Acconti dividendo

Isabel Costanzi
07 Gennaio 2016

Con la locuzione “acconti di dividendo” si intendono gli “utili di periodo” realizzati dall'impresa nel corso dell'esercizio e distribuiti anteriormente alla redazione ed approvazione del relativo bilancio, in acconto sul futuro dividendo che verrà deliberato dall'assemblea dei soci. La fattispecie è prevista e disciplinata dall'art. 2433-bis c.c., che subordina la distribuibilità di detti acconti a rigide condizioni soggettive e oggettive. In particolare possono farvi ricorso solamente le società assoggettate ex lege alla revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico, e il cui statuto consenta espressamente tale facoltà.
Inquadramento

Con la locuzione “acconti di dividendo” si intendono gli “utili di periodo” realizzati dall'impresa nel corso dell'esercizio e distribuiti anteriormente alla redazione ed approvazione del relativo bilancio, in acconto sul futuro dividendo che verrà deliberato dall'assemblea dei soci.

La fattispecie è prevista e disciplinata dall'art. 2433-bis c.c., che subordina la distribuibilità di detti acconti a rigide condizioni soggettive e oggettive. In particolare possono farvi ricorso solamente le società assoggettate ex lege alla revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico, e il cui statuto consenta espressamente tale facoltà.

La competenza spetta all'organo amministrativo, che delibera la distribuzione sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, previo il parere positivo del revisore legale dei conti. Inoltre l'importo oggetto di ripartizione non può eccedere la minore somma tra il valore degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente (al netto delle quote destinate obbligatoriamente a riserva per legge e per statuto) e quello delle riserve disponibili. Tuttavia la distribuzione non è consentita qualora, dall'ultimo bilancio approvato, risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

La definizione

Con la locuzione “acconti di dividendo” si intendono gli utili distribuiti dall'impresa nel corso dell'esercizio anteriormente alla redazione ed approvazione del relativo bilancio, in acconto sul futuro dividendo che verrà deliberato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo.

In altri termini, si tratta di ripartizione di utili effettivi realizzati in un periodo determinato, antecedente all'approvazione del bilancio annuale, e che, in quanto tali, sostanzialmente rappresentano la remunerazione del capitale di rischio investito dai soci nella società.

Per tali ragioni si intravedono nell'istituto in commento analogie rispetto agli investimenti obbligazionari, che contemplano la corresponsione di interessi anche nel corso dell'anno, mentre quelli azionari vengono remunerati solo alla chiusura dell'esercizio, quantomeno nella prassi predominante italiana (cfr. Balzarini, Sub art. 2433-bis c.c., in Obbligazioni e Bilancio a cura di Notari, Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, 645).

Infatti, in altri ordinamenti, quale ad esempio quello statunitense, è di contro consolidata, tra le società di capitali, la prassi della distribuzione di dividendi a cadenza periodica, nella specie trimestrale.

L'evoluzione della normativa interna

In Italia, la liceità della pratica della distribuzione di acconti di dividendo è stata oggetto, in passato, di ampio dibattito (v. amplius Colombo, Il bilancio di esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 7*, Torino, 1994, 544 ss.).

Infatti, muovendo dal rilievo dell'assenza di una espressa previsione nel Codice Civile del 1942, parte della dottrina e della giurisprudenza hanno ritenuto la fattispecie de quo contrastante con i principi di tutela del capitale sociale e di inderogabilità della suddivisione delle competenze tra gli organi sociali (di questo avviso, Ascarelli, Acconto dividendo. Partecipazione al dividendo deliberato prima dell'emissione delle azioni, in Banca borsa tit. cred., 1950, I, 180 ss.; Trib. Lecco, 15 giugno 1957, in Foro it., 1958, I, 1562; Trib. Milano, 20 luglio 1959, in Dir. fall., 1960, II, 556).

Secondo altro orientamento invece tale prassi - di origine anglosassone - non minerebbe l'integrità del patrimonio sociale, dal momento che presuppone la distribuzione di un utile che, benché accertato medio tempore solo dagli amministratori, risulta già realizzato (cfr. Ferri, Acconti dividendo, in Banca borsa tit. cred., 1954, I, 276; Id., Validità della clausola statutaria che autorizza la distribuzione di acconti dividendo, in Banca borsa tit. cred., 1987, II, 462; Trib. Verona, 3 giugno 1988, in Società, 1989, 60).

