Il danno da perdita di chance

Laura Mancini
02 Maggio 2017

La chance è la possibilità di conseguire un risultato vantaggioso o di evitarne uno sfavorevole ed assume rilevanza giuridica nel caso in cui alla sua perdita consegua un danno risarcibile.
Nozione

La chance è la possibilità di conseguire un risultato vantaggioso o di evitarne uno sfavorevole ed assume rilevanza giuridica nel caso in cui alla sua perdita consegua un danno risarcibile.

Tale figura, di elaborazione pretoria, assume connotati differenti secondo che il risultato utile compromesso dall'illecito o dall'inadempimento sia di carattere patrimoniale (come in caso di perdita della possibilità di ottenere un risultato favorevole nell'ambito del rapporto di lavoro o di procedure di evidenza pubblica) o non patrimoniale (come in caso di perdita della possibilità di sopravvivenza nell'ambito della responsabilità professionale medica).

In dottrina all'orientamento che identifica la perdita di chance con la lesione dell'interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico e, quindi, con l'evento di danno, si contrappone la tesi che la configura come danno – conseguenza rilevante ai fini della determinazione del quantum debeatur.

Per la prima e maggioritaria impostazione, denominata teoria ontologica, la chance è un bene giuridico autonomo già presente come posta attiva, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione (Cass. civ., 4 marzo 2004 n. 4400), nel patrimonio del danneggiato, il cui venir meno determina un danno emergente concreto ed attuale (BIANCA, Diritto civile, 5. La responsabilità, Milano, 2012, 178; FRANZONI, Trattato della responsabilità civile. L'illecito, Milano, 2010, 83), in relazione al quale il danneggiato non deve dimostrare che l'utilità sarebbe stata conseguita con certezza, ma che sussistevano i presupposti per una seria e non trascurabile possibilità di ottenerla.

All'alleggerimento dell'onere della prova del nesso causale si contrappone una riduzione quantitativa del risarcimento, il quale non va commisurato all'integrale valore del risultato utile, ma alla percentuale di possibilità di ottenimento dello stesso.

Secondo l'altra soluzione ermeneutica, denominata tesi eziologica, la mancata realizzazione del risultato utile è la conseguenza dell'evento lesivo prodottosi, così che la perdita di chance integra, appunto, un danno conseguenza e, segnatamente, un lucro cessante.

In quest'ottica l'utilità perduta non è un bene autonomo, ma un vantaggio, derivante dal bene oggetto della situazione soggettiva tutelata dal diritto leso, non ancora acquisito, il cui conseguimento può, però, astrattamente verificarsi con un grado di possibilità vicino alla certezza e che viene impedito dal fatto illecito altrui (MASTROPAOLO, Risarcimento, in Enc. giur., X, 1988).

Ne consegue che il creditore-danneggiato deve fornire la prova del raggiungimento del risultato favorevole in base a circostanze certe e puntualmente dedotte (Cass. civ., n. 9558/1998; Cass. civ., sez. lav., n. 6506/1985), dovendo la possibilità perduta essere valutata secondo criteri di verosimiglianza, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, in relazione ad una percentuale di probabilità superiore a quella relativa all'evento sfavorevole.

La chance quale aspettativa di vantaggio patrimoniale

La qualificazione giuridica della chance di natura patrimoniale e la questione dei limiti di risarcibilità del danno che deriva dalla sua definitiva frustrazione impegnano da tempo gli interpreti in una interessante riflessione che, prendendo le mosse dalla dottrina francese, che per prima ha riconosciuto autonomia alla fattispecie, è pervenuta a soluzioni giuridiche differenziate sia sotto il profilo della collocazione sistematica della figura, sia sotto quello della tutela che ad essa può essere riconosciuta.

Secondo una prima tesi la chance coincide con in mero interesse di fatto e, pertanto, non può ricevere autonoma tutela (BUSNELLI, Perdita di una «chance» e risarcimento del danno, in Foro it., 1965, IV, 47).

Per altri (CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano 2006), 545), pur fondandosi su di un interesse di fatto, essa trova tutela attraverso la figura del c.d. danno meramente patrimoniale.

