Patti parasociali

09 Agosto 2013

I soci che nel corso della vita societaria (o in sede di costituzione) vogliono regolare i rapporti reciproci in modo non conforme o complementare alle norme statutarie, possono redigere specifiche convenzioni volte a regolare gli aspetti specifici del rapporto sociale. Si parla quindi di patti parasociali come quei patti utili ai soci per rafforzare la loro posizione di comando (soci di maggioranza), per tutelare i propri diritti nei confronti della maggioranza sociale (soci di minoranza), per influenzare e decidere sulle votazioni in assemblea oppure per mantenere costante il numero di azioni o per regolare la liquidazione delle stesse.
Inquadramento: nozione, limiti e durata

I soci che nel corso della vita societaria (o in sede di costituzione) vogliono regolare i rapporti reciproci in modo non conforme o complementare alle norme statutarie, possono redigere specifiche convenzioni volte a regolare gli aspetti specifici del rapporto sociale.

Si parla quindi di patti parasociali come quei patti utili ai soci:

  • per rafforzare la loro posizione di comando (soci di maggioranza);
  • per tutelare i propri diritti nei confronti della maggioranza sociale (soci di minoranza);
  • per influenzare e decidere sulle votazioni in assemblea;
  • per mantenere costante il numero di azioni o per regolare la liquidazione delle stesse.


I patti parasociali hanno la medesima forza di un contratto e come tale vale solo per i soci che lo sottoscrivono. A nulla vale l'opposizione a terzi di patti parasociali tra soci.

Ai patti parasociali partecipano due o più soci della medesima società e per qualsivoglia oggetto per l'esercizio di diritti, obblighi, facoltà e poteri coinvolgenti i soci.

I patti parasociali hanno i propri limiti nelle norme imperative che non possono essere disattese e nei principi generali dell'ordinamento che non possono essere elusi.

Sono leciti tutti i patti parasociali destinati a realizzare un risultato per i soci sottoscrittori (dei patti) consentito dall'ordinamento vigente.

In generale i patti parasociali sono validi se da essi non risultino pregiudicati gli interessi della società e il funzionamento dell'assemblea.

La giurisprudenza si è espressa a più riprese negativamente sulla validità di patti parasociali che vertevano su particolari materie:

PATTI PARASOCIALI NON AMMESSI

Accordo per la distribuzione del patrimonio tra un gruppo di soci

Cassazione 22 dicembre 1969 n. 4023

Impegno tra soci a vendere ad un prezzo irrisorio i beni sociali a terzi o a loro stessi

Cassazione 22 dicembre 1989 n. 5778

Cassazione 18 gennaio 1988 n. 326

Impegno a non a votare in senso contrario all'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (o del socio unico amministratore della sociatà)

Cassazione 28 aprile 2010 n. 10215

Cassazione 27 luglio 1994 n. 7030

Il patto parasociale nullo non genera obbligo di risarcimento del danno da parte di chi lo disattende.

Il patto parasociale può essere contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato:

  • se stipulato a tempo determinato, la scadenza viene solitamente fissata con l'approvazione del bilancio;
  • se stipulato a tempo indeterminato, il partecipante al patto può recedere in ogni momento, salvo giusto preavviso di centottanta giorni. Alcuni patti sottoscritti a tempo indeterminato riportano anche le ipotesi e le condizioni di scioglimento dello stesso.

Per alcuni patti parasociali la durata è prefissata dalla legge in cinque anni; sono i patti dei sindacati di voto, dei sindacati di blocco o i patti che hanno ad oggetto l'esercizio di un'influenza dominante sulle S.p.A. o sulle società che le controllano (sindacati di concerto).

Contenuto dei patti parasociali

I patti parasociali possono contenere accordi relativi a:

  • posizioni amministrative;
  • diritti patrimoniali;
  • posizioni giuridiche.

I patti parasociali più frequenti sono il patto di sindacato di voto e il patto di sindacato di blocco e più, in generale, si osserva che tali patti si combinano tra di loro.

Sindacati di voto

Nella prassi societaria il sindacato di voto è il tipo di patto più utilizzato. Sono patti che regolamentano l'esercizio di voto in sede di assemblea.