La querelle interpretativa è stata infine superata dall'intervento del legislatore, che - in prima istanza implicitamente e per le sole società quotate - ha decretato la liceità dell'istituto in commento.

La L. 216/1974, infatti, nell'individuare la documentazione che le società quotate devono trasmettere alla Consob, ha previsto le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, limitandosi tuttavia a stabilire in quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio il termine per l'invio, senza fornire alcuna definizione in merito (v. Colombo, Il bilancio di esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, 7*, Torino, 1994, 547; Chiaraviglio, Corresponsione acconti-dividendo e responsabilità inerenti, in Società, 1983, 4-5, 956 ss.).

Successivamente, l'art. 19, D.P.R. n. 30/1986, di attuazione della direttiva CEE 13 dicembre 1976, n. 77/91/CEE (cosiddetta “II direttiva societaria”) ha introdotto l'art. 2433-bis c.c., che dispone la possibilità di distribuzione di acconti alle condizioni di cui infra. Tale articolo ha il merito, in particolare, di aver previsto una dettagliata disciplina, circoscrivendo il campo di applicazione soggettivo alle sole società assoggettate alla certificazione di bilancio e fissando stretti criteri per la distribuibilità.

Da rilevare come la predetta disposizione sia stata modificata solo marginalmente nel 2003 in occasione della riforma organica del diritto societario e dei successivi interventi legislativi.

Più specificamente:

  • il D.Lgs. n. 6/2003 ha emendato il riferimento, all'art. 2433-bis, comma 5 e 6, c.c., al collegio sindacale, con la previsione del soggetto incaricato del controllo contabile;
  • l'art. 37, D.Lgs. n. 39/2010, attuativo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, ha, da una parte, sostituito il richiamo al “revisore contabile” con la precisazione del “soggetto incaricato della revisione legale dei conti” e, dall'altra, ha inserito al primo comma il riferimento agli enti di interesse pubblico.
I soggetti legittimati alla distribuzione degli acconti di dividendo

L'ipotesi di cui all'art. 2433-bis c.c. è ammessa solo per le società assoggettate per legge alla revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico.

Al riguardo, si sottolinea innanzitutto che, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., la revisione del bilancio sociale può essere esercitata solo da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, a seguito della citata riforma del 2010, ha accorpato l'albo speciale gestito dalla Consob e l'elenco dei revisori del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili (v. amplius, Fortunato, Sub art. 2409 bis c.c., in Comm. Niccolini Stagno d'Alcontres, II, 800 ss.; Sasso, Sub art. 2409-bis c.c., in Comm. Maffei Alberti, II, 1016 ss.).

Va precisato inoltre che la categoria degli enti di interesse pubblico - introdotta dal D.Lgs. n. 39/2010 sulla base della nozione di Public interest entities elaborata dal diritto europeo - include società che, data l'incidenza della attività loro propria sul funzionamento del mercato dei capitali e sul risparmio diffuso, richiedono un controllo sul bilancio rafforzato (Assonime, Circolare 3 maggio 2010, n. 16, 67 ss.).

Vi rientrano quindi ad esempio:

  • le società quotate;
  • le compagnie di assicurazione;
  • gli istituti di credito;
  • le società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi tra il pubblico in misura rilevante, fra cui, ai sensi dell'art. 2325-bis c.c., le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tale regime si estende peraltro alle società controllate e alle controllanti, nonché alle società sottoposte, insieme a enti di interesse pubblico, a comune controllo (cfr. A. Sacchi, Enti di interesse pubblico: questioni aperte, in Contabilità e bilancio, 10, 9, 23 ss.; Formisani, Sub art. 2409-bis c.c., in Comm. Maffei Alberti, III, 832), salvo che:

a) non rivestano significativa rilevanza nell'ambito del gruppo; e

b) abbiano ottenuto apposita autorizzazione all'esonero da parte della Consob, d'intesa con Banca d'Italia e Isvap.

Inoltre, in aggiunta alle ipotesi sopra richiamate, è possibile per la Consob (in accordo con Banca d'Italia e Isvap) enucleare nella categoria di enti di interesse pubblico ulteriori tipologie di imprese (art. 30, D.Lgs. n. 39/2010).

