Claims made: il Tribunale di Bologna e la responsabilità del ragioniere commercialista

Redazione Scientifica
07 Ottobre 2016

È intervenuta una nuova e ulteriore pronuncia di merito in tema di validità della cd. clausola claims made pura, a seguito dell'intervento della Sezioni Unite n. 9140/2016.

Il caso. La vicenda in esame riguarda l'operatività o meno della polizza di assicurazione della responsabilità civile del ragioniere commercialista.

Nel dettaglio un ragioniere, su incarico del proprio cliente, impugnava un avviso di accertamento. Tale ricorso, però, veniva presentato tardivamente: la Commissione tributaria adita ne dichiarava, pertanto, l'inammissibilità.

Nel contratto di assicurazione con validità triennale a copertura del rischio inerente l'attività professionale era presente una clausa claims masde pura.

La compagnia assicurativa eccepiva, in giudizio, l'inoperatività della polizza poiché il cliente danneggiato non aveva richiesto il risarcimento entro il periodo di vigenza del contratto di assicurazione, mentre l'assicurato aveva denunciato il sinistro a contratto scaduto.

Secondo il Tribunale bolognese è fondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla convenuta compagnia di assicurazione.

Il contratto presentava, effettivamente, una clausola claims made pura, ma, benchè «la condotta integrante errore professionale fosse compresa nel periodo di vigenza del contratto, la richiesta di risarcimento da parte del cliente che si riteneva danneggiato è successiva alla scadenza» del medesimo contratto.

Il Tribunale ha poi ricordato i principi sanciti dalle recenti Sez. Un. n. 9140/2016, secondo i quali «la clausola pure claims amde non è di per sé vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. in quanto delimita l'oggetto del contratto (in deroga all'art. 1917, comma 1 c.c.) e non introduce limitazioni di responsabilità».

Sulla base di tali argomenti il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.