Usucapione: l’interversione del possesso da parte del detentore per ragioni di ospitalità necessita di un’attività materiale di impossessamento.
08 Settembre 2014
Massima
Il detentore non può trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà, ma il mutamento del titolo deve essere provato con il compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario, atti cioè idonei ad integrare il mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi. Nel caso della detenzione per ragioni di ospitalità, l'interversio possessionis è soggetta ad un regime particolarmente rigoroso, non essendo sufficiente una dichiarazione di opposizione al titolare del diritto (possibile per il detentore qualificato) ma essendo necessario un atto materiale di impossessamento. Il caso
Tizia conveniva in giudizio sua nonna Caia per vedere riconosciuto l'acquisto per usucapione di alcuni immobili della convenuta. In particolare, l'attrice deduceva che ella e suo padre – figlio della convenuta – avevano abitato gli immobili oggetto di causa sin dal 1991. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il Tribunale di Milano, assunte le prove indicate dalle parti, rigettava la domanda, rilevando il difetto di prova di un possesso ad usucapionem, poiché l'attrice e suo padre avevano abitato i beni contesi solo in quanto ospiti della convenuta, e difettava in atti prova di un eventuale interversio possessionis.
In motivazione: «Nel presente processo non è stata fornita inoltre prova alcuna di una interversione del possesso; in altri termini, la relazione materiale con gli immobili di parte attrice è iniziata ed è continuata come detenzione, senza che in giudizio siano stati provati atti idonei ad integrare un'interversione del possesso, sì da dimostrare il mutamento dell'animus detinendi in animus possidendi. Vale precisare che il disposto dell'art. 1141 c.c. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà; perché possa dirsi mutato il titolo occorre infatti o l'intervento di una causa proveniente da un terzo o l'opposizione del detentore contro il possessore. Questo punto è pacifico in giurisprudenza: il mutamento del titolo deve essere provato con il compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario (Cass., sez. II, sent., 12 maggio 2003, n. 7271; Cass. n. 4404/2006), atti cioè idonei ad integrare il mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi (sul punto cfr. Cass. n. 12232/2002) e di tali attività non v'è prova nel presente processo. Vale altresì precisare che eventuali atti esterni dai quali, in teoria, potrebbe anche desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, perché possano valere quale interversio, devono anche essere inequivocabilmente rivolti contro il possessore: in altri termini, deve essere reso manifesto all'avente diritto che il detentore ha inteso sostituire il proprio potere a quello altrui, deve cioè manifestare al legittimo proprietario l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata (Cass. n. 12968/2006; Cass. n. 5487/2002). E tale interversio non può certo essere posta in essere mediante atti quali il pagamento delle utenze da parte dell'attrice o del padre di lei di cui ha riferito de relato il teste Fabio Campilongo, né tantomeno la dichiarazione risultante dalle disposizioni testamentarie (doc. 5 fasc. parte attrice). Né può qui sottacersi il fatto che l'interversio possessionis della detenzione per ragioni di ospitalità è soggetta ad un regime particolarmente rigoroso; la giurisprudenza e parte autorevole della dottrina ritengono infatti che, in tal caso, non sarebbe neanche sufficiente una dichiarazione di opposizione al titolare del diritto (tanto sarebbe possibile per il detentore qualificato): il detentore non qualificato per ragioni di ospitalità non può limitarsi ad invocare un titolo diverso dalla propria qualità di ospite, ove continui a comportarsi come tale senza compiere un atto materiale di impossessamento (C. 2802/1992)». La questione
La questione che viene in rilievo è la seguente: in che cosa deve consistere l'interversione del possesso, in virtù della quale la detenzione di un bene muta in possesso? Le soluzioni giuridiche