Un terzo orientamento vi intravede una figura di aspettativa di diritto la cui lesione integra un danno ingiusto (DE CUPIS, Il risarcimento della perdita di una «chance», in Giur. it., 1986, I, 1, c. 1181).

Alcuni degli autori che propendono per l'inquadramento della chance entro l'aspettativa di diritto pervengono alla conclusione che entrambe le figure giuridiche costituiscono presupposto di responsabilità solo tra soggetti determinati nell'ambito di una relazione giuridicamente rilevante e, quindi, non possono ottenere tutela ex art. 2043 c.c. (MAZZAMUTO, Il danno da perdita di una ragionevole aspettativa patrimoniale, Europa e dir. priv., 2010, 1, 49).

Secondo altra opzione interpretativa, la chance è un'entità patrimoniale, autonoma e tutelabile in via aquiliana, fondata sul potere di appropriazione.

Non è necessario ricercare una situazione soggettiva nominata entro la quale ricondurre l'occasione favorevole di acquisizione di un'utilità, ma occorre verificare come sia valutato dall'ordinamento giuridico il fare, proprio o altrui, che avrebbe consentito l'appropriazione del vantaggio perduto. Il risarcimento in via aquiliana della chance dipende, secondo tale impostazione, dalla sua natura di “valore appropriabile” e l'appropriabilità è correlata non soltanto ad un'attribuzione esclusiva, ma anche al mero permesso, all'agere licere, nel cui ambito l'acquisizione di un valore economico costituisce espressione della libertà di azione (BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011).

Tale tesi è stata sottoposta a critica da parte di chi (MAZZAMUTO) ne ha evidenziato l'incompatibilità con la nozione di ingiustizia del danno su cui si impernia la responsabilità civile. Non ogni opportunità correlata alla libertà di fare può, infatti, giustificare, ove frustrata, la tutela risarcitoria perché, in questo modo il sindacato sull'ingiustizia del danno si sposterebbe dall'evento di danno, inteso come lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, al fatto lesivo. Né può ritenersi, a tal fine, sufficiente il fatto che la perdita di occasioni favorevoli abbia un'incidenza sull'integrità del patrimonio.

Si è, infatti, osservato che tale incidenza vale esclusivamente a qualificare il danno da perdita di chance come danno patrimoniale, così precludendo la risarcibilità del danno in assenza di iniuria, senza che possa considerarsi appagante il ricorso alla concezione per la quale il risarcimento può essere accordato anche in caso di illecito senza lesione, per il solo fatto che il danneggiante abbia trasgredito ad un dovere di comportamento e da esso sia scaturita una perdita patrimoniale.

Si è, inoltre, evidenziato che un'impostazione siffatta avrebbe una connotazione spiccatamente sanzionatoria e colliderebbe con la concezione dominante secondo la quale ai sensi dell'art. 2043 c.c. la tutela risarcitoria può essere accordata solo nel caso di lesione di interessi giudicati dal legislatore come degni di tutela e non anche nell'ipotesi in cui, pur non configurandosi una lesione siffatta, il soggetto subisca, in conseguenza di una violazione di regole comportamentali, un pregiudizio al patrimonio.

La dottrina da ultimo richiamata, muovendo da tali rilievi critici, è giunta alla conclusione per la quale l'unico ambito in cui la concezione del danno da perdita di chance come danno meramente patrimoniale può avere cittadinanza è quello della responsabilità contrattuale in cui trovano tutela, oltre agli interessi dedotti nel rapporto obbligatorio, anche quelli non incorporati nella prestazione ma ad essa collegati, tra cui rientra la possibilità di conseguire un risultato favorevole ulteriore rispetto a quello cui mira il rapporto obbligatorio stesso (CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale, in Europa e diritto privato, 2008, 325; MAZZAMUTO).

Secondo la giurisprudenza di legittimità la chance è un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione ed affatto coincidente con una mera aspettativa di fatto (Cass. civ., n. 4400/2004, cit.; Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2008 n. 16877; Cass. civ., Sez. Un., 26 gennaio 2009 n. 1850; Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2014 n. 18207).

Per la Corte di Cassazione la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. civ., 30 settembre 2016 n. 19604; Cass. civ., 10 dicembre 2012 n. 22376).

Questa perdita è risarcibile se il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno. Tale danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.

