La persona giuridica e l’autore del reato non sono coimputati
Giuseppe Marino
22 Luglio 2014
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisce una fattispecie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica: pertanto, l'ente e l'autore del reato non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi.
Le società imputate insieme ai propri dipendenti possono essere citate come responsabili civili?
La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 83 c.p.p. ed alle “disposizioni integrali” del d.lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), nella parte in cui non prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato non possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile nel processo penale dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti.
All'udienza preliminare di un processo penale a carico di alcune società (quali enti responsabili del reato a norma del d.lgs. n. 231/2001) e di alcuni loro dipendenti, le persone offese hanno chiesto la citazione delle società come responsabili civili, ai sensi dell'art. 83 c.p.p.. Il giudice rimettente ha, però, ritenuto che la richiesta non potesse essere accolta, perché l'art. 35, d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nei confronti delle società e degli enti, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'imputato e l'art. 83, comma 1, c.p.p. stabilisce – come si legge nell'ordinanza – che “l'imputato non può essere chiamato a rispondere in via civile nel processo penale per il fatto dei coimputati, qualora prima non sia stato prosciolto o non sia stata pronunziata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere”. Perciò, ad avviso del giudice a quo, le società, essendo “imputate” insieme ai “coimputati” propri dipendenti, non potrebbero essere citate come responsabili civili.
Questa preclusione, però, secondo il giudice rimettente, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento per persone offese nel processo penale, a seconda che gli enti che devono rispondere dei comportamenti dei loro dipendenti siano o meno chiamati a partecipare al processo per una loro responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in quanto solamente nel secondo caso, in quello cioè in cui una siffatta responsabilità non sia stata loro addebitata, essi potrebbero essere citati come responsabili civili.
Il giudice a quo non individua la norma lesiva del parametro costituzionale? La questione è inammissibile
La pronuncia in commento ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sotto diversi profili. Innanzitutto, la Consulta rileva che il giudice rimettente ha contestato, in relazione all'art. 3 Cost., la compatibilità costituzionale dell'attuale formulazione dell'art. 83 c.p.p. e delle disposizioni integrali del d.lgs. n. 231/2001, riferendo così la questione all'intero testo normativo recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, senza individuare la disposizione il cui contenuto normativo, in collegamento con quello dell'art. 83, co. 1, c.p.p., determinerebbe la lamentata lesione del principio di uguaglianza.
Così formulata, la questione risulta inammissibile, posto che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma (o la parte di essa) che determina la paventata violazione dei parametri costituzionali invocati (ex plurimis, ordinanze n. 21/2003, n. 337/2002 e n. 97/2000).
Questione di legittimità costituzionale inammissibile se il petitum è incerto
La Corte costituzionale ha individuato un ulteriore profilo di inammissibilità della questione nell'indeterminatezza del petitum, atteso che il giudice a quo non ha chiarito quale dovrebbe essere l'intervento additivo che occorrerebbe adottare per eliminare la pretesa illegittimità costituzionale.
In particolare, non viene indicato lo strumento giuridico attraverso il quale dovrebbe darsi alle persone offese e vittime del reato la possibilità di chiedere agli enti, nel processo penale, il risarcimento del danno, il che potrebbe avvenire sia consentendo la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, sia consentendo la citazione di questo come responsabile civile.
La generica e incerta formulazione del petitum, sotto il profilo della pronuncia da adottare per eliminare la denunciata illegittimità costituzionale, rende la questione inammissibile.
Responsabilità delle persone giuridiche: l'ente e l'autore del reato non sono coimputati
Secondo il giudice rimettente, il tenore letterale dell'art. 83 c.p.p, comma 1, c.p.p. precluderebbe una lettura che faccia assumere “la veste di responsabili civili” a persone cui si è attribuita la qualifica formale di imputati. La pronuncia in commento, tuttavia, ritiene contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Ed infatti, si ritiene che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo. Ma se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi.
Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, comma 1, c.p.p., alla quale il giudice rimettente fa riferimento, non costituisce un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile.
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Sommario
Le società imputate insieme ai propri dipendenti possono essere citate come responsabili civili?
Il giudice a quo non individua la norma lesiva del parametro costituzionale? La questione è inammissibile
Questione di legittimità costituzionale inammissibile se il petitum è incerto
Responsabilità delle persone giuridiche: l'ente e l'autore del reato non sono coimputati