In ogni caso ha il compito di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo e procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento penale per i reati previsti dall'art. 603-bis c.p. siano in assenza di un regolare contratto di lavoro.

Pene accessorie

La condanna per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, comporta ai sensi dell'art. 603-ter c.p. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione nonché l'esclusione per il periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti contributi da parte dello Stato o dall'Ue relativi al settore in cui ha avuto lo sfruttamento.

La responsabilità amministrativa degli enti

L'art.6 della legge 199/2016 ha modificato l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità degli enti prevedendo la sanzione pecuniaria tra 400 e 1000 quote a carico dell'ente “responsabile” anche per il reato di cui all'art. 603-bisc.p. (l'importo di una quota ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 231/2001 va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549).

Prescrizione

I termini di prescrizione di questo delitto sono raddoppiati ai sensi dell'art. 157, comma 6, c.p. come modificato dalla legge 172/2012.

Il fondo per le misure antitratta

L'art. 7 della legge 199/2016 ha esteso le finalità del Fondo Anti Tratta anche alle vittime di caporalato inserendo all'art. 12, comma 3, della legge 228/2003 anche l'art. 603 bis c.p. considerata la omogeneità dell'offesa e dell'aumento dei casi in cui la vittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro.

Casistica

Elementi costitutivi

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) deve ritenersi carente la motivazione sulla base della quale si affermi la configurabilità di detto reato avendo riguardo soltanto agli elementi indicativi dello sfruttamento (quali, nella specie - trattandosi di operai distaccati da altre imprese - un orario di lavoro largamente superiore alla regola delle otto ore giornaliere, la corresponsione di metà della retribuzione dovuta, essendo l'altra metà destinata ai titolari delle imprese distaccanti, il mancato riconoscimento del diritto alle ferie ed alle assenze per malattia), senza che risulti dimostrata la sussistenza anche dell'altro necessario elemento, costituito di violenza, minaccia o intimidazione (Cass. pen., Sez. V, 21 aprile 2016, n. 16735).

Presupposti-ambito di applicazione

In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603-bis, c.p., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dall'art. 18 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il requisito della intimidazione nella rinuncia dei lavoratori stranieri, privi di adeguati mezzi di sussistenza, a richiedere il pur irrisorio compenso pattuito con l'agente, per il timore di non essere più chiamati a lavorare) Cass. pen., Sez.V, 27 marzo 2014, n. 14591).

Condotta tipica del reato

La motivazione dell'ordinanza del tribunale di riesame, risulta largamente insufficiente riguardo ai modi di violenza, minaccia o intimidazione in cui, secondo la norma incriminatrice, deve realizzarsi la condizione di sfruttamento. Le predette modalità- connotano specificamente il maggiore disvalore sociale dei comportamenti di sfruttamento del lavoro assegnato ad essi dalla norma, spiegano l'inserimento della fattispecie nei delitti contro la personalità individuale - al pari delle incriminazioni ex articoli 600 e 601 c.p., caratterizzate da analoghe modalità di realizzazione - e giustificano la sanzione di livello medio-alto prevista dall'articolo 603 bis c.p., nonché le serie pene accessorie ex articolo 603-ter c.p., incidenti sulle facoltà connesse alla qualità di imprenditore (Cass. pen., Sez. V, 21 aprile 2016, n. 16737).

Sommario