In genere contemplano tra gli aderenti al patto:

a. l'obbligo di consultazione prima dell'espressione di voto;

b. il vincolo di votare conformemente a ciò che si è deciso precedentemente secondo la maggioranza del Sindacato;

Con questa tipologia di patto viene esercitata una influenza dominante sulle delibere assembleari da parte di quei gruppi di soci che in caso di voto unitario non potrebbero avere alcun peso.

Al socio stipulante il patto non è impedito di votare in modo difforme a quanto stabilito tra “i soci di sindacato”, di fatto una norma in tal senso impedirebbe il corretto funzionamento dell'assemblea dei soci. Il socio in tal caso risponderà della inadempienza.

Sindacati di blocco
Sono contemplati gli accordi che limitano la circolazione delle azioni al fine di mantenere omogenea e stabile la composizione della compagine sociale

Sindacati di concerto
Sono i patti che hanno per oggetto l'esercizio di un'influenza dominante all'interno di una società non necessariamente esternata attraverso accordi di voto (sindacato di voto).

In tale tipologia rientrano tutti quei patti ove si ipotizzano accordi che determinano gli obiettivi e la programmazione della società.

Efficacia e inadempimento dei patti

I patti parasociali sono efficaci e vincolano solamente coloro che li sottoscrivono.

Da ciò deriva che i patti non sono opponibili ai non sottoscrittori. I soci che non fanno parte dell'accordo non possono nemmeno far valere gli effetti del patto.

Il patto non è efficace per coloro che acquistano quote dai sottoscrittori: non è valido il patto che vincola il trasferimento degli obblighi desunti dallo stesso sugli acquirenti delle azioni dei sottoscrittori.

Inadempimento dei patti

Il socio aderente al patto, se non adempie a quanto stabilito in sede di riunione di sindacato, ad esempio votando in assemblea in modo difforme a quanto stabilito ovvero qualora venda le proprie azioni a terzi soggetti e non agli altri aderenti al patto (mancata offerta in prelazione), dovrà rispondere delle sanzioni indicate solitamente nel patto.

Esempi di clausole a titolo di sanzioni fissate dai Patti Parasociali

- pecuniaria: possibilità di pagare una penale per l'inadempimento delle clausole del patto;
- esclusione dal patto.

L'inadempimento del patto non ha alcuna ripercussione sulla società o sulla validità degli atti da essa compiuti. Le delibere assembleari, se prese in conformità dell'atto costitutivo e della legge, sono perfettamente legittime anche se contrarie alle norme statuite dal contratto istitutivo dei patti.

Patti parasociali nelle società aperte

La disciplina dei patti parasociali si differenzia a seconda che i patti siano contratti in società aperte non quotate o in società quotate in borsa.

Società aperte non quotate

Nelle società aperte non quotate i patti parasociali devono essere comunicati alla società e devono essere dichiarati al momento in cui ogni assemblea dei soci inizi i propri lavori.

L'obbligo di comunicazione è dovuto ai soci sottoscrittori del patto: la comunicazione avviene per iscritto e deve contenere un estratto del contenuto del patto stesso al fine di informare l'intera compagine sociale.

Nessuna ipotesi sanzionatoria è prevista in caso di omessa comunicazione alla società.

La dichiarazione in apertura dei lavori in assemblea avviene in forma orale e sarà espletata da uno o più soci legati al patto; gli stessi soci potranno enunciare i punti più significativi del patto parasociale in apertura di assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale di assemblea che dovrà essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese anche se le delibere intraprese non sono soggette ad iscrizione.

Senza tale dichiarazione i sottoscrittori del patto non potranno esercitare il diritto di voto e le delibere delle assemblee adottate con il loro voto possono essere soggette ad impugnazione.

Patti parasociali nelle società quotate

Il D.Lgs. 58/1998, al fine di garantire trasparenza e pubblicità ai patti parasociali relativamente alle società quotate, ha imposto specifici obblighi di pubblicazione dei patti:

  • comunicazione alla Consob;
  • pubblicazione di un estratto dei patti parasociali sulla stampa quotidiana;
  • deposito dei patti parasociali presso il registro delle imprese competente;
  • comunicazione dei patti alla società quotata.

