Responsabilità dell’Avvocato per omesso rinnovo di ipoteca

Filippo Rosada
02 Settembre 2015

Tra le prestazioni professionali di un avvocato, ancorché non esplicitate nella procura, non può non rientrare anche quella di informare i clienti circa gli elementi tecnici sopravvenuti nel tempo che possano essere preclusivi del buon esito della causa.
Massima

Tra le prestazioni professionali di un avvocato, ancorché non esplicitate nella procura, non può non rientrare anche quella di informare i clienti circa gli elementi tecnici sopravvenuti nel tempo che possano essere preclusivi del buon esito della causa.

Il caso

I creditori con garanzia ipotecaria, incaricano un avvocato di intervenire in una procedura esecutiva. Nelle more, l'avvocato omette di rinnovare l'ipoteca prima dello scadere del ventennio, senza informare gli assistiti della necessità dell'adempimento e delle conseguenze nell'ambito della procedura.

Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta contro l'avvocato dai suoi assistiti, ritenendo che gli attori non avessero assolto al loro onere probatorio.

La sentenza veniva impugnata, principalmente, per non avere il giudice considerato la responsabilità del legale sotto il profilo della doverosità da parte di questi, di compiere quanto meno la segnalazione dell'approssimarsi della scadenza dell'ipoteca.

La questione

La questione in esame è la seguente: se l'avvocato che non ha né provveduto al rinnovo dell'ipoteca, né ad avvisare gli assistiti dell'approssimarsi dell'epoca di scadenza di essa e delle conseguenze che ne sarebbero derivate, sia per questo venuto meno alle obbligazioni assunte con il contratto professionale concernente l'intervento in una procedura esecutiva con credito garantito da ipoteca.

Le soluzioni giuridiche

Corre l'obbligo premettere che, come può leggersi dall'interessante bussola a firma Marco Rossetti, Responsabilità dell'Avvocato in Ri.Da.Re., malgrado la giurisprudenza, nell'ambito delle decisioni riguardanti la responsabilità dei professionisti in generale, tenda verso l'inquadramento della prestazione tra gli obblighi di risultato (Cass., S.U., n. 15781/2005; idem, Cass. n. 577/2008), relativamente alla responsabilità dell'avvocato, permane, come indirizzo maggioritario, quello che vede l'obbligazione di tale professionista quale obbligazione di mezzi.

Proprio la predetta impostazione comporta l'obbligo dell'avvocato di garantire una diligenza qualificata, connaturata all'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.).

L'estensore della sentenza in commento, in proposito, richiama Cass., sent. n. 14597/2004, traendone il seguente principio: «Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A al fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello ''jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.»

La sentenza in commento, quindi, sulla base del principio sopra esposto, qualifica come negligente il comportamento dell'avvocato che non rappresenta agli assistiti l'avvicinarsi della scadenza dell'ipoteca e le conseguenze del mancato rinnovo rispetto alla posizione di privilegio nell'ambito della procedura esecutiva.

La fonte dell'obbligo di informazione, quindi, è da ravvisarsi nell'articolo 1176 c.c. ed è quindi dovuta dal professionista a prescindere dal contenuto del mandato ricevuto.

Osservazioni

La sentenza in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza maggioritaria, che esclude un obbligo di risultato a carico dell'avvocato, trattandosi di un'obbligazione di mezzi.

Di conseguenza, sarà onere del preteso danneggiato, valutare, prima di dare corso ad un'azione legale volta ad accertare la responsabilità dell'avvocato, se è in grado di provare il danno collegato causalmente alla colpa del professionista.

Riguardo al riparto dell'onere della prova, infatti, sebbene si applichino le regole di cui all'art. 1218 c.c., la dimostrazione del danno e del nesso causale con la colpa professionale grava integralmente sull'assistito che lamenta l'inadempimento del mandato professionale da parte dell'avvocato.

Nel caso di specie, il danno corrisponde al mancato risultato della prestazione, e la prova del nesso causale tra la colpa e il danno dovrà essere fornita attraverso un giudizio controfattuale di tipo prognostico/probabilistico, con valutazione ex ante. Il giudice, infatti, deve valutare se in assenza dell'azione o dell'omissione allegata dal danneggiato, sarebbe stato conseguito con probabile certezza, il risultato perseguito.

Si osserva, inoltre, come nel caso della sentenza in commento, trattandosi di omessa informazione della scadenza di ipoteca, il danneggiato avrebbe altresì dovuto provare che se fosse stato messo a conoscenza della circostanza, certamente avrebbe provveduto al rinnovamento della garanzia.

Dalla lettura della sentenza in commento, parrebbe di poter affermare che detta prova non fosse stata addotta dall'attore, tanto che l'estensore, sul punto, si limita ad asserire che: «se il difensore oggi appellato avesse comunicato in tempo agli attori l'approssimarsi della scadenza dell'ipoteca, gli odierni appellanti … avrebbero certamente potuto attivarsi per il rinnovo di essa e ragionevolmente lo avrebbero fatto».

Se così è, come sembra, allora la decisione potrebbe considerarsi viziata per errore revocatorio, e quindi ancora ribaltabile di fronte ai Supremi Giudici.

Bibliografia

Danno e responsabilità, Assago Milanofiori, 2015, n. 5, pag. 461 ss.

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