Negoziazione assistita e procedure liquidative r.c.a.: quando e come spedire l’invito formale?
Marco Bona
08 Giugno 2015
La negoziazione assistita è stata prevista quale condizione di procedibilità innanzitutto per le controversie «in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» (art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, così come convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).In questo campo la scelta dell'esatto momento, in cui procedere alla spedizione dell'invito formale a stipulare la convenzione, necessita di tenere conto della parallela condizione di proponibilità sancita dall'art. 145 Cod. Ass..Nello specifico occorre comprendere come la previsione della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità si coordini con il decorso dello spatium deliberandi imposto dall'art. 145 Cod. Ass. ai danneggiati a condizione di proponibilità e con le procedure liquidative di cui agli artt. 148 e 149 Cod. Ass..
Premessa
La negoziazione assistita è stata prevista quale condizione di procedibilità innanzitutto per le controversie «in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» (art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, così come convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162).
In questo campo la scelta dell'esatto momento, in cui procedere alla spedizione dell'invito formale a stipulare la convenzione, necessita di tenere conto della parallela condizione di proponibilità sancita dall'art. 145Cod. Ass..
Nello specifico occorre comprendere come la previsione della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità si coordini con il decorso dello spatium deliberandi imposto dall'art. 145 Cod. Ass. ai danneggiati a condizione di proponibilità e con le procedure liquidative di cui agli artt. 148 e 149 Cod. Ass..
Quali rapporti tra la condizione di proponibilità ex art. 145 Cod. Ass. e le procedure liquidative?
Innanzitutto, occorre chiarire l'esatta portata della condizione di proponibilità di cui all'art. 145 Cod. Ass. e dei suoi rapporti con le procedure liquidative, incidendo ciò anche sulla gestione della negoziazione assistita.
Al riguardo si rimarca, anche a confutazione di quanto sostenuto da altra dottrina (cfr., per es., M. Hazan, Negoziazione Assistita, in Ri.Da.Re.), come l'interpretazione letterale dell'art. 145 Cod. Ass. imponga di ritenere che la proponibilitàdell'azione risarcitoria sia assoggettata esclusivamente al rispetto didue condizioni:
l'oggettivo decorso dei termini previsti da questa norma;
la conformità della richiesta di risarcimento alle indicazioni fornite dagli artt. 148 e 149 Cod. Ass. (quest'ultimo integrato dal d.P.R. n. 254/2006) circa le «modalità» di spedizione della diffida ed i «contenuti» di questa.
Posto che siano soddisfatti tali requisiti, la domanda giudiziale è proponibile, anche laddove non risulti ancora esaurita la correlata procedura liquidativa (cfr. amplius M. Bona, La negoziazione assistita nei sinistri stradali, Santarcangelo di Romagna, 2015, 148-170).
Infatti, l'art. 145 Cod. Ass., ove richiama le modalità di spedizione ed i contenuti della richiesta, non rimanda anche alle procedure di liquidazione complessivamente intese: «la norma … prevede termini certi, superati i quali l'azione è senz'altro proponibile anche se la procedura di congrua offerta non è esaurita. Se il legislatore avesse inteso riferirsi alla chiusura della procedura della congrua offerta ed alle eventuali proroghe in essa previste, lo avrebbe dovuto dire con un rinvio ricettizio: ma non lo ha fatto» (così già G.B. Petti, Risarcimento del danno da lesioni micropermanenti, Santarcangelo di Romagna, 2006, 409).
Ciò rimane valido anche dopo la L. n. 27/2012.
Va, infatti, rilevato quanto segue:
al comma 3 dell'art. 148 Cod. Ass. si stabilisce che nella «pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2» il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa, con la conseguenza che, in caso di rifiuto, «i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi»; questo comma si riferisce non già ai termini di cui all'art. 145 Cod. Ass., bensì a quelli sanciti per la formulazione dell'offerta o la comunicazione del diniego;
al comma 5 si sancisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso «i termini di cui ai commi 1 e 2» decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi; anche in questo caso il legislatore si è riferito ai termini previsti per la comunicazione dell'offerta, non già a quelli di cui all'art. 145 Cod. Ass.;
l'art. 7 («Integrazione e regolarizzazione della richiesta») del d.P.R. n. 254/2006 prevede a sua volta che, per il periodo di tempo in cui il danneggiato non riscontri la richiesta dell'impresa di fornire le integrazioni ed i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della diffida incompleta, «i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti».
In breve, l'interpretazione letterale conduce a questa conclusione: i termini, di cui all'art. 145 Cod. Ass., per la proposizione della domanda in giudizio non sono né sospesi né interrotti da successive situazioni che possono verificarsi nel corso delle procedure liquidative.
