Associazioni non riconosciute

Alberto Cavallaro
28 Aprile 2017

Il diritto di associazione è tutelato dalla Carta Costituzionale. L'articolo 18 prevede che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente e senza autorizzazione, prevedendo nello stesso dettato costituzionale le limitazioni a tale libertà. Le associazioni possono acquisire la personalità giuridica che consente di qualificarle come “associazioni riconosciute”. Si parla di “associazioni non riconosciute” qualora non vengono effettuate le procedure necessarie al riconoscimento. La Costituzione, oltre che tutelare, promuove e favorisce l'associazionismo, qualora esso abbia come fine lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso l'attività degli Enti pubblici locali (art. 18 Cost.). Le associazioni non riconosciute appartengono inoltre al sistema di Enti che svolgono attività non commerciale che sono oggetto di regolamentazione delle norme tributarie. In particolare nell'ordinamento tributario coesistono norme agevolative e norme restrittive per non consentire abusi e violazioni delle agevolazioni concesse.
Premessa

Il diritto di associazione è tutelato dalla Carta Costituzionale. L'articolo 18 prevede che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente e senza autorizzazione, prevedendo nello stesso dettato costituzionale le limitazioni a tale libertà.

Le associazioni possono acquisire la personalità giuridica che consente di qualificarle come “associazioni riconosciute”. Si parla di “associazioni non riconosciute” qualora non vengono effettuate le procedure necessarie al riconoscimento.

La Costituzione, oltre che tutelare, promuove e favorisce l'associazionismo, qualora esso abbia come fine lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso l'attività degli Enti pubblici locali (art. 118 Cost.).

Le associazioni non riconosciute appartengono inoltre al sistema di Enti che svolgono attività non commerciale che sono oggetto di regolamentazione delle norme tributarie. In particolare nell'ordinamento tributario coesistono norme agevolative e norme restrittive per non consentire abusi e violazioni delle agevolazioni concesse.

Per ottenere le agevolazioni le associazioni non riconosciute, così come altri enti non commerciali, devono svolgere le attività a carattere non commerciali, almeno non prevalentemente, e senza il fine ultimo di lucro che caratterizza le imprese commerciali; inoltre le associazioni devono inoltre adempiere a dichiarazioni e comunicazioni specifiche.

Introduzione

Il diritto di associazione è tutelato e favorito dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 18 e 118. L'articolo 18 prevede che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente e senza autorizzazione.

La Costituzione favorisce l'associazionismo, qualora esso abbia come fine lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso l'attività degli Enti pubblici locali (art.118).

Le uniche limitazioni previste dalla Costituzione all'associazionismo sono relative ad attività vietate dalle norme penali. Sono inoltre proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Divieto all'associazionismo (Costituzione)

Svolgimento di attività vietate dalle norme penali.

Associazioni segrete.

Associazioni con scopi politici tramite organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni possono acquisire la personalità giuridica che consente di qualificarle come “associazioni riconosciute”. Si parla di “associazioni non riconosciute” qualora non vengono effettuate le procedure necessarie al riconoscimento.

La normativa prevista dal Codice civile per il fenomeno dell'associazionismo non comprende tutte le fattispecie che sono state successivamente regolamentate da leggi speciali, ma suddivide le categorie di associazioni riconosciute e quelle non riconosciute.

Associazioni riconosciute

Codice civile, Libro Primo, Titolo II, Capo II, Articoli da 14 a 35

Associazioni non riconosciute

Codice civile, Libro Primo, Titolo II, Capo III, Articoli da 36 a 42

Le associazioni appartengono al sistema di enti che svolgono attività non commerciale che sono oggetto di regolamentazione delle norme anche tributarie.

Il panorama degli enti non commerciali (o no profit) si compone di molteplici tipologie di soggetti, oltre alle associazioni riconosciute e non, quali:

  • Le Onlus;
  • Le organizzazioni di volontariato;
  • Le associazioni di promozione sociale;
  • Le fondazioni;
  • Gli enti ecclesiastici;
  • Le pro-loco;
  • I comitati;
  • Le cooperative sociali (Onlus di diritto ai sensi della legge n. 381/1991).

A queste si aggiungono inoltre le associazioni e società sportive attratte con determinati requisiti, nel mondo degli enti no profit.

In particolare nell'ordinamento tributario coesistono per i vari soggetti norme agevolative e norme restrittive per non consentire abusi e violazioni delle agevolazioni concesse.

Per ottenere le agevolazioni, le associazioni non riconosciute, così come altri enti non commerciali, devono svolgere le attività a carattere non commerciali, o almeno non prevalentemente commerciale, e senza il fine ultimo di lucro che caratterizza le società commerciali; inoltre le associazioni devono adempiere a dichiarazioni e comunicazioni specifiche.