Chance, danno futuro e lucro cessante

Il danno da perdita di chance di carattere patrimoniale non va confuso con il danno futuro.

Il primo consiste, infatti, nella privazione della possibilità di raggiungere il risultato sperato, mentre il secondo si traduce nella privazione di un risultato finale non interamente prodottosi (FRANZONI, La chance nella casistica recente, Resp. civ., 2005, 5, 446).

Il danno da perdita di chance è un pregiudizio attuale, il danno futuro non si è ancora verificato nel momento del giudizio, ma il suo verificarsi è sicuro.

Dal punto di vista strutturale, il danno da perdita di chance presenta tratti del tutto peculiari, coincidendo con la perdita della possibilità di conseguire un vantaggio e non con la perdita di detto vantaggio - il quale, infatti, proprio perché è caratterizzato da un elevato tasso di aleatorietà, non è dovuto - così che chi si duole della perdita di chance non invoca la tutela dell'interesse correlato ad un risultato finale che non gli spetta in termini di certezza e, quindi, di pretesa, ma, lamentando la perdita definitiva della possibilità di perseguirlo, domanda l'assegnazione di un valore corrispondente a tale sfumata possibilità.

Il danno da perdita di chance va distinto anche dal lucro cessante.

L'orientamento interpretativo maggioritario (c.d. tesi ontologica) nega detta assimilazione sul presupposto che il lucro cessante, a differenza della perdita di chance, è correlato ad un evento vantaggioso sicuro: più precisamente la prova della certezza del danno non riguarda il lucro in sé, bensì i presupposti ed i requisiti necessari affinché esso si determini.

La certezza del mancato guadagno non può, in ogni caso, essere assimilata a quella necessaria per il risarcimento del danno emergente, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto beni che normalmente già esistono nel patrimonio del danneggiato, mentre il lucro cessante costituisce una posta che non è presente in esso, né mai vi entrerà, se non nella forma del risarcimento.

È stato, infatti, evidenziato che, ove assimilasse al lucro cessante, la chance non potrebbe mai essere risarcita, perché non sarebbe possibile dimostrare la certezza dei presupposti per conseguirla (FRANZONI; BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, sub art. 1223, 330; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1996, 513).

Il tratto che vale a contraddistinguere il danno da perdita di chance patrimoniale dal lucro cessante risiede, in definitiva, nell'assenza della certezza del risultato (non è, ad esempio, dimostrabile che in materia di responsabilità dell'avvocato il solo fatto di impugnare una sentenza assicuri al cliente un risultato più vantaggioso; né, in materia di procedure selettive, può affermarsi che impedire all'aspirante di partecipare ad un concorso legittimi quest'ultimo alla richiesta del risarcimento del danno pari al reddito che la sua vincita gli avrebbe procurato).

L'accertamento del nesso causale

Alle delineate particolarità morfologiche corrispondono sostanziali diversità sul piano dell'accertamento della perdita di chance rispetto al lucro cessante e al danno futuro.

Perché possa ritenersi sussistente la chance, occorre, infatti, che la possibilità di realizzare il risultato favorevole sia connotata da ragionevole certezza, ossia da una non trascurabile probabilità la quale, tuttavia, non necessariamente deve essere superiore al cinquanta per cento (Cass. civ., n. 22376/2012), come sostenuto da una risalente giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 6506/1985, cit.).

La chance consiste, per definizione, in mera possibilità (la cui esistenza deve, però, essere provata, sia pure in base a dati scientifici o statistici), così che il nesso causale tra la perdita di tale occasione e la condotta riferita al responsabile va accertato - a prescindere dalla maggiore o minore idoneità della chance stessa a realizzare il risultato sperato (Cass. civ., 18 settembre 2008 n. 23846; Cass. civ., 27 marzo 2014 n. 7195) - considerandola come un bene oggetto di un diritto autonomo (Cass. civ., 16 ottobre 2007 n. 21619; Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2007 n. 12243, secondo cui «La perdita di chance, consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch'essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale)».

Nell'accertamento del danno da perdita di chance possono, dunque, enuclearsi due distinti momenti, quello della verifica della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e il danno evento e quello della quantificazione del danno, in cui in modo diverso si atteggia il controllo sulle probabilità di verificazione del risultato perduto.