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto del diritto di proprietà, a titolo originario, che presuppone il protrarsi del possesso per un tempo stabilito dalla legge. Elemento cardine dell'usucapione è dunque il possesso, cioè il potere di fatto su una cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale. La communis opinio considera elementi costitutivi del possesso sia il corpus (il potere di fatto avente le caratteristiche sopra descritte) sia l'animus, ovvero la componente soggettiva della fattispecie che si identifica con l'intenzione del soggetto che esercita il potere di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale. Ai sensi dell'art. 1141 c.c., il possesso si presume «in colui che esercita il potere di fatto». Tale presunzione concerne l'elemento soggettivo del possesso, non esonerando invece l'interessato dalla prova dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa. La conseguenza di tale disciplina è che, una volta fornita la prova della signoria esercitata sul bene, incombe su chi contesta il possesso la prova che l'esercizio del potere sia iniziato come mera detenzione, ovvero derivi da tolleranza dell'originario possessore. Il possesso, inoltre, può essere immediato o diretto, allorquando la signoria sul bene sia esercitata personalmente dal possessore, ovvero mediato, allorquando il potere di fatto sul bene si eserciti per il tramite di un terzo soggetto, che detiene la cosa. La detenzione, pur menzionata in diversi articoli del codice civile (artt.1140, 1141, 1168 c.c.) non ha una definizione legislativa; essa, tuttavia, è generalmente identificata con la materiale disponibilità del bene non accompagnata dall'animus possidendi, non intendendo il detentore comportarsi come titolare di un diritto reale su tale bene. Come osservato da autorevole dottrina, la detenzione è una situazione corrispondente, all'esterno, al possesso, ma caratterizzata dal c.d. animus detinendi e quindi dal fatto che il detentore riconosce l'altruità del possesso (c.d. laudatio possessoris). Suole distinguersi tra detenzione “qualificata”, allorquando il bene è detenuto anche per un interesse proprio del detentore (si pensi al conduttore in un rapporto locatizio), e detenzione “non qualificata”, che sussiste quando essa è esercitata nell'interesse esclusivo del possessore, essendo il frutto di un rapporto di mera ospitalità o di servizio (si pensi a colui che per ragioni di ospitalità è alloggiato in un appartamento di cui gli sono state consegnate le chiavi: egli ha la disponibilità materiale del bene, tuttavia senza che possa dirsi esistente un diritto o una posizione giuridica soggettiva di vantaggio a fondamento del potere di fatto sulla res). La detenzione, tuttavia, può mutare in possesso al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 1141, comma 2, c.c.: la causa proveniente dal terzo e l'opposizione (o contradictio) del detentore. La causa proveniente dal terzo può consistere nell'investitura nel possesso ad opera del precedente possessore (traditio brevi manu) oppure in un negozio di trasferimento con il quale il detentore acquisti dal terzo (non possessore) la proprietà del bene che si trova già nella sua sfera di disponibilità materiale. L'opposizione, o contradictio, consiste invece nel compimento di uno o più atti estrinseci, indirizzati al possessore, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. Ora, mentre nel caso del detentore qualificato il mutamento della detenzione in possesso può passare anche attraverso una semplice dichiarazione espressa resa al possessore, che renda inequivoca la modificazione dell'animus che accompagna la disponibilità materiale della cosa, nella diversa ipotesi del detentore per mere ragioni di servizio o di ospitalità è indispensabile un atto materiale di impossessamento, ovvero il compimento di “un'attività materiale che, sconfinando nella sfera giuridica altrui, abbia determinato un rapporto con la cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale” (cfr. Cass. civ. sez. II 4 dicembre 1995 n. 12493). Tali principi sono stati puntualmente applicati dalla pronuncia in esame: rilevato che, in base alle testimonianze raccolte, la disponibilità del bene immobile oggetto di causa da parte dell'attrice non poteva che qualificarsi in termini di detenzione per ragioni di ospitalità (invero, l'attrice e suo padre, privi di una propria abitazione, erano stati ospitati dalla convenuta, nonna dell'attrice, nel suo appartamento), il Tribunale ha concluso per l'inesistenza di un possesso utile ad usucapionem, difettando la prova – che avrebbe necessitato della dimostrazione del compimento, da parte dell'attrice, di un atto materiale di impossessamento dell'immobile conteso – dell'interversione della detenzione del bene, esercitata per ragioni di ospitalità, in possesso. Osservazioni
Dalla pronuncia in commento possono trarsi utili indicazioni sul modo in cui articolare i mezzi di prova ove ad essere oggetto di domanda di usucapione sia un bene in origine detenuto dall'attore per ragioni di ospitalità. In particolare, sarò onere dell'attore dimostrare di aver posto in essere un atto di impossessamento, che abbia fatto assumere alla parte l'esclusiva disponibilità materiale del bene, sottraendolo al precedente proprietario. Di contro, il convenuto dovrà mirare a dimostrare che tale atto di impossessamento non si è mai concretizzato, avendo egli continuato ad esercitare un potere di fatto sulla cosa, personalmente ovvero mediante terzi soggetti. |