Le associazioni non riconosciute nel nuovo Codice del Terzo settore: inquadramento

IL D.Lgs. 117/2017 emanato in base alla delega contenuta nella legge 106/2016, ha provveduto ad una revisione della normativa riguardante gli Enti del terzo settore.

La normativa ha previsto una revisione generale e organica, con le seguenti avvertenze di cui all'articolo 3 del decreto:

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII (CSV), le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Fondazioni bancarie).

La definizione di enti del Terzo settore comprende:

  • le organizzazioni di volontariato,
  • le associazioni di promozione sociale,
  • gli enti filantropici,
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
  • le reti associative,
  • le società di mutuo soccorso,
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
  • le fondazioni
  • gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

Il CTS ha inoltre riordinato, richiamando i precedenti obblighi, le attività che possono essere svolte dagli enti del Terzo Settore e le rispettive modalità, disponendo che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Rimangono pertanto inalterati i criteri generali di assenza di scopo di lucro nello svolgimento delle attività e che tali attività esercitate siano meritevoli da un punto di vista sociale.

L'articolo 4 del CTS elenca le attività che possono essere considerate di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tale elenco può essere modificato con D.P.d.C.M.

È comunque consentito l'esercizio di attività diverse dalle precedenti, a patto che

  • Sia consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto
  • Tali attività siano comunque secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

Il CTS ha inoltre definito alcune fattispecie frequenti nella vita degli enti del terzo settore, la cui previsione apparteneva principalmente a norme promulgate in ambito tributario, in particolare:

Art. 7 – Raccolta pubblica di fondi

Tramite la raccolta fondi l'ente mette in campo un complesso di attività ed iniziative per finanziare le proprie attività di interesse generale. Questo anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le raccolte fondi dovranno seguire le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 8 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

L'articolo citato, oltre a ribadire che l'intero patrimonio deve essere destinato alle attività meritevoli da un punto di vista sociale, e confermare il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili e di patrimonio, predispone un elenco di fattispecie che possono prefigurarsi come distribuzione indiretta di utili e di patrimonio:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre confermato l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. La procedura della devoluzione del patrimonio, salvo altri casi previsti dalla legge, prevede, il parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore competente, in base alle previsioni dell'art. 45 dello stesso CTS.

(Segue) La costituzione

Il CTS pone rimedio ad una non completa organizzazione normativa riguardante le associazioni. Il titolo IV della norma prevede espressamente, che le disposizioni in esso contenute si applicano agli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, e alle fondazioni.

L'atto costitutivo dovrà contenere:

  • la denominazione dell'ente;
  • l'assenza di scopo di lucro;
  • le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
  • la sede legale
  • il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
  • le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
  • i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
  • i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
  • la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
  • la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto contiene invece le norme relative al funzionamento dell'ente. La norma prevede che lo statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo, anche se redatto in forma separata. Nei casi in cui ci sia un eventuale contrasto tra le norme dell'Atto costitutivo e dello statuto prevalgono le clausole dell'atto costitutivo.

Lo statuto e l'atto costitutivo andranno allegati alla domanda di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Per le associazioni la sezione di iscrizione, individuata dalla struttura prevista dall'articolo 46 del CTS è la sezione “g) Altri enti del Terzo settore”.

(Segue) Gli organi sociali

Il Capo III del titolo IV del D.Lgs. 117/2017 regola e disciplina l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni. La norma, pur statuendo una particolare rilevanza alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto ribadisce il carattere aperto che le associazioni devono avere.

SOCI E ASSEMBLEA

Procedura di ammissione di nuovo socio: In assenza di specifiche disposizioni deliberate dall'ente in statuto o atto costitutivo:

  • il soggetto presenta all'organo amministrativo la domanda di ammissione
  • L'organo amministrativo, delibera, comunica all'interessato la decisione e l'annota sui libri sociali
  • L'eventuale rigetto della domanda, va motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni
  • Entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, l'interessato, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o altro organo appositamente deputato.
  • L'assemblea o l'organo, delibera alla prima riunione disponibile, qualora non sia stato appositamente convocato.

Diritto di voto: In assenza di specifiche disposizioni deliberate dall'ente in statuto o atto costitutivo hanno diritto di voto in assemblea coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Salvo il caso in cui l'associato sia un altro ente del Terzo settore, vige il principio di una testa un voto.

Anche per l'esercizio di voto tramite delega è inoltre possibile un intervento dello statuto o dell'atto costitutivo. In assenza, la delega, con atto scritto in calce all'avviso di convocazione, può essere data ad un altro associato.