Nel caso in cui gli adempimenti pubblicitari non vengano puntualmente osservati, i patti potranno essere considerati nulli.

I diritti di voto relativi ai titoli azionari di proprietà dei sottoscrittori del patto, non potranno essere adempiuti se non si è provveduto agli obblighi di comunicazione e trasparenza.

Per le società quotate in borsa la durata dei patti non può superare tre anni; i patti potranno però essere rinnovati alla scadenza.

L'obbligo di comunicazione e di pubblicazione dei patti avviene quando l'oggetto dei patti sia:

  • il diritto di voto;
  • l'obbligo di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;
  • limitazioni al trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni;
  • acquisto delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni.

Comunicazione alla Consob

La comunicazione alla Consob avviene a cura dei sottoscrittori del patto parasociale (obbligati in solido) entro cinque giorni dalla stipula della scrittura privata.

La comunicazione viene trasmessa alla Consob unitamente a:

  • la copia conforme all'originale integrale del patto (o copia dell'estratto del patto) con indicazione del quotidiano dove è stato obbligato e della data di pubblicazione;
  • gli elementi identificativi degli aderenti al patto con specificazione coloro che lo controllano e amministrano;
  • il quotidiano nel quale l'estratto del patto e pubblicato e la data di pubblicazione.

Per gli aderenti al patto vi è anche l'obbligo di comunicare alla Consob entro cinque giorni tutte le modifiche del patto, tutte le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni, l'informazione relativa al rinnovo del patto o allo scioglimento dello stesso.

Pubblicazione dell'estratto del patto su un quotidiano

La comunicazione alla stampa avviene entro cinque giorni dalla stipula del patto.

Omessa informazione

In caso di inosservanza degli obblighi di informazione, l'articolo 122 del T.U. della Finanza prevede:

  • la nullità dei patti parasociali;
  • il divieto di esercizio di voto

L'articolo 193 del Testo Unico sulla finanza prevede per il titolare della partecipazione che omette le comunicazioni relative ai patti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000,00 a 2.500.000,00 euro.

Esempio di patto parasociale

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:

- SOCIO Y, nato a XXXXXX, il 30 aprile 1938, residente a XXXXXX, via Aldo Moro, codice fiscale PNTRME38D30B398B;

- SOCIO Z, nato a XXXXXX, il 16 ottobre 1939, residente a XXXXXX, via Madonna della Croce,2, codice fiscale PNTRML39R16B398W;

SOCIO X, nato a Camerino, il 25 dicembre 1948, residente a XXXXXX, via Aldo Moro, codice fiscale PNTLLD48T25B474Q;

premesso

- che in data xx/xx/xxxx è stata costituita la società GAMMA S.P.A., con sede in XXXXXX, Via ……………

- che il capitale sociale è così suddiviso in azioni suddivise percentualmente tra i soci come segue:

SOCIO K 25%

SOCIO Y 25%

SOCIO Z 25%

SOCIO X 25%

- che è desiderio dei soci formalizzare contrattualmente alcuni accordi interni già definiti ed accettati verbalmente;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) considerata la loro partecipazione al capitale sociale della società Gamma S.p.A. pari al 75% dell'intero capitale sociale; rilevata l'esigenza di una autonomia dei tre soci sottoscritti e di una piena responsabilità di gestione degli amministratori per una conduzione della società che risponda a criteri di economicità nel rispetto della programmazione economica, si costituisce tra i sottoscritti un Sindacato nell'interesse della Società e della generalità dei soci con i seguenti obiettivi:

a) bloccare per un determinato periodo di tempo determinato il trasferimento delle AZIONI sociali della società GAMMA S.P.A. possedute dagli aderenti al sindacato, all'interno dei membri del sindacato stesso;

b) costituire un' assemblea dei componenti del sindacato con compiti di discutere sulle problematiche e sulle relative decisioni in merito all'attività della GAMMA S.P.A. e di orientare le decisioni da prendere in assemblea da parte dei partecipanti al patto con il proprio voto.