Va, però, evidenziato che l'accertamento del nesso di causalità materiale implica anche in questo caso l'applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del «più probabile che non», sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata «più probabilmente che non (Cass. civ., 17 settembre 2013 n. 21255)».

Perdita di chance e valori della persona

I risultati dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di perdita di chance di natura patrimoniale sono stati trasposti, sia pure con significativi adattamenti, anche nell'ambito del danno da perdita di occasioni favorevoli inerenti ai valori della persona e, segnatamente, nella fattispecie in cui da errori od omissioni nel trattamento sanitario consegua per il paziente la perdita di opportunità di guarigione o di sopravvivenza.

Nel primo caso si è in presenza di un vero e proprio evento di danno rappresentato dal mancato conseguimento del risultato sperato (la guarigione del paziente), il cui verificarsi appariva ex ante connotato da un'elevata credibilità logico razionale, con la conseguenza che in caso di decesso i pregiudizi da esso derivanti devono essere integralmente risarcite agli eredi della vittima.

La perdita di chance di sopravvivenza in senso proprio si verifica, invece, quando il paziente, a causa delle gravi condizioni di salute, gode di limitate aspettative di vita e il trattamento sanitario negligente o imperito gli impedisce il pieno sfruttamento di tali possibilità.

È stato evidenziato (ROSSETTI, Il danno da perdita di chance, in Riv. Circolaz. e Trasp., 4-5, 2000, 662) come solo in quest'ultimo caso si ravvisa la perdita di una chance vera e propria, ossia la privazione di una pura opportunità di guarigione a prescindere dalle probabilità di verificazione del risultato, perché nel primo caso è ravvisabile un danno certo, anche se futuro, qualificabile in termini di danno da impedita o ritardata guarigione.

Nel caso di perdita di possibilità di sopravvivenza oggetto di compromissione è un'attitudine propria della persona, coincidente con la capacità di sopravvivere in presenza di determinati processi patogeni in cui le opportunità di salvezza vanno misurate in base alle statistiche correlate allo specifico tipo di patologia che viene di volta in volta in rilievo (Trib. Reggio Emilia, 19 ottobre 2007, in Resp. civ. e prev., 2008, 2370).

La nozione di probabilità non costituisce, pertanto, un bene immateriale oggetto di protezione, ma viene utilizzata per rappresentare una determinata situazione fisica del soggetto condizionata da una patologia potenzialmente letale (ZIVIZ, Quale modello per il risarcimento della perdita di chances di sopravvivenza?, in Resp. civ. e prev., 5, 2016, 1490).

A differenza del danno da perdita di chance patrimoniale, la vanificazione dell'attitudine alla sopravvivenza deve essere tutelata a prescindere dal grado di possibilità di ottenimento dell'utilità (PUCELLA, La causalità «incerta», Torino, 2007; LOCATELLI, Le differenti vesti della chance perdita e i suoi criteri di risarcibilità, in Resp. civ. prev., 2008) e, quindi, anche quando l'esito letale appaia certo.

La nozione di danno da perdita di possibilità di sopravvivenza appena delineato diverge nettamente dalla corrispondente figura di perdita di chance di natura patrimoniale, sia sotto il profilo dell'evento di danno, sia sotto quello del danno conseguenza.

Quanto al primo, il bene interesse leso dalla condotta colposa del sanitario coincide, come si è detto, con l'attitudine alla sopravvivenza che è espressione del diritto alla vita del quale gode ogni individuo, compreso il paziente che, a causa di processi morbosi particolarmente gravi, versi in pericolo di morte (ZIVIZ).

Secondo altra tesi il diritto leso è, invece, quello alla salute (PUCELLA).

La lesione della chance di sopravvivenza dà, comunque, luogo ad una modificazione peggiorativa dello stato di salute del paziente e, quindi, ad un danno - conseguenza di natura non patrimoniale da quantificarsi partendo dal valore complessivo della totale soppressione della capacità di sopravvivenza dell'individuo rispetto alla quale il giudice dovrebbe operare una riduzione tale da rispecchiare la limitazione derivante dalla patologia potenzialmente mortale (ZIVIZ).