NUMERO DI DELEGHE POSSIBILI PER CIASCUN ASSOCIATO

Negli enti con numero di associati inferiore a 500

Negli enti con numero di associati superiore o uguale a 500

Massimo tre deleghe

Massimo cinque deleghe

Anche per gli enti del Terzo settore è possibile, se prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo la partecipazione tramite sistemi telematici, che consentano di verificare l'identità dell'associato che partecipa e che vota.

COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

AMMINISTRAZIONE

L'art. 26 del CTS, parla di “Organo di Amministrazione” i cui componenti sono scelti dall'assemblea, salvo i primi che vengono indicati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Entro 30 giorni dalla nomina, gli amministratori, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) indicando

- Nome e cognome;

- luogo e la data di nascita;

- il domicilio

- la cittadinanza

- L'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le eventuali limitazioni della rappresentanza vanno iscritte nel RUNTS per l'eventuale l'opponibilità ai terzi, salvo la prova di conoscibilità degli stessi.

Il CTS, rinvia alle disposizioni del codice civile per i casi di ineleggibilità degli amministratori e nei casi di conflitti di interesse tra amministratore e ente.

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

L'obbligo cessa per il mancato superamento dei limiti per due esercizi consecutivi.

Ai fini della composizione dell'organo di controllo il CTS rinvia agli articoli 2397 e 2399 del codice civile.

Articolate sono le funzioni espresse dalla norma per l'organo di controllo, in base alle quali, lo stesso:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto

- Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti per la nomina del revisore legale dei conti (articolo 31) la revisione legale dei conti, pur se, in tale situazione, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina del revisore legale dei conti è obbligatoria quando, per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La novella legislativa ha la finalità di armonizzare per ciascun tipo di Ente del Terzo settore la gestione amministrativa e la normativa fiscale. Il CTS interviene infatti anche integrando in tal senso le disposizioni contenute dal Codice Civile e dalle normative tributarie.

(Segue) Scritture contabili e bilancio

Viene definito il contenuto del bilancio dell'esercizio all'art. 13 del CTS, in base al quale il documento dovrà contenere:

  • Lo stato patrimoniale
  • Il rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente,
  • La relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Per gli enti di piccole dimensioni, con un volume di entrate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio, potrà essere redatto nella forma di rendiconto di cassa, già normalmente in uso nella maggioranza delle associazioni di piccole dimensioni.

Per la redazione dei bilanci si dovrà far riferimento ai modelli definiti con Decreto del Ministero del Lavoro.

Il bilancio per gli ETS dovrà essere depositato presso il RUNTS.

Si rinvia alle ordinarie disposizioni per quegli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2214 cc. e deposito del bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e ss cc. presso il registro delle imprese)

Altre al bilancio dell'esercizio, il CTS ha istituzionalizzato la redazione del Bilancio sociale, che diviene obbligatoria nei casi in cui le entrate (di qualsiasi natura) siano superiori al milione di euro. Il bilancio sociale dovrà essere pubblicizzato tramite deposito al RUTS e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Approvazione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il Decreto 4 luglio 2019 con l'adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Le disposizioni recate dal Decreto 4 luglio 2019 si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. Dal medesimo esercizio cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarietà sociale, del 24 gennaio 2008.

Una ulteriore forma di pubblicità, questa volta solo tramite il sito internet, è la pubblicazione di tutti i compensi (di qualsiasi natura) attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, di controllo, ai dirigenti, e agli associati.

Sempre in tema di pubblicità e trasparenza si ricorda che anche le associazioni sono tenute alla pubblicazione dei contributi di natura pubblica di cui alla legge 124/2017. Le modifiche apportate dal D.L. 34/2019, spostano l'obbligo di tale adempimento al 30 giugno (in luogo del 28 febbraio) e escludono l'indicazione degli importi che abbiano natura corrispettiva, retributiva e risarcitoria.

Rimane pertanto l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet o su piattaforme similari (anche social) le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura il cui importo totale superi euro 10.000.

LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture contabili, gli ETS devono tenere i seguenti libri:

Il libro degli associati o aderenti;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
Il libro dell'organo di controllo
I libri di eventuali altri organi sociali.
Il registro dei volontari

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

(Segue) Normativa fiscale

Il titolo X del Codice del Terzo settore, interviene sulla normativa fiscale per gli enti del Terzo settore, rinviando in generale alle disposizioni contenute nel d.P.R. 917/1986 (TUIR) in quanto compatibili.

