La Provincia è responsabile e legittimata passivamente rispetto alla domanda di risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica
05 Aprile 2016
Massima
Non è meritevole di accoglimento il ricorso proposto da una Provincia avverso una sentenza della Corte d'Appello in ordine alla legittimazione passiva dell'ente in materia di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei fondi compresi dall'Ambito Territoriale di Caccia (ATC). Secondo quanto disposto dalla legislazione regionale, l'Amministrazione provinciale è l'unico soggetto legittimato passivamente a fronte di azioni proposte da terzi per ottenere la riparazione dei danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica, a nulla rilevando la ripartizione di compiti interna alla Provincia stessa riguardo al peso economico derivante dall'obbligo risarcitorio. Né è ammissibile gravare il soggetto danneggiato dell'onere di provare la natura dell'area territoriale del fondo per poter accedere alla riparazione del danno subito. Il caso
La ProvinciaAlfa propone ricorso per cassazione nei confronti dell'azienda agricola Beta e dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) in liquidazione per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello, con la quale veniva confermata al legittimazione passiva dell'Amministrazione provinciale rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta da Beta. L'ATC propone controricorso. Beta resiste con controricorso, che contiene anche ricorso incidentale. Nella specie, l'azienda agricola convenuta aveva citato in giudizio la Provincia e l'ATC per il risarcimento dei danni subiti dalle colture e dall'allevamento di ovini e caprini sui fondi in parte di proprietà, in parte in conduzione. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ATC e rimesso la causa in istruttoria. La Provincia appellava la sentenza non definitiva, ribadendo le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di difetto della propria legittimazione passiva. La Corte d'Appello accoglieva parzialmente l'appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Beta proponeva ricorso per cassazione avverso tale pronuncia. La Cassazione, a Sezioni Unite, accoglieva il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario e cassava la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello. Quest'ultima, a sua volta, confermava la legittimazione passiva della Provincia. Intanto, il Tribunale riconosceva il diritto dell'azienda Beta al risarcimento del danno da parte dell'Amministrazione provinciale. La pronuncia veniva appellata e il relativo giudizio è ancora pendente. La Corte di Cassazione, analizzata la vexata questio, rigetta il ricorso della Provincia, confermandone la legittimazione passiva al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica su un fondo, in parte destinato alla caccia programmata. La questione
La questione in esame è la seguente: a chi deve essere rivolta l'istanza di riparazione dei danni subiti dall'irruzione della fauna selvatica sul proprio fondo? Sussiste la responsabilità in capo ad una Pubblica Amministrazione (nella specie una Provincia) di risarcire anche il danno non altrimenti risarcibile, causato da fauna selvatica alle colture o alle opere realizzate su un fondo, ove parte dello stesso ricada in un ambito territoriale programmato di caccia, al cui organo di gestione compete, secondo una legge regionale, l'esborso economico per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica nei terreni ivi compresi? Le soluzioni giuridiche
La Corte di Cassazione giunge al rigetto del ricorso proposto dalla Provincia, dopo aver esaminato la disciplina normativa del danno causato dalla fauna selvatica su terreni agricoli. Nella specie, la L. n. 157/1992 stabilisce quanto segue. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Essa è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Le Regioni a statuto ordinario legiferano in ordine alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica. Le Province attuano la disciplina regionale ex L. n. 142/1990, ovvero in base all'autonomia ad esse attribuita dalla legge statale, non per delega dalle Regioni. Ciascuna Regione deve istituire un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni non altrimenti risarcibili cagionati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola e alle opere realizzate sui terreni adibiti a pascolo. In materia di gestione programmata della caccia, le Regioni possono ripartire il territorio destinato alla predetta in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali, il cui organo di gestione è competente con riguardo all'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e per interventi diretti a prevenire gli stessi. La Legge Regionale dispone che la Regione svolge compiti di programmazione e di indirizzo; le Province svolgono compiti di gestione e organizzazione della fauna selvatica esistente sul territorio, nonché compiti di controllo sulle specie di fauna selvatica. A tal proposito, il Piano finanziario regionale annuale, istituito ai sensi della L. n. 157/1992, prevede, tra l'altro, risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione e risorse finalizzate al ristoro dei danni non altrimenti risarcibili, prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria. Dall'analisi delle disposizioni normative sopra esposte deriva l'individuazione della Provincia, quale unico soggetto legittimato passivo in ordine alle azioni risarcitorie avanzate da terzi per ottenere la riparazione dei danni loro arrecati dalla fauna selvatica. Nel caso di specie, non può considerarsi rilevante la ripartizione interna tra la Provincia e gli Ambiti Territoriali di Caccia dell'esborso dell'onere per il contributo al risarcimento, poiché non è possibile imporre al soggetto danneggiato l'individuazione della natura dell'area invasa dagli animali selvatici, ovvero se la parte di terreno interessato rientri all'interno dell'area di protezione o dell'ambito territoriale di caccia. Ancora, la pretesa risarcitoria ha natura compensativa dell'interesse leso, cui non corrisponde necessariamente un accertamento della colpa e un giudizio di responsabilità. Essa, infatti, si concretizza nell'erogazione di un indennizzo nei limiti della disponibilità del fondo a ciò finalizzato. Osservazioni
La pronuncia in esame supera l'orientamento consolidato della Cassazione, secondo il quale l'azione per i danni arrecati alle produzioni agricole o alle opere realizzate sui terreni agricoli deve essere proposta nei confronti delle Regioni, delle Province o degli ATC in ragione del luogo in cui si è verificato il fatto. Essa afferma, invece, che la responsabilità dei danni provocati da animali selvatici a un fondo, se il cui risarcimento non è previsto da specifiche norme, grava sulle Province, purché la delega disposta dalla norma regionale attribuisca a tali enti «un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni». Secondo la suprema Corte, le Province esercitano, comunque, in materia una competenza propria, ex L. n. 142/1990, quale il controllo sugli animali e sul territorio. Di conseguenza la responsabilità per danni provocati da animali selvatici sul fondo deve essere imputata all'Ente cui sono stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi esistente. Per ottenere il ristoro del danno subito da fauna selvatica non può gravare sul danneggiato l'onere di provare quale terreno sia di competenza della Provincia, quale sia dell'ambito programmato di caccia, secondo una ripartizione introdotta da una norma regionale. L'analisi muove dalla complessità degli interessi giuridicamente rilevanti coinvolti e dagli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento. La fattispecie dei danni causati dalla fauna selvatica in agricoltura soggiace alla normativa speciale di cui alla L. quadro n. 157/1992. Occorre evidenziare la complessità del quadro normativo, dovuta alla sovrapposizione di competenze tra enti pubblici. A tal proposito, si rammenta che l'art. 117 Cost. attribuisce alla Stato la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, sancisce il decentramento delle competenze normative ed amministrative a livello degli enti territoriali e non menziona la materia della caccia. La L. n.157/1992 disciplina l'obbligo di custodia per prevenire il verificarsi dei danni e di gestione per assicurare la conservazione delle specie, assegnando alle regioni la competenza relativa alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Le regioni, a loro volta, delegano in tutto o in parte alle province le funzioni amministrative di competenza regionale. La norma introduce l'indennizzo, quale strumento alternativo al risarcimento, ovvero un rimedio pecuniario di natura compensativa, che «riflette un bilanciamento degli interessi sottesi alle posizioni del soggetto danneggiante e del soggetto leso (N. Lucifero)». Dunque, il danno si configura come evento possibile da ricondursi nell'ambito dei vincoli e dei limiti imposti alla situazione giuridica soggettiva del proprietario delle colture. |