Società controllate e collegate

18 Settembre 2013

Il Codice Civile all'articolo 2359 dà una precisa definizione delle società controllate e collegate, dove sono considerate controllate:1.Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea Ordinaria;2.Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea Ordinaria;3.Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con la stessa.Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole ed essa si presume quando nell'Assemblea Ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati.
Inquadramento

Il Codice Civile all'articolo 2359 dà una precisa definizione delle società controllate e collegate, dove sono considerate controllate:

  1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

  2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

  3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con la stessa.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole ed essa si presume quando nell'Assemblea Ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati.

La materia riguardante le società controllate e collegate, ci fornisce uno spunto per introdurre il concetto di gruppo societario. Con detto termine s'intende un'aggregazione d'imprese aventi autonomia patrimoniale, ma aventi collegamento organizzativo. In qualità di capogruppo, si trova la holding che detta una direzione unitaria alle società del gruppo coordinandone l'attività.

Parliamo di gruppo di imprese quando un soggetto controllante (che può essere una holding o capogruppo) abbia la possibilità di esercitare nei confronti di altre società dette controllate un'attività di direzione e coordinamento.

Si desume svolga un'attività di “direzione” la holding che esercita un'influenza importante e decisiva, detta dominante, mentre svolge unicamente un'attività di coordinamento la holding che esercita un'influenza meno incisiva di quella relativa alla “direzione” perché maggiormente limitata.

Il gruppo complessivamente considerato è portatore di un interesse proprio, che in alcuni casi può configgere con quello delle singole controllate.

Principali caratteristiche

Secondo la definizione del Codice Civile per società controllata s'intende quella in cui un'altra società eserciti un'influenza dominante, tale da poter disporre della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea Ordinaria o disponga della maggioranza dei voti esercitabili nella stessa. Mentre per società collegate s'intendono quelle nelle quali un'altra società eserciti un'influenza notevole.

In questo modo si giunge alla creazione di gruppi d'imprese ovvero quando un soggetto controllante (sottoforma di holding o capogruppo) esercita nei confronti di altre società un'attività di direzione e coordinamento.

Il gruppo, inteso come complesso di società, è portatore di interesse proprio che in alcuni casi può configgere con quello delle controllate. L'influenza dominante esercitata si sostanzia nell'imporre la propria volontà sostituendola integralmente a quella degli organi amministrativi.

La holding o capogruppo che eserciti sulle controllate un'influenza svolge unicamente attività di coordinamento.

Nel caso in cui la partecipazione di una società in un'altra non consente di esercitare un'attività di direzione e controllo, ma esclusivamente un'influenza notevole sulla partecipata, non si arriva a parlare di gruppo di imprese, ma di collegamento fra società.

Da evidenziare immediatamente che tra gruppi societari e collaborazione tra aziende esistono grandi differenze, visto che quest'ultime generalmente nascono come contratti stipulati tra aziende per raggiungere uno scopo comune, ma senza perdere la propria identità e possono avere la forma di:

  • consorzio;
  • società consortile;
  • joint venture;
  • ATI (Associazione Temporanea di Imprese);
  • GEIE;
  • associazione in partecipazione

Qualunque soggetto del gruppo che eserciti un'attività di direzione e coordinamento, possedendo delle partecipazioni nelle società controllate può essere classificato come holding, che può essere unica capogruppo od una subholding.

La holding può essere:

  • pura, nel qual caso si limita a svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti delle altre società del gruppo;
  • impura od operativa, nel caso in cui oltre alle attività prima citate svolga anche un'attività di produzione e scambio, o finanziaria.

Inoltre la Cassazione, con sentenza numero 3724 del 13 marzo 2003, concetto ribadito poi dalla Corte d'Appello di Ancona del 21 settembre 2004, ha stabilito che alla holding di tipo personale, ovvero quella in cui una persona fisica è a capo di una società di capitali detenendone la maggioranza delle quote od azioni e svolgendo l'attività di amministratore “di fatto” perché dirige e coordina le società, è riconosciuta la qualifica di imprenditore.

