Il divieto di concorrenza dell’affittuario dopo la scadenza del contratto di affitto d’azienda

Claudio Tatozzi
04 Gennaio 2017

Deve essere interpretato in modo estensivo il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557, comma 4: oltre che a carico del locatore, deve ritenersi sussistente anche a carico dell'affittuario dopo la scadenza del contratto.
Massima

Sebbene l'art. 2557, comma 4, c.c. miri anzitutto a tutelare l'affittuario dell'azienda, deve essere interpretato in modo estensivo il divieto di concorrenza previsto dallo stesso, il quale, oltre che a carico del locatore, deve ritenersi sussistente anche a carico dell'affittuario dopo la scadenza del contratto.

Il caso

La fattispecie al vaglio della Corte d'Appello trae origine dalla richiesta di condanna, formulata dalla locatrice d'azienda nei confronti (tra l'altro) dell'affittuario, al risarcimento dei danni patiti dalla prima quale conseguenza della concorrenza sleale perpetrata dal secondo, dopo la scadenza del contratto di affitto d'azienda.

Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria della locatrice in quanto, dopo la scadenza del contratto, l'affittuario non avrebbe iniziato, direttamente, una nuova impresa che potesse ritenersi idonea a sviare la clientela dell'azienda (retrocessa all'attrice), essendosi lo stesso affittuario limitato ad affittare la propria azienda ad un terzo (la cui impresa avrebbe poi sviato la clientela dell'azienda della locatrice).

Avverso la decisione del Tribunale ha proposto appello la locatrice lamentando errore nell'aver ritenuto non violato, da parte dell'affittuario, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c., stante lo sviamento di clientela, di fatto, determinato dal medesimo affittuario dopo la scadenza del contratto.

La Corte d'Appello, nella contumacia (tra l'altro) dell'affittuario, ha accolto l'appello proposto dalla locatrice, riformando la sentenza impugnata e condannando controparte al risarcimento dei danni arrecati alla proprietaria d'azienda.

La questione

La Corte d'Appello ha avuto occasione di soffermarsi sulla questione inerente i limiti di operatività dell'art. 2557 c.c., disciplinante il divieto di concorrenza in caso di circolazione dell'azienda.

In particolare, la Corte d'Appello ha dovuto interrogarsi circa la possibilità di estendere l'ambito applicativo dell'art. 2557, comma 4, c.c. anche all'ipotesi, non espressamente prevista, di concorrenza sleale praticata dall'affittuario dopo la scadenza del contratto di affitto d'azienda.

Le soluzioni giuridiche

La sentenza qui commentata si innesta in un dibattito giurisprudenziale che vede, da una parte, un orientamento (minoritario) sostenere che il divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c. ha «carattere di specialità e di eccezionalità, in quanto derogatorio del principio della libertà di intrapresa economica (art. 42 Cost.) e di libertà della concorrenza, e, pertanto, non può essere fondatamente invocato oltre i casi in esso espressamente previsti o esteso in via analogica ad ipotesi non contemplate» (cfr. Trib. Milano, 12 marzo 2002, in Giur. It., 2003, 1428), e, dall'altra parte, un orientamento largamente maggioritario, sia di legittimità sia di merito, sostenere che il medesimo divieto di concorrenza è applicabile non solo alle fattispecie, espressamente previste, di cessione o affitto dell'azienda da parte della locatrice, ma anche a carico dell'affittuario dopo la scadenza del contratto.

La Corte d'Appello, nel dare continuità a quest'ultimo orientamento, ha quindi affermato l'operatività del divieto di non concorrenza anche a carico dell'affittuario, dopo la scadenza del contratto d'affitto, e, in particolare, finanche nell'ipotesi di successivo affitto, da parte del medesimo affittuario, della propria azienda a un terzo la cui impresa determini, a sua volta, condotte anticoncorrenziali a danno della locatrice, fra cui lo sviamento di clientela.

Al fine di sostenere quanto precede, la Corte d'Appello ha richiamato testualmente due precedenti sentenze di legittimità, la seconda delle quali ha affermato che va interpretato estensivamente il divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c., il quale, «oltre che a carico del locatore dell'azienda, sussiste anche a carico dell'affittuario dopo la scadenza del contratto di affitto» (Cass. civ., sez. I, 23 settembre 1995, n. 10105).

Secondo l'orientamento maggioritario, l'art. 2557 c.c. deve pertanto trovare applicazione anche in tutte quelle ipotesi «ove si avveri la sostituzione di un imprenditore all'altro nell'esercizio dell'impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti o di un fatto da esse espressamente previsto e, pertanto, anche in favore del proprietario di un'azienda nel caso che l'abbia data in affitto allorché l'azienda gli sia stata ritrasferita dall'affittuario per scadenza del termine finale o per altra causa negozialmente prevista» (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 1991, n. 13762).

Tale orientamento di legittimità ha trovato seguito nella giurisprudenza di merito, ivi inclusa quella della stessa Corte d'Appello di Milano, la quale già in passato aveva affermato che «il divieto di concorrenza di cui al comma 1 dell'art. 2557 c.c., essendo volto a salvaguardare l'azienda nella sua funzione economico-sociale di complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa, è applicabile non solo all'ipotesi, espressamente prevista, di alienazione dell'azienda da parte del proprietario, ma a tutti i casi di circolazione dell'azienda medesima, inclusa quella di restituzione dell'azienda al proprietario da parte dell'affittuario» (cfr. App. Milano, 5 aprile 2006, in Giur. comm., 2007, II, 800, con nota di Ricolfi).

Tale principio è del resto confermato anche da autorevole dottrina, la quale ritiene che le esigenze di tutela ravvisabili nei commi 1 e 4 dell'art. 2557 c.c. siano presenti anche alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'affitto d'azienda (cfr. Colombo, L'azienda, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, 1979, III, 178 ss. e 211 ss.; conf. Tedeschi, Le disposizioni generali sull'azienda, in Trattato di diritto civile, diretto da Rescigno, 1983, XVIII, 63 e 69, che sottolinea il carattere non eccezionale della disposizione di cui all'art. 2557 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dal citato orientamento giurisprudenziale minoritario).

Osservazioni

La sentenza in commento - nella parte in cui estende l'ambito applicativo dell'art. 2557 c.c. al fine di salvaguardare la funzione economico-sociale dell'azienda quale complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'impresa - lancia un chiaro monito a coloro i quali, cessato il contratto d'affitto, intendano iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circostanze, si possa rivelare idonea a sviare (anche indirettamente) la clientela dell'azienda retrocessa alla locatrice e/o comunque a porsi in un rapporto di concorrenza (sleale) con quest'ultima. In ogni caso, a nulla rileva la circostanza che, dopo la retrocessione dell'azienda all'ex locatrice, l'ex affittuario non eserciti in via diretta un'impresa in concorrenza ma, “solo”, per il tramite di un terzo (affittuario).

Infatti, in tale situazione va ribadito e riconosciuto ai proprietari d'azienda un rimedio effettivo ed efficace, qual è quello risarcitorio, contro l'eventuale concorrenza sleale e/o illegittima che gli stessi dovessero subire, anche “solo” per via indiretta.

Guida all'approfondimento

BAVAGNOLI - DE TILLA - FERRARO - RIVA, L'affitto d'azienda. Profili giuridici, economico-aziendali e contabili. Il suo utilizzo nelle crisi d'impresa, 2011, 47 ss.;

DRAGHETTI CARAMUSCIO - BAMPO - DE LUCA - ORNELLA - BERTI, Affitto d'azienda, 2010, 70.

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