La responsabilità civile del notaio: atti viziati, coadiutore e obbligo di reimpiego

Luciano Liguori
05 Maggio 2017

Il notaio esercita una funzione di garanzia e controllo del rispetto delle norme di legge. L'attività che è chiamato a svolgere si contraddistingue per la sua duplice natura: è attività a contenuto privatistico nei confronti del proprio cliente e, al contempo, attività di pubblico ufficiale. Nello svolgimento delle sua peculiare professione, il notaio è soggetto a diverse tipologie di responsabilità: di natura penale, di natura disciplinare e di natura civile.
La natura della responsabilità del notaio: contrattuale o extracontrattuale?

Il ruolo del notaio si incentra precipuamente in una funzione di garanzia e di controllo del rispetto delle norme di legge, che si svolge attraverso la funzione di indagine della volontà delle parti e di traduzione giuridica della stessa in una forma rispettosa delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Nello svolgimento di tale funzione il notaio è soggetto a diverse tipologie di responsabilità: di natura penale, di natura disciplinare e di natura civile; quest'ultima è la conseguenza di comportamenti antigiuridici che cagionano pregiudizio all'interesse dei singoli.

Fra le tre sopraindicate tipologie di responsabilità del notaio, la civile è quella che ha offerto maggiori spunti di discussione (per un maggior approfondimento, vedi anche G. PESCE, Responsabilità del notaio, in Ridare.it).

Controverso è infatti se si tratti di responsabilità avente natura contrattuale o extracontrattuale.

Parte della dottrina ritiene che la responsabilità abbia natura extracontrattuale, stante la posizione del notaio quale pubblico ufficiale. Egli infatti risponde solo in quanto funzionario pubblico e giammai in virtù di contratto d'opera professionale con il cliente: la pubblica funzione sarebbe assorbente rispetto ad ogni attività svolta a latere quale libero professionista.

Secondo altra parte della dottrina invece la responsabilità avrebbe natura esclusivamente contrattuale, in ragione della stipula del contratto di opera professionale avvenuto fra lo stesso ed il cliente. Le norme sullo svolgimento dell'attività notarile cui il notaio deve attenersi non farebbero altro che integrare le clausole del contratto d'opera. Il notaio dunque risponderebbe solo nei confronti dei clienti per le obbligazioni assunte contrattualmente.

Da ritenersi preferibile è la tesi intermedia (PROTETTI' DI ZENZO, La Legge notarile, Giuffrè 2009) in base alla quale il notaio sarebbe responsabile contrattualmente nei confronti dei clienti e extracontrattualmente nei confronti dei terzi. Nei soli confronti di questi ultimi occorrerebbe ricorrere alla regola di cui all'art. 2043 c.c., giacché con questi non intercorre alcun rapporto contrattuale; in questo caso perciò la responsabilità si fonderebbe sul più generale principio del neminem laedere, giacché i terzi devono comunque poter fare affidamento sulla bontà del suo operato.

Anche in sede giurisprudenziale non sono mancate le pronunce, che hanno avvalorato la tesi della natura contrattuale della responsabilità del notaio nei confronti del cliente.

La Suprema Corte, sin dalla fine degli anni ‘70 (Cass. civ., 23 giugno 1979 n. 3520) ha avuto modo di sancire che «La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura esclusivamente contrattuale, in quanto, pur essendo tenuto a una prestazione di mezzi e non di risultato, egli deve tuttavia predisporre e impegnare i mezzi di cui dispone in vista del conseguimento del risultato voluto dalle parti, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, sicché la sua opera non può ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi ad un'attività preparatoria adeguata».

Non è perciò sufficiente che il contratto sia solo formalmente perfetto, ma dovrà essere anche idoneo a produrre il risultato perseguito in concreto e gli effetti giuridici da questi voluti.

Successivamente (Cass. civ., 25 settembre 2009 n. 20825) la Cassazione ha sancito che il rapporto professionale intercorrente tra notaio e cliente è sussumibile nello schema del mandato, da cui ne conseguirebbe la natura essenzialmente personale dell'incarico conferito.

Il notaio deve dirigere personalmente lo svolgimento dell'opera da parte dei propri sostituti ed ausiliari e risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c. dei fatti dolosi e colposi di costoro.