Al riguardo si è così osservato: «Il dato letterale della norma pare escludere che la proponibilità della domanda ex art. 145, comma 2, Cod. Ass. possa essere in correlazione con l'obbligo di formulare l'offerta, che il codice delle assicurazioni ha ribadito sussistere in capo all'assicuratore. La verifica del rispetto della condizione di proponibilità exart.145 Cod. Ass. è cosa diversa dalla verifica del rispetto della procedura liquidativa da parte dell'impresa. La sospensione del termine, previsto dall'art. 7, comma 2, del regolamento [d.p.r. n. 254/2006] è dettata allo scopo di escludere la responsabilità dell'assicuratore per il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione e non ha alcun riflesso sulla proponibilità dell'azione. Sul punto occorre registrare la presa di posizione di Cass. 967, 21 gennaio 2004 per cui “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Costituzione, non possono essere interpretate in senso estensivo”. La dizione letterale dell'art. 145 Cod. Ass., pertanto, indica e comporta in sé e per sé che - una volta decorso il termine di 60 giorni l'azione ex art. 149 Cod. Ass. divenga exlege “proponibile” per il danneggiato; del resto, anche la “ratio” della norma ora in esame è proprio quella di consentire al danneggiato di poter esercitare il suo diritto per ottenere il risarcimento del danno senza dover attendere un “forzato” periodo di tempo ulteriore rispetto a quello dei 60 giorni ora indicati» (così Trib. Genova, sez. II, 24 ottobre 2013).
In definitiva, occorre distinguere nettamente fra:
termini previsti dall'art. 145 Cod. Ass.: questi rilevano ai fini della procedibilità della domanda;
termini previsti dall'art. 148 Cod. Ass. (procedura ordinaria) e dal d.P.R. n. 254/2006 (procedura di risarcimento diretto) per la formulazione da parte della compagnia assicuratrice per il diniego o l'effettuazione dell'offerta: tali termini non vengono in rilievo ai fini della procedibilità dell'azione risarcitoria.
Questa impostazione risulta conforme sia alla all'art. 4, lett. b, della leggedelega 29 luglio 2003 n. 229, sia all'art.22 («Procedura di indennizzo») della Dir. 2009/103/CE (la cosiddetta “direttiva di consolidamento”), che contempla unicamente, in capo all'assicuratore, l'obbligo di formulare un'offerta motivata oppure, nel caso di diniego, di fornire una «risposta motivata, obbligo da assolversi entro tre mesi «a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta», e, viceversa, non sancisce in capo al danneggiato alcun obbligo procedurale, tantomeno una qualsiasi condizione di procedibilità o proponibilità (cfr. infra § Il modello UE: una sola procedura liquidativa senza condizioni).
La giurisprudenza di merito allo stato maggioritaria ha condiviso questa impostazione, distinguendo tra termini rilevanti ai fini della proponibilità della domanda (art. 145 Cod. Ass.) e termini previsti a favore della compagnia assicuratrice per la comunicazione dell'offerta o del diniego di risarcimento.
Per esempio, si è affermato - relativamente al comma 3 dell'art. 148 Cod. Ass. ove prevede che il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno alla persona - che l'eventuale mancata cooperazione del danneggiato può comportare «solo la sospensione dei termini posti a carico dell'assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria, o, al più, il mancato riconoscimento degli interessi compensativi …, ovvero l'incidenza sulla distribuzione delle spese processuali» (Trib. Roma, sez. XII, 30 marzo 2010, in Foro It., 2010, 9, 1, 2561; cfr., altresì, G.d.P. Milano, sez. II, 3 giugno 2009).
Nello stesso solco, anche dopo la L. n. 27/2012, è stato affermato che il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i (funzionalmente distinti) termini di cui all'art. 145 Cod. Ass., ma, tutt'al più, quelli di cui al comma 2 dell'art. 148 Cod. Ass. (quelli entro i quali l'assicuratore deve formulare l'offerta), con la conseguenza che in tal caso la domanda deve ritenersi comunque proponibile una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta (Trib. Torino, 29 ottobre 2012, in Danno e Resp., 2013, 1, 71).
Analogamente si è ritenuto che non sospende i termini di cui all'art. 145 Cod. Ass. l'omessa sottoposizione del mezzo incidentato agli accertamenti del perito incaricato dall'impresa assicuratrice: «la mancata collaborazione della parte danneggiata non può integrare un comportamento sospensivo del termine di proponibilità» (Trib. Genova, sez. II, 24 ottobre 2013).
Secondo questa impostazione di per sé neppure la richiesta di integrazione formulata dalla compagnia assicuratrice entro i 30 giorni dal ricevimento della diffida è tale da sospendere il decorso dei termini di cui all'art. 145 Cod. Ass..
Ciò non significa affatto che l'avvocato del danneggiato non debba preoccuparsi di gestire con attenzione le richieste di integrazioni e di accertamenti che provengano dall'impresa assicuratrice: se queste non sospendono il decorso dei termini di cui all'art. 145 Cod. Ass., nondimeno - posto che tali richieste siano motivate e non già dilatorie oppure fuori dai termini od in prossimità dello scadere di questi - eventuali immotivati rifiuti possono rilevare ai fini delle spese di giudizio.
Ciò premesso, va, altresì, considerato che la completezza della richiesta di risarcimento è prevista a pena di procedibilità della domanda.
Tuttavia, l'omessa indicazione di alcuni dati può risultare del tutto irrilevante ai fini di consentire all'assicuratore una valutazione delle richieste risarcitorie.
Per esempio:
mancata indicazione del codice fiscale, ove il danneggiato abbia riportato la sua età oppure tale informazione sia ricavabile dalla documentazione;
omessa allegazione dell'attività lavorativa o del reddito o della dichiarazione di cui all'art. 142 Cod. Ass., qualora il danneggiato sia una casalinga, un pensionato, uno studente od un bambino, o semplicemente non richieda alcun danno sul versante delle conseguenze reddituali;
assenza del certificato di intervenuta guarigione, ove il danneggiato sia in stato di coma oppure abbia riportato devastanti menomazioni o, ancora, la stabilizzazione dei postumi abbia tempistiche particolarmente elevate, o la guarigione risulti implicitamente dalla durata della prognosi formulata.