L'art. 79 del codice affronta alcune fattispecie definendo gli elementi che determinano la commercialità o meno delle attività svolte dagli ETS in base al quale:

Le attività di interesse generale, comprese quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche (nazionali e non) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ovvero qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

Sono inoltre considerate non commerciali:

  • le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 c.1 lett. h) se svolte direttamente dagli ETS la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;

  • le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidate dagli ETS ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal D.P.R. 135/2003;

  • le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del CTS (servizi sociali e prestazioni socio-sanitarie), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

  • I contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali sopra citati, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali

  • L'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente

Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS:

  • i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività socio-sanitarie.
  • le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi

Si considerano inoltre non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale (previste all'articolo 5) svolte a titolo gratuito o con un corrispettivo in linea con i costi effettivamente sostenuti,

Il superamento dei limiti previsti dall'art. 79 del CTS fa si che l'ente, assuma fiscalmente la qualifica di ente commerciale, che opera dal periodo d'imposta di assunzione di tale qualifica.

REGIME FORFETTARIO PER GLI ETS

Seguendo i principi di semplificazione e di agevolazione per gli Enti del Terzo settore, il D.Lgs. 117/2017 ha introdotto un sistema di determinazione forfettaria dei redditi, che si basa sull'applicazione di un coefficiente di redditività alle entrate di natura commerciale.

La determinazione forfettaria dell'imponibile non si applica alle entrate relative a:

  • plusvalenze di cui all'articolo 86 del Tuir
  • Sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del Tuir
  • Dividendi e interessi di cui all'articolo 89 del Tuir
  • Proventi immobiliari di cui all'articolo 90 del Tuir

NORME DI COLLEGAMENTO, MODIFICHE NORMATIVE, NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Il complesso quadro della riforma del sistema degli Enti del Terzo settore, non si è ancora concluso e pertanto alla data attuale alcune disposizioni non sono pienamente operative. In particolare si è in attesa dell'istituzione del Registro Unico del Terzo settore, di alcuni decretiattuativi che regolamentino i modelli di redazione del bilancio dell'esercizio e del rendiconto per cassa (per gli ETS di minori dimensioni) e delle autorizzazioni della Commissione europea sull'applicazione del titolo X relativo alle norme fiscali previste dagli articoli 77, 79, 80 e 86 del CTS.

Stante la non definitiva applicabilità attuale delle norme contenute nel Codice del Terzo settore, si riportano gli elementi per le associazioni non riconosciute nel previgente assetto normativo.

Le associazioni non riconosciute nel previgente assetto normativo

Le associazioni appartengono al sistema di enti che svolgono attività non commerciale che sono oggetto di regolamentazione delle norme anche tributarie.

Il panorama degli enti non commerciali (o no profit) si compone di molteplici tipologie di soggetti, oltre alle associazioni riconosciute e non, quali:

  • Le Onlus;
  • Le organizzazioni di volontariato;
  • Le associazioni di promozione sociale;
  • Le fondazioni;
  • Gli enti ecclesiastici;
  • Le pro-loco;
  • I comitati;
  • Le cooperative sociali (Onlus di diritto ai sensi della legge n. 381/1991).

A queste si aggiungono inoltre le associazioni e società sportive attratte con determinati requisiti, nel mondo degli enti no profit.

In particolare nell'ordinamento tributario coesistono per i vari soggetti norme agevolative e norme restrittive per non consentire abusi e violazioni delle agevolazioni concesse.

Per ottenere le agevolazioni, le associazioni non riconosciute, così come altri enti non commerciali, devono svolgere le attività a carattere non commerciali, o almeno non prevalentemente commerciale, e senza il fine ultimo di lucro che caratterizza le società commerciali; inoltre le associazioni devono adempiere a dichiarazioni e comunicazioni specifiche.

Costituzione

A differenza delle associazioni riconosciute, il Codice Civile non prevede una particolare formalità per la costituzione. È possibile quindi anche la costituzione in forma orale o di scrittura privata. Per rispondere ai requisiti necessari per accedere alle agevolazioni fiscali è inoltre necessario procedere all'atto pubblico o alla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto anche per delineare le attività istituzionali dell'ente che non rappresenteranno attività commerciale ai sensi dell'articolo 148 del TUIR.

I due documenti atto costitutivo e statuto possono essere redatti in un unico documento in cui il primo identifica il tipo di ente che gli associati si apprestano a costituire e lo statuto che regolamenta le norme di funzionamento dell'organizzazione.