Le holding devono rispettare particolari adempimenti nella redazione del bilancio e sono inoltre soggette a particolari limitazioni relativamente al potere dei soci di farsi rappresentare nelle Assemblee.

Con riferimento alle società controllate le holding devono:

  1. indicare i propri rapporti con le controllate nello Stato Patrimoniale, nel Conto Economico, nella Nota Integrativa e nella relazione sulla gestione;
  2. allegare al proprio bilancio la copia integrale dell'ultimo bilancio approvato dalle società controllate

Inoltre, se la holding ha la forma della società di capitali, la presenza di un gruppo societario fa sorgere l'obbligo di redigere il bilancio consolidato ovvero un Bilancio che tenga conto dei risultati di tutte le società del gruppo.

Per quanto riguarda la partecipazione dei soci della holding alle Assemblee si segnala che questi non possono farsi rappresentare dai membri dell'Organo Amministrativo, di Controllo o dai dipendenti così come stabilito dall'articolo 2372 comma 5 del Codice Civile.

Inoltre per evitare problemi legati alle cosiddette partecipazioni incrociate, qualora i soci fossero società controllate dalla holding, le stesse non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea pena l'annullabilità della delibera, come disposto dall'articolo 2359 bis comma 5 del Codice Civile.

Passando alle società controllate si segnala come le stesse siano soggetti autonomi ed indipendenti tra loro e possono aver forma di società di capitali, di persone, cooperativa, consortile, aventi sede in Italia o all'estero.

Risponde col proprio patrimonio per le obbligazioni contrattuali e non assunte per l'esercizio dell'impresa e nella redazione del Bilancio d'esercizio gli Amministratori di ciascuna controllata devono indicare i rapporti con le altre società del gruppo, in particolare nella nota integrativa. Nella relazione sulla gestione, poi, vanno precisamente descritti i rapporti intercorsi i rapporti tra la holding e le controllate, oltre agli effetti che questi hanno avuto sullo svolgimento dell'attività e sui risultati di bilancio.

Per ciò che concerne gli obblighi pubblicitari, l'articolo 2497-bis del Codice Civile dispone che gli Amministratori della società controllata debbano aggiungere negli atti e nella corrispondenza societaria tutti dati della holding preceduti dalla dicitura “ società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di ...”.

Oltre a questo, gli amministratori devono provvedere all'iscrizione in un'apposita sezione del registro delle imprese ed in caso di omissione sono responsabili degli eventuali danni che il loro comportamento può aver arrecato ai soci od ai terzi, come previsto dall'articolo 2497 bis 3 comma Codice Civile, esponendosi ad una responsabilità personale che non coinvolge la holding.

Nel caso in cui le decisioni dell'Assemblea o degli Amministratori di società controllate e quindi influenzate da un interesse di gruppo, come disposto all'articolo 2497 ter Codice Civile, confligga con gli interessi della controllata stessa le stesse delibere vanno motivate in modo chiaro e circostanziato, specificando con esattezza le ragioni che le hanno determinate.

Da segnalare, inoltre, che se il controllo viene esercitato da una holding quotata in borsa il

bilancio della controllata

, ferme restando le competenze dell'organo di controllo interno, deve essere obbligatoriamente sottoposto a revisione a meno che attivo patrimoniale e ricavi siano di scarsa entità od esista un comprovato impedimento. Al riguardo si segnalano l'articolo 151 della Delibera Consob 11971/99 e l'articolo 165 del TUF. L'obbligatorietà della revisione decorre dall'esercizio nel corso del quale viene acquisito il controllo e si applicano fino a chiusura dell'esercizio durante il quale il controllo è venuto meno.

