Azione del danneggiato all'estero nei confronti della mandataria: inammissibilità
10 Gennaio 2017
Massima
L' art. 4 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo del 16 maggio 2000, recepita nel diritto portoghese con d.l. 72-A/2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dev'essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario, designato ai sensi di tale articolo per la liquidazione dei sinistri, possa essere esso stesso convenuto in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa.
Il caso
In un incidente stradale avvenuto in Spagna ad opera del conducente di un autoveicolo immatricolato in quel Paese ed assicurato con una compagnia spagnola, in occasione del quale decedeva un cittadino portoghese ed altro rimaneva ferito, i danneggiati residenti in Portogallo, per il risarcimento del danno proponevano azione giudiziaria in Portogallo, traendo in giudizio la mandataria portoghese della compagnia assicuratrice spagnola incaricata della gestione del sinistro. La questione
Interpretazione della legge comunitaria recepita dalle leggi nazionali, attuativa di direttive comunitarie, onde stabilire se essa preveda, per un sinistro avvenuto in altro Paese dell'Unione, di proporre nel Paese del danneggiato l'azione giudiziaria contro la compagnia assicuratrice del veicolo immatricolato all'estero, convenendo in giudizio la mandataria di detta compagnia assicuratrice straniera. La soluzione giuridica
La Corte di Giustizia, nella sentenza in commento, esordisce esponendo il contesto normativo, evidenziando che nel diritto dell'Unione la direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità auto e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, ha realizzato la codificazione di cinque direttive che erano state adottate per ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli. Il legislatore europeo, con il considerando 8 della direttiva 2000/26, ha inteso garantire alle persone lese da incidenti automobilistici un trattamento equivalente, indipendentemente dal luogo dell'Unione ove l'incidente è avvenuto. La sentenza esamina poi le norme attuative di tale disegno che consentono al danneggiato l'azione diretta nel proprio Paese nei confronti della compagnia estera e la previsione che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata, esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri negli altri Stati membri. Detti mandatari dovranno sia raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali sinistri sia adottare le misure appropriate per la liquidazione del danno in nome e per conto dell'impresa estera, compreso il pagamento degli indennizzi. Viene espressamente evidenziato nella sentenza che la nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ai sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e che il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell'art. 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE. Si dà poi atto che la direttiva 2000/26 è stata recepita nel diritto portoghese con il Decreto-Lei n. 72-A/2003, Lei do Seguro Obrigatório. Nel motivare la decisione, la Corte Europea chiarisce come l'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26, nel richiedere la designazione del mandatario negli stati membri diversi da quello in cui la compagnia di assicurazione ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa, non preveda in alcun modo che il predetto mandatario possa essere convenuto dinanzi al giudice nazionale, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta. Né tale possibilità risulta dalle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, della medesima direttiva, secondo cui il mandatario raccoglie le informazioni necessarie e prende le necessarie misure per negoziare la liquidazione, senza riferimento alcuno ad eventuali procedimenti giurisdizionali, né tanto meno dal paragrafo 5. Altrettanto dicasi per quanto concerne il paragrafo 6 del medesimo articolo, che stabilisce le regole di trattamento delle richieste d'indennizzo presentate all'impresa assicuratrice o al suo mandatario, facendo riferimento alla sola fase del procedimento bonario d'indennizzo, senza affatto disciplinare un'eventuale fase giurisdizionale. Dal secondo comma del paragrafo 6 risulta inoltre che, nonostante la possibilità di rivolgere al mandatario una domanda d'indennizzo, l'offerta di una somma a tale titolo promana soltanto dall'impresa mandante e che il mandatario per la liquidazione dei sinistri non si sostituisce in nulla all'impresa che rappresenta, svolgendo soltanto le funzioni di intermediario, che sono necessariamente limitate. Una diversa configurazione nella fase giurisdizionale potrebbe essere possibile soltanto se il legislatore dell'Unione l'avesse prevista, il che non risulta dalle disposizioni dell'art. 4, paragrafi 1-6, direttiva 2000/26 e tantomeno dal paragrafo 8 secondo il quale la nomina di un mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale. Viene ricordata anche la sentenza 10 ottobre 2013 in causa C–306/12, nella quale si evidenzia come la massima facilitazione per il danneggiato residente in uno Stato diverso da quello dove si è verificato il sinistro, sta nella possibilità di notificare l'atto di citazione della compagnia straniera alla sua mandataria nel Paese di residenza e nella