La perdita di opportunità di sopravvivenza diverge dal modello della perdita di chance patrimoniale anche sotto il profilo della delimitazione del danno risarcibile.

Nel primo caso va, infatti, esclusa una liquidazione costruita in termini percentuali in quanto non si tratta di riparare il danno derivante dal decesso in base alla percentuale di speranza di sopravvivenza, ma di procedere alla stima integrale di un pregiudizio che ha natura diversa (ZIVIZ; LOCATELLI) dal danno da morte e per il quale l'unico tipo di valutazione possibile è quella di carattere equitativo.

Si osserva, tuttavia, come, a prescindere dalle affermazioni di principio, la giurisprudenza finisca con il rapportare, in sede di aestimatio, il danno da perdita di occasioni di sopravvivenza al danno da morte (per una quantificazione operata attraverso il riferimento al danno da perdita della vita, v. Trib. Roma, 27 novembre 2008, in cui la liquidazione è stata compiuta sulla base delle previsioni della l. n. 497/1999 in materia di indennizzo a favore delle vittime del disastro del Cermis)

Anche la giurisprudenza enuclea nell'ambito della categoria del danno da perdita delle chance di sopravvivenza due autonome fattispecie.

Viene in rilievo, da un lato, il caso in cui la condotta colposa del medico ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente; e, dall'altro, l'ipotesi in cui la condotta del medico ha privato il paziente non della salute o della vita, ma della mera possibilità di guarire.

Con riferimento a tale ultima ipotesi la Suprema Corte ha stabilito che integra danno alla salute la perdita della qualità di vita conseguente alla ritardata diagnosi di una malattia, così come è risarcibile il danno non patrimoniale conseguente all'impedita possibilità di scegliere tempestivamente «nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche» (Cass. civ., n. 23846/2008).

Secondo la pronuncia appena richiamata al danneggiato, se in vita al momento della liquidazione e, in caso di decesso anteriore ad essa, ai suoi eredi, spetta, infine, il maggior danno derivante dalla sottoposizione a trattamenti chirurgici o terapeutici più invasivi di quelli che avrebbe potuto essere eseguiti in caso di diagnosi più tempestiva.

La liquidazione

La liquidazione del danno da perdita di chance patrimoniale non può che avvenire in base al criterio equitativo.

Il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto dalle quali emerge un giudizio prognostico positivo e determinare in una somma di denaro il valore della chance perduta.

Il giudizio equitativo deve tener conto:

a) di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili;

b) del vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (Cass. civ., sez. lav., n. 3415/2012; Cass. civ., n. 10111/2008; Cass. civ., n. 11353/2010; Cass. civ., n. 15759/2001; Cass. civ., n. 11522/1997; Cass. civ., n. 2167/1996; Cass. civ., n. 5026/1993; Cass. civ., n. 2368/1991; T.A.R. Marche, 12 maggio 2000, n. 682, in Trib. amm. reg., 2000, I, 1137; Trib. Monza, 21 febbraio 1992, in Corriere giur., 1992, 1021) .

Quanto alla perdita di chance non patrimoniale, attesa la particolarità del bene interesse ad essa sotteso, si pone preliminarmente l'esigenza di identificare in cosa si sostanzia, in generale, il danno risarcibile in caso di privazione di possibilità favorevoli di guarigione, per poi verificare quali siano state le concrete utilità delle quali è stato privato il danneggiato in conseguenza della perdita di chance di sopravvivenza.

Anche ai fini della liquidazione assume, infatti, rilevanza la distinzione tra l'ipotesi in cui la condotta colposa del medico ha ridotto, con certezza o con ragionevole probabilità, la speranza di vita futura del paziente; e l'ipotesi in cui la condotta del medico ha privato il paziente non della salute o della vita, ma della mera possibilità di guarire.

L'incidenza della riduzione della probabile durata della vita sulla quantificazione del danno è, inoltre, diversa a seconda che il danneggiato sia ancora in vita al momento dell'aestimatio, ovvero sia deceduto.

Nella prima la riduzione verosimile della speranza di vita futura può tradursi in un aumento del grado di invalidità permanente (Trib. Monza, 18 febbraio 1997, in Resp. civ. prev., 1999, 697), ovvero in un incremento del valore monetario del punto di invalidità.

