Risarcimento del danno per violazione del diritto di inedito post mortem auctoris
04 Marzo 2015
Massima
Tribunale di Napoli, 28 giugno 2013
«La pubblicazione di un'opera inedita senza il consenso degli eredi dell'autore legittima costoro all'esperimento dell'azione di risarcimento del danno (…). L'individuazione della natura morale o patrimoniale dell'inedito assume particolare rilevanza atteso il differente regime giuridico al quale la legge assoggetta le due categorie di diritti sulle opere dell'ingegno. La dottrina (…) è concorde nel riconoscere la natura esclusivamente patrimoniale del diritto di pubblicazione dell'opera inedita, spettante agli eredi e ai legatari. Siffatto orientamento è corretto perché distinguendo il diritto patrimoniale di pubblicazione dal diritto morale d'inedito, da un lato consente di giustificare l'assoggettamento del primo al regime proprio dei diritti di utilizzazione economica salvaguardando al tempo stesso l'interesse, morale dell'autore a non divulgare l'opera, dall'altro appare conforme al dettato normativo dell'art. 24 l.a. che riserva all'autore e solo a lui la scelta della divulgabilità post mortem dell'opera inedita». Sintesi del fatto
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore esponeva che nel 2008, il convenuto, nella qualità di direttore, aveva realizzato una raccolta contenuta in un compact disc di dodici brani musicali i cui testi erano stati scritti da Massimo Troisi; che l'attore, quale erede del famoso autore, non aveva fornito alcuna autorizzazione per il compimento dell'opera, la cui diffusione costituiva pertanto, una grave violazione del diritto d'autore, sia morale che patrimoniale. Precisamente l'attore lamenta la violazione del diritto di inedito e del diritto di sfruttamento economico della parte letteraria, diritto a lui riservato in qualità di congiunto del famoso attore Massimo Troisi. Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi alle sezioni specializzate per la Proprietà industriale ed intellettuale di Napoli il convenuto assieme alla società di produzione.
In motivazione «La natura giuridica dell'inedito è ancora dibattuta e parte della dottrina contesta addirittura la possibilità di configurare un autonomo diritto. È indubbio che debba riconoscersi in via esclusiva all'autore la scelta di divulgare o meno il risultato del proprio lavoro intellettuale, e, quindi, la decisione di sottoporre l'opera al giudizio del pubblico, mentre sussistono contrasti circa la qualificazione giuridica da attribuire a tale esclusiva. Viene affermato che la scelta della diffusione o meno dell'opera compiuta dall'autore costituisce esercizio di una facoltà che si identifica con lo stesso contenuto della libertà di espressione ai sensi dell'art. 21 Cost. e, tuttavia, l'art. 12, comma uno, della legge n. 633 del 1941, che conferisce all'autore il diritto di pubblicare l'opera non costituisce un mero duplicato della disposizione costituzionale, in quanto deve ricercarsi proprio nel sistema normativo dettato dalla legge speciale la disciplina positiva del diritto in questione. Parte della dottrina, pur riconoscendo il valore precettivo della richiamata disposizione, secondo un criterio interpretativo che appare rispettoso del dato normativo, il quale individua nell'atto creativo dell'opera il momento acquisitivo del diritto, indipendentemente, dalla successiva ed eventuale pubblicazione dell'opera stessa, nega tuttavia l'esistenza di un autonomo diritto di inedito riconducendo la scelta operata dall'autore nell'ambito dell'esercizio, positivo o negativo del medesimo diritto di pubblicazione, al quale viene riconosciuta natura esclusivamente patrimoniale. Un altro orientamento dottrinale, facendo leva sull'espressa previsione normativa dell'inedito, ovvero ricavandone implicitamente la nozione dalle norme che tutelano il diritto di pubblicazione, del quale viene evidenziata la natura ambivalente, ben potendo l'autore determinarsi a divulgare l'opera senza perseguire uno scopo patrimoniale o compiere atti di utilizzazione economica della stessa, ne riconosce l'autonomia collocandola nell'area del diritto morale d'autore, pur non essendo univoco il contenuto che questi ultimi autori riconducono al diritto, inteso come facoltà di opporsi alla pubblicazione successivamente al trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera inedita, ovvero come potere di revoca dell'autorizzazione, espressa o implicita, ex art. 12 ultimo comma l.a. alla prima pubblicazione non soggetto ai limiti dell'art. 142 l.a., o come diritto morale connesso al diritto patrimoniale di pubblicazione dell'opera di tal che non sarebbe ipotizzabile