In casi di questo tipo sarebbe del tutto vessatorio sostenere l'improcedibilità della domanda (cfr. in questo senso U. Scotti, Il danno da sinistro stradale, Milano, 2010, 141-142). Del resto, la richiesta di integrazione non può risultare dilatoria; essa non può avere ad oggetto documenti od altre informazioni che siano ictu oculi inutili ai fini della formulazione dell'offerta.
Dunque, può configurarsi l'improcedibilità della domanda per difetto dei contenuti della richiesta di risarcimento soltanto ove l'impresa assicuratrice oggettivamente nonabbia potutoper tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento.
In dottrina è stato correttamente richiamato il principio per cui «non potrebbe ritenersi … nullo o inefficace un atto inserito in una sequenza procedimentale, pur difforme dal modello normativo, che risulti comunque idoneo al conseguimento del suo scopo o comunque lo abbia conseguito» (U. Scotti, Il danno da sinistro stradale, cit., 140).
Proprio in questa direzione si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale “ragionevole”:
Trib. Torino, sez. IV, 14 aprile 2008, n. 2640, in Resp. civ., 2008, 10, 79: l'incompletezza della domanda non rileva se l'assicurazione ha «dichiarato di non voler procedere ad alcun risarcimento non per ragioni inerenti al danno, ma perché non riteneva impegnata la propria responsabilità», oppure ha «omesso di ottemperare al proprio obbligo di richiedere le integrazioni al danneggiato o perlomeno non ha provato di averlo fatto», o, più in generale, ha proposto un'eccezione di improponibilità «puramente strumentale»;
G.d.P. Napoli, 20 dicembre 2007, in Giudice di pace, 2009, 1, 70: «L'inattività o il silenzio della compagnia di assicurazione che ha ricevuto la richiesta risarcitoria, anche se incompleta, o l'invito della medesima al danneggiato di completarla …, non costituiscono atti volti a rendere inefficace la stessa e a paralizzare il decorso dei termini per la proposizione dell'azione giudiziaria»;
Trib. Roma, sez. XII, 30 marzo 2010, in Foro It., 2010, 9, 1, 2561: «La valutazione della procedibilità … non attiene ad un profilo formale di rispetto o meno dell'elenco di cui all'art. 148, bensì ad una indagine da effettuarsi caso per caso in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta»; è, quindi, «superflua … la mancata segnalazione dei codici fiscali e dei redditi» e priva di rilievo l'omessa allegazione di documentazione medica;
Trib. Torre Annunziata, 11 marzo 2014: «la condizione di proponibilità … deve ritenersi rispettata, in linea generale, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione dellarichiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già formalisticamente ex ante, bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona»;
Trib. Palermo, sez. III, 7 maggio 2013 (cfr., altresì, nel medesimo segno Trib. Palermo, sez. III, sent., 23 marzo 2013, in Banca dati Pluris; Trib. Palermo, 23 aprile 2012, in Danno e Resp., 2013, 1, 71): «se dal complesso della documentazione allegata alla missiva di richiesta danni, è dato desumere le informazioni necessarie alla compagnia assicurativa per l'apertura della pratica di gestione del risarcimento, si deve intendere assolto l'obbligo gravante sul richiedente, piuttosto che condizionare la rapida e bonaria composizione della vicenda alla rigida osservanza di un adempimento meramente formale che rischierebbe, a seconda dei casi, di non aggiungere nulla ai dati già in possesso dell'impresa assicuratrice […]. Si può, dunque, ritenere che alcuni requisiti (“contenuti”) previsti sono “irrilevanti” sotto il profilo sostanziale dello spatium deliberandi. Se infatti è innegabile la differenza tra l'attuale disciplina e la più blanda disciplina procedimentale di cui all'art. 22 L. n. 990/1969 … deve tuttavia ritenersi che l'interpretazione della portata innovativa dei dati richiesti a pena di “improponibilità” deve essere compiuta in senso costituzionalmente orientato, allo scopo di evitare che omissioni o incompletezze meramente formali o di mero dettaglio conducano alla violazione del diritto di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 Costituzione».
Questa impostazione risulta:
in linea con la ratio dell'art. 145 Cod. Ass.;
indubbiamente conforme al predetto art. 22 della Dir. 2009/103/CE;
in piena sintonia con l'art. 111 Cost., giacché, aderendosi ad una diversa interpretazione della norma, potrebbe risultare bastevole, ai fini dell'improcedibilità della domanda, anche solo una mera lacuna formale della diffida.
Si può poi osservare quanto segue:
indicazione dell'entità delle lesioni subite: memori dell'indirizzo della Suprema Corta (cfr., per es., Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11601), non risulta necessaria né la quantificazione precisa né l'indicazione di determinate percentuali o di giorni di invalidità; dunque, è sufficiente una succinta descrizione delle menomazioni; ad abundantiam potrebbe segnalarsi la loro verosimile riconducibilità, con tutte le riserve del caso, entro la sotto-categoria delle lesioni di lieve entità oppure in quella delle lesioni di non lieve entità;
allegazione della consulenza medico legale di parte: questa è prevista soltanto per il caso della procedura di risarcimento diretto, ciò, peraltro, in via del tutto eventuale (laddove sia già a disposizione del danneggiato);
consenso scritto al trattamento dei dati sensibili: non a torto diverse compagnie assicuratrici domandano tale documento; è consigliabile anticipare tale richiesta sin dall'invio della richiesta di risarcimento, allegando alla diffida il modulo sulla privacy firmato dal cliente.