Disciplina del diritto di recesso

Ogni socio di una società controllata, stando a quanto disposto dall'articolo 2497-quater del Codice Civile, può manifestare il diritto di recesso, oltre che per cause generali previste per ogni società, anche per questioni particolari che sotto si riassumono:

Si evidenzia che modalità e termini sono disciplinati dalle stesse norme dettate per le società di capitali

Motivi particolari di recesso

Scadenza recesso

Puntualizzazioni

Società di appartenenza in cui il socio entra o esce dal gruppo causando alterazioni del rischio d'investimento

30 giorni dall'entrata od uscita dal gruppo

Perché sia possibile esercitare il diritto di recesso il socio deve provare il pregiudizio subito o per lo meno le mutate condizioni di rischio

Il diritto di recesso è escluso se:

1) si tratta di società quotata

2) viene promossa un'offerta pubblica di acquisto

La holding ha deliberato

Una trasformazione coincidente con il mutamento dello scopo sociale

15 giorni da quando è stata assunta la delibera

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La holding ha deliberato

Una modifica dell'oggetto sociale che consenta l'esercizio di attività che variano le condizioni economiche e patrimoniali della società peggiorando le aspettative di rischio e redditività del socio sempre a condizione che il mutamento sia sensibile e non di scarsa importanza

15 giorni da quando è stata assunta la delibera

Perché sia possibile esercitare il diritto di recesso il socio deve provare il pregiudizio subito o per lo meno le mutate condizioni di rischio

Il diritto di recesso è escluso se il pregiudizio risulta essere di scarsa importanza e determinato da altri fattori

Il socio abbia ottenuto una sentenza di condanna esecutiva contro la holding per evidenti ragioni del venir meno del rapporto di fiducia

30 giorni dal deposito della sentenza ad opera del cancelliere

Il recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione. Nel caso la sentenza di condanna venisse riformata la stessa non potrà rimettere in discussione il recesso già esercitato.

Le possibili attività del gruppo

Passando ora all'esame delle più rilevanti attività del gruppo che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

  1. finanziamenti e successivi rimborsi tra società del gruppo;
  2. lettere di patronage;
  3. lavoratori di società appartenenti al gruppo;
  4. obblighi per i gruppi operanti nel mercato di rischio;
  5. insolvenza di società appartenenti al gruppo

Accade spesso che la holding conceda finanziamenti alle altre società del gruppo. Nel momento in cui questi finanziamenti devono essere rimborsati, l'articolo 2497-quinquies del Codice Civile che richiama l'articolo 2467, prevedendo che il rimborso dei finanziamenti concessi dalla holding alla società controllata in particolari momenti della vita sociale sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri crediti se i finanziamenti sono stati concessi:

  • eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto della controllata;
  • situazione della controllata che avrebbe richiesto nuovi conferimenti.

La regola della postergazione non si applica se la società era in bonis. In caso di fallimento della holding il rimborso effettuato nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento va restituito al curatore.

E' assai frequente che la holding rilasci lettere di patronage o garanzia a favore di società controllate e dirette ad istituti bancari. A seconda del contenuto di queste lettere la holding assume responsabilità più o meno evidenti. Nel primo caso, quello delle garanzie deboli, la holding si limita a fornire informazioni sulle condizioni patrimoniali della controllata. Nel caso dell'assunzione di responsabilità evidenti la holding garantisce presso la banca obbligazioni della controllata assumendosi specifici obblighi. Corre sempre l'obbligo per la holding di non dichiarare il falso e fornire notizie diligentemente controllate e vagliate.

Per quanto riguarda i lavoratori di società appartenenti al gruppo è palese che ciascuna società sia titolare esclusiva dei rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti, senza che i relativi obblighi si estendano a tutte le altre società del gruppo. Quindi come già sancito dalla Cassazione con le sentenze 9 dicembre 1991 numero 13226 e 2 febbraio 1988 numero 957, se uno stesso l avoratore intrattiene rapporti con più società dello stesso gruppo, tali rapporti sono in principio diversi e non unificabili. Ad ogni modo se la società capogruppo, formalmente estranea ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, si comporta come concreto ed effettivo datore di lavoro nei confronti di essi assume “di fatto” il ruolo di datore di lavoro nei confronti di essi con le relative responsabilità.

Nei gruppi di dimensioni comunitarie i lavoratori devono essere coinvolti nelle scelte del gruppo e nella vita come disposto dal Decreto Legislativo n. 74/2002.