un esercizio disgiunto dei due diritti. L'individuazione della natura morale o patrimoniale dell'inedito assume particolare rilevanza atteso il differente regime giuridico al quale la legge assoggetta le due categorie dei diritti sulle opere dell'ingegno. Deve, comunque, escludersi il trasferimento agli eredi del potere di inedito, inteso quale espressione del diritto morale d'autore. Peraltro, anche quella parte della dottrina che afferma la natura morale del diritto di inedito esclude, coerentemente con l'inalienabilità ed intrasmissibilità del diritto morale d'autore, che l'art. 24 l.a. abbia riservato o trasferito agli eredi dell'autore ed ai legatari dell'opera anche la titolarità del diritto morale in questione ed è dunque concorde nel riconoscere la natura esclusivamente patrimoniale del diritto di pubblicazione dell'opera inedita spettante agli eredi ed ai legatari. Siffatto orientamento è corretto perché distinguendo il diritto patrimoniale di pubblicazione dal diritto morale d'inedito, da un lato consente di giustificare l'assoggettamento del primo al regime proprio dei diritti di utilizzazione economica salvaguardando al tempo stesso l'interesse morale dell'autore a non divulgare l'opera, dall'altro appare conforme al dettato normativo dell'art. 24 l.a. che riserva all'autore e solo a lui la scelta della divulgabilità post mortem dell'opera inedita, richiedendo la norma una espressa manifestazione di volontà solo in caso di divieto di pubblicazione e consentendo pertanto di attribuire significato concludente al silenzio, inequivoco, dell'autore che in tal modo deve ritenersi abbia esercitato negativamente il diritto morale d'inedito manifestando l'intendimento di non sottrarre l'opera alla conoscenza del pubblico ed allo sviluppo culturale della società(…). Rimane, dunque, accertata la mera natura esclusivamente patrimoniale del diritto di pubblicare l'opera fatto valere in giudizio dall'attore. In definitiva, la pubblicazione di un'opera inedita senza il consenso degli eredi dell'autore legittima costoro all'esperimento dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti, responsabili in solido(…). E ciascun congiunto è legittimato singolarmente ad esperire la relativa azione». La questione
La pubblicazione di un'opera inedita senza il relativo consenso espresso degli eredi dell'autore costituisce una lesione di un interesse tutelato dalla legge d'autore e giustifica la domanda di risarcimento del danno. È da chiedersi tuttavia se il diritto di inedito abbia natura esclusivamente patrimoniale o anche morale, così da determinarne il diverso regime di tutela post mortem auctoris. Una volta accertata la natura del diritto di inedito, occorre poi chiedersi se gli eredi dell'autore possano iure proprio avanzare una richiesta di risarcimento del danno per la lesione esistenziale patita a seguito della pubblicazione illecita. Le soluzioni giuridiche
In dottrina un primo orientamento attribuisce al diritto di inedito natura esclusivamente patrimoniale; segnatamente secondo taluni «il diritto di inedito non è che precipua ed essenziale manifestazione, sia pure solo negativa» del diritto patrimoniale d'autore (G. Di Franco, Diritto di autore e diritti dell'autore, in IDA 1941, 341 s. e nello stesso senso M. Ghiron, Sul diritto di inedito, nota a Trib. Firenze, 1 aprile 1947, in Foro It. 1947, I, 953; sostengono inoltre la natura patrimoniale del diritto di inedito anche P.Auteri, Diritto di autore, in Aa. Vv., Diritto industriale, 4 ed. Torino, 2012, 640; M. Bertani, Diritto d'autore europeo, Torino, 2011, 260; Ammendola, in L. C. Ubertazzi e Ammendola, voce Diritto d'autore, in Dig. Comm., 4 ed., Utet, Torino, 1989, 397; P. Greco e P. Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, Utet, Torino, 1976, 341; G. Santini, I diritti della personalità nel diritto industriale, Cedam, Padova, 1959, 34 ss.). Al contrario un secondo orientamento ritiene che il diritto di inedito sia da ricondurre all'alveo dei diritti morali di autore (v. T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano 1960, 725 s.; R. Sordelli, Sulla fittizia attribuzione di paternità dell'opera, in Foro Pad. 1957, I, 422; N. Stolfi, Proprietà intellettuale, II, Torino, 1917, 20, secondo cui «la violazione del diritto di inedito offende non la proprietà intellettuale, che nasce con la pubblicazione, ma la libertà dell'autore, la sua personalità»; e con altre motivazioni v. A. Vanzetti, Il diritto di inedito, in Riv. Dir.Civ. 1966, I, 420 ss.; Val. De Sanctis, Contratto di edizione, Milano, 1965, 104 s.). È poi da chiedersi se il diritto di inedito sia trasmissibile. E la risposta dipende