Quale coordinamento tra la condizione di proponibilità ex art. 145 Cod. Ass. e la procedura di negoziazione assistita?
La questione qui cruciale è se il danneggiato possa avviare la negoziazione assistita prima o duranteil decorso dello spatium deliberandi previsto dall'
art. 145 Cod. Ass.
, oppure - soluzione opposta - se debba attendere lo spirare di questo, se non persino anche l'esaurimento dei termini entro i quali la compagnia assicuratrice è chiamata a comunicare la sua offerta risarcitoria od il diniego di questa (questione quest'ultima da risolversi nei termini di cui al
§
Quali rapporti tra la condizione di proponibilità
ex art. 145 Cod. Ass.
e le procedure liquidative?, ossia in senso negativo).
La soluzione che risulta più fondata è la seguente (cfr. amplius M. Bona, La negoziazione assistita nei sinistri stradali, Santarcangelo di Romagna, 2015, 170-180):
§
è possibile avviare la procedura di negoziazione assistita prima dello scadere dello spatium deliberandi di cui all'
art. 145 Cod. Ass.
e, quindi, prima che abbia a realizzarsi la condizione di proponibilità della domanda, con l'ulteriore conseguenza per cui non occorre neppure attendere l'esito della procedura liquidativa opzionata tra quelle di cui agli
artt. 148
(procedura ordinaria) e
149 Cod. Ass.
(procedura di risarcimento diretto);
§
pertanto, si può validamente spedire l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita anche contestualmente all'invio della richiesta di risarcimento.
Questa soluzione, fermo restando che dovrà passare il vaglio della giurisprudenza di merito e di legittimità (magari pure della Corte costituzionale attesa la violazione dell'
art. 77 Cost.
), poggia sulle seguenti considerazioni.
a) Assenza di preclusioni nella disciplina sulla negoziazione assistita
In primis l'impostazione opposta, sostenuta da altra dottrina (cfr. M. Hazan, Negoziazione Assistita, in Ri.Da.Re.), non risulta autorizzata da alcuna norma di diritto positivo, tantomeno dalla disciplina di cui all'
art. 3
del
d.l. n. 132/2014
.
Infatti, quest'ultima non prescrive alcuno specifico rapporto sequenziale fra, da un lato, il decorso dei termini (fra loro funzionalmente distinti), di cui agli
artt. 145,
148
e
149 Cod. Ass.
, e, dall'altro lato, la procedura di negoziazione assistita, lasciando al danneggiato piena libertà quanto al coordinamento temporale delle diverse procedure.
A questa medesima conclusione sono pervenuti alcuni tra i primi commentatori, osservando che «sembra possibile, nello stesso periodo di tempo, inviare una raccomandata alla Compagnia di assicurazioni contenente la richiesta risarcitoria e inviare al contempo l'invito per la stipula della convenzione di negoziazione», ciò «non essendo richiesto che le due condizioni (di proponibilità e di procedibilità) debbano sussistere in sequenza l'una rispetto all'altra» e, dunque, rilevando unicamente che «si verifichi la sussistenza delle stesse, a prescindere dal loro sviluppo temporale» (M. Ruvolo, L'applicazione della negoziazione assistita alle controversie in materia di responsabilità da circolazione di veicoli e natanti, in Ri.Da.Re.).
b) Conformità con la
Direttiva 2009/103/CE
e gli
artt. 3,
24
e
111 Cost.
Una diversa impostazione contrasterebbe con l'
art. 22
della
Dir. 2009/103/CE
(cfr.
infra §
Il modello UE: una sola procedura liquidativa senza condizioni
) e si porrebbe in violazione degli
artt. 3,
24
e
111 Cost.
: infatti, la posticipazione dell'avvio della procedura di negoziazione si risolverebbe in un significativo ulteriore aggravio per il danneggiato.
In particolare, questi, qualora dovesse attendere il decorso lo spatium deliberandi di cui all'
art. 145 Cod. Ass.
, si troverebbe a dover attendere come minimo ulteriori trenta giorni per poter accedere alle garanzie offerte dall'instaurazione del giudizio.
Più nello specifico, posticipandosi la possibilità di avviare la procedura di negoziazione assistita al realizzarsi della condizione di proponibilità, si prolungherebbero le tempistiche - già di per sé estese - per l'accesso alla tutela risarcitoria effettiva, ciò soprattutto nei casi di menomazioni psicofisiche.
Infatti, per adire la giurisdizione i danneggiati dovrebbero attendere tempi considerevoli, al riguardo ricordandosi come già per soddisfare la condizione di proponibilità occorra corredare la richiesta di risarcimento con il certificato di intervenuta guarigione, il che implica aggiungere almeno ulteriori 2-3 mesi.
Peraltro, l'istruzione di una pratica risarcitoria di questo tipo di solito impone tempi ancora più lunghi per una corretta ed esaustiva redazione della diffida (per es., accertamenti medico-legali oppure attesa degli esiti delle indagini penali sulle dinamiche del sinistro), sicché potrebbe darsi il caso che un danneggiato sia in grado di accedere alla giurisdizione soltanto decorso un anno o anche più dall'incidente.