Il Codice civile non pone particolari vincoli al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione non riconosciuta prevedendo solamente che in base agli accordi degli associati vanno regolamentati i sistemi di amministrazione e l'ordinamento interno. Alcune indicazioni sono necessarie per gli adempimenti amministrativi quali ad esempio la richiesta del codice fiscale al locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In base a quanto previsto dal Codice Civile per le associazioni (riconosciute e non) e dalle norme fiscali lo statuto di un'associazione dovrà contenere le indicazioni su:

Informazioni anagrafiche tra cui:

La denominazione

La sede

I soci costituenti (nell'atto costitutivo)

Lo scopo dell'associazione

L'oggetto e le attività dell'associazione

I requisiti dei soci (eventuali)

Le regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione, tra cui:

Gli organi sociali, il funzionamento e le modalità di nomina

L'ammissione dei soci

L'esclusione dei soci

La formazione e le modalità di deliberazione dell'assemblea

La rappresentanza in assemblea

La contribuzione degli associati

La redazione del rendiconto consuntivo e eventualmente del bilancio preventivo

L'amministrazione dell'associazione

I libri sociali e la tenuta degli stessi

La gestione del fondo comune e del patrimonio

Le modalità dello scioglimento dell'associazione

Il comma 8 dell'articolo 148 del TUIR prevede che un ente associativo possa essere definito non commerciale qualora abbia inserito nell'atto costitutivo o nello statuto le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Organi sociali

Le associazioni non riconosciute non hanno una tipologia di governance predeterminata dal Codice civile. La normativa prevede solamente che gli accordi degli associati regolamentino l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'ente.

I modelli più diffusi prevedono comunque una struttura comparabile con il sistema di governance di tipo tradizionale basato sui seguenti organi sociali:

  • L'assemblea degli associati;
  • L'organo amministrativo (consiglio direttivo);
  • Il presidente dell'associazione con poteri di rappresentanza.

In base alla struttura stessa dell'associazione può essere opportuno prevedere la nomina di altre figure di controllo e di amministrazione quali:

  • Il consiglio di presidenza e/o
  • Il comitato esecutivo (soprattutto nei casi di direttivo composto da molte persone)
  • Il collegio dei probiviri
  • Il vice presidente
  • Il tesoriere
  • Il segretario.

Questi ultimi spesso indicati non come veri e propri organi dell'associazione, ma come funzioni da assegnare a soggetti presenti negli organi amministrativi, delineandone comunque le competenze nello statuto.

Nei casi in cui le associazioni gestiscano fondi pubblici o privati di consistente entità può essere opportuna, pur se non obbligatoria, la nomina di un revisore contabile o di un collegio sindacale. In tal caso lo statuto può riservare all'assemblea la decisione sulla nomina e sui poteri.

Libri sociali e registri

La tenuta dei libri sociali per le associazioni non riconosciute non è disciplinata dalla normativa civilistica che rinvia agli accordi tra gli associati, ma ai fini di eventuali verifiche interne ed esterne all'associazione è opportuno che gli amministratori redigano i verbali delle decisione dell'associazioni. I libri sociali che opportunamente vanno tenuti sono:

  • Libro soci;
  • Libro verbali dell'assemblea dei soci;
  • Libro verbali dell'organo o degli organi amministrativi;
  • Libro verbali dell'organo o degli organi di controllo (se istituiti).

Relativamente ai registri contabili, le associazioni sottostanno alle norme tributarie che a determinate condizioni prevede particolari semplificazioni di tenuta.

In generale, risulta opportuno la tenuta di un registro delle entrate e delle uscite necessario per la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Oggetto dell'associazione

Il campo di attività delle associazioni è molto ampio e riguarda principalmente le attività alla persona o alla collettività in generale. Non è preclusa alle associazioni lo svolgimento di particolari attività, pur nel rispetto della specifica normativa propria dell'attività esercitata. Così, ad esempio, lo svolgimento dell'attività commerciale che l'associazione può esercitare rispettando gli adempimenti civilistici e fiscali propri di tale attività.

In linea generale il fenomeno associativo svolge le funzioni di coinvolgere soggetti nelle attività hobbistiche non professionali, ovvero svolgere le attività di tutela e valorizzazioni di beni e servizi comuni con finalità di rilevanza sociale.

Un elenco (sicuramente non esaustivo) dei settori di attività può essere così classificato:

  • Attività culturali;
  • Attività ricreative;
  • Attività artistiche;
  • Attività di ricerca;
  • Attività di formazione;
  • Attività di assistenza sociale;
  • Attività sportive;
  • Attività di tutela dell'ambiente;
  • Attività a tutela del patrimonio artistico;
  • Attività di sostegno economico a privati e imprese;
  • Attività di integrazione culturale;
  • Attività sindacali e politiche;
  • Attività religiose;
  • Attività per la tutela dei diritti;
  • Attività a tutela delle tipicità locali.