naturalmente dalla soluzione che si ritiene preferibile dalla questione relativa alla natura del diritto inedito (in particolare ne sostiene l'acquisto iure successionis da parte – non degli eredi ma – dei stretti congiunti V. Azzarri, Il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione, in E. Navarretta, Il danno non patrimoniale, Milano, 2010, 250; e A. Berlinguer, La compromettibilità per arbitri, Torino, 1999, vol. II, 109 ss.; più in generale sulla trasmissibilità dei diritti morali dell'autore cfr. E. Del Bianco, Le droit d'auteur et ses limites, Lausanne, 1951, 96, nota 1; e N. Stolfi, Il diritto di autore, vol. II, Torino, 1932; 609 s.), la dottrina maggioritaria fa notare che l'art. 24 l.a. subordina la facoltà degli eredi di pubblicare l'opera alla volontà - espressa o quantomeno - implicita dell'autore stesso; e da ciò argomenta la natura solo patrimoniale del diritto vantato dagli eredi (v. M. Fabiani, Diritto d'autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori, Milano, 2004, 12; A. Vanzetti, op. cit., in 420 ss.; T. Ascarelli, op. cit., 761;). Tuttavia nella decisione qui pubblicata al momento della morte dell'autore l'opera era ancora incompiuta; e dunque non potrebbe soccorrere neppure il consenso implicito dello stesso alla pubblicazione, atteso che una simile manifestazione potrebbe aver validamente luogo solo ad opera terminata (cfr. ex multis Pret. Roma 8 luglio 1977 in Giust. Civ. 1978, I, 177; Pret. Roma, 20 gennaio 1970, in IDA 1970, 80; e in dottrina M. Fabiani, op.cit., 22; N. Stolfi, Proprietà cit., 26). I giudici partenopei hanno comunque escluso ogni riflesso morale del danno patito dagli eredi sulla base dell'assunto che i diritti morali d'autore non siano trasmissibili. Per quanto attiene il profilo della legittimazione, come noto, la trasmissione mortis causa dei diritti patrimoniali d'autore è regolata dagli artt.115-117 l.a., secondo cui i diritti di utilizzazione sull'opera devono rimanere indivisi per tre anni, salvo che l'autore abbia diversamente disposto. Decorso il triennio il vincolo tra i comunisti potrà sciogliersi o proseguire in regime di comunione, a seconda della volontà degli eredi (v. P. Greco e P. Vercellone, op. cit., 362; T. Ascarelli, op. cit., 808 s.). Pertanto l'amministrazione e la rappresentanza degli interessi in regime di comunione viene affidata ad un amministratore (cfr. art. 116 l.a.); e la legittimazione ad agire per la tutela del diritto di sfruttamento economico contro le utilizzazioni illecite di terzi spetta a ciascuno dei congiunti in concorso con quella dell'amministratore (v. Trib. Napoli, 18 aprile 1997, in Dir. Ind. 97, 903; Trib. Milano, 17 ottobre 1963, in IDA 64,55) attesa la sussistenza dell'interesse ad agire di ciascun comunista per tutelare i diritti di utilizzazione economica violati. Osservazioni
Resta da chiedersi se alla luce dell'art. 2059 c.c., non fosse configurabile nel caso di specie, in capo agli eredi, un danno non patrimoniale autonomo – e diverso da quello morale dell'autore – derivante dalla pubblicazione dell'opera inedita dell'ascendente. E segnatamente occorre domandarsi se gli eredi abbiano sofferto un danno morale soggettivo da intendersi come «transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima» (Cass. 19 agosto 2003, n. 12124, in Giur. It. 2004, 1129; e nello stesso senso v. anche le c.d. sentenze gemelle Cass. 31 maggio 2003, n.8827, in Giur. It. 2004, 1130; Cass. 31 maggio 2003, n. 8828 in Giur. It. 2004, 1131; e in dottrina F. Busnelli in F. Busnelli e S. Patti, Danno e responsabilità civile, 3 ed., Torino, 2013, 71), scaturente dalla lesione di quegli «interessi personalissimi […] quali ad esempio le ragioni affettive che retrostanno al desiderio di trasmettere ai posteri una determinata immagine artistica o professionale dell'autore» (così M. Bertani, op.cit., 101; e nello stesso senso Azzarri, op. cit., 250; e M. Ammendola, op. cit., 424, secondo cui gli eredi «tutelano un proprio interesse personalissimo al rispetto della personalità del defunto – anche – riflessa nell'opera»). Alla luce di queste considerazioni nonché dell'evoluzione giurisprudenziale che ha comportato la progressiva affermazione e valorizzazione del danno esistenziale, pare doversi ritenere risarcibile ogni lesione della sfera esistenziale dell'autore e – conseguentemente – dei congiunti. Pertanto la lesione della fama, l'intaccamento del prestigio, e l'offesa al vincolo affettivo intercorrente tra l'autore e i suoi congiunti devono trovare ristoro ogni qualvolta rappresentino un apprezzabile peggioramento delle condizioni, appunto esistenziali, del soggetto danneggiato. |