La disciplina speciale alla quale sono sottoposte le società de quibus investe in sintesi:

  • i soggetti legittimati a esercitare l'incarico di revisore;
  • la durata dell'incarico di revisione: nove esercizi per le società di revisione e sette esercizi per i revisori legali (art. 17, n. 1, D.Lgs. n. 39/2010);
  • l'indipendenza del revisore;
  • il rispetto di obblighi di trasparenza stringenti fra cui, ad esempio, la redazione della relazione di trasparenza annuale (art. 18, D.Lgs. n. 39/2010), pubblicata entro tre mesi dalla fine dell'esercizio sociale e soggetta al controllo della Consob;
  • la previsione di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile (art. 19, D.Lgs. n. 39/2010);

al fine di garantire la tutela degli interessi sottesi all'esercizio delle attività delle imprese comprese nel perimetro della normativa.

Le condizioni per la distribuzione degli acconti di dividendo

La distribuzione degli acconti sui dividendi è subordinata, ex art. 2433-bis c.c., alle seguenti condizioni:

  • l'espressa previsione statutaria;
  • il rilascio da parte del soggetto a cui è affidata la revisione legale dei conti di un giudizio scritto positivo, senza rilievi e dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
  • l'assenza, nell'ultimo bilancio approvato, di perdite relative all'esercizio o ad esercizi precedenti;
  • la distribuzione di un importo non superiore alla minor somma tra il valore degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente (cc.dd. utili di periodo), diminuito delle quote da destinare a riserva legale e statutaria, e quello delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio;
  • la deliberazione da parte dell'organo amministrativo sulla base di un prospetto contabile e di una relazione previo parere del revisore, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa;
  • il deposito presso la sede sociale e fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio in corso di copia del prospetto contabile, della relazione e del parere, al fine di consentire ai soci di prenderne visione.
La previsione statutaria e la competenza dell'organo amministrativo

Come sopra esposto la distribuzione di dividendi nel corso dell'esercizio deve essere consentita da apposita clausola dello statuto della società.

La ratio di tale disposizione risiede nella necessità di rendere edotti i soci in ordine ad una facoltà attribuita all'organo amministrativo che, laddove esercitata, incide e - per certi aspetti, limita - il potere proprio dell'assemblea di approvazione della distribuzione di utili (cfr. Colombo, op. ult. cit., 556; Id., Gli acconti dividendo nel nuovo art. 2433-bis: prime considerazioni, in Quadrimestre, 1986, 303 ss.; Balzarini, cit., 646).

In tal senso, il disposto dell'art. 2433-bis, comma 2, c.c. manifesta il punto di equilibrio tra:

  • da un lato, i poteri attribuiti ex lege all'assemblea (art. 2364 c.c.), facendo sì che questa prenda posizione, in sede straordinaria e quindi ad ampia maggioranza, circa la corresponsione di utili (sotto forma di acconto dividendi) anteriormente all'approvazione del bilancio;
  • dall'altro lato, la gestione aziendale, la cui valutazione spetta all'organo amministrativo, deputato ad assumere le decisioni determinanti l'andamento anche futuro dell'impresa.

La ragionevolezza della norma in commento si apprezza infatti proprio alla luce delle dinamiche economico-aziendali, che definiscono l'ampiezza dei limiti imposti alle funzioni degli amministratori.

Ad essi è infatti attribuito il potere di assumere tutte le decisioni che riguardano il regolare funzionamento dell'impresa, tenendo conto della sua natura, struttura e posizione di mercato, ad eccezione di quelle eccentriche rispetto alle strategie definite in precedenza e difficilmente reversibili (In dottrina aziendalistica, v. Amaduzzi, La pianificazione nell'economia dell'azienda industriale, Genova, 1959; Cassandro, La pianificazione aziendale, Bari, 1959; Masini, Le politiche di gestione e le programmazioni, Milano, 1965; Capaldo, La programmazione aziendale, Milano, 1965; Superti Furga, La programmazione aziendale. Analisi delle relazioni interne, Milano, 1969; Bergamin Barbato, Programmazione e controllo in un'ottica strategica, Torino, 1991).