Responsabilità per le obbligazioni (anche tributarie)

Tra le poche norme del Codice civile va analizzata con attenzione la previsione dell'articolo 38. Tale norma prevede che, a tutela delle obbligazioni contratte verso i terzi, risponda il fondo comune dell'associazione, ma che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

La differenza importante rispetto ad altre associazioni che ottengono il riconoscimento di legge è quindi l'assenza, per le associazioni non riconosciute, di un'autonomia patrimoniale perfetta. Il fondo patrimoniale dell'ente risponde in via principale per le obbligazioni, ma sussidiariamente e solidalmente ne rispondono anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Tale corresponsabilità, in materia tributaria, viene ribadita anche dalla giurisprudenza (recente la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.19985del 24.07.2019) per cui la responsabilità che nasce ha natura di garanzia ex lege, e non legata a forme di rappresentatività formale o a titoli negoziali)

Aspetti fiscali

Le associazioni e gli altri enti no profit godono di un regime fiscale agevolato qualora rispondano a due requisiti:

  • contengano nello statuto le clausole sopra previste;
  • l'attività svolta non sia prevalentemente commerciale.

Se un'associazione svolge per la maggior parte del suo periodo di imposta e in modo prevalente una attività commerciale, perde la sua qualifica e vedrà rientrare la sua attività commerciale nelle ordinarie norme fiscali.

La distinzione tra attività commerciale ed attività istituzionale è determinata in base alla previsione statutaria e alle modalità di remunerazione delle attività svolte. Tale distinzione viene evidenziata dall'articolo 149 del TUIR che prevede che l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora:

eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta che può essere caratterizzata qualora:

si evidenzi la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

si evidenzi la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

si evidenzi la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

si evidenzi la prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Rispetto agli enti commerciali, le associazioni godono di agevolazioni fiscali. In base alle disposizioni degli articoli 143 e seguenti del TUIR il reddito degli enti non commerciali è formato da:

  • reddito fondiario;
  • redditi di capitale;
  • redditi diversi;
  • redditi d'impresa.

In evidenza: svolgimento di attività istituzionale e commerciale

Gli enti che svolgono le attività commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata. Su tale obbligo si è espressa l'Agenzia delle Entrate che con Risoluzione 13 marzo 2002 n. 86/Eha previsto che “La tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti.
La tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e di un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività”.

Lo stesso articolo prevede inoltre che:

Art.143 c.1 TUIR: … “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”.

Per la non commercialità devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • i corrispettivi citati dalla norma devono derivare esclusivamente da prestazioni di servizi, escludono quindi le cessioni di beni e non rientranti nelle attività di cui all'articolo 2195 del c.c.:

Attività rientranti nell'art. 2195, c.c.

- attività industriale volta alla produzione di beni;

- attività di intermediazione nella circolazione dei beni;

- attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;

- attività assicurativa;

- altre attività ausiliarie alle precedenti.

  • le attività devono rientrare in quelle istituzionali, descritte nello statuto e nell'atto costitutivo;
  • le attività devono essere svolte senza l'ausilio di specifica organizzazione e cioè con l'assenza di mezzi ad essa dedicati;
  • i corrispettivi conseguiti devono remunerare solamente i costi sostenuti per il sostenimento delle prestazioni.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede un'ulteriore esclusione nelle seguenti fattispecie:

a) le raccolte occasionali di fondi

Effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori , in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

b) raccolta di contributi pubblici

I contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento utilizzati per la realizzazione di attività socialmente rilevanti.

In entrambi i casi vi è l'obbligo per l'associazione di elaborare un apposito rendiconto.

Condizioni della raccolta pubblica di fondi

Raccolte “pubbliche”, ossia proposte al pubblico.

Iniziative occasionali.

Anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Modalità di rendicontazione (art. 20 D.P.R. n. 600/1973)

Separato dal rendiconto obbligatorio annuale.

Diversificato per ciascuna attività di raccolta fondi.

Integrato con una relazione illustrativa sulla raccolta di fondi.

Entro quatto mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Le raccolte pubbliche di fondi e i contributi per lo svolgimento convenzionato di attività sono esenti dall'imposta di valore aggiunto e da ogni altro tributo ai sensi dell'articolo 2 co. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'articolo 148 del TUIR dispone che per gli Enti associativi non è considerata come svolgimento di attività commerciale l'attività conforme alle finalità istituzionali, svolta nei confronti di associati all'associazione o di altre associazioni e dei loro associati, che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale , anche se effettuata con il pagamento di una somma aggiuntiva oltre la quota sociale che copra i costi di diretta imputazione dell'attività.

Sono inoltre considerate non commerciali le cessioni, anche a terzi, di pubblicazioni proprie cedute prevalentemente agli associati.

