La modifica degli obblighi informativi degli emittenti quotati

Claudio Sottoriva
17 Marzo 2016

Con l'entrata in vigore a partire dal 18 marzo 2016 del D.Lgs. n. 25/2016, di attuazione della Direttiva 2013/50/UE viene riformata la disciplina relativa agli obblighi informativi degli emittenti. La riforma prevede, tra l'altro, l'abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, precedentemente prevista dall'art. 154-ter, comma 5, T.U.F.
Introduzione

Con l'entrata in vigore a partire dal 18 marzo 2016 del D.Lgs. n. 25/2016, di attuazione della Direttiva 2013/50/UE viene riformata la disciplina relativa agli obblighi informativi degli emittenti. La riforma prevede, tra l'altro, l'abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società emittenti, precedentemente prevista dall'art. 154-ter, comma 5, T.U.F.

La Consob avrà il compito di emanare un regolamento con il quale disporre, in caso di necessità, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rispetto alla semestrale e al bilancio annuale, ma dal carattere molto più semplificato e riguardanti: una descrizione generale della situazione patrimoniale, l'andamento economico anche con riferimento alle controllate, un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni nel periodo di riferimento che incidono sulla situazione patrimoniale.

Il Decreto Legislativo n. 25/2016 ha, inoltre, prolungato i termini per la pubblicazione della relazione semestrale da sessanta giorni a tre mesi, decorrenti dalla chiusura del semestre d'esercizio (art. 154-ter, comma 2, T.U.F.).

Il recepimento della Direttiva 2013/50/UE e le modifiche al T.U.F.

La Direttiva n. 2004/109/CE (c.d. “Transparency”)del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza delle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo aveva introdotto una disciplina uniforme degli obblighi di informazione cui sono tenuti gli emittenti quotati e i relativi azionisti, nonché una regolamentazione del sistema di comunicazione al pubblico di tutta l'informazione disponibile.

La disciplina introdotta prevedeva, tra l'altro:

  • obblighi di informazione periodica, a carico dell'emittente, sulla situazione finanziaria dello stesso e delle imprese controllate, e un regime di responsabilità per l'adempimento di tali obblighi in capo agli organi di amministrazione, direzione e controllo. Tali obblighi consistono nella predisposizione di tre documenti: una relazione finanziaria annuale (art. 4), una relazione finanziaria semestrale (art. 5) e resoconti intermedi sulla gestione (art. 6);
  • obblighi di informazione continuativa concernenti gli assetti proprietari (disciplina delle informazioni sulle partecipazioni rilevanti);
  • una disciplina delle modalità di diffusione delle informazioni regolamentate.

Il 6 novembre 2007 è stato adottato il Decreto Legislativo n. 195 di “Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la Direttiva 2001/34/CE” in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005). Il provvedimento è stato pubblicato nella G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 ed è divenuto vigente il 24 novembre 2007. Il D.Lgs. n. 195/2007 ha modificato e integrato il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – di seguito T.U.F.) nella materie contemplate dalle disposizioni comunitarie.

La Direttiva 2013/50/UE (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 6 novembre 2013 ed entrata in vigore in data 26 novembre 2014) ha modificato la Direttiva 2004/109/CE, con lo scopo di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi per le società quotate e garantire una maggiore trasparenza degli assetti proprietari delle società che hanno emesso valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Le principali modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/50/UE riguardano in sintesi:

a) l'informativa sulle partecipazioni rilevanti, introducendo l'estensione degli obblighi di comunicazione dell'acquisizione o della cessione anche di strumenti finanziari con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne, con regolamento fisico e in contanti e la previsione dell'obbligo di aggregazione dei diritti di voto relativi alla detenzione di azioni e di strumenti finanziari;

b) l'informativa in materia finanziaria, con l'abolizione dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione (facendo salva la facoltà degli Stati membri di imporre la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive se tale obbligo non costituisca un onere finanziario consistente e se le informazioni aggiuntive siano proporzionate); l'estensione del termine per la pubblicazione della relazione semestrale da due a tre mesi dalla fine del semestre e la previsione dell'obbligo di pubblicare le relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione a partire dal 1° gennaio 2020 (a condizione che l'ESMA abbia effettuato un'analisi costi-benefici);