Inoltre, l'aggravio qui prospettato avrebbe luogo nonostante la verosimile inutilità della negoziazione assistita e, quindi, irragionevolmente: infatti, questa, qualora fosse da esperirsi soltanto al termine di una delle procedure liquidative, non potrebbe che bissare quanto già infruttuosamente verificatosi in queste, di fatto rappresentando una seconda negoziazione sul quantum che vedrebbe le parti arroccate sulle posizioni già assunte.
Tale aggravio per il danneggiato sarebbe ancora più manifesto, qualora si individuasse il dies a quo per l'esperibilità della procedura di negoziazione assistita a decorrere non già dall'esaurimento delle tempistiche, di cui all'
art. 145 Cod. Ass.
, bensì dallo scadere del diverso periodo entro cui l'assicurazione può comunicare la sua offerta od esprimere il suo diniego (cfr. contro questa prospettiva il
§
Quali rapporti tra la condizione di proponibilità
ex art. 145 Cod. Ass.
e le procedure liquidative?).
c) Conformità al principio dell'interpretazione ristretta della condizioni di accesso alla giustizia
Qualora si imponesse l'esperibilità della negoziazione assistita al termine del periodo previsto dall'
art. 145 Cod. Ass.
oppure, scenario ulteriormente penalizzate per il danneggiato, alla conclusione di una delle procedure liquidative, si cadrebbe in un'interpretazione estensiva degli effetti associati alla previsione della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità.
Infatti, posto che la disciplina sull'obbligatorietà della negoziazione non fissa da nessuna parte il requisito per cui questa procedura possa avviarsi soltanto quando soddisfatta la condizione di proponibilità e/o completata una delle procedure liquidative di cui al
Codice delle Assicurazioni
, si darebbe luogo ad un'interpretazione della nuova disciplina in contrasto con il principio per cui «le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono esser aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata» (così
Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2004, n. 967
: qui la Suprema Corte stabilì che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione - che per il precedente
art. 412 c.p.c.
costituiva condizione di procedibilità - fosse sufficiente, in base a quanto disposto dall'
art. 410-
bis
c.p.c.
, la presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione a prescindere dall'avvenuta comunicazione della richiesta alla controparte; la Suprema Corte respinse la tesi della società ricorrente, giacché, «nell'ipotizzare un'ulteriore attività di comunicazione della richiesta del tentativo (ossia della avvenuta presentazione di tale richiesta) ai fini della procedibilità della domanda, introduce[va] un requisito non previsto e non ricavabile dal testo della disposizione, così aggravando gli oneri della parte che intenda adire il giudice, in contrasto con la stretta interpretazione che, per le già viste ragioni di ordine costituzionale, deve presiedere alla operazione ermeneutica delle norme riguardanti condizioni limitative dell'accesso alla giurisdizione»).
d) Compatibilità con gli obiettivi delle procedure liquidative
Diversamente da quanto si poteva obiettare in relazione alla mediazione obbligatoria, è palese come l'avvio della procedura di negoziazione assistita contestualmente alla spedizione della richiesta di risarcimento sia compatibile con gli obiettivi perseguiti con la previsione sia della condizione di proponibilità sia delle procedure liquidative e con lo svolgimento di queste ultime.
Mentre in relazione alla mediazione obbligatoria poteva sostenersi come l'instaurazione di questa procedura contestualmente all'invio della richiesta risarcitoria avrebbe potuto frustare gli scopi perseguiti dagli
artt. 148
e
149 Cod. Ass.
(in tale ipotesi l'incontro avanti il mediatore si sarebbe svolto prima dell'esaurimento dello spatium deliberandi previsto da tali norme), viceversa ciò non è prospettabile per la negoziazione assistita, che mira semplicemente a realizzare gli stessi obiettivi delle procedureliquidative e, soprattutto, non impone alle imprese assicuratrici di anticipare le proprie risposte rispetto alle tempistiche previste da tali disposizioni.
Infatti, laddove l'invito alla negoziazione assistita venisse spedito insieme alla richiesta di risarcimento, comunque la compagnia assicuratrice non si troverebbe a dover formulare la sua offerta od il suo diniego prima dello scadere dei termini previsti dall'
art. 148 Cod. Ass.
o dall'art. 8 del d.p.r. n. 254/2006, essendo che il rifiuto di procedere alla stipulazione della convenzione oppure l'adesione alla procedura di negoziazione assistita non andrebbero ad intaccare il decorso delle tempistiche che connotano le procedure liquidative.
Peraltro, nel caso di adesione effettiva, l'arco temporale, previsto dall'
art. 2, comma 2, lett.
a)
, del d.l. n. 132/2014
per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, verrebbe di norma ad esaurirsi dopo il completamento delle procedure liquidative.
Infine, la decisione dello spostamento delle trattative dalla procedura liquidativa alla negoziazione assistita rimane in capo all'assicuratore, che è libero di non aderire all'invito senza dover temere particolari ripercussioni negative: la sanzione processuale per un eventuale rifiuto risulta del tutto ipotetica e, comunque, la formulazione di un'offerta in seno alla procedura di liquidazione, poi non accettata dal danneggiato, dovrebbe rendere sostanzialmente irrilevante, ai fini dell'
art. 96 c.p.c.
