Validità ed efficacia di clausole relative all'oggetto di contratto assicurativo in mancanza di approvazione scritta

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
05 Febbraio 2015

“Le clausole relative al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa, attenendo alla specificazione dell'oggetto del contratto, sono pienamente valide ed efficaci anche se non sono state specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.”.
Massima

App. Milano, sez. II civ., 10 luglio 2014, n. 2730

“Le clausole relative al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa, attenendo alla specificazione dell'oggetto del contratto, sono pienamente valide ed efficaci anche se non sono state specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.”.

Sintesi del fatto

Un condominio e la proprietaria di un appartamento convenivano in giudizio l'impresa costruttrice e la società committente delle opere edili in uno stabile adiacente chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni cagionati alle parti comuni e alla proprietà esclusiva dell'immobile, il cui ammontare era stato accertato in sede di A.T.P.

Costituitesi in giudizio, le convenute contestavano la domanda attorea e chiamavano in causa le Società assicuratrici, nei cui confronti era svolta domanda di manleva.

Le Compagnie terze chiamate eccepivano l'inoperatività della garanzia assicurativa.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea, ritenuta fondata sulla base della relazione di A.T.P., che aveva accertato che lo stabile condominiale e l'appartamento di proprietà esclusiva dell'attrice avevano subito danni in conseguenza della demolizione e ricostruzione dell'edificio confinante. Venivano indicati i lavori da eseguire per l'eliminazione dei danni e il loro ammontare.

Le società convenute erano, quindi, condannate in solido al risarcimento dei danni accertati, ad eccezione di quelli di natura non patrimoniale lamentati dall'attrice, «non risultando lesi, seriamente e in misura rilevante, diritti costituzionalmente garantiti».

Era rigettata la domanda di manleva avanzata dalle convenute nei confronti delle Compagnie terze chiamate, essendo le circostanze accertate in sede di A.T.P. riconducibili nell'alveo delle esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione (danni da «lavori che implichino sottomurature», per «assestamento scuotimento e vibrazioni» e «da demolizione di fabbricati … contigui»).

La sentenza di primo grado era impugnata dalle soccombenti, le quali chiedevano, in principalità, la reiezione delle domande attoree ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, con accoglimento della domanda di manleva nei confronti delle Compagnie assicuratrici.

Costituitesi in giudizio queste ultime chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata ed, in ogni caso, la conferma della stessa in punto di rigetto della domanda di manleva avanzata dall'impresa costruttrice.

Si costituivano in giudizio il Condominio e la proprietaria dell'unità immobiliare, chiedendo anch'essi il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.

Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e convocato il C.T.U. a chiarimenti, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava le appellanti al pagamento di somme inferiori rispetto a quelle liquidate in primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.

In motivazione

Dopo aver rilevato che «nel contratto di assicurazione al documento sottoscritto dalle parti sono allegate le condizioni generali di polizza, che non sono appositamente sottoscritte, salvo che contengano le c.d. clausole vessatorie, che sono inefficaci qualora non specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.», la Corte d'appello richiama il principio giurisprudenziale vigente in subiecta materia:

«è da osservare che la giurisprudenza afferma che “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto) quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (Cass. civ. n. 8235/2010)».

La questione

Le clausole relative al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa sono valide ed efficaci anche in mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c.?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel contratto di assicurazione costituiscono clausole delimitatrici del rischio assicurato e, dunque, attinenti all'oggetto del contratto stesso, le pattuizioni che stabiliscono quali siano il contenuto e i limiti della copertura assicurativa. Esse devono ritenersi prive di carattere vessatorio e non necessitano, pertanto, della specifica approvazione preventiva per iscritto prevista dall'art. 1341, comma 2 c.c. (cfr. ex multis, Trib. Reggio Emilia, 17 maggio 2012, in Redazione Giuffrè 2012; Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26524, in Guida al diritto 2010, 5, 66, s.m.).

È richiamata la sentenza Cass. civ. n. 8235/2010 della Corte di cassazione, la quale ha peraltro precisato che «quando la delimitazione del rischio è di tale ampiezza da finire per escludere in toto il rischio assicurato, essa non può ritenersi valida, in quanto incide negativamente sulla causa stessa del contratto di assicurazione» (Cass. civ., sez. III, 07 aprile 2010, n. 8235, in Giust. civ. 2011, 1, I, 199, s.m., nota di Rossetti).

Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui sopra, è stata confermata la pronuncia del giudice di prime cure che aveva disatteso la doglianza afferente la vessatorietà e l'inefficacia delle clausole apposte al contratto di assicurazione ritenendo che le stesse, in quanto limitative del rischio assicurato, costituivano delimitazione dell'oggetto del contratto e dell'obbligazione assunta dall'assicuratore, e non limitazione di responsabilità.

A titolo esemplificativo, è stato escluso il carattere vessatorio di clausole: limitanti a quattro anni la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie pervenute all'assicurato per effetto di errate visure (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2012, n. 10619, in Il civilista 2012, 7-8, 15); nel contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti a garanzia all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi (ex pluribus, Trib. Lecce, 10 ottobre 2011, in Resp. civ. e prev. 2012, 2, 599, s.m., nota di: Bardaro); condizionanti l'operatività dell'assicurazione per i sinistri derivanti dall'uso di auto-motoveicoli all'abilitazione alla guida dell'assicurato (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009, n. 23741, in Giustizia Civile Massimario 2009, 11, 1571 ) o che escludono la copertura assicurativa in caso di guida in stato di ebbrezza (Trib. Torino, sez. III, 1 ottobre 2008, in Redazione Giuffrè 2008).

Sono state, invece, ritenute vessatorie: la clausola “claims made” inserita in un «sistema c.d. misto, nel quale venga utilizzata congiuntamente con una diversa clausola, “loss occurrence” o “act committed”, ed escluda dalla copertura assicurativa i rischi verificatisi oltre alcuni anni precedenti alla stipulazione della polizza. In mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., «essa è inefficace per la parte che concerne la limitazione di responsabilità, con conseguente applicazione della disciplina prevista dalla clausola “claims made” pura» (Trib. Milano, sez. V, 18 marzo 2010, n. 3527, in Dir. economia assicur., dal 2012 Dir. e Fiscalità assicur., 2010, 3, 778, s.m., nota di: Locasciulli); nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la clausola che «sancisca l'intrasmissibilità agli eredi dell'infortunato del diritto all'indennizzo, se la morte sia avvenuta per cause indipendenti dall'infortunio», in quanto riduttiva della responsabilità dell'assicuratore (Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2009, n. 17272, in Giust. Civ. 2010, 9, 1949; v., inoltre, Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395, ne Il civilista 2009, 5, 84, s.m., nota di: Villa).

Osservazioni e suggerimenti pratici dell'Autore

Nel caso in cui, evocata in giudizio ai fini di manleva, la Compagnia assicuratrice eccepisca l'inoperatività della garanzia invocata dal contraente/assicurato, occorre valutare attentamente se le condizioni generali di polizza, che non sono state appositamente sottoscritte, contengano o meno le c.d. clausole vessatorie, prive di validità e di efficacia in mancanza si specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Solo laddove tali clausole risultino effettivamente limitative della responsabilità dell'assicuratore, in quanto restringono le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludono il rischio garantito, esse sono sottoposte al regime della suddetta norma.

Viceversa, se le clausole de quibus riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa, esse devono ritenersi valide ed efficaci anche se non specificamente approvate per iscritto.

Le clausole relative al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa sono valide ed efficaci anche in mancanza di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto specificando il rischio garantito,non sono assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario