Il direttore dei lavori incaricato dal committente deve verificare anche la regolarità del progetto?
06 Aprile 2017
Massima
Il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l'oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto. Il caso
Gli assegnatari di un alloggio di una cooperativa, lamentando difetti di costruzione dell'immobile, agiscono contro la stessa per sentirla condannare al risarcimento dei danni oltre che all'eliminazione dei difetti stessi. La cooperativa si costituisce in giudizio e chiama in garanzia impropria il direttore dei lavori e l'impresa costruttrice; quest'ultima, a sua volta, chiede di essere manlevata dal professionista terzo chiamato. Il Tribunale condanna la cooperativa convenuta a risarcire gli attori e condanna altresì l'impresa costruttrice a tenere indenne la cooperativa, mentre non accoglie le domande di manleva proposte nei confronti del direttore dei lavori. La Corte d'Appello, adita dall'impresa costruttrice e in via incidentale dalla cooperativa convenuta, riforma la sentenza di primo grado, condannando il direttore dei lavori a tenere indenne la cooperativa, in solido con l'impresa costruttrice, degli importi che la convenuta deve corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno. Gli eredi del direttore dei lavori ricorrono in cassazione e la cooperativa resiste con controricorso. La questione
La questione trattata dal provvedimento in esame è la seguente: il direttore dei lavori nominato dal committente dell'opera risponde, insieme all'appaltatore, di eventuali errori progettuali? Le soluzioni giuridiche
La sentenza affronta la problematica che qui interessa mettendo in evidenza la differenza che intercorre a seconda che il direttore dei lavori sia stato nominato dall'appaltatore piuttosto che dal committente: nel primo caso deve provvedere all'esecuzione dell'opera, organizzando e vigilando che essa si svolga in modo non pericoloso per gli addetti ai lavori e i terzi, nel secondo, ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto. I Supremi Giudici, quindi, traendo spunto dal loro altro decisum (Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2001 n. 15124) rilevano come anche i precedenti giurisprudenziali siano conformi nel ritenere che il direttore dei lavori che operi per conto del committente non debba rispondere del risultato finale dell'opera. Sottolinea l'estensore della sentenza che il direttore dei lavori potrà rispondere della correttezza progettuale solo se sarà stato incaricato di eseguire delle verifiche in tal senso, altrimenti, detto adempimento è di esclusiva competenza dell'appaltatore. Unica sentenza in contrasto con il principio di diritto espresso nel provvedimento oggetto del presente commento è Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2015 n. 7370, nella quale si sostiene che il direttore lavori debba possedere anche le competenze tecniche che gli consentano di verificare la correttezza del progetto; in difetto deve informare il committente dei suoi deficit cognitivi, specificando nel contratto i limiti del suo operato. In tema di contratto di appalto, la giurisprudenza di legittimità si è occupata di valutare le conseguenze in caso di un concorso colposo tra l'appaltatore e il direttore lavori, stabilendo che entrambi dovranno rispondere in via solidale dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (Cass. civ., sez. II, sent., 21 settembre 2016 n. 18521). La giurisprudenza ha altresì avuto modo di stabilire che non si applica al direttore lavori l'esclusione di responsabilità per essere un mero nudus minister (Cass. civ., sent. n. 8700/2016). La ragione deve essere ricercata nel fatto che il professionista, tenuto conto delle particolari capacità tecniche delle quali è dotato, assume nei confronti del committente precisi obblighi di vigilanza, con dovere di accertamento della conformità dell'opera al progetto e di controllo delle modalità di esecuzione. Nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la sussistenza di una qualche irregolarità, ha l'obbligo di impartire specifiche disposizioni all'appaltarore e di informare con tempestività il committente. La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell'appaltatore per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi è extracontrattuale e pertanto può concorrere con quella del danneggiato. Nel caso di professionista nominato dall'appaltatore, quest'ultimo risponde dei danni a terzi per omessa impartizione di direttive volte ad evitare la situazione di pericolo o per non aver impedito la prosecuzione dei lavori, astenendosi di continuare a dirigerli in mancanza di adozione dei provvedimenti proposti (Cass. civ., sent., 22 ottobre 2003 n. 15789) In fine, la giurisprudenza ha avuto modo di identificare quelli che sono i precipui obblighi del direttore lavori: l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di questa al capitolato e/o alle regole della tecnica, e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Cass. civ., sez. II, 29 agosto 2000 n. 11359). Osservazioni
Quale mero spunto di riflessione, appare utile ricordare che con d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è stato emanato il cd “Codice degli Appalti”, che all'art. 101, comma 3 specifica proprio quali siano i compiti della D.L. A ciò si aggiunga che l'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), in conformità all'art. 111 del predetto d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a seguito della consultazione pubblica terminata il 16 maggio 2016, ha pubblicato anche le linee guida per la funzione di “Direttore dei Lavori”, definendone i profili generali, ruoli, funzioni, modalità di svolgimento del controllo tecnico, contabile e amministrativo. Tra i profili oggetto di approfondimento, risultano anche le «funzioni e compiti nella fase preliminare», ove si stabilisce che il professionista incaricato debba anche verificare la realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo. Tenuto conto della specificità della normativa, nei casi, come in quello in esame, in cui non sussiste un preciso accordo tra il committente e la D.L., seppur in ambito di appalti tra privati, la novella potrebbe essere utilizzata in via analogica per identificare quelli che, in via generale, devono essere ritenuti gli obblighi del direttore dei lavori. In detta ipotesi, il dovere del professionista incaricato della D.L. di compiere una così approfondita valutazione in ordine alla “realizzabilità” del progetto come rappresentata dalle linee guida, appare difficilmente conciliabile con il principio di diritto enunciato dalla sentenza qui commentata. Alla luce di quanto sopra esposto, il principio espresso da Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2015 n. 7370 già sopra richiamata, potrebbe trovare, in futuro, un maggior riconoscimento sia nella giurisprudenza di merito così come in quella di legittimità. AMELIA LAURA CRUCITTI, Responsabilità del direttore dei lavori e del direttore di cantiere, in Ridare; STEFANO PARMA, Appalto. I profili di responsabilità del direttore lavori in caso di infiltrazioni; A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) Nuovo Codice Appalti, linee guida. |