, la mancata adesione alla negoziazione assistita.
e)Corrispondenza con la ratio legis dell'obbligatorietà della negoziazione assistita
La possibilità per il danneggiato di invitare la compagnia assicuratrice a mettere sin dal principio in campo i propri avvocati risulta in piena linea con la ratio legis dell'
art. 3 del d.l. n. 132/2014
, essendo evidente come il Governo non solo abbia inteso valorizzare per questa via il ruolo dell'avvocatura, ma altresì abbia ritenuto che gli avvocati, per le loro competenze, siano i soggetti più idonei, almeno nelle controversie assoggettate all'obbligatorietà della negoziazione assistita, a contribuire alla conciliazione fra le parti.
f) Conferma da parte del comma 5 dell'art. 3
Risulta avvalorare ulteriormente la soluzione qui sostenuta l'inserimento, intervenuto in occasione della conversione del
d.l. n. 132/2014
, del seguente periodo in seno al comma 5 dell'art. 3: «Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi».
Vero è che questo inciso si riferisce ad altre condizioni di procedibilità, tuttavia, atteso tra l'altro che le materie assoggettate alla negoziazione non sono soggette alla mediazione obbligatorie, esso assume significato soltanto se riferito proprio alla specifica questione del coordinamento fra le procedure liquidative per la r.c.a. e l'obbligatorietà della negoziazione assistita.
Peraltro, può senz'altro sostenersi come tale puntualizzazione, pur giustappunto riferita ad altri termini di procedibilità, possa estendersi in via analogica anche al caso in disamina, ricorrendo la medesima ratio.
g) Inconsistenza dell'obiezione retta sul termine “controversia”
A tutti questi rilievi non potrebbe opporsi che prima della risposta dell'assicuratore e/o del responsabile civile alla richiesta di risarcimento non si sarebbe ancora dinanzi ad una “controversia” tale da giustificare l'avvio della procedura di negoziazione assistita.
Al riguardo occorre considerare quanto segue:
§
da nessuna parte la norma fornisce una qualche definizione di “controversia”; essa, dunque, non fissa alcun criterio tale da imporre particolari condizioni per la ravvisabilità di una situazione di questo tipo;
§
scorrendo un qualsiasi dizionario si apprende che la nozione “controversia” annovera anche le seguenti accezioni comuni: “contrasto che può nascere” e “contrasto di interessi”;
§
una persona, ogniqualvolta sia stata danneggiata da una condotta imputabile ad altri, si trova indiscutibilmente contrapposta a questi, sin dal momento in cui si verifica il sinistro; perlomeno, il danneggiato, allorquando spedisce la richiesta di risarcimento, imputa delle responsabilità e formula delle pretese avverso le sue controparti, sicché sin da questo momento si concretizza una vera e propria contesa o, comunque, una contrapposizione fra interessi;
§
altra dottrina (M. Hazan, Negoziazione Assistita, in Ri.Da.Re., 27 maggio 2015), invece, ha rilevato quanto segue: «… perché vi sia lite (e quindi controversia) secondo la Suprema Corte, occorre la «presenza di un conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di uno degli interessati e dalla resistenza dell'altro» (Cass. n. 6636/1983). Pare necessario, insomma, l'esistenza di un conflitto concreto ed attuale e cioè di una vera e propria divergenza di posizione, non riconducibile al più vago ed astratto concetto di “potenziale disaccordo”»; sennonché proprio dalla giurisprudenza citata da tale dottrina si ricava che il concetto di lite (o di controversia) abbraccia anche «la lite … che può insorgere», fattispecie questa che «sussiste quando una parte avanzi o possa avanzare una pretesa circa la titolarità di un diritto, al quale vanno correlati obbligazioni o doveri dell'altra parte, e quest'ultima contesti o possa contestare l'esistenza od attualità di detto diritto, ovvero assuma o possa assumere l'esistenza a sua volta di un proprio diritto, cui siano ricollegabili obblighi o doveri della prima» (per l'appunto così Cass. civ., 9 novembre 1983, n. 6636);
§
peraltro, la negoziazione assistita mira a realizzare una vera e propria transazione e la giurisprudenza ora ricordata ci dimostra come questo contratto possa intervenire «anche in vista di una controversia non ancora insorta tra le parti, ma che esse intendono prevenire» (così, più recentemente,
Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2003, n. 615
);
§
ad ogni modo, al centro dell'art. 3 della novella disciplina si pone l'intenzione del danneggiato di “agire in giudizio”, volontà che per l'appunto si esprime con la richiesta di risarcimento;
§
last but not least
i termini recati dall'
art. 145 Cod. Ass.
per la proponibilità della domanda decorrono dalla richiesta di risarcimento senza che si pongano questioni di ravvisabilità di una “controversia”, sicché non sarebbe né logica né coerente una soluzione diversa per la condizione di procedibilità posta dalla disciplina sulla negoziazione assistita, soluzione che, peraltro, si porrebbe in contrasto con l'
art. 22 della Dir. n. 2009/103/CE
.
h) Le precedenti indicazioni dottrinali sulla mediazione obbligatoria
Da osservarsi, infine, come ad una soluzione sostanzialmente analoga la dottrina fosse già pervenuta con riferimento all'estensione della mediazione obbligatoria alle controversie in materia di r.c.a. cfr., per es., M. Rossetti, L'assicurazione obbligatoria della r.c.a., Torino, 2010, 622, il quale aveva pure ritenuto che la richiesta di mediazione potesse valere quale adempimento dell'onere di previa richiesta di risarcimento
ex
art. 145 Cod. Ass.
e che la vittima potesse pure «richiedere il risarcimento e la mediazione uno actu»; cfr., altresì, nella medesima direzione: F. Cuomo Ulloa, La mediazione nel processo civile riformato, Bologna, 2011, 106; L. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel
d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010
, 2010, § 4, in www.judicium.it. (il quale aveva per l'appunto ritenuto che i termini delle procedure liquidative potessero «decorrere contestualmente alla celebrazione del procedimento di mediazione»); G. Minelli, Art. 5. - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo, in La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, a cura di M. Bove, Padova, 2011, 180.