c) l'informativa in materia non finanziaria, con l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione di una relazione, su base annua, relativa ai pagamenti effettuati ai governi a carico degli emittenti operanti nell'industria estrattiva o forestale primaria;

d) l'accesso alle informazioni regolamentate;

e) le sanzioni, con la predisposizione di un sistema sanzionatorio più articolato, comprensivo: a) della previsione di uno specifico regime di responsabilità dei membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza e di controllo delle società emittenti; b) di sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da poter essere dissuasive a sostegno di mercati corretti e trasparenti; c) della possibilità di sospendere i diritti di voto dei titolari di azioni e di strumenti finanziari che non adempiono agli obblighi di notifica in materia di partecipazioni rilevanti; d) della pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative per la violazione degli obblighi previsti dalla Direttiva, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di ritardare la pubblicazione o di procedere alla pubblicazione in forma anonima in taluni specifici casi.

Il termine di recepimento della Direttiva 2013/50/UE è scaduto il 26 novembre 2015; in data 27 ottobre 2015 si è conclusa la consultazione pubblica indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto le modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), necessarie al fine di recepire la citata Direttiva, sulla base della delega contenuta nella Legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di Delegazione Europea 2014).

Sulla G.U. n. 52 del 3 marzo 2016 è stato pubblicato il testo del D.Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016 che dà attuazione della Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 che entra in vigore a decorrere dal 18 marzo 2016 e che ha modificato il contenuto del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza). Alle modifiche al T.U.F. dovranno seguire le modifiche alla regolamentazione della Consob, necessarie per dare attuazione all'intervento di riforma.

I contenuti delle modifiche

Per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa periodica degli emittenti, di cui all'art. 154-ter del T.U.F. si rammenta che, ai sensi della norma vigente, gli emittenti devono mettere a disposizione del pubblico: (i) la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; (ii) la relazione finanziaria semestrale entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre di ciascun esercizio; e (iii) il resoconto intermedio di gestione entro i quarantacinque giorni successivi alla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio.

Con il comma 7 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 25/2016 non è stato sostanzialmente variato il termine di cui al punto (i) per quanto riguarda la relazione annuale (si prevede una mera modifica terminologica da “centoventi giorni” a “quattro mesi”), mentre è stato esteso il termine di cui al punto (ii), prevedendo che la relazione semestrale debba essere pubblicata “non appena possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio”.

In particolare, la Direttiva 2013/50/UE ha allungato i termini per la pubblicazione della relazione semestrale portandola da 2 a 3 mesi dalla fine del semestre considerato, allo scopo di garantire una maggiore flessibilità agli emittenti e una riduzione degli oneri amministrativi (Considerando 6, Direttiva 2013/50/UE).

Ulteriormente, è stato abolito l'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione (c.d. “relazioni trimestrali”). La Direttiva 2013/50 conclude un percorso - iniziato con la Direttiva Transparency del 2004 e con il relativo Decreto di trasposizione del 2007 - di maggiore considerazione non solo dei vantaggi ma anche degli svantaggi dell'informativa trimestrale, in particolare in termini di maggiore rischio di short-termism e volatilità dei titoli. Due sono le motivazioni a sostegno dell'abrogazione: l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi correlati all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare a carico degli emittenti di minori dimensioni, e il rischio che la pubblicazione di resoconti intermedi possa incoraggiare i risultati a breve termine, a scapito degli investimenti di più lunga prospettiva (Considerando 4).

Mentre fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 25/2016 gli emittenti erano obbligati a predisporre e comunicare al mercato la documentazione finanziaria e contabile ogni tre mesi (resoconto intermedio di gestione), è ora previsto che la Consob possa prevedere, con proprio regolamento, obblighi di disclosure aggiuntivi per la documentazione finanziaria, sempre in accordo a quanto previsto dalla Direttiva Transparency e dalla Direttiva 2013/50/UE.