Al riguardo, vale inoltre ricordare l'art. 2380-bis c.c., che riconosce agli amministratori delle società di capitali il potere di assumere tutte le decisioni che incidono direttamente sulla conduzione e organizzazione dell'impresa. Tale potere, non è peraltro limitato alle sole operazioni espressamente elencate nell'oggetto sociale, ma si estende a tutte quelle attività funzionali alla sua attuazione, senza distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. Alemagna, Potere di gestione e rappresentanza degli amministratori delle s.p.a. dopo la riforma, in Società, 2004, 284) ed indipendentemente dalla loro rilevanza economica e natura giuridica. Uniche eccezioni - quantomeno nei rapporti interni - sono rappresentate dalle limitazioni specificatamente previste nello statuto sociale e dagli atti di disposizione e alienazione suscettibili di modificare la struttura dell'ente (ex pluribus, Cass. 3 marzo 2010, n. 5152).

Di conseguenza, ponendosi in stretta relazione con la gestione del tipo di impresa di cui si tratta e alle dimensioni in cui essa viene esercitata, la decisione in merito alla ripartizione di acconti non può che essere affidata, con le limitazioni indicate, all'organo amministrativo.

Solo quest'ultimo è in grado infatti di valutare, ad una certa data di riferimento, i risultati contabilmente rilevanti, prevedere gli andamenti generali e particolari di mercato, nonché gli effetti derivanti dalla corresponsione anticipata degli utili sull'equilibrio finanziario (Chiaraviglio, cit., 960. In tema di equilibrio finanziario-monetario, v. anche amplius in economia-aziendale: Cattaneo, Manuale di finanza aziendale, Bologna, 1999; Bertinetti, Finanza aziendale applicata, Torino, 2000; Provenzano, Finanza aziendale, Torino, 2003; Dallocchio-Salvi, Finanza d'azienda, Milano, 2004).

In evidenza

Fermo quanto sopra, in considerazione dell'attribuzione ex lege della competenza a distribuire riserve anche in corso d'anno, parte della Dottrina ha tuttavia osservato che l'adozione di una clausola statutaria ai sensi dell'art. 2433-bis c.c. non precluderebbe in ogni caso il potere dell'assemblea di assumere statuizioni in ordine alla ripartizione degli acconti, sulla base di una situazione patrimoniale ed economica aggiornata (in tal senso, Colombo, Il bilancio di esercizio cit., 556, nota 212).

Il giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'articolo in esame, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal legislatore del 2003, condizionava la decisione dell'organo amministrativo alla semplice “certificazione” dell'ultimo bilancio approvato, così ammettendo - nel silenzio della norma - la distribuibilità di acconti anche in presenza di riserve o rilievi da parte della società di revisione (Balzarini, cit., 644).

Tale discutibile interpretazione della norma è stata superata dalla sua attuale formulazione, ove si prevede che il soggetto deputato alla revisione legale dei conti esprima un giudizio positivo avente a oggetto il bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

Per ciò che concerne il contenuto del parere, secondo la dottrina maggioritaria questo deve rivestire carattere tecnico e non di merito, potendo gli amministratori procedere alla distribuzione anche in presenza di giudizio negativo, assumendosi tuttavia le conseguenze sul piano della responsabilità (cfr. Casadio, Sub art. 2433-bis c.c., in Comm. Maffei Alberti, III, 1101 ss.; De Biasi, Sub art. 2433 bis c.c., in Comm. Niccolini Stagno d'Alcontres, 2004, 1083).

Non si reputa di condividere invece, in quanto in contrasto con la lettera della norma, l'opinione espressa circa il rilascio del parere successivamente all'approvazione della delibera dell'organo amministrativo (Casadio, Sub art. 2433 bis c.c., in Comm. Maffei Alberti, III, 1101 ss.).

Infine, pacifico è il limite oggettivo alla distribuzione (art. 2433-bis, comma 3, c.c.) costituito dalla registrazione nell'ultimo bilancio approvato di perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. Sul punto, alcuni Autori hanno rinvenuto da parte del legislatore non una finalità di tutela dell'integrità del patrimonio sociale, quanto piuttosto l'intento di incidere sulle politiche di bilancio, circoscrivendo i casi di “rinvio a nuovo” delle perdite di esercizio in presenza di riserve disponibili. In tal caso infatti, laddove gli amministratori intendano procedere alla corresponsione di acconti, saranno tenuti a ripianare previamente le perdite registrate mediante riduzione delle riserve disponibili (Colombo, Il bilancio d'esercizio, cit., 557-558).