Il modello UE: una sola procedura liquidativa senza condizioni
Merita soffermarsi a considerare il modello delineato dal diritto UE.
In seno alla Dir. 2005/14/CE (la «Quinta direttiva assicurazione veicoli»), entrata in vigore in data 11 giugno 2005, il legislatore comunitario si occupò anche di delineare la procedura liquidativa connessa all'azione diretta esperibile dal danneggiato.
Orbene, la Direttiva non fissò alcuna condizione per la proponibilità/procedibilità di tale azione.
In particolare, il legislatore comunitario, con l'espresso scopo di agevolare la tutela dei danneggiati, si limitò a prevedere una procedura liquidativa stragiudiziale (operante per tutti i casi, anche per i sinistri nazionali), che - ora recata negli stessi termini dall'art.22 («Procedura di indennizzo») della Dir. 2009/103/CE (la cd. “direttiva di consolidamento”) - risulta così concepita:
contempla unicamente, in capo all'assicuratore per la r.c.a., l'obbligo di formulare un'offerta “motivata” oppure, nel caso di diniego di offerta, di fornire una «risposta motivata» circa tale diniego, obbligo da assolversi entro 3 mesi «a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta»;
nessun obbligo, viceversa, viene sancito in capo al danneggiato.
La norma in questione, dunque, non prevede la possibilità per i legislatori nazionali di precisare modalità e contenuti della richiesta di risarcimento, ciò perlomeno in senso sfavorevole ai danneggiati e quali condizioni di procedibilità/proponibilità, oppure di introdurre estensioni dell'anzidetto termine dei tre mesi (per es., tramite il riconoscimento di casi di sospensione o di interruzione); essa non pone neppure lo spatium deliberandi di tre mesi quale condizione per la proponibilità/procedibilità in giudizio dell'azione diretta; soprattutto, non vi sono in questa norma aperture di alcun genere per altri condizionamenti dell'accesso alla giurisdizione.
Ciò premesso ed altresì considerato, si ricava come l'estensione della negoziazione assistita obbligatoria alle controversie in materia di r.c.a. così come, più in generale, il modello procedurale innanzi descritto al § Quali rapporti tra la condizione di proponibilità ex art. 145 Cod. Ass. e le procedure liquidative? siano in contrasto con l'art. 22 Dir. 2009/103/CE, norma peraltro da interpretarsi alla luce dell'art. 47 («Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale») della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In particolare, in considerazione di queste disposizioni (Dir. 2009/103/CE e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) è possibile affermare che, così come si caratterizzano, le condizioni di procedibilità/proponibilità previste dal nostro ordinamento per le liti in materia di sinistri stradali comportino per i danneggiati in questione un illegittimo condizionamento dell'accesso alla giustizia statale, peraltro molto gravoso, in palese contrasto sia con il diritto di questi a ricevere soddisfazione dalla compagnia assicuratrice entro tre mesi dall'invio della richiesta di risarcimento, e sia, decorso inutilmente tale periodo, con il diritto ad un «ricorso effettivo dinanzi a un giudice» (come per l'appunto recita l'art. 47 della Carta).
Nel commentare la previsione dell'obbligatorietà della negoziazione assistita per la r.c.a. un Autore (F. Martini, Rc auto: il festival delle procedure conciliative mette fuori strada gli indennizzi, 19 settembre 2014, in www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com) ha giustamente rilevato quanto segue: «Sette procedure per un “calvario”. E per la Rc auto il risarcimento potrebbe diventare un “miraggio” se le parti hanno tempo e voglia di litigare. Infatti, con il Dl giustizia (D.l. n. 132/2014) - approvato dal Governo Renzi … - la vittima di un sinistro stradale avrebbe davanti a se un “ventaglio” di procedure conciliative, di cui alcune obbligatorie, da trasformare il contenzioso in una sorta di “rompicapo”. Ed è festival delle procedure».
Senza dubbio, il modello UE impone di interpretare le nostre peculiari disposizioni “procedurali” in modo tale da scongiurare il più possibile un marcato allontanamento dallo stesso.
Peraltro, l'esasperazione dei passaggi imposti per l'accesso alla giustizia (sovrapposizione/duplicazioni di condizioni; incrementi di filtri/ostacoli/incertezze; eccessi di carattere formalistico) non fanno altro che aggravare, a tutto discapito dei giudici, gli scenari della“satellite litigation” sulle regole per la gestione stragiudiziale dei sinistri e per l'accesso alla tutela giurisdizionale, così concorrendo ad aggravare le incertezze e la conflittualità fra le parti, andando a deprimere ulteriormente le già scarse potenzialità conciliative.
Quando e con quali modalità spedire l'invito formale?
