Le conseguenze del ritardato pagamento da parte dell'assicurato nel contratto con clausola di regolazione premio
07 Settembre 2015
Massima
Nel caso che il contratto assicurativo contenga la clausola cosiddetta di regolazione premio, se l'assicurato non ha tempestivamente fornito i dati variabili necessari per calcolare il premio, la garanzia assicurativa non può essere sospesa qualora l'assicuratore ne abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo, non essendo consentito nei contratti a prestazioni corrispettive l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contraria a buona fede applicandosi tale principio anche alla sospensione dell'assicurazione di cui all'art. 1901 c.c., che costituisce una particolare applicazione dell'istituto dell'eccezione di inadempimento. Il caso
Nel tentativo di impedire che un'autovettura custodita in un autosilo durante la movimentazione dell'impianto meccanizzato di prelevamento restasse danneggiata a causa di un anomalo funzionamento del meccanismo, il dipendente G.G., a causa dell'improvviso movimento dell'impianto, restava schiacciato e quindi decedeva. Il giudizio di primo grado, promosso dalla assicuratrice della proprietaria dell'autosilo che aveva indennizzato i prossimi congiunti del deceduto, in sede di rivalsa contro la società che gestiva la manutenzione dell'impianto, si concludeva con la declaratoria di concorrente responsabilità della società proprietaria e di quella manutentrice, mentre veniva rigettata la domanda di manleva promossa da quest'ultima contro la propria compagnia - terza chiamata - dal momento che, non risultando provato che fossero stati forniti nei termini contrattuali i dati variabili sui quali calcolare il premio, stante la clausola di regolazione presente in polizza, la garanzia assicurativa era al tempo del fatto sospesa ai sensi dell'art. 1901 c.c.. La sentenza veniva impugnata da entrambi i soccombenti sia in punto a responsabilità, da ripartirsi diversamente tra di essi, sia perché venisse condannata l'assicurazione della ditta manutentrice a manlevare la ditta assicurata dal momento che non poteva trovare applicazione l'art. 1901 c.c. e quindi l'ipotesi di sospensione della garanzia, atteso che, sebbene in ritardo, il premio era stato pagato dopo che erano stati forniti i dati variabili sul quale calcolarlo. Per di più l'assicuratore quella volta non aveva richiesto, secondo una prassi consolidata, all'assicurato i dati variabili sicché il ritardo, peraltro di soli tre giorni, non poteva costituire motivo di inadempimento e tantomeno grave. La Corte riteneva ammissibili le copie degli assegni e degli estratti conto prodotti dalla ditta manutentrice-assicurata, ancorché dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c, perché i documenti attestanti l'invio dei dati ed il pagamento del premio erano stati forniti nei termini istruttori e la contestazione del mancato pagamento del premio era avvenuta soltanto con la memoria art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c.. Con la sentenza in commento la Corte di Appello di Milano, confermava parzialmente la sentenza di primo grado in punto a graduazione di responsabilità tra le due ditte, rispettivamente proprietaria e manutentrice dell'autosilo, ma la riformava invece condannando l'assicurazione alla manleva ritenendo che non potesse essere sospesa la garanzia assicurativa nel caso di non tempestivo invio dei dati variabili necessari per calcolare il premio nell'ambito della clausola di regolazione, atteso che nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentita l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede, e nel caso di specie, anche se tardivamente, i dati sensibili erano stati inviati e l'assicuratore, sulla scorta di questi, aveva potuto calcolare il premio del quale poi aveva accettato il pagamento senza contestazione alcuna. Peraltro le produzioni documentali provavano che il ritardo rispetto al termine contrattuale era di soli 3 giorni e dunque non poteva comportare la sanzione della perdita del diritto all'indennità, ipotesi prevista dall'art. 1915, comma 1, c.c. solo nel caso di inadempimento doloso all'obbligo di avviso - nel caso di specie di fornire i dati variabili - mentre tutt'al più poteva essere effettuata una proporzionale riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito dall'assicuratore per il ritardo, come previsto dal secondo comma della norma, ma tale pregiudizio, stante l'irrilevante ritardo di appena 3 giorni rispetto al termine contrattualmente pattuito, non era stato subito dall'assicuratore. La questione
La questione in esame è la seguente: qualora l'assicurato non invii entro i termini contrattualmente pattuiti nel contratto con clausola di regolazione premio, i dati variabili sui quali calcolare il saldo finale dello stesso, il contratto assicurativo possa essere sospeso fino alle ore 24:00 del giorno in cui il premio viene pagato, oppure tale sospensione non sia applicabile quando il premio, pur versato con ritardo, sia stato accettato dall'assicuratore senza alcuna opposizione. Le soluzioni giuridiche
Pur non essendo la cd. clausola di regolazione premio di per sé vessatoria, tuttavia assume tale carattere qualora sia pattiziamente predeterminato l'effetto sospensivo dell'obbligazione dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo, nel caso in cui l'assicurato non paghi l'eventuale differenza di premio da versare a conguaglio oppure ometta di comunicare i dati necessari per la determinazione variabile del premio, con la conseguenza che, ai fini dell'efficacia e validità di detta clausola, è necessaria l'espressa accettazione agli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. da parte dell'assicurato. Tuttavia, a prescindere dall'accettazione o meno di tale clausola, quello che più rileva è che laddove il ritardo nell'invio dei dati variabili, necessari per calcolare il conguaglio finale del premio, avvenga con ritardo anche a causa del mancato avviso da parte dell'assicuratore che, per prassi, lo aveva sempre dato, non potrà sospendersi l'efficacia della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 c.c. qualora l'assicuratore abbia, comunque, accettato il pagamento del premio senza sollevare contestazioni. Si ritiene infatti da gran parte della giurisprudenza che debba farsi riferimento all'art. 1460 c.c., in forza del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, non è consentita l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della prestazione sia contrario a buona fede, sicché, avendo l'assicuratore incassato il premio, anche se con ritardo, e a maggior ragione quando tale ritardo non sia dipeso solo da fatto e colpa dell'assicurato e non sia di rilevante entità, senza nulla obiettare e contestare, la prestazione effettuata dall'assicurato rappresenta ipotesi di buona fede e dunque non consente il rifiuto dell'adempimento da parte dell'assicuratore non trovando applicazione il broccardo inadimplenti non est adimplendum.
Conclusioni
Si dovrà dunque considerare innanzitutto se in un contratto assicurativo la clausola di regolazione premio sia vessatoria o meno a seconda che sia stabilito non solo un termine entro il quale inviare i dati necessari per la regolazione ma che, in caso di inadempimento, la garanzia assicurativa resti sospesa. Inoltre, qualora l'assicuratore abbia, come sovente avviene, sempre preavvertito l'assicurato dell'imminente scadenza del termine per inviare i dati variabili per la regolazione premio, nell'ipotesi in cui invece ometta di ricordare all'assicurato il termine, non sussiste grave inadempimento da parte di questi se, sebbene con ritardo, il premio sia stato regolato e il pagamento accettato senza contestazioni da parte dell'assicuratore. |