Il prospetto contabile e la relazione dell'organo amministrativo

La delibera di distribuzione è adottata dagli amministratori sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa.

In prima istanza non pare vi siano dubbi in merito alla circostanza che il predetto prospetto debba essere composto da uno stato patrimoniale e da un conto economico, redatti secondo i criteri di redazione di un bilancio e dai quali risultino gli utili conseguiti dalla fine dell'ultimo esercizio (in tal senso, Casadio, Sub art. 2433-bis c.c., in Comm. Maffei Alberti, III, 1101 ss.; Fico, La redazione dei bilanci infrannuali nelle società non quotate, in Società, 2002, 1215). Ciò è altresì confermato dal principio contabile OIC 30, che specifica inoltre come il documento non debba essere necessariamente corredato dalla nota integrativa.

Di contro, laddove il prospetto sia basato su di una situazione contabile non recente (i.e. oltre i 90 giorni dalla data della delibera di distribuzione degli acconti), è evidente che la relazione degli amministratori dovrà riportare gli eventuali fatti rilevanti intervenuti successivamente alla data di riferimento e incidenti sulle dinamiche della gestione.

In ogni caso, come osservato dalla prevalente Dottrina (cfr. Colombo, op. ult. cit.), l'utilizzo da parte del legislatore del termine “prospetto” richiama un documento privo dell'analiticità imposta ex lege al bilancio d'esercizio, in quanto finalizzato non all'approvazione dell'assemblea dei soci, bensì meramente strumentale al controllo sulla legittimità dell'operato degli amministratori. Controllo esercitato - in base all'articolo in commento - ex ante dal revisore legale dei conti ed ex post dai soci, i quali possono prenderne visione (si veda, App. Napoli, sentenza del 25 giugno 2014, con la quale la Corte ha sottolineato la distinzione terminologica tra “bilancio” e “situazione economico-patrimoniale intermedia”: solo la prima espressione si riferisce al tipico documento previsto dall'art. 2478-bis c.c., redatto ai sensi degli artt. 2423 c.c. e ss., ovvero accompagnato dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, approvato dalla assemblea e depositato presso l'ufficio del registro delle imprese; mentre la seconda allude ad un documento informalmente predisposto dagli amministratori e privo quindi dei requisiti citati).

Quanto alla relazione dell'organo gestorio, si ritiene che essa debba, da un lato, illustrare le voci del prospetto contabile e, dall'altro lato, evidenziare come le risorse a disposizione della società consentano la ripartizione di acconti di dividendo (v. Colombo, op. ult. cit., 560).

Più specificamente, dall'analisi del prospetto e della relazione illustrativa deve risultare sotto il profilo:

  • economico-patrimoniale: che l'andamento della gestione è tale da far presumere ragionevolmente la chiusura in positivo dell'esercizio e che, pertanto, a tale data, sussisteranno utili distribuibili; ne consegue quindi che la relazione degli amministratori deve riportare (a) adeguate informazioni circa la situazione economica e finanziaria della società e del gruppo (laddove si tratti di società capogruppo) tra l'inizio dell'esercizio e la data della rilevazione, nonché (b) motivate previsioni in merito alla futura evoluzione della gestione, fino al termine dell'esercizio, con indicazione degli elementi atti a far ritenere che non si verificheranno erosioni degli utili già conseguiti;
  • monetario-finanziario: che la distribuzione di acconti di dividendo consenta il mantenimento dell'economicità o, quantomeno, non aggravi il livello di indebitamento dell'impresa.

In evidenza

Il principio contabile OIC 30 (I bilanci intermedi) precisa che nella relazione sia evidenziato l'importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell'effetto fiscale; tale importo, al netto dell'effetto fiscale deve essere posto in relazione con le riserve distribuibili al fine di determinare la somma massima distribuibile a titolo di acconto come infra specificato.

Gli utili distribuibili

L'art. 2433-bis, comma 4, c.c., fissa l'ammontare dell'acconto distribuibile nella minor somma tra:

  • l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario; e
  • l'importo delle riserve disponibili.

