Presupposti per la risoluzione del concordato fallimentare

La Redazione
04 Aprile 2016

Il termine annuale previsto dall'art. 137 l. fall. per il ricorso per la risoluzione del concordato fallimentare decorre dalla data di scadenza fissata per l'ultimo pagamento, mentre laddove questa non sia stata determinata il dies a quo è individuato nel momento dell'esaurimento delle operazioni di liquidazione.

Il termine annuale previsto dall'art. 137 l. fall. per il ricorso per la risoluzione del concordato fallimentare decorre dalla data di scadenza fissata per l'ultimo pagamento, mentre laddove questa non sia stata determinata il dies a quo è individuato nel momento dell'esaurimento delle operazioni di liquidazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6043/2016.

La vicenda. A seguito della sentenza con cui il Tribunale di Teramo dichiarava la risoluzione del concordato fallimentare con riapertura del fallimento, a causa dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal decreto di omologazione, il fallito ricorre innanzi alla Corte di Cassazione deducendo la violazione dell'art. 137 l. fall. per aver i giudici di merito trascurato il decorso del termine annuale previsto dalla norma citata.

La reviviscenza della procedura originaria. Precisando in via preliminare che nella fattispecie in esame il regime normativo applicabile è quello precedente al D.Lgs. n. 5/2006, il Collegio dà continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui la riapertura del fallimento, a seguito della risoluzione del concordato fallimentare, comporta la reviviscenza della procedura concorsuale originaria e non dà vita ad una nuova ed autonoma procedura. In tale prospettiva, il fallimento prosegue nella sua conformazione originaria, con le medesime potestà organizzatorie dei suoi organi, nonché gli specifici poteri e responsabilità di vigilanza, tra i quali deve annoverarsi anche il potere del curatore di assumere l'iniziativa di cui al predetto art. 137 l. fall. (nel testo previgente), come avvenuto nel caso di specie.

La risoluzione del concordato e i tempi di pagamento. Per quanto attiene al merito della censura, la S.C. precisa i due elementi a cui si riferisce l'art. 137 l. fall. nel precludere la pronuncia di risoluzione del concordato fallimentare decorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento proposto dal debitore. Si tratta, da un lato, della pronuncia della sentenza stessa (ad esclusione quindi dei rilievi istruttori, della proposizione della domanda e del contradditorio) e, dall'altro, del tempo di pagamento indicato nell'omologazione, inteso quale termine ivi stabilito. In quanto fattori di natura puramente oggettiva, l'approccio interpretativo deve essere particolarmente rigoroso, evitando ogni margine di variabilità o discrezionalità e ciò in considerazione delle reazioni che la disciplina concorsuale accorda ai creditori individuali e dell'ampiezza delle funzioni degli organi di controllo.

Il decorso del termine annuale. In conclusione, la Corte, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, precisa che il termine per proporre il ricorso per la risoluzione del concordato fallimentare ai sensi dell'art. 137 l. fall. decorre dalla data di scadenza fissata per l'ultimo pagamento, mentre laddove questa non sia stata determinata il termine annuale decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione, comprensive non solo della vendita dei beni dell'imprenditore, bensì anche della predisposizione e comunicazione del piano di riparto.
Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza cassata senza rinvio.

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