Al contrario, sono sempre considerate commerciali le seguenti attività:

  • cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, per le attività rientranti nell'articolo 2195 del codice civile, sopra evidenziate;
  • cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • somministrazione di pasti;
  • erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
  • prestazioni di servizio portuale e aeroportuale;
  • gestione di spacci aziendali e di mense;
  • organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici;
  • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • pubblicità commerciale;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Il regime forfettario per gli enti non commerciali

Gli enti non commerciali possono adempiere agli obblighi contabili e fiscali in maniera semplificata utilizzando il metodo forfettario previsto dall'articolo 145 del testo unico imposte sui redditi.

Il regime forfettario riguarda tutti gli enti non commerciali associativi, fondazioni, enti religiosi, Ipab e si riferisce a proventi commerciali che non superano i limiti fissati dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973 (fino a euro 400.000 per prestazioni di servizi e fino ad euro 700.000 per altre attività).

L'esercizio dell'opzione per il regime forfettario si esercita nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale è esercitata, fino a quando non è revocata e comunque per un triennio; anche la revoca si esercita con la dichiarazione dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione è stata presentata.

Per gli enti che iniziano l'esercizio dell'attività di impresa l'opzione viene esercitata con la dichiarazione di inizio attività presentata ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972.

Il regime forfettario consiste nel determinare il reddito d'impresa mediante l'applicazione di coefficienti di redditività; nella determinazione del reddito imponibile al reddito forfettario andranno sommate le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi e interessi e proventi immobiliari.

Coefficienti di redditività (art. 145, TUIR)

Prestazioni di servizi

Fino a euro 15.493, 71

15%

Da euro 15.493,71 a euro 400.000

25%

Altre attività

Fino a euro 25.822,84

10%

Da euro 25.822,84 a euro 700.000

15%

Nel caso vengano svolte entrambe le tipologie di attività il coefficiente applicato sarà quello dell'attività prevalente, ovvero i rispettivi coefficienti qualora si effettui una distinta annotazione dei ricavi. Per le scritture contabili dei soggetti che operano per la determinazione forfettaria del reddito valgono le regole stabilite dall'articolo 18 D.P.R. n. 600/1973.

Regime ex lege 16 dicembre 1991, n. 398

La Legge n. 66/1992 di conversione al D.L. n. 417/1991 ha esteso alle associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco il regime tributario previsto dalla Legge n. 398/1991 relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il regime citato prevede che:

  • le associazioni con proventi dell'attività commerciale inferiore ai 250.000 euro;
  • sono esonerati dalla tenuta del libro giornale e degli inventari;
  • dai registri previsti per l'imposta sul valore aggiunto;
  • scritture ausiliarie;
  • dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
  • dalla redazione del registro dei beni ammortizzabili;
  • dai registri per le imprese minori o gli esercenti attività di lavoro autonomo;
  • dalla fatturazione e registrazione delle fatture di vendita;
  • dalla registrazione delle fatture di acquisto;
  • dall'emissione e registrazione dei corrispettivi.

Esercizio dell'opzione

Comunicazione

Ufficio SIAE competente per territorio

Termini

Prima dell'inizio dell'anno solare (indipendentemente dall'esercizio) per cui ha effetto l'opzione

Modalità di tenuta dei documenti

Modalità

Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate

IVA

da applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ires

il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Art. 74 co. 6 D.P.R. n. 633/1972

Riferimento all'IVA sugli incassi con applicazione dell'abbattimento di:

  • 1/3 cessione di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica;
  • 50% per tutte le altre attività (C.M. 7 settembre 2000 n. 165)

Il versamento va effettuato trimestralmente tramite modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza applicazione di interessi) utilizzando i codici tributo "6031", "6032", "6033" e "6034".

In evidenza: Percentuale di abbattimento IVA per le prestazioni di sponsorizzazione

L'articolo 19 del D.Lgs. 21 novembre 2014 n.174 (decreto semplificazioni) è intervenuto sull'articolo 74 c.6 del D.P.R. 633/1972 uniformando la forfettizzazione in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili sia sulle prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione, anche per evitare problematiche interpretazioni sulla distinzione delle due casistiche che talvolta potrebbero generarsi.

L'IRAP

Le associazioni sono assoggettate ad IRAP indipendentemente dalla qualifica di ente commerciale o non commerciale in base al presupposto che sono soggette all'imposta le attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Relativamente alla determinazione dell'imponibile possiamo distinguere:

Regime contabile

Determinazione dell'imponibile

Enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale

  • La base imponibile dell'imposta è costituita dall'ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo.

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (in regime non forfetario)

  • Per le attività commerciali, per le quali si seguono le regole di determinazione proprie delle società commerciali;
  • per le attività non commerciali, per le quali si segue il "metodo retributivo".