2) i sottoscrittori partecipanti vincolano in tale Sindacato le proprie AZIONI sociali per intero della Società GAMMA S.P.A.

3) i sottoscritti partecipanti si impegnano a non vendere a terzi le AZIONI da essi vincolate in Sindacato, né ad iniziare per esse trattative di vendita, neppure a termine per tutta la durata del Sindacato medesimo. Sono però ammessi il trasferimento di AZIONI suindicate all'interno dei sottoscrittori del presente patto di Sindacato. Vigente il patto di Sindacato i partecipanti che intendessero utilizzare in tutto o in parte le AZIONI da essi vincolate per eventuali operazioni di riporto o per costituirle in garanzia o in pegno presso terzi, per dette AZIONI , che ovviamente resteranno sindacate, i partecipanti dovranno riservarsi espressamente il diritto di voto, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dal presente patto. Ciascun partecipante al patto potrà trasferire , con l'approvazione di tutti i partecipanti, le proprie AZIONI sociali ai figli legittimi. I figli CON SEPARATO ACCORDO si impegneranno a sottoscrivere il presente patto di sindacato.

4) I partecipanti hanno la facoltà di vendere fra essi , in tutto o in parte, le AZIONI vincolate alle seguenti condizioni e procedure:

a) il valore o il numero delle AZIONI vincolate in sindacato dovrà mantenersi complessivamente uguale al valore o al numero delle AZIONI vincolate dai partecipanti; all'uopo il partecipante al sindacato che volesse vendere le proprie AZIONI, o parte di esse, si impegnerà ad offrirle con le modalità sottoscritte , agli altri partecipanti al sindacato , i quali di comune accordo decideranno se acquistare le AZIONI sociali in modo paritario;

b) il valore o il numero delle AZIONI da vendere deve essere comunicato con lettera raccomandata avviso di ricevimento, immediatamente confermata da telegramma , al Presidente della direzione del Sindacato con l'indicazione del prezzo e di ogni altra eventuale condizione relativa;

c) la direzione del Sindacato, allo stesso scopo convocata dal Presidente, deve darne notizia entro tre giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui sopra , con le stesse modalità di cui al punto b)a tutti gli altri partecipanti;

5) qualora la società GAMMA S.P.A. procedesse con qualsiasi formalità a distribuire gratuitamente AZIONI sociali i partecipanti assumono fin da ora l'impegno di ritirare e vincolare in Sindacato , con osservanza di tutte le norme contenute nel presente accordo , le nuove AZIONI gratuite spettanti alle AZIONI vincolate in Sindacato;

6) se la società GAMMA S.P.A. dovesse procedere ad aumenti di capitale a pagamento, le AZIONI sottoscritte da ciascun partecipante con l'esercizio del diritto di opzione spettanti alle AZIONI vincolate in Sindacato dovranno anch'esse essere vincolate nel Sindacato medesimo; i partecipanti che non intendessero sottoscrivere le nuove AZIONI dovranno offrire tramite la Direzione del Sindacato i diritti di opzione agli altri partecipanti in proporzione delle AZIONI di ciascuno di essi vincolate in Sindacato e nel rispetto di quanto stabilito nel punto 4 del presente atto; i partecipanti si impegnano fin da ora ad apportare , con l'osservanza di tutte le norme contenute nel presente accordo le AZIONI sottoscritte con i diritti così acquistati;

7) l'ammissione di nuovi partecipanti al Sindacato deve essere approvata da almeno il 60% delle AZIONI vincolate. All'uopo il presidente del sindacato provvederà a convocare una apposita assemblea dei partecipanti;

8) organi del Sindacato sono : l'Assemblea dei partecipanti e la Direzione. La segreteria del sindacato è tenuta presso lo Studio del dott. XXXXXXX in XXXXXX , Via …………….

