La rilevanza delle dichiarazioni inesatte e reticenti nella conclusione del contratto di assicurazione contro il furto
02 Marzo 2015
Massima
App. Milano sent., 30 giugno 2014, n. 2514
Laddove, in sede di stipula del contratto, l'assicurato abbia omesso di dichiarare che i negozi che andava ad assicurare contro il furto erano stati in precedenza oggetto di simili sinistri, perde di rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1892 c.c., che l'assicuratore non gli abbia sottoposto il questionario, attesa l'evidente rilevanza della circostanza taciuta ai fini della determinazione del rischio assicurato. Sintesi del fatto
A seguito di un furto subito, Tizio, proprietario di un esercizio commerciale, conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione con la quale aveva stipulato una polizza contro il furto, chiedendo la liquidazione dell'indennizzo. Si costituiva la compagnia eccependo che, siccome l'assicurato al momento della stipula, aveva sottaciuto di aver subito tre medesimi sinistri nei precedenti tre anni, sussisteva l'ipotesi di cui all'art. 1892 c.c. e quindi nulla era dovuto, influendo tale circostanza sulla determinazione del rischio contrattuale. Il Tribunale respingeva la domanda attorea ai sensi dell'art. 1892 c.c., ritenendo che «la compagnia assicurativa non avrebbe dato il proprio consenso a garantire locali così presi di mira dalla criminalità, ovvero lo avrebbe fatto solo a condizioni che potessero riequilibrare il sinallagma fra le reciproche prestazioni, per cui fra la dichiarazione mendace e la rappresentazione del rischio vi è un sicuro nesso, così come la condotta reticente dell'assicurata va ritenuta aver configurato una situazione di dolo, atteso che tale elemento soggettivo deve ritenersi integrato con la scienza della propria attestazione inveritiera». Proponeva appello Tizio sostenendo che la verità sottaciuta era irrilevante e non poteva rappresentare un'ipotesi di dolo o colpa grave, dal momento che l'assicuratore non gli aveva sottoposto il questionario nel quale vengono indicate, in modo specifico, le circostanze ritenute rilevanti per l'assicurazione e pertanto, si poteva casomai parlare di colpa lieve che, ai sensi dell'art. 1893 c.c., comporta solamente la riduzione dell'indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuta la verità dei fatti. Si costituiva la compagnia di assicurazione contestando l'impugnazione. La Corte di Appello, ha confermato sul punto la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente l'ipotesi di cui all'art. 1892 c.c. La questione
Se la dichiarazione inesatta o reticente, in risposta ad una domanda contenuta in una clausola del contratto assicurativo, che legittimerebbe l'annullamento del contratto e la mancata corresponsione dell'indennizzo da parte della compagnia, può essere ritenuta irrilevante qualora l'assicuratore non abbia sottoposto all'assicurato un questionario descrittivo della specifica propensione al rischio. Le soluzioni giuridiche
Nella massima in epigrafe la Corte di Appello ha ritenuto che non sia necessario sottoporre all'assicurato un questionario contenente domande specifiche relative a circostanze che possano influire sulla determinazione del rischio qualora nel contratto assicurativo vi siano clausole sufficientemente chiare ed idonee ad individuare gli aspetti ritenuti rilevanti per l'assicuratore. La mancanza del questionario, in presenza di una suddetta clausola, non fa scadere la inveritiera dichiarazione da dolosa (o gravemente colposa) a lievemente colposa, giustificando in tal modo l'applicazione del secondo comma dell'art. 1893 c.c., poiché se la circostanza sottaciuta era nota all'assicurato ed era altresì idonea ad incidere sulla determinazione del consenso da parte dell'assicuratore, sussiste l'ipotesi di cui all'art. 1892 c.c. che legittima l'annullamento del contratto e la mancata corresponsione dell'indennizzo. E' stato infatti accertato:
Peraltro, la Corte precisa che nella fattispecie la circostanza sottaciuta era talmente rilevante per la determinazione del consenso dell'assicuratore (poiché l'assicurato aveva subito ben tre furti nei mesi precedenti alla stipula della nuova polizza) che sarebbe stato obbligo dell'assicurato di dichiararla, in fase di stipula contrattuale, anche in assenza di specifica richiesta. La decisione è pertanto in linea con quanto costantemente affermato dalla Cassazione secondo la quale: «In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore» (Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25582; Cass. civ., sez. I, 25 maggio 1994, n. 5115). Osservazione