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (in regime forfetario)

  • Dal reddito d'impresa determinato forfetariamente;
  • dall'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente;
  • dall'ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi o a progetto;
  • dall'ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e di quelli erogati in relazione a prestazioni di attività commerciali non esercitate abitualmente.

REGIME PER CASSA DAL 01.01.2017

Gli enti associativi non lucrativi che non sono obbligati ad adottare il regime di contabilità ordinaria possono scegliere, salvo validità dei presupposti, regimi contabili e fiscali semplificati di diversa natura.

Dal 01.01.2017 per gli enti associativi diventa naturale il nuovo regime di contabilità semplificata meglio definito come regime per cassa, affiancandosi ai regimi forfettari di cui alla L.398/1991 e all'art.145 TUIR.

Con il regime per cassa il reddito imponibile viene determinato tenendo conto delle date degli incassi e dei pagamenti. In tal senso viene riformato il previgente regime contabile semplificato con la modifica dell'art. 66 TUIR e sull'art. 18 del D.P.R. 600/1973 con l'introduzione dell'art.1 comma da 17 a 23 della L.232 dell'11 dicembre del 2016.

Applicabilità dell'art.1 comma da 17 a 23 della L.232 dell'11.12.2016.

ENTI

Regimi applicabili

Associazioni e fondazioni

Regime forfettario di cui all'art.145 TUIR (opzione)

Regime per cassa (naturale)

Società Sportive dilettantistiche

Regime forfettario di cui alla L.398/1991 (opzione)

Contabilità ordinaria (naturale)

REGIME PER CASSA

Imposte sui redditi

Il regime per cassa è il regime “naturale” per i soggetti giuridici ammessi alla contabilità semplificata viene quindi sostituito il regime per competenza.

Componenti positivi e negativi assumono rilievo al momento dell'incasso

presupposti

Enti non commerciali dotati di partita IVA che nell'anno precedente non abbiano superato l'ammontare per i proventi commerciali pari a :

  • € 400.000 – attività aventi oggetto prestazioni di servizi
  • € 700.000– attività aventi oggetto cessioni di beni

Aspetti contabili (attività di impresa)

Tenuta dei registri rilevanti ai fini fiscali:

- Registri IVA

- Registro beni ammortizzabili (può essere sostituito dalle annotazioni sul registro IVA acquisti)

- Registro cronologico ricavi percepiti

- Registro cronologico spese sostenute

Nota bene: i ricavi percepiti e le spese sostenute devono essere annotate in forma analitica e cronologicamente con indicazione di importo, generalità di chi effettua o riceve il pagamento, estremi della fattura o di altro documento emesso. I componenti di reddito diversi dai ricavi percepiti e dalle spese sostenute possono essere annotati nei registri cronologici entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

NOTA BENE: i soggetti esonerati dagli adempimenti IVA sono esclusi dagli obblighi di tenuta dei registri.

Registri IVA integrati

In alternativa ai registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute possono essere utilizzati i registri iva a condizione che:

-Le operazioni non soggette a registrazione IVA siano iscritte separatamente dalle operazioni soggette

-Venga riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti ( e i relativi riferimenti) se l'incasso e il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione

Regime di registrazione

- Opzione vincolante per un triennio.

- Possono essere tenuti i registri iva senza le annotazioni relative agli incassi e pagamenti con obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. Ai fini della semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Determinazione del reddito di impresa per attività commerciale fino al 31.12.2016

Determinazione del reddito di impresa per attività commerciale decorrente dal 01.01.2017

Ricavi e proventi conseguiti

Spese documentate sostenute

Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore

Proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Minusvalenze e sopravvenienze passive

Ammortamenti

Perdite di beni strumentali

Accantonamenti di quiescenza e previdenza

Deduzioni forfettarie (autotrasporti-agenti commercio)

+

-

+

+

+

-

-

-

-

-

Ricavi e proventi percepiti

Spese sostenute

Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore

Proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Minusvalenze e sopravvenienze passive

Ammortamenti

Perdite di beni strumentali

Accantonamenti di quiescenza e previdenza

Deduzioni forfettarie (autotrasporti-agenti commercio)

+

-


+


+

+

-

-

-

-

-

Modello EAS

Per usufruire delle agevolazioni fiscali, gli enti no profit devono trasmettere il cd. modello EAS, contenente dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'adempimento è stato introdotto al fine di combattere l'evasione e l'elusione d'imposta che potrebbe esistere nell'uso distorto delle agevolazioni previste per il settore non profit. La prima scadenza era prevista per il 30 ottobre 2009. Successivamente a tale data il modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Qualora ci siano variazioni di dati comunicati, l'associazione ha l'obbligo di rinviare il modello entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il modello deve essere presentato sono in modalità telematica.

Sommario