Dottrina e giurisprudenza in tema di responsabilità civile hanno in più occasioni altresì cercato di conciliare il duplice ruolo del notaio come libero professionista e pubblico ufficiale. In primo luogo è da ritenersi pacificamente applicabile l'art. 1176, comma 2, c.c., in base al quale la diligenza nell'adempimento dell'attività professionale deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Postulato di tali considerazioni è anche quello relativo al “dies a quo” del termine prescrizionale.

In sede di legittimità (Cass. civ., 7 aprile 2016 n. 6747) la giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che : «in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui la produzione del danno diventi oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standard obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito». (Nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per non avere fornito agli acquirenti in una compravendita immobiliare un'adeguata informazione in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contratto, attinenti alla perdita dei vantaggi legati al tasso d'interesse agevolato, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata, nell'ancorare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell'atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti).

La Suprema Corte (Cass. civ., 18 ottobre 1994, n. 8470) inoltre ha specificato che la responsabilità per colpa lieve del notaio ricorre quando la sua attività riguarda prestazioni abituali e di contenuto lineare mentre ricorre la responsabilità per la sola colpa grave o dolo quando la sua attività implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c., in tema di prestazioni professionali.

Conseguentemente il notaio, in caso di trasferimento immobiliare, ha comunque l'obbligo di precedere alle visure ipo-catastali, al fine di individuare correttamente il bene e di verificarne la libertà da pesi e vincoli di ogni sorta, il tutto a prescindere da uno specifico incarico delle parti (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2013 n. 3657 con nota di R.NOCELLA, Il notaio è negligente, ma il danno risarcibile si limita agli esborsi per la sottoscrizione del rogito, in Ridare.it.; Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010 n. 15726).

Da ultimo, sempre in tema di visure ipo-catastali, è possibile citare una pronuncia di legittimità (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015 n. 16990), che riconduce la responsabilità notarile ad un più generale principio di buona fede oggettiva e correttezza, intendendo evidentemente la norma di cui all'art. 1175 c.c. come una norma, pur se generale, di natura direttamente precettiva (e non meramente programmatica) all'interno dell'ordinamento civile.

In particolare è stato sancito che «il notaio richiesto della redazione di un atto pubblico di trasferimento immobiliare ha l'obbligo di compiere le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, è tenuto ad effettuare le visure catastali e ipotecarie, la cui eventuale omissione è fonte di responsabilità per violazione non già dell'obbligo di diligenza professionale qualificata, ma della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte». (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del notaio, il quale aveva rettificato un atto di compravendita - da lui stesso redatto - inserendovi un appezzamento di giardino, retrostante il fabbricato compravenduto, senza effettuare le visure che avrebbero permesso di accertare la diversa titolarità del terreno).

Solo in caso di comprovati motivi di necessità od urgenza, e solo previa concorde ed espressa dispensa delle parti, vi potrà essere esonero dall'obbligo delle visure (e sempre purché ciò consenta comunque di rispettare la normativa sulla conformità catastale degli immobili – d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122).

Chiaramente, una volta portata a conoscenza delle parti l'eventuale esistenza di pesi e vincoli sull'immobile, le parti saranno libere di scegliere di stipulare comunque l'atto ed il notaio non potrà rifiutarsi di prestare il proprio ufficio, pena la violazione dell'art. 27 l. not.

In tema di agevolazioni fiscali, si può altresì riportare una pronuncia di merito che ha ritenuto non ricorrente la violazione colposa di un dovere inerente la funzione notarile, qualora il notaio abbia omesso di inserire una dichiarazione fiscale, finalizzata all'ottenimento di una agevolazione, ove non sia stato espressamente incaricato di ciò dalle parti ovvero qualora non la abbia provocata dalle parti stipulanti (Trib. Roma, 3 aprile 1958).

Più opportunamente, in altre occasioni, in sede di legittimità la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la responsabilità del notaio non vada affermata solo in relazione alla violazione di obblighi istituzionali connessi alla redazione dell'atto pubblico, sul presupposto secondo il quale la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare (Cass. civ., 13 gennaio 2013 n. 309).