9) la direzione del sindacato è composta dai Signori:

SOCIO Y, nato a XXXXXX, il ……….., residente a XXXXXX, via ……………., codice fiscale ………;

SOCIO Z, nato a XXXXXX, il ……….., residente a XXXXXX, via ……………., codice fiscale ………;;

SOCIO X, nato a XXXXXX, il ……….., residente a XXXXXX, via ……………., codice fiscale ………;

La presidenza dell'Assemblea dei partecipanti e della Direzione spetterà al signor:

SOCIO X nato a XXXXXX, il ……….., residente a XXXXXX, via ……………., codice fiscale ………; Il Presidente rimarrà in carica fino alla data del 31 dicembre ……;

10) Ciascun membro della direzione voterà nella direzione medesima con un voto. La Direzione voterà a maggioranza dei presenti alla riunione della direzione stessa .

La Direzione si riunisce per iniziativa del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri indicando i motivi della richiesta.

Il presidente del Sindacato potrà farsi assistere nelle riunioni da un Segretario e curerà la redazione dei relativi verbali.

11) Allo scopo di perseguire gli obiettivi per i quali il Sindacato si costituisce e quale indicato nella premessa del presente patto e nello spirito della premessa stessa, il Presidente del Sindacato informerà tempestivamente ed adeguatamente la Direzione del Sindacato sugli indirizzi generali di riassetto e di sviluppo della Società e sulle proposte di deliberazione di maggior rilievo concernenti la loro attività e ciò al fine di consentire all'anzidetta Direzione un adeguato scambio di vedute su tali argomenti.

La Direzione del Sindacato esaminerà preventivamente anche le deliberazioni che dovranno essere sottoposte al Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico della Società, sugli argomenti di competenza dell'Assemblea dei Soci, salvo quanto riservato in forza del seguente punto 15, all'Assemblea dei partecipanti.

12) la Direzione sarà convocata mensilmente per essere informata dello stato di attuazione dei programmi e per un adeguato scambio di vedute sulle eventuali variazioni proposte. La Direzione sarà convocata inoltre ogni qualvolta sia necessario in relazione alle comunicazioni che il Presidente dovrà fare ai sensi del precedente punto 11.

Ai fini di quanto previsto dal secondo comma punto 11, la Direzione sarà altresì convocata almeno quindici giorni prima della data delle assemblee dei Soci della GAMMA S.P.A. avente all'ordine del giorno l'assunzione delle delibere indicate;

13) i partecipanti dichiarano di riconoscere alla Direzione del sindacato la facoltà di adottare le decisioni che riterrà più opportune e convenienti sulle materie spettanti. A tal fine i partecipanti conferiscono alla Direzione del Sindacato ogni potere necessario per il compimento di quegli atti e provvedimenti inerenti o conseguenti all'attuazione degli scopi del Sindacato.

14) l'Assemblea dei partecipanti al Sindacato è costituita validamente quando ad essa prenda parte un numero di partecipanti che rappresenti almeno il 50% + 1 del totale delle AZIONI vincolate in Sindacato.

L'Assemblea è indetta dal Presidente del Sindacato, con preavviso dato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno postale o a mano, almeno dieci giorni prima di quelli della riunione, (quattro giorni qualora per urgenza si ricorra a preavviso telegrafico), oppure quando ne facciano richiesta tanti partecipanti che rappresentino almeno il 50% + 1 delle AZIONI, indicando l'oggetto dell'ordine del giorno. In questo caso il Presidente del Sindacato deve convocare l'Assemblea dei partecipanti per una data compresa nei quindici giorni successivi a quella in cui è pervenuta la richiesta di convocazione. L'Assemblea dei partecipanti delibera a maggioranza semplice delle AZIONI sindacate presenti.

15) l'Assemblea dei partecipanti:

a) concorda le deliberazioni riguardanti gli argomenti riservati alle Assemblee Straordinarie dei soci della GAMMA S.P.A.;

b) designa per la successiva elezione nelle Assemblee della Società - o per cooptazione nel Consiglio di amministrazione - i membri del Consiglio di amministrazione ed i Sindaci (qualora ricorra il caso). Indica i nominativi da proporre come amministratori delegati e componenti del comitato esecutivo;

c) delibera sulla candidatura per nomina del Presidente della società e dei vice presidenti.

