La liquidazione delle spese per l’attività stragiudiziale strumentale alla fase giudiziale nel sistema della rca
05 Febbraio 2016
Massima
Nulla compete per onorario e diritti per l'attività prestata in sede stragiudiziale contabilizzata nella nota spese, risultando la stessa strumentale, propedeutica e funzionale alla successiva attività giudiziale e trovando pertanto nelle tariffe giudiziali adeguata e specifica remunerazione. Il caso
Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda del proprietario di un autovettura rimasta danneggiata in un incidente stradale (vigente la L. n. 990/1969) volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dallo stesso in conseguenza di sinistro stradale occorso nel 1996. La domanda, in particolare, viene dichiarata improcedibile, posto che il nome del danneggiato viene erroneamente indicato nella prima lettera di intervento del suo legale (Antonella, in luogo di Antonello). La Corte napoletana accoglie l'appello del danneggiato e condanna proprietario e impresa di assicurazioni (nel caso di specie, l'Impresa Designata) al risarcimento dei danni lamentati dall'attore, ritenendo che dal complesso delle comunicazioni inviate alla Compagnia potesse essere agevolmente individuata l'identità del danneggiato. Unico appellante è il proprietario dell'autoveicolo danneggiato, mentre rimangono contumaci responsabile civile e Impresa Designata. La Corte, accogliendo il gravame e riformando in parte qua la sentenza del Tribunale partenopeo, ricorda come in base all'art. 336 1° comma c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (si tratta del cd. principio espansivo interno). Pertanto, la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il dovere, per il giudice di appello, di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese stesse. La Corte condanna gli appellati alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio a favore dell'appellante vittorioso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ma respinge la domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese stragiudiziali. La questione
In tema di risarcimento del danni in caso di sinistro stradale, sono rimborsabili le spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato? Le soluzioni giuridiche
I giudici di merito paiono avere in via maggioritaria aderito all'orientamento che riconosce sempre la risarcibilità delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato. Si veda, a titolo esemplificativo, quanto alle pronunce di merito: Trib. Verona, 21 febbraio 2015, n. 629: «In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n.990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali». Ancora: Tribunale di Vicenza, 25 febbraio 2013, n. 1069: «Spetta pure il rimborso delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale, atteso che come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile, “se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio in cui il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive». Anche il Tribunale di Torino, 28 luglio 2014, nr. 5616 ha stabilito che «vanno rifuse a parte attrice vittoriosa (….) le spese per l'assistenza stragiudiziale (desumibile dal fatto che ante causam la compagnia assicuratrice convenuta addiveniva ad offrire il pagamento di somme peraltro trattenuta solo in acconto) e che secondo le tariffe (punto 25) di cui al recente DM 55/2014 ammontano ad Euro 1.890,00, tenuto conto del valore della domanda». La pronuncia in commento risolve la questione evidenziando come nulla compete al difensore per onorario e diritti in relazione all'attività prestata in sede stragiudiziale contabilizzata nella nota spese, ove la stessa risulti strumentale, propedeutica e funzionale alla successiva attività giudiziale e trovi pertanto nelle tariffe giudiziali adeguata e specifica remunerazione. Si tratta di pronuncia che interviene su attività svolta nel vigore delle tariffe del 1994 e pertanto si deve fare riferimento, quanto meno per il primo grado di giudizio, a tale disposto normativo. Ebbene, la sentenza in commento si inserisce nell'orientamento minoritario che non considera rimborsabili le spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato prima del giudizio, orientamento che ha come punto di riferimento Cass. civ.,sez. II, 12 giugno 2008, n. 15814, secondo cui «in tema di compensi professionali degli avvocati non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento; a maggior ragione ove la natura giudiziale della prestazione, derivi dallo stesso tenore della tariffa giudiziale professionale ogni volta che la prestazione stessa sia in essa esplicitamente prevista» (conf. Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2007, n. 13770 e Cass. civ., sez. II, 3 maggio 1992, n. 6214). Secondo la Suprema Corte in applicazione di tali principi, fa parte dell'impegno professionale dell'avvocato l'attività di reperimento di documenti e beni, in quanto costitutivi della materia-base sulla quale innestare l'attività più propriamente giuridica, tanto che tale ricerca è (rectius, era, in epoca antecedente al D.M. 55/2014) espressamente prevista in autonoma voce dalla tariffa professionale quale attività specificamente compensata. Fermo restando il diritto dell'istante di fornire prova di avere affrontato spese rimborsabili, per l'espletamento dell'attività stragiudiziale di volta in volta oggetto di richiesta. Nello specifico, la Corte napoletana, pur non entrando nel merito dell'attività stragiudiziale oggetto di discussione, ha ritenuto dette spese non rimborsabili, in quanto prodromiche rispetto all'attività giudiziale poi espletata, con ciò ponendosi in contrasto con precedente della Cassazione (Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 997), richiamato dalle pronunce di merito di segno contrario alla decisione della sentenza in commento, secondo cui «in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento». Ben si comprende, quindi, come la decisione della Corte partenopea, decisamente in contrapposizione con la predetta Cassazione del 2010, che pone a supporto della valutazione favorevole al riconoscimento delle spese giudiziali il rapporto di necessità e giustificazione della predetta spesa, senza alcun rapporto con il contenzioso.
Osservazioni
Va ricordato che rispetto alla fattispecie esaminata dalla sentenza in commento, per la quale si applica la L. 990/1969, il quadro normativo di riferimento è cambiato con l'entrata in vigore del D. lgs., 7 settembre 2005, n. 209, che ha introdotto, accanto all'azione diretta, anche l'indennizzo diretto. Al riguardo, l'art. 9, comma 2, prevede l'obbligo per l'assicurazione di rifondere al danneggiato, che abbia accettato l'offerta, le sole spese relative all'assistenza medicolegale, con esclusione, quindi, delle spese di assistenza legale stragiudiziale. Si deve, quindi ritenere che, con riferimento all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, nulla essendo previsto nel Codice delle Assicurazioni, la questione della rifusione delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale (naturalmente, alla quale sia seguito il giudizio) potrà essere regolata sulla base delle decisioni, come visto non del tutto conformi, sopra ricordate e tra le quali la decisione in commento si distingue per particolare rigore. Sotto il profilo pratico, nel vigore del D.M. n. 55/2014, si ritiene opportuno che il difensore del danneggiato alleghi e dimostri non solo, come è ovvio, l'effettiva prestazione delle attività prodromiche al giudizio, ma anche la loro ontologica differenza rispetto alle voci già previste dal D.M. n. 55/2014, in particolare lo “studio della controversia”, dimostrando che le prestazioni stragiudiziali siano non solo strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, ma anche che lo stesse non si possano considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale. |