Inoltre, una risalente pronuncia di legittimità (Cass. civ., 31 luglio 1948 n. 1313) ha trattato della responsabilità del notaio in una singolare fattispecie. A seguito di un testamento pubblico dichiarato nullo per violazione dell'art. 50 l. n. 89/1913 (essendo stato assunto quale testimone un soggetto minore di età) il notaio venne ritenuto responsabile per negligenza nelle osservanze dell'obbligo di compiere gli opportuni accertamenti. Quale conseguenza di ciò, venne sancito, il pubblico ufficiale sarebbe rimasto obbligato a risarcire i danni al mancato beneficiario del lascito testamentario, qualora la volontà del testatore fosse risultata certa e inequivoca, seppur contenuta in un testamento formalmente invalido.

Il novero dei soggetti nei cui confronti la responsabilità civile del notaio risulta sussistente è stato poi precisato, in tema di mutuo bancario e responsabilità verso l'istituto di credito mutuante, dalla Suprema Corte (Cass. civ., 9 maggio 2016 n. 9320), la quale ha enunciato il seguente principio: «Nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l'oggetto dell'ipoteca e a redigere la relativa relazione, essa determina l'assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l'istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale" fondata sull'affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta. In tal caso, l'eventuale danno dovrà essere parametrato in base alla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato» (nella specie, a causa di un vincolo archeologico che, seppure non astrattamente qualificabile come assoluto, concorreva ad incidere negativamente sul valore di mercato del bene).

In tal modo viene affrontata e risolta una spinosa questione, trattandosi di una forma di responsabilità, quella verso la banca mutuante, di natura peculiare in quanto posta a mezza via fra quella contrattuale e extracontrattuale.

Il caso di atti viziati

La responsabilità civile per il risarcimento dei danni da atti invalidi segue i già visti principi codicistici della responsabilità professionale.

A ciò occorre aggiungere quanto disposto dall'art. 76 l. not., in base al quale qualora l'atto sia nullo per cause imputabili al notaio non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese. Inoltre il notaio dovrà restituire alle parti le somme che gli fossero state già pagate, oltre alla corresponsione del risarcimento del danno.

Se la responsabilità civile può ricorrere per i più svariati tipi di vizi che impediscano il raggiungimento dello scopo concreto voluto dalle parti, in giurisprudenza si è inteso limitare la responsabilità professionale, e la conseguente applicazione dell'art. 28 l. not. (e correlativamente il sopra citato art. 76 l. not.), ai soli casi di nullità radicale (Cass. civ., 14 febbraio 2008 n. 3526), con esclusione di altre tipologie di vizi quali l'annullabilità, la risolubilità, la rescindibilità, la riducibilità, l'inefficacia e la nullità relativa, seppur permanendo qualche dubbio in merito a quest'ultima ed alla nullità di protezione.

L'ipotesi del coadiutore

Degna di nota risulta la questione della responsabilità del coadiutore.

Si ritiene prevalentemente che questi condivida con il notaio coadiuvato la responsabilità penale e disciplinare (e si ritiene anche quella fiscale ed amministrativa) nell'ambito dell'attività svolta. Più articolata è la questione della responsabilità civile.

In dottrina si sogliono distinguere due aspetti, ossia il rapporto interno fra coadiutore e coadiuvato e quello esterno nei confronti dei terzi.

Nella prima ipotesi si tratta di un rapporto di prestazione d'opera, assimilabile a (ma non completamente identificabile con) quello del mandato ex lege con rappresentanza, anche se caratterizzato da alcune peculiarità in quanto rapporto con carattere pubblicistico (in tal senso Cass. civ., 17 maggio 1958 n. 2627; Cass. civ., 25 maggio 1981 n. 3433 per la quale con maggior diffusione in seguito), in cui si innesterebbe, secondo autorevole dottrina (MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F. Vassalli, VIII, I, Torino, 1957; SANTORO PASSARELLI, responsabilità del fatto altrui,mandato, contratto di lavoro gestorio, in Foro it. 1937) un rapporto di lavoro autonomo, che si estrinseca nel compimento di atti giuridici. Ciò postulerebbe l'applicazione di alcune norme sul mandato (fra le quali gli artt. 1709, 1710, 1720, 1721, 1725, comma 2, 1727 c.c.) .

Nei rapporti coi terzi invece è discusso in giurisprudenza se il notaio coadiuvato risponda solidalmente con il coadiutore degli atti da questo compiuti nell'assolvimenti dei suoi compiti (questione che ovviamente si pone esclusivamente per la responsabilità civile, in quanto quella penale ha natura personale ai sensi dell'art. 27, comma 1, Cost.).

Un orientamento giurisprudenziale minoritario ritiene che fra il notaio coadiuvato ed il suo coadiutore non esista rapporto di commissione con la conseguenza che il primo non può assumere responsabilità per fatti illeciti commessi da quest'ultimo (App. Torino, 20 dicembre 1930, Trib. Roma 1 luglio 1958).

Ormai prevalente invece è la tesi, sopra accennata, che riconosce la natura giuridica di mandato con rappresentanza (quanto meno sui generis), o comunque di prestazione d'opera, al rapporto fra coadiutore e coadiuvato, e che dunque conclude per la responsabilità solidale di costoro per gli atti ricevuti dal primo, o compiuti con dolosa o colposa inosservanza dei doveri professionali, arrecando danno a terzi, salvo regresso nei confronti del coadiutore da parte del coadiuvato (in tal senso le citate pronunce della Cass. civ., 17 maggio 1958 n. 2627 e Cass. civ., 25 maggio 1981 n. 3433) .

Sostanzialmente quindi il notaio coadiuvato incorrerà in responsabilità civile anche per il fatto del coadiutore, giacché quest'ultimo agisce «in nome e nell'interesse del coadiuvato». Egli infatti, ai sensi dell'art. 45 l. not., è nominato su designazione del notaio coadiuvato, in nome e nell'interesse del quale esercita la funzione notarile.

Venendo in rilievo la disciplina sul mandato (come sopra accennato) si sostiene che, in virtù del combinato disposto degli artt. 1704 e 1388 c.c. (incidenza della responsabilità per colpa contrattuale entro “i limiti delle facoltà conferite”), in caso di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti da parte del coadiutore nell'esercizio delle funzioni conferitegli, ed entro i limiti delle stesse, vi sarà responsabilità contrattuale del coadiutore, nei confronti dei soggetti che hanno richiesto la prestazione

Sul punto sono da condividersi le considerazioni svolte dalla Corte d' Appello di Milano nella sentenza del 28 aprile 1937 con cui si sostiene che «non sembra che ciò possa essere oggetto di dubbio, ove si consideri che il coadiutore temporaneo, come espressamente dispone la legge, esercita le funzioni notarili nel nome e nell'interesse del notaio impedito, a favore del quale resta la metà degli onorari relativi (art. 46, comma 2, l. not.). Ora, appunto in considerazione di tale interesse, la legge riserva al notaio il diritto di designare a coadiutore una persona di sua fiducia, del cui operato non può non rispondere. Offre, tra l'altro, sicura conferma di quanto esposto, il quarto comma del citato articolo 66 (del regolamento Notarile), secondo cui il coadiutore non deve prestare cauzione, restando vincolata, a garanzia della scrupolosa osservanza delle sue funzioni, quella che è già stata offerta dal Notaio. Tale disposizione regolamentare è chiaramente indicativa della fallacia della tesi dell'esonero del notaio coadiuvato da ogni responsabilità di natura civile. Ove si approfondisca l'indagine e si ricerchi la ragione d'essere di tale responsabilità, non può non riconoscersi che il vincolo nascente dalla coadiutoria va ricercato nel generale principio della rappresentanza, secondo cui il rappresentato risponde dell'opera del rappresentante».

La ragione della corresponsabilità del notaio coadiuvato si giustifica in quanto il conferimento delle facoltà di cui all'art. 1388 c.c. è di natura legale, non volontaria, con esclusione di una diversa determinazione da parte del rappresentato, dato il carattere d'ordine pubblico dell'art. 45, comma 2, l. not.

Ciò postula che le parti del contratto potranno avanzare le loro pretese sia nei confronti del coadiuvato oltre che nei confronti del coadiutore.