Laddove la riduzione della speranza di vita non dia luogo, al contempo, ad una maggiore invalidità in senso tecnico, il danno può essere liquidato, comunque, in misura pari alla percentuale di riduzione della speranza ordinaria di vita.

Va, altresì, evidenziato che secondo una parte della dottrina la ridotta speranza di vita futura nel caso in cui ad essa si abbini ad un danno biologico non comporta una riduzione della misura del risarcimento e, in particolare, del valore monetario del singolo punto di invalidità in quanto il danno, una volta determinato il grado di invalidità permanente, va liquidato secondo i criteri ordinari ossia tenendo conto della durata media della vita.

Se, invece, la vittima muore prima della liquidazione, agli eredi spetta il risarcimento del danno biologico dalla stessa subito per avere vissuto di meno, nel caso in cui la morte sia la conseguenza dell'atto colposo, e, in ogni caso, per avere vissuto in condizioni peggiori rispetto a quelle che sarebbero state assicurate da una diagnosi e terapia tempestivi.

Come, infatti, già evidenziato, la giurisprudenza di legittimità annovera, tra le conseguenze della perdita di opportunità di sopravvivenza, anche il danno alla salute e da perdita della qualità di vita, il maggior danno derivante dalla sottoposizione a trattamenti chirurgici o terapeutici più invasivi di quelli che avrebbero potuto essere eseguiti in caso di diagnosi più tempestiva, nonché il danno non patrimoniale conseguente all'impedita possibilità di scegliere tempestivamente “nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, è anche messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche” (Cass. civ., n. 23846/2008).

Casistica

Casistica

  • Danno da perdita di future occasioni di lavoro, da perdita di possibilità di progressione in carriera del dipendente a causa di graduatorie concorsuali irregolarmente predisposte;
  • Danno da mancata assunzione conseguente ad una irregolare procedura concorsuale o dalla violazione della disciplina in tema di assunzioni obbligatorie;
  • Danno da illegittimo inquadramento in relazione all'art. 2103 c.c.

In tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore nel caso in cui il datore di lavoro privato non rispetti i principi di correttezza e buona fede, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di chance, l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione, qualora la comparazione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente (Cass. civ., sez. lav., n. 4014/2016; Cass. civ., sez. lav., n. 495/2016; Cass. civ., sez. lav., n. 18207/2014; v. anche Cass. civ., sez. un., n 5072/2016; Trib. Pordenone, sez. lav., n. 175/2016).

Artisti

Il pregiudizio subito dagli artisti per illegittima lesione della loro notorietà (Trib. Milano, 29 aprile 1976, in Riv. dir. industriale, 1977, II, 457).

Sportivo professionista

Il pregiudizio subito da uno sportivo professionista illegittimamente escluso dalle competizioni (Trib. Monza, 21 febbraio 1992, in Corriere giur., 1992, 1021).

Proprietario di cavallo da corsa

Il pregiudizio subito dal proprietario di un cavallo da corsa in seguito alla sua uccisione (Trib. Napoli, 21 maggio 1986, in Resp. civ. e prev., 1986, 568).

Responsabilità dell'avvocato

Il danno da perdita di possibilità di esito vittorioso della lite conseguente alla responsabilità dell'avvocato (Cass. civ., n. 2836/2002; Cass. civ., n. 22376/2012; Cass. civ., n. 25894/2016).

Pubblica Amministrazione

Il privato lamenti che dalla illegittimità del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione (quale è ad esempio l'indebita esclusione da una gara) sia derivata la perdita della possibilità di conseguire un vantaggio. Anche la giurisprudenza amministrativa in tali occasioni qualifica la chance quale bene giuridico a sé stante, suscettibile di un'autonoma valutazione economica (in termini di danno emergente) e risarcibile ove sussista la lesione di un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento (Cons. Stato, n. 247/2003; Cons. Stato, 5323/2006).

Danno da perdita di chance di sopravvivenza

Oltre alla richiamata giurisprudenza di legittimità, si segnala Trib. Napoli, 27 aprile 2016, n. 5256; Trib. Como, 23 marzo 2016; Trib. Busto Arsizio, 10 novembre 2009; Trib. Roma, 9 dicembre 2008).

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