L'Assemblea dei partecipanti dovrà essere convocata con lettera raccomandata A.R., immediatamente confermata da telegramma, almeno dieci giorni (quattro giorni qualora per urgenza si ricorra a preavviso telegrafico) prima della data di convocazione di ciascuna Assemblea ordinaria della Società per essere informata sui principali argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa e per procedere, in quanto necessario, alle designazioni previste dalla precedente lettera b).

Per quanto previsto dalle suddette lettere a) e b) del presente articolo, l'Assemblea dei partecipanti deve essere convocata, sempre con lettera raccomandata A.R., immediatamente confermata da telegramma, almeno dieci giorni prima (quattro giorni qualora per urgenza si ricorra a preavviso telegrafico) prima di ciascuna delle riunioni del Consiglio di amministrazione della Società indetta per stabilire gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle Assemblee straordinarie e di quelle riunioni che comunque portino all'ordine del giorno nomine di amministratori per cooptazione.

16) I partecipanti dichiarano di riconoscere alla Direzione del Sindacato la facoltà di designare la persona, o persone e/o Enti di sua fiducia al fine di rappresentare nelle Assemblee ordinarie e/o straordinarie della GAMMA S.P.A. le AZIONI sindacate per esercitare il voto in esecuzione delle decisioni assunte dagli Organi di Sindacato.

A tal fine i partecipanti si obbligano a rilasciare la procura di rappresentare le loro AZIONI alla persona o alle persone fisiche che la Direzione del Sindacato indicherà a tal fine.

17) In caso di eventuali divergenze sulla interpretazione del presente patto la decisione è demandata in via definitiva ed inoppugnabile ad un arbitro che sarà designato fin da ora nella persona del Dott XXXXXXX , nato a XXXXXX, il ……….., residente a XXXXXX, via ……………., codice fiscale ………;;, dottore commercialista in……….. . La decisione, per la quale non è richiesta nessuna formalità, è vincolante per tutti i partecipanti i quali dichiarino di accettare ora per allora, impegnandosi a dare ad essa fede ed immediata esecuzione.

18) Il presente accordo avrà durata sino al giorno successivo a quello dell'Assemblea degli Azionisti della GAMMA S.P.A. che approverà il bilancio chiuso al 31/12/xxxx e sarà rinnovata tacitamente per un periodo di cinque anni nei confronti di tutti quei partecipanti che non ne abbiano dato disdetta entro sei mesi dalla data di scadenza del presente contratto. Ove la disdetta riguarda più del 50% delle azioni sindacate ed in ogni caso ove a seguito delle disdette non risulti possibile rispettare la condizione indicata nella lettera a) dell'art. 4, il presente accordo cesserà di avere efficacia per tutti i partecipanti.

19) I partecipanti dichiarano che il presente patto di Sindacato annulla ad ogni effetto qualsiasi precedente patto stipulato tra i soci;

20) I partecipanti si impegnano all'adempimento di quanto stabilito dal presente accordo e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dall'accordo stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti anche come impegno morale e di onore. Il mancato rispetto dei patti sottoscritti con la presente scrittura comporterà a carico dell'inadempiente , l'obbligo di trasferire a titolo gratuito il 5 per cento delle proprie AZIONI a ciascun partecipante al patto. Viene fatta salva la possibilità di richiedere giudizialmente A a carico dell' inadempiente il risarcimento dell'ulteriore danno subito .

21) Il presente accordo è redatto in un originale firmato da tutti i partecipanti. Tale originale è depositato presso la Segreteria del Sindacato che, a richiesta potrà rilasciare copia fotostatica a ciascun partecipante.

XXXXXX 01/01/xxxxxì.

SOCIO Y

SOCIO X

SOCIO Z

Riferimenti

Normativi

  • CONSOB, Deliberazione 13 maggio 2010, n. 17326
  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
  • Art. 2341-bis c.c.
  • Art. 2341-ter c.c.
  • Art. 2377 c.c.

Giurisprudenza

  • Cass. civ., 23 novembre 2011, n. 14865
  • Consiglio di Stato, 26 novembre 2008, n. 5845
  • Cass. civ., 5 marzo 2008, n. 5963
  • Cass., 18 luglio 2007, n. 15963
Sommario