Le conseguenze dell'illecito extracontrattuale nei confronti dei terzi, secondo parte della dottrina, invece graveranno sul solo rappresentante (D'ORAZI FLAVONI, Ai margini di un problema: l'identità personale ed il suo accertamento notarile, in Scritti giuridici, II Roma, 1965).

Altra dottrina (RAGUSA MAGGIORE, Responsabilità del notaio coadiuvato per protesto cambiario elevato illegittimamente dal coadiutore, in Giur. It., 1962) invece ritiene che nel caso di responsabilità per condotta colposa del coadiutore verso terzi, sia possibile rinvenire la giustificazione della corresponsabilità sulle seguenti ulteriori considerazioni.

In primo luogo si tratterebbe di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c.: il notaio coadiuvato ha, ai sensi di legge, sul coadiutore un potere di vigilanza e di sorveglianza che, se non dà luogo ad un rapporto di subordinazione in senso tecnico, determina però una situazione di controllo, di direttiva, di guida, e correlativamente, di soggezione, che ben giustifica la corresponsabilità del coadiuvato per il comportamento illecito del suo coadiutore .

In secondo luogo si avrebbe un'ipotesi di culpa in eligendo: infatti il notaio impedito, con il fatto stesso di designare la persona che deve sostituirlo, assume la responsabilità della scelta e risponde, quindi, di culpa in eligendo. Non a caso il legislatore dispone che la nomina del coadiutore deve cadere su persona proposta dal coadiuvato. L'art. 66 del Regolamento Notarile insiste nell'esigenza che sia lo stesso notaio impedito a designare la persona dalla quale intende farsi coadiuvare. La legge, demandandogli la scelta di persona di sua fiducia, intende addossargli la responsabilità della sua mala electio.

Infine è da tenere in considerazione che il notaio coadiuvato ha il potere di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili (art. 45 comma 3 l. not.). Egli resta titolare dello studio ed in suo nome e nel suo interesse il coadiutore esercita le funzioni.

In giurisprudenza, a conforto di tali conclusioni, si rinvengono le sentenze della Cass. civ., n. 3646/1980; Cass. civ., n. 3255/1972; Cass. civ., n. 996/1960; Cass. civ., n. 2627/1958, oltre alla più volte citata Cass. civ., 25 maggio 1981 n. 3433, che, nel trattare i vari aspetti sopra sviscerati, si occupa della questione della responsabilità civile verso terzi nel modo che segue: «Il rapporto che s'instaura fra il notaio coadiuvato ed il suo coadiutore - il quale, su proposta del notaio assente o impedito, è dalla P.A. nominato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nello studio di quest'ultimo, nel nome e nell'interesse del medesimo, con il quale pattuisce liberamente il compenso spettantegli - si configura come un mandato con rappresentanza, ancorché sui generis per la sua peculiare connotazione pubblicistica. Ne consegue che a carico del notaio coadiuvato - cui competono gli onorari per le attività professionali eseguite in suo nome e nel suo interesse - è configurabile sia (ex artt. 1704 e 1388 c.c.) la responsabilità verso i soggetti richiedenti la prestazione notarile, per la negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme in cui sia incorso il coadiutore, sia (ex art. 2049 c.c.) la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati dal comportamento illegittimo del coadiutore medesimo nell'esercizio delle funzioni conferitegli. Mentre la prima ha natura contrattuale, giacche il rapporto di prestazione d'opera professionale deve intendersi costituito tra i soggetti citati e il notaio titolare dello studio, rappresentato dal coadiutore, la seconda, di natura extracontrattuale, si ricollega alla culpa in eligendo (oltre che in vigilando, ove il coadiuvato si sia avvalso, ex art. 45 l. n. 89 del 1913, della facoltà di assistere il coadiutore) nonché al principio cuius commoda eius incommoda».

Un caso particolare: l'obbligo di reimpiego posto a carico del notaio nell'ambito della volontaria giurisdizione

In tema di volontaria giurisdizione il legislatore in più occasioni ha previsto l'obbligo di impiegare un capitale o il prezzo ricavato dall'alienazione di un bene (il cosiddetto obbligo di reimpiego) come ad esempio nei casi degli artt. 54, comma 2, c.c. (in tema di assenza) e 320, comma 4, c.c. (in tema di minori soggetti a responsabilità genitoriale).