La ratio dell'art. 1892 c.c. è comunemente ravvisata nell'esigenza di porre l'assicuratore in condizione di valutare esattamente il rischio, per consentirgli il corretto calcolo del premio che è pari al quoziente tra il costo complessivo degli indennizzi pagati per sinistri omogenei in un arco di tempo prestabilito ed il numero complessivo di contratti stipulati a copertura di quei rischi. Nella fase precontrattuale, quindi, le parti devono collaborare per delimitare l'oggetto contrattuale, individuando tutte quelle circostanze idonee ad incidere sul rischio. Sull'assicurato grava l'obbligo di comunicare all'assicuratore tutte le circostanze che, tenuto conto dell'oggetto del contratto, possano essere rilevanti per la formazione del consenso, mentre sull'assicuratore grava l'obbligo di sottoporre all'assicurato chiare e precise richieste che evidenzino tutte le circostanze ritenute importanti e necessarie per la determinazione del rischio contrattuale. Siccome l'onere della prova della inesattezza/reticenza delle dichiarazioni è a carico dell'assicuratore, sebbene si possa ricorrere alle presunzioni (Cass. civ., sent. n. 23504/04), hanno tuttavia assunto grande importanza i questionari che l'assicuratore sottopone al contraente, perché le richieste ivi contenute dimostrano l'interesse ad avere le relative informazioni, sicché l'inesattezza o la reticenza nelle risposte devono considerarsi sicuramente determinanti per la formazione del consenso (App. Milano, sez. IV, 12 luglio 2011, n. 2105). Tuttavia, qualora nel corpo del contratto siano già comprese chiare e specifiche clausole aventi ad oggetto circostanze incidenti sul rischio, che rendano chiara quale sia l'informazione che la compagnia intende conoscere, risulta assolutamente irrilevante la presenza o meno del questionario, e tale mancanza non può essere sollevata dall'assicurato per sottrarsi dal fornire dichiarazioni veritiere. Quindi, come affermato dalla decisione in commento, per l'assicuratore, quello di sottoporre un questionario all'assicurato, non rappresenta un obbligo ma costituisce, semmai, una garanzia laddove nel corpo del contratto assicurativo non vi siano clausole chiare e specifiche aventi ad oggetto circostanze idonee ad influire sul rischio e quindi sul consenso. Peraltro, l'obbligo dell'assicurato di fornire dichiarazioni corrette non è subordinato alla presenza del questionario o di clausole chiare e specifiche ma deriva dalla legge e cioè dall'art. 1892 c.c., tanto che, nella fattispecie, la Corte ha precisato che l'aver subito ben tre furti nei mesi precedenti alla stipula, rappresentava una circostanza così rilevante da dover essere comunicata anche in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell'assicurazione. Vi sono quindi delle circostanze che, tenuto conto dell'oggetto del contratto, risultano così determinanti che sono idonee a provocare l'annullamento del contratto, anche se non comprese tra le specifiche richieste contenute nel contratto o nel questionario. Resta comunque inteso che, fuori da queste ipotesi evidenti in cui il nesso tra dichiarazione mendace e rappresentazione del rischio può essere presunto, è comunque obbligo dell'assicuratore sottoporre all'assicurato domande precise e chiare, siano esse contenute nella polizza o nel questionario, poiché quanto non espressamente richiesto, deve ritenersi irrilevante. Si è affermato, infatti, che la mancata inclusione, tra i quesiti formulati, di determinati profili di fatto, evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore, nel senso di estraneità di quelle informazioni all'ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente secondo la previsione degli artt. 1892 e 1893 c.c. (Cass. civ., sent. n. 17840/2003). Non vi è alcun obbligo di sottoporre al contraente un questionario avente ad oggetto i vari aspetti ritenuti rilevanti per la determinazione del rischio, soprattutto laddove sia evidente, tenuto conto dell'oggetto del contratto, la rilevanza di una determinata circostanza. Gli stessi tuttavia, unitamente alle clausole della polizza, costituiscono il modo per dimostrare l'importanza di alcuni aspetti nella determinazione del consenso a stipulare a determinate condizioni. Il contraente, invece, è sempre obbligato a dire la verità ed a evidenziare, anche spontaneamente, gli aspetti che siano evidentemente rilevanti perché attinenti all'oggetto contrattuale. |