Al riguardo occorre osservare in primo luogo come - da un punto di vista economico-aziendale - gli “utili di periodo” ai quali si riferisce la predetta disposizione corrispondano al maggior valore attribuito al patrimonio sociale al termine del periodo di riferimento, rispetto al valore che esso aveva alla fine dell'esercizio precedente (v. Spolidoro, Commento all'art. 19 d.p.r. n. 30/1986, in Nuove leggi civ. comm., 1988, 149). Pertanto, in applicazione dei medesimi criteri atti alla rilevazione degli “utili di esercizio”, quelli di periodo debbono essere calcolati tenendo conto, nel prospetto reddituale, di tutti i costi e i ricavi di competenza in base alle disposizioni dell'art. 2423-bis c.c., comprese le imposte dirette relative alla frazione di esercizio considerata. Da tale importo vanno detratti inoltre alcuni oneri fra cui, ad esempio, partecipazioni agli utili degli amministratori, dei dipendenti e degli obbligazionisti partecipanti (cfr. Colombo, op. ult. cit., 549).

Da ultimo, ai fini del calcolo della somma distribuibile, agli utili netti di periodo così accertati e risultanti dal prospetto contabile, debbono essere sottratte le quote da accantonare obbligatoriamente a riserva per legge o per statuto. Quanto alle prime, ci si riferisce alla quota minima di utile netto da destinare ai sensi dell'art. 2430 c.c. a riserva legale, fino a che non abbia raggiunto il 20 per cento del capitale sociale; mentre le seconde, di natura eventuale, traggono fondamento nelle clausole statutarie, che ne disciplinano le modalità e condizioni di costituzione, trasferimento, nonché utilizzo.

Tale previsione, enunciata all'art. 2433-bis, comma 4, c.c., è informata al principio di prudenza, in quanto determina l'entità dell'utile di periodo astrattamente suscettibile di distribuzione senza intaccare il capitale né violare gli obblighi di destinazione a riserva (Di Zillo, Il recesso nelle società di persone e la giusta causa: effetti nei confronti dei soci e dei terzi, in Riv. Notariato, Vol. LVIII, 2004, 5, 1257). Infatti nell'ipotesi in cui gli utili di esercizio siano uguali o inferiori a quelli distribuiti in acconto, sarà sempre possibile procedere agli accantonamenti per le riserve obbligatorie.

Il legislatore impone peraltro un ulteriore limite rappresentato dal fatto che il distribuibile deve essere comunque pari alla minor somma tra gli utili di periodo (al netto delle quote destinate obbligatoriamente a riserva) e l'importo delle riserve disponibili.

Le “riserve disponibili”, risultanti dal bilancio approvato del precedente esercizio, sono costituite, a titolo esemplificativo, da: utili dei precedenti esercizi portati a nuovo; “riserve straordinarie” derivanti da accantonamento di quote di utili netti; parte libera della riserva da sovrapprezzo azioni; riserve di capitale distribuibili ai soci (Caratozzolo, Il bilanci straordinari, Milano, 2009, 973).

Per ciò che attiene al profilo meramente contabile, la deliberazione dell'acconto implica l'iscrizione in bilancio di una eguale somma attiva, sotto la voce “acconti ad azionisti”, corrispondente al credito eventuale alla restituzione dell'acconto qualora non si realizzassero i presupposti per la distribuzione del dividendo in misura corrispondente.

Quanto invece ai limiti temporali, nel silenzio della norma, è stata sostenuta in dottrina la astratta distribuibilità di acconti di dividendo anche nel corso del primo esercizio di vita della società, a condizione che, in sede di costituzione, vengano istituite riserve disponibili (si pensi a un sovrapprezzo di ammontare superiore al quinto del capitale, cioè superiore alla frazione di sovrapprezzo non distribuibile ex art. 2431 c.c.) (in tal senso, Colombo, op. ult. cit., 559).

Giova infine ricordare che, ai fini delle imposte sui redditi, gli acconti seguono la disciplina applicabile ai dividendi.

La responsabilità dell'organo amministrativo e l'irripetibilità degli acconti distribuiti

La distribuzione di acconti di dividendo in violazione delle disposizioni normative può comportare il sorgere in capo agli amministratori e ai direttori generali di responsabilità sia in sede penale (art. 2627 c.c.) (v. amplius, Rossi, Capitale sociale (nuova tutela penale del), in Digesto pen., Torino, 2003), sia in sede civile (art. 2392 c.c. e ss.) nei confronti della società e dei creditori per il pregiudizio eventualmente cagionato al patrimonio sociale (Balzarini, cit., 647).