È questione dibattuta quella relativa al mancato reimpiego ordinato dal giudice, con particolare riferimento sia alla sua reazione sul negozio, il cui corrispettivo non venga reimpiegato, sia sulla responsabilità del notaio.

A tal riguardo si è distinto tra l'obbligo del reimpiego posto a carico del solo rappresentante legale, l'obbligo del reimpiego posto a carico del solvens , il reimpiego come condizione di efficacia del negozio (ipotesi in cui non dovrebbe sorgere dubbio alcuno in ordine all'inefficacia del negozio in mancanza di reimpiego, in applicazione dei principi generali ) ed infine l'obbligo di reimpiego posto a carico del notaio.

Può accadere infatti che sia lo stesso provvedimento del giudice ad imporre a carico del notaio (oltre che a carico del legale rappresentante, soggetto comunque obbligato ex lege) l'obbligo di reimpiego, oppure che siano le parti ad incaricare il notaio dell'obbligo di curare il reimpiego; in tale ipotesi il notaio risulterà coobbligato insieme al legale rappresentante, già tenuto al reimpiego per legge.

In passato risultava ampiamente discussa la questione di quale fosse la conseguenza del mancato reimpiego ovvero l'impiego diverso da quello prescritto dall'autorità giudiziaria.

Una tesi seguita sotto l'impero del codice previgente, riteneva che l'omesso reimpiego comportasse l'invalidità del negozio.

Altra dottrina, seguita anche da una pronuncia della Cassazione (Cass. civ., 12 dicembre 1958 n. 3871) ha sostenuto al contrario la validità del negozio, ma l'invalidità del pagamento eseguito, il quale, pertanto, deve essere rinnovato.

Da ritenersi ormai prevalente nonché preferibile la tesi, seguita anche in giurisprudenza (Cass. civ., 21 gennaio 1956 n. 2211), oltre che dalla dottrina maggioritaria (SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione, Giuffrè, 2003), secondo la quale in tutti i casi (sia dunque l'obbligo del reimpiego posto a carico del solo rappresentante legale, che l'obbligo del reimpiego posto a carico del solvens, che l'obbligo di reimpiego posto a carico del notaio) il mancato reimpiego, poiché estraneo al negozio cui accede, non incide sulla validità né del contratto né del pagamento.

Il reimpiego riguarda infatti un momento successivo al perfezionamento del negozio stipulato, nel quale, contemporaneamente, vi fu l'alienazione del bene e il pagamento del prezzo.

L'unica conseguenza sarebbe eventualmente la responsabilità civile del notaio.

Controverso è però se questa responsabilità ricorra solo nel caso in cui l'obbligo sia stato previsto nel provvedimento autorizzativo oppure ricorra sempre, per il sol fatto che il notaio abbia rogato l'atto, anche indipendentemente da una specifica disposizione.

Alcune risalenti pronunce della Cassazione (Cass. civ., 10 ottobre 1970 n. 1915 e Cass. civ., 10 marzo 1970 n. 612), propendono per questa seconda soluzione, argomentando dal fatto che l'obbligo generale di assicurare il reimpiego farebbe parte dei doveri rientranti nella pubblica funzione.

In particolare, parte della dottrina, nel commentare tale giurisprudenza, ha parlato di un'ipotesi di responsabilità civile del notaio per un atto valido ed efficace.

La Cassazione, nella sopracitata sentenza n. 1915/1970, ha infatti sancito che: «quando l'autorità giudiziaria, nei provvedimenti autorizzativi di vendite immobiliari nell'interesse di minori, ha predisposto garanzie atte ad assicurare che il ricavato o prezzo delle vendite stesse, abbia determinate destinazioni d'impiego, è dovere del notaio, rogante l'atto di trasferimento, di prestare fedele osservanza al precetto giudiziale e, in particolare, curare che la somma versata dal compratore a titolo di prezzo sia posta nell'effettiva disposizione di esso notaio o di quel terzo a cui l'autorità giudiziaria abbia posto l'onere di un determinato impiego o di quel terzo a cui l'autorità giudiziaria abbia imposto l'onere di un determinato impiego del ricavato delle vendite» , soggiungendo altresì che rientra fra i compiti del notaio di «accertare l'esistenza, per il negozio da rogare, dei requisiti formali e sostanziali, obiettivi e soggettivi, previsti dalla legge o, per precetto di questa, dall'autorità giudiziaria, in forma anche di oneri e condizioni».