In merito si evidenzia che la modifica risulta particolarmente rilevante in quanto, considerato che il D.Lgs. n. 25/2016 entra in vigore il 18 marzo e non prevede una espressa disciplina transitoria sul punto, ove Consob non emani in tempi brevi una regolamentazione, gli emittenti – inclusi gli enti finanziari, come espressamente previsto dal nuovo art. 154-ter, comma 5 T.U.F. – non sarebbero tenuti a redigere il rendiconto relativo al primo trimestre del 2016.

In particolare, con proprio regolamento la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in:

  • una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;
  • una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

La revisione della precedente disciplina trova giustificazione nel Considerando (4) della Direttiva 2013/50/UE secondo cui la pubblicazione delle relazioni trimestrali rappresenta un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti senza essere necessario per la tutela degli investitori. Ma la considerazione più rilevante è che tali obblighi incoraggerebbero il fenomeno del c.d. short-termism, ossia la maggiore attenzione per i risultati a breve termine, che devono essere comunicati al mercato ogni tre mesi, a scapito degli investimenti a lungo termine.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 154-ter del T.U.F., la Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con proprio regolamento:

a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

Inoltre, fermi restando i poteri previsti dall'art. 157, comma 2, del T.U.F. la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

Sempre in tema di informativa delle società quotate, il D.Lgs. n. 25/2016 nel richiamare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015 (di attuazione della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci di esercizio e consolidati di gruppo) ha previsto l'introduzione dell'art. 154-quater del T.U.F. in tema di trasparenza dei pagamenti ai governi.

In particolare è previsto che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i) del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, devono pubblicare, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi – riportati a livello consolidato - redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo Decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Disciplina sanzionatoria e conclusioni

Le modifiche alla disciplina delle società quotate apportate dal D.Lgs. n. 25/2016 includono la rivisitazione di alcune disposizioni in materia sanzionatoria, sulla scorta della Direttiva 2013/50/UE (Considerando 16 e 17) che auspica: (i) l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie sufficientemente elevate per essere dissuasive; (ii) l'introduzione di sanzioni dirette ai componenti degli organi di amministrazione, gestione, sorveglianza o controllo per gli illeciti commessi dall'ente per cui agiscono; (iii) la previsione, per le violazioni più gravi, di sanzioni volte a sterilizzare il voto dei soggetti che non adempiono agli obblighi di notifica delle partecipazioni rilevanti; (iv) la pubblicazione delle sanzioni irrogate per garantire l'effetto deterrente sul grande pubblico.

L'intervento di modifica, in tema revisione dell'attuale sistema sanzionatorio, è finalizzato ad una generale razionalizzazione delle sanzioni connesse alla mancata disclosure relativamente a:

(i) l'adesione o meno ai codici di autodisciplina (secondo il meccanismo di comply or explain di cui all'art. 123-bis, comma 2, lett. a) del T.U.F.);

(ii) le informazioni price sensitive di cui agli artt. 114 e 114-bis T.U.F., le informazioni richieste dalla Consob ai sensi dell'art. 115, le informazioni relative ai registri insider (art. 115-bis), nonché le informazioni di natura finanziaria di cui agli artt. 154-bis, 154-ter e del nuovo 154-quater;

(iii) l'acquisizione o la perdita di partecipazioni rilevanti e/o reciproche;

(iv) l'esistenza di patti parasociali.

Per quanto concerne l'affievolimento degli obblighi di informativa periodica, pur osservandosi una effettiva riduzione degli oneri amministrativi in capo agli emittenti, la valutazione complessiva del nuovo assetto normativo, allo stato, rimane incompleta in attesa degli appositi regolamenti che la Consob dovrà predisporre.

La Consob è chiamata (ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 25/2016) ad integrare la disciplina del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportando le opportune modifiche ai propri regolamenti, al fine di garantire la piena rispondenza agli obblighi di trasparenza di cui alla Direttiva 2004/109/CE, così come modificata dalla Direttiva 2013/50/UE, con particolare riferimento agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate.

Guida all'approfondimento

Per una analisi dei contenuti della Direttiva 2013/34/UE in tema di relazione sui pagamenti ai governi si veda C. Sottoriva, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE), Giuffrè, 2014.

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