È configurabile inoltre una responsabilità concorrente del soggetto investito della revisione legale dei conti, laddove non abbia impedito ovvero segnalato l'illegittimità della ripartizione degli acconti (Colombo, op. ult. cit., 562).

In evidenza

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, venga accertata l'inesistenza degli utili di periodo, l'acconto distribuito risulta:

  • irripetibile a condizione che (art. 2433-bis, ultimo comma, c.c.) (a) i soci percettori del dividendo siano in buona fede, e (b) siano state rispettate tutte le altre disposizioni previste dal legislatore; a quest'ultimo proposito non rileva l'inosservanza dell'obbligo di deposito della copia dei documenti presso la sede sociale, trattandosi di adempimento formale che non inficia la liceità della distribuzione (Balzarini, cit., 648; Colombo, Il bilancio d'esercizio cit., 565; Fortunato, Il diritto contabile e l'impresa, in AA.VV., Diritto commerciale, Bologna, 2007, 298 ss.); inoltre, secondo alcuni, l'irripetibilità è accordata anche ove l'irregolarità derivi dal bilancio dell'esercizio precedente, che ad esempio ha rappresentato in modo inveritiero la sussistenza di riserve disponibili (v. Castellano, Sul regime degli acconti irregolarmente distribuiti, in Società, 1989, 700); l'onere della prova della mala fede del socio incombe sulla società, mentre è presunta ove “si tratti di amministratori- soci oppure di azionisti (di maggioranza ovvero di riferimento), che in considerazione della loro posizione non possono ritenersi estranei all'accertamento dell'utile” (Balzarini, cit., 648).
  • ripetibile, laddove la distribuzione sia avvenuta, indipendentemente dalla buona fede dei soci percettori, in violazione delle disposizioni di cui ai primi cinque commi dell'art. 2433-bis c.c. (ad esempio, in caso di difetto dei requisiti soggettivi, di adozione della deliberazione prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, di assenza del prospetto o della relazione, di mancanza di riserve disponibili, di distribuzione di acconti in difformità dalle risultanze del prospetto) (v. Di Cagno, L'impresa societaria, Bari, 2012, 479).

Di contro, controversi in dottrina sono gli effetti derivanti dall'accertamento, in sede di approvazione del bilancio, di perdita o di utili netti complessivamente realizzati nel corso dell'esercizio inferiori all'acconto distribuito.

Muovendo dall'assunto che l'acconto costituisce un'anticipazione su di un credito eventuale e futuro, è stato evidenziato che la differenza dovrebbe essere restituita da parte dei soci: nell'ipotesi in commento la causa della restituzione risiede infatti non nell'irregolare versamento dell'acconto, bensì negli eventi (non prevedibili) che hanno inciso negativamente sull'andamento della gestione nella successiva parte dell'esercizio (di tale avviso: Balzarini, cit., 648; Colombo, cit., 568; Ferrara jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, 9a ed., Milano, 1994, 721; Di Cagno, cit., 479, nota 51).

Secondo altra opinione invece, l'acconto sarebbe comunque irripetibile, in quanto, accogliendo l'opposta tesi, si affermerebbe un regime di maggior favore per il socio che ha percepito somme sulla base di risultanze contabili inveritiere; spetterà poi all'assemblea regolarizzare le partite contabili, imputando, ad esempio, gli acconti versati a distribuzione di riserve (si veda: Rordorf, Limiti alla distribuzione di utili, acconti sui dividendi, ripetibilità di utili irregolarmente distribuiti, in Società, 1985, 838; Spolidoro, cit., 161; Campobasso, Diritto delle società, 5a ed., Torino, 2002, 473).

Riferimenti

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2409-bis c.c.
  • Art. 2430 c.c.
  • Art. 2433 c.c.
  • Art. 2433-bis c.c.
  • Art. 2627 c.c.

Prassi:

  • Principio Contabile Nazionale OIC n. 30
  • Circolare Assonime, 3 maggio 2010, n. 16

Giurisprudenza:

  • Tribunale di Verona, sentenza 3 giugno 1988
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