lingua del danneggiato stesso. Non risulta invece nemmeno dai lavori preparatori, né dai considerando della direttiva 2000/26, una volontà del legislatore dell'Unione di estendere il mandato al rappresentante sino a consentire che l'azione, che le persone lese all'estero intendono avviare dinanzi al giudice del luogo di loro residenza, possa essere intentata contro il rappresentante della compagnia estera. Dall'insieme delle considerazioni che precedono – conclude la sentenza - alla questione posta occorre rispondere che l'art. 4 direttiva 2000/26 dev'essere interpretato nel senso che esso non impone, agli Stati membri, di prevedere che il mandatario, designato ai sensi di tale articolo per la liquidazione dei sinistri, possa essere esso stesso convenuto dinanzi al giudice nazionale in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta. Osservazioni
La sentenza della Corte di Giustizia Europea è molto importante in quanto chiarisce il contenuto della direttiva 2000/26/CE, recepita anche in Italia con il d.lgs. 209/2005, inserito nel Codice delle Assicurazioni Private. Stabilendo che il legislatore europeo non ha previsto la possibilità di convenire in giudizio la mandataria in luogo della compagnia di assicurazione straniera, la sentenza si pone in contrasto con la recente decisione della Cass. civ., 18 maggio 2015 n. 10124, che era giunta a stabilire l'esatto contrario. Viene in questo modo aperta la possibilità di risolvere il contezioso radicatosi sul punto in Italia, in tal modo evitando che altre errate iniziative giudiziarie vengano intraprese da vittime di sinistri transfrontalieri. Detta sentenza della Corte di Cassazione era stata subito decisamente criticata dagli estensori di queste pagine, mentre da altri era stato auspicato l'intervento della Corte di Giustizia Europea, proprio per ottenere il risultato che ora è stato conseguito. Considerando le due sentenze contrastanti, deve prevalere – a prescindere dagli errori contenuti nella decisione della Corte di Cassazione - quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trattandosi dell'organo il cui compito istituzionale è di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa comunitaria e ad esso ricorrono le giurisdizioni dei singoli Stati dell'Unione nel caso in cui nel loro operare insorgano dubbi con riguardo ad una legge attuatrice di direttive europee. La Corte Europea arriva ad enunciare il principio che qui rileva attenendosi al suo compito di interprete di una direttiva comunitaria, sentenziando che l'articolo sottoposto al suo giudizio «non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri, possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito». Rimangono in tal modo ferme le disposizioni nazionali in materia di diritto internazionale privato che, con l. n. 218/1995, consentono l'azione quando «…il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c.», norma quest'ultima secondo la quale la rappresentanza processuale può essere ravvisata soltanto in capo a chi sia investito espressamente di un potere rappresentativo sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Due sono sostanzialmente gli errori nei quali è incorsa la nostra Corte di Cassazione con la sentenza criticata, il primo di non aver avuto contezza che gli artt. 25 e 130 CdA – richiamati nella premessa ed informanti la decisione - riguardano l'esercizio dell'attività assicurativa nel nostro paese e non il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero; il secondo, di non aver rilevato che il paragrafo 5 dell'art. 4 della IV direttiva CE non è stato recepito nel nostro ordinamento, praticando una non corretta lettura dei paragrafi 4 e 6, con il portato di aver dato degli artt. 151, 152 e 153 CdA un'interpretazione non conforme a quella imposta nelle preleggi. La Corte di Cassazione, con la criticata sentenza, ha attuato un'interpretazione forzata di norme speciali, quelle del risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RCA, associandole a norme che riguardano tutt'altra materia, relativa all'accesso alla attività assicurativa in generale, specificatamente alle disposizioni che autorizzano gli assicuratori stranieri ad operare in Italia mediante una loro rappresentanza. È una palese forzatura ritenere che il mandato alla gestione dei sinistri comprenda anche la rappresentanza, ignorando che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit; che il diritto a richiedere il risarcimento del danno al mandatario previsto all'art. 153 comporti il diritto ad agire nei suoi confronti; che l'espressione «possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione» di cui al comma 5 dell'art. 151 riguardi anche il mandatario; che i pagamenti eseguiti dalla mandataria per conto dell'impresa straniera denotino rappresentanza sostanziale. La scorretta interpretazione delle norme comunitarie recepite nel CdA ha portato la Corte di Cassazione ad esprimere un errato principio di diritto e se la Corte territoriale investita del giudizio di rinvio avesse ad attenervisi, sarà necessario un nuovo ricorso per Cassazione, seguito dall'auspicato intervento delle Sezioni Unite, per l'allineamento all'indicazione fornita dalla Corte di Giustizia, alla quale dovrà comunque essere improntata ogni altra decisione della giurisdizione nazionale. |