Secondo la definizione degli articoli 165-ter e seguenti del TUF sono mercati a rischio quelli degli Stati che non garantiscono la trasparenza della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società e conseguentemente sui gruppi che operano in tali mercati gravano particolari obblighi tra i quali si ricordano (art. 165-quater TUF):

  • allegare al proprio bilancio d'esercizio, od al consolidato, il bilancio della società estera controllata redatto con le regole esistenti per le società italiane;
  • allegare una relazione dettagliata degli amministratori sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e quella estera controllata;
  • sottoscrivere la relazione da parte del direttore generale;
  • sottoporre il bilancio della società estera a revisione;
  • sottoscrivere il bilancio della società estera controllata da parte del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale o dirigente preposto;
  • allegare il parere espresso dal proprio organo di controllo;
  • trasmettere il Bilancio della società estera controllata sottoscritto e corredato da relazione

Per ciò che concerne gli adempimenti delle società italiane collegate e controllate come disposto dagli articoli 165 quinquies e 165 sexies del TUF gli adempimenti sono:

1. allegare al proprio bilancio una relazione degli amministratori che deve esporre:

  • i rapporti intercorrenti tra la stessa e la società estera collegata o holding;
  • le reciproche situazioni debitorie e creditorie;
  • le operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio;
  • la prestazione di garanzie per strumenti finanziari emessi

2. sottoscrivere la relazione da parte del direttore generale o dirigente preposto;

3. allegare il parere dell'organo di controllo preposto

Per quanto riguarda lo stato di insolvenza di società appartenenti ad un gruppo è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale non può mai essere dichiarato il fallimento del gruppo di società come entità a sé stante, ma solo l'eventuale fallimento di una società del gruppo.

La Legge invece disciplina l'ipotesi di concordato preventivo in un gruppo di società, ovvero ciascuna società può presentare un piano di ristrutturazione del debito sulla scorta di un comune piano relativa all'impresa di gruppo.

Passando alla trattazione delle responsabilità si evidenzia che le società appartenenti ad un gruppo rispondono delle proprie obbligazioni secondo le regole generali in materia di responsabilità, ma se la società è controllata e priva di autonomia decisionale, delle sue obbligazioni può essere chiamata a rispondere in solido anche la holding. Perché sia configurabile una responsabilità occorre che sia stato causato un danno nei confronti dei soci od ai terzi. Cercando di dare una definizione di danno nei confronti dei soci questo deve consistere in un pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, portando il socio a non poter trarre dalla stessa la remunerazione quindi un utile. Il danno verso i creditori deve consistere in una lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società tale da non permettere più la soddisfazione dei creditori. L'aver causato un danno e di conseguenza la sua valutazione deve essere determinata avendo riferimento non ad un singolo atto di direzione e coordinamento, ma alla luce della complessiva attività di direzione. Il danno può essere riequilibrato attraverso un'attività della holding tale da patrimonializzare la controllata, quanto dalla società stessa

Per quanto riguarda le responsabilità degli organi della holding, l'articolo 2497 del Codice Civile dispone che risponda in solido con gli organi della holding anche chi ha preso parte all'evento lesivo e chi, in maniera consapevole, ne ha tratto beneficio.

La responsabilità assume anche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2634 Codice Civile, rilevanza penale nei confronti di ciascun amministratore delle società del gruppo (holding o controllate) per gli atti compiuti durante il proprio ufficio. La pena prevista per gli amministratori, ma anche per direttori generali o liquidatori, è la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui il danno è stato cagionato col fine di arrecare un ingiusto profitto alla holding, in conflitto con quello della società.

Riferimenti

Normativi

  • Direttiva 2011/96/CEE
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
  • D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74
  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
  • Art. 60, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
  • Artt. 2359, 2359-bis, 2359-ter, 2372, 2497, 2497-bis c.c.

Giurisprudenza

  • Corte Giustizia Europea, 22 dicembre 2008, n. C-48/07
  • Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 2006, n. 19036
  • Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11107
  • Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2005, 24834
  • Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 1997, 4418

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 14 aprile 2011, n. 15/E
  • Assonime, Circolare 17 luglio 2007, n. 40
Sommario