Osservatorio sulla Cassazione - Giugno 2017
12 Luglio 2017
La distrazione dell'avviamento quale oggetto della bancarotta Cass. Pen. – Sez. V – 28 giugno 2017, n. 31677, sent. L'avviamento commerciale deve intendersi come la capacità di profitto di un'azienda, ed il suo valore come il plusvalore dell'azienda avviata, per cui esso non rappresenta per l'imprenditore una mera aspettativa di fatto, costituendo piuttosto un valore dell'azienda che lo incorpora. La natura patrimoniale dell'avviamento, tuttavia, non significa che esso sia suscettibile di autonoma disposizione, con la conseguenza che non è possibile configurare la distrazione dell'avviamento commerciale dell'azienda oggetto dell'impresa successivamente fallita se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quantomeno quei fattori aziendali in grado di generare l'avviamento. Ciò non esclude che l'avviamento possa costituire l'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta patrimoniale, sotto il profilo della distruzione.
I soci rispondono per i debiti della società cancellata entro quanto riscosso in sede di liquidazione Cass. Civ. – Sez. I – 22 giugno 2017, n. 15474, sent. Ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti del socio, sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione: l'obbligazione della società cancellata non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
Concessione di pegno su quote possedute in altre società: può essere bancarotta distrattiva infragruppo Cass. Pen. – Sez. V – 16 giugno 2017, n. 30212, sent. La concessione di pegno verso due istituti bancari, in favore della società controllante, per un importo notevolmente superiore a quello del debito gravante sulla società concedente, integra natura distrattiva, configurando un trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, senza contropartite economiche o vantaggi compensativi, da società che già versava in difficoltà finanziarie.
Rilevanza della cessione di quote nel reato di occultamento delle scritture contabili Cass. Pen. – Sez. III – 15 giugno 2017, n. 30159, sent. In difetto di elementi di segno contrario, con la cessione della totalità delle quote sociali normalmente avviene anche la consegna delle scritture contabili della società di cui sono state cedute le quote, trattandosi di adempimento strettamente correlato alla cessione e indispensabile per renderla effettiva: di conseguenza, nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'amministratore, per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, non può non tenersi conto dell'avvenuta cessione delle quote sociali.
Non svalutare crediti inesigibili integra il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio Cass. Pen. – Sez. V – 16 giugno 2017, n. 29885, sent. La permanenza nel bilancio di una società, poi fallita, di un credito inesigibile, senza operare la dovuta svalutazione secondo i criteri tecnici contenuti nei principi contabili, integra condotta rilevante, ex art. 223, comma 2, n. 1, l. fall., qualora abbia consentito alla società di proseguire l'attività senza prendere atto che il patrimonio netto era divenuto negativo, così da aggravare il dissesto con gli ulteriori impegni economici assunti.
Giurisdizione sulla dichiarazione di fallimento in caso di trasferimento fittizio della sede sociale Cass. Civ. – Sez. I – 16 giugno 2017, n. 14984, ord. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali coincida con il luogo in cui si trova la sede statutaria ma, in caso di discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a prevalere ai fini della determinazione della giurisdizione; di conseguenza, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, sull'istanza di fallimento nei confronti di una società di capitali già costituita in Italia, se al suo spostamento della sede legale all'estero non abbia fatto seguito anche il trasferimento effettivo dell'attività imprenditoriale.
La responsabilità dell'intermediario in caso di negoziazione individuale: limiti dell'execution only Cass. Civ. – Sez. I – 15 giugno 2017, n. 14884, sent. In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di “servizi di investimento” (art. 1, comma 5, TUF di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998), cioè mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 dello stesso D.Lgs. n. 58 cit. e del reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabili ratione temporis, senza che possa ricorrere nella specie il caso della cd. execution only di cui al cd. Regolamento intermediari Consob n. 16190 del 2007 (e successive modificazioni) il quale richiede, in ogni caso, che il cliente o il potenziale cliente sia stato chiaramente e documentalmente “informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni”.
Dichiarazione infedele: non rileva l'integrativa Cass. Pen. – Sez. III – 6 giugno 2017, n. 27967, sent. Per il delitto di dichiarazione infedele, ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, la rilevanza penale della condotta – consistente nell'indicazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi, è circoscritta alla presentazione della dichiarazione annuale, mentre sono escluse le altre dichiarazioni, tra cui quella integrativa.
Patti parasociali e contratto preliminare Cass. Civ. – Sez. I – 1 giugno 2017, n. 13877, sent. I patti parasociali vanno tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell'organizzazione societaria, quali quelli di modificazione del contratto sociale, giacchè i patti parasociali propriamente attengono non al piano organizzativo dell'ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie. Di conseguenza, i patti parasociali non possono essere equiparati ad un contratto preliminare (nella specie, tale equiparazione era stata avanzata dal ricorrente in quanto funzionale ad una pretesa necessaria forma pubblica, ex art. 1351 c.c., di un patto parasociale attinente alla modifica statutaria).
L'intermediario deve sempre accertare la qualifica di operatore qualificato in capo al cliente Cass. Civ. – Sez. I – 1 giugno 2017, n. 13872, sent. In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ratione temporis), secondo il quale gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli “operatori qualificati” ove “documentino il possesso dei requisiti di professionalità” stabiliti per i soggetti che “svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di intermediazione mobiliare”, impone all'intermediario di accertare, al momento dell'instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell'investitore, per il periodo minimo indicato, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione del cliente ad esonerarlo dalla detta verifica. |