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni risulta fondato concludere nel senso che legittimamente il danneggiatopuò spedire l'invito alla negoziazione assistita unitamente e contestualmente alla richiesta di risarcimento, così facendo scattare all'unisono i seguenti distinti termini:
quelli sanciti per soddisfare la condizione di procedibilità comportata dall'obbligatorietà negoziazione assistita;
quelli previsti per il realizzarsi della condizione di proponibilità di cui all'art. 145 Cod. Ass.;
quelli contemplati dagli artt. 148 e 149 Cod. Ass. a favore delle compagnie assicuratrici per la formulazione od il diniego di offerte.
Stando a questa impostazione, dunque, l'invitoformale, di cui all'art. 4 del d.l. n. 132/2014, può così essere comunicato dal danneggiato alle sue controparti:
spedito in via autonoma e separata dalla richiesta di risarcimento ex art. 145 Cod. Ass. (anche contestualmente all'invio di quest'ultima),
oppure incorporato nella richiesta di risarcimento,
od allegato alla richiesta di risarcimento.
In tutti questi casi, comunque, occorrerà che il documento recante l'invito formale presenti le seguenti caratteristiche:
sottoscrizione del danneggiato + certificazione dell'autografiada parte del suo avvocato (cfr. art. 4, comma 2, d.l. n. 132/2014);
quanto ai contenuti (cfr. art. 4, comma 1, d.l. n. 132/2014):
- indicazionedell'oggettodella controversia (la norma non impone particolari contenuti, quali, per esempio, l'esatta qualificazione della causa petendi oppure la determinazione del petitum; inoltre, il danneggiato non è tenuto ad allegare all'invito formale alcun documento a sostegno delle sue pretese; logicamente, laddove l'invito sia incorporato od allegato alla richiesta di risarcimento, l'oggetto della controversia potrà risultare meglio precisato in seno a questa);
- inclusione dell'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione od il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c. (il richiamo all'art. 642, comma 1, c.p.c. risulta, invece, superfluo per le controversie in disamina).
Ciò illustrato, rispetto alla via dell'incorporazione sembrerebbe preferibile l'allegazionedell'invito alla richiesta di risarcimento: ciò non solo dovrebbe scongiurare qualsiasi eccezione di tipo formale, ma altresì, al lato pratico, dovrebbe risultare più agevole per l'avvocato, il quale, altrimenti, si troverebbe a dover fare coincidere la sottoscrizione dell'invito da parte del suo cliente con la predisposizione della diffida. In questo caso sarà opportuno richiamare l'allegato in seno alla richiesta di risarcimento.
Scenari successivi alla spedizione dell'invito: ulteriore coordinamento con l'art. 145 Cod. Ass.
In base all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 132/2014 dalla ricezione dell'invitoformale decorre il termine di 30 giorni entro cui la parte “invitata” deve fornire una risposta positiva o negativa.
Orbene, tale termine è inferiore a quelli previsti dall'art. 145 Cod. Ass., sicché il danneggiato, laddove, per il tramite del suo avvocato, abbia inviato, come per l'appunto possibile, l'invito formale alla negoziazione assistita contestualmente alla richiesta di risarcimento e non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni, alla scadenza potrà sì ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, ma non già quella di proponibilità fissata dall'art. 145 Cod. Ass., pertanto dovendo attendere lo spirare dello spatium deliberandi ivi previsto.
Occorre poi considerare lo scenario in cui l'assicuratore, ricevuto l'invito formale, abbia accettato (magari anche solo onde scongiurare eventuali ricadute sul processo) di dare luogo alla procedura di negoziazione assistita.
In questa eventualità possono verificarsi le seguenti situazioni:
all'accettazione dell'invito non segue la stipulazione della convenzione; l'art. 3, comma 2, d.l n. 132/2014 recita che, laddove vi sia stato riscontro positivo all'invito formale, la condizione di procedibilità della domanda «si considera avverata … quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) [d.l n. 132/2014]»; logicamente, la condizione di procedibilità può senz'altro ritenersi soddisfatta allorquando sia decorso invano un ulteriore mese dall'accettazione dell'invito formale (cioè il termine minimo dettato per la durata della negoziazione assistita); infatti, in assenza di espressa condivisione tra le parti di un termine superiore ad un mese (nel rispetto di quello massimo di tre mesi) non può che rilevare il termine minimo, ciò, peraltro, a meno che non si palesi ancor prima dello scadere del mese l'impossibilità di addivenire alla stipulazione dell'accordo (per es., perché l'assicurazione cerca di imprimere alla convenzione particolari contenuti) o, in ogni caso, all'avvio delle trattative;
§ al riscontro positivo segue la stipulazione della convenzione: in questo caso, come si evince sempre dal comma 2, dell'art. 3, d.l. n. 132/2014, sarà essenziale il rispetto dei limiti temporali massimi concordati nel rispetto dell'art. 2, comma 2, lett. a), d.l. n. 132/2014, fatta salva la possibilità per gli avvocati delle parti di concordare una proroga massima di ulteriori trenta giorni.
Anche in queste ipotesi, se del caso, occorrerà in ogni caso attendere il decorso del termine funzionale a soddisfare la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 Cod. Ass..
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Sommario
Quali rapporti tra la condizione di proponibilità ex art. 145 Cod. Ass. e le procedure liquidative?
Quale coordinamento tra la condizione di proponibilità ex art. 145 Cod. Ass. e la procedura di negoziazione assistita?
Quando e con quali modalità spedire l'invito formale?
Scenari successivi alla spedizione dell'invito: ulteriore coordinamento con l'art. 145 Cod. Ass.