All'esito dell'affermazione di tale principio di diritto la Suprema Corte ha ritenuto responsabile il notaio rogante per aver omesso di richiedere, al fine di procedere alla stipula del contratto di compravendita, la presenza del soggetto a cui il giudice tutelare aveva commesso il potere-dovere di disporre del prezzo per un determinato impiego nell'interesse del minore, allorquando questo soggetto sia diverso dalle parti contraenti.

Nell'altra sentenza citata (Cass. civ., n. 612/1970) invece viene affrontata la tematica della responsabilità del notaio per mancato reimpiego in sede di vendita di beni dotali. In particolare la Corte di legittimità ha espresso in quella sede il seguente principio: «qualora il provvedimento del tribunale autorizzante la vendita dell'immobile costituito in dote, prescriva il deposito della somma, ricavata dalla vendita, a salvaguardia del vincolo dotale, su libretto bancario infruttifero intestato alla dotata, non può escludersi la sussistenza del rapporto causale, tra l'illecito compiuto dal notaio (che abbia omesso di depositare la somma ricavata, ed abbia successivamente reimpiegato la somma nell'acquisto di un immobile, senza valutare la convenienza o la sicurezza dal trasferimento del vincolo dotale dalla somma al nuovo bene da acquistare e, in particolare, senza la prescritta autorizzazione del tribunale ed omettendo di accettare la libertà dell'immobile da ipoteche), e il danno subito dalla dotata in conseguenza dell'espropriazione dell'immobile acquistato, gravato da ipoteche».

Autorevole dottrina, probabilmente da ritenersi preferibile (FORMICA, Doveri del notaio rogante nel reimpiego del prezzo derivante dalla vendita di beni del minore, in Riv. Not. 1971; MAZZACANE, La giurisdizione volontaria nell'attività notarile, Roma, 2002; SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione, Giuffré, 2003) invece limita la responsabilità civile del notaio per mancato reimpiego al solo caso in cui ciò sia imposto espressamente dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Nessuna norma di legge infatti obbliga il notaio ad attivarsi per il reimpiego, né tantomeno tale obbligo rientrerebbe nella sua pubblica funzione. Non esiste, infatti, un obbligo legale per il notaio di provvedere al reimpiego. Egli infatti non rientra fra il novero dei soggetti che per legge è tenuto alla protezione dei minori (di cui fanno parte ad esempio i rappresentati legali, gli assistenti, e l'Autorità Giudiziaria, ma non certo il notaio). Non esiste evidentemente norma alcuna da cui possa desumersi la generica funzione di tutela degli interessi degli incapaci da parte del notaio, tutela affidata esclusivamente agli istituti di protezione a tal fine preposti dal legislatore.

In conclusione

La doppia anima che contraddistingue l'attività del notaio, quella di Pubblico ufficiale e quella di libero professionista, rende sempre ardua la soluzione alle concrete questioni che si pongono in tema di sua responsabilità civile.

Procedere alla ricerca di una soluzione univoca potrebbe anche non consentire di comprendere a pieno la peculiarità della figura professionale in discussione, svilendone nell'un caso la funzione pubblica, nell'altro quella privata.

L'operatore giuridico dovrà dunque opportunamente valutare nel concreto ogni singola fattispecie, cercando di leggerla alla luce delle coordinate ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza, anche di legittimità, senza però dimenticare che si tratta pur sempre di un Pubblico Ufficiale che, in via del tutto peculiare rispetto ad altre figure dello stesso genere, opera in regime di libera concorrenza e dunque in tal senso dovrà ritenersi orientato il suo comportamento e secondo tale criterio andrà valutata la sua responsabilità, sia quella nei confronti dei terzi che quella nei confronti dei propri clienti.

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