Non sempre il genitore risponde del fatto dannoso commesso dal figlio maggiorenne incapace

Antonio Scalera
11 Gennaio 2017

In capo ai genitori dell'incapace maggiorenne non interdetto, il dovere di sorveglianza ex art. 2047 c.c. può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l'incapace nella propria sfera personale e familiare.
Massima

In capo ai genitori dell'incapace maggiorenne non interdetto, il dovere di sorveglianza che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all'art. 2047 c.c. può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l'incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo) o di continuare a convivere con esso, benché divenuto maggiorenne.

Il caso

Un agente della Polizia Stradale interveniva sull'autostrada A/3 SA-RC, al fine di intercettare e bloccare un autocarro il cui conducente, con spericolate manovre, stava esponendo a gravissimi rischi l'incolumità degli altri utenti che viaggiavano sul predetto tratto autostradale. Unitamente ad altre volanti della Questura di Salerno, l'agente si poneva all'inseguimento del trattore sino a che il veicolo non veniva bloccato. Il conducente, nello scendere dal veicolo, si lanciava contro l'agente con un grosso coltello da macellaio, mettendone gravemente in pericolo l'incolumità personale. Per difendere la propria vita e quella del collega di pattuglia, il poliziotto era costretto a far uso legittimo della propria arma. Il processo penale a carico del conducente dell'autocarro si concludeva con sentenza del GUP, con la quale egli veniva dichiarato “non imputabile”, poichè ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto.

L'agente, quindi, conveniva in giudizio il padre del conducente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2047 c.c. per omessa sorveglianza sul figlio incapace.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, assumeva l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2047 c.c., non avendo il figlio mai manifestato episodi di schizofrenia prima dei fatti di causa.

La questione

A quali condizioni i genitori di persona maggiore di età, inferma di mente ma non interdetta, possono ritenersi responsabili per i danni provocati dal figlio incapace?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna del padre al risarcimento dei danni cagionati dal figlio incapace.

Al riguardo, il Giudice salernitano ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1321), in base alla quale i genitori di persona maggiore di età, inferma di mente ma non interdetta, non sono giuridicamente obbligati ad esercitare la sorveglianza sul figlio, né sono di per sé responsabili per i danni da questi provocati a terzi, al di fuori di una loro spontanea assunzione di responsabilità in tal senso. Un simile obbligo, una volta venuti meno, per effetto del raggiungimento della maggiore età, sia il presupposto della responsabilità genitoriale sia il rapporto di rappresentanza legale, non può trovare, infatti, fondamento nei generali doveri di solidarietà familiare, che impongono ai genitori di proseguire nell'assistenza, nella cura e nel mantenimento del figlio anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove egli non sia economicamente autosufficiente. Il dovere di solidarietà verso i figli, pur traducendosi anche in un dovere di cura, è funzionale esclusivamente alla realizzazione di interessi propri dei figli medesimi e resta distinto dal dovere di sorveglianza, il quale, specificandosi nel dovere di adottare la cautele necessarie per impedire che l'incapace arrechi danni a sé e ad altri, è strumentale anche alla tutela di interessi propri di soggetti estranei al nucleo familiare. In capo ai genitori dell'incapace maggiorenne non interdetto il dovere di sorveglianza, che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all'art. 2047 c.c., può sorgere, quindi, solo per effetto della libera scelta di accogliere l'incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo) o di continuare a convivere con esso, benché divenuto maggiorenne. Si aggiungono, in sostanza, alle ipotesi in cui la legge o il contratto pongono un obbligo di sorveglianza dell'infermo di mente in capo ad un soggetto, le ipotesi in cui tale assunzione di responsabilità è conseguenza della scelta, consapevole e volontaria, di convivere con una persona con problemi mentali assumendone la sorveglianza e, di conseguenza, la responsabilità verso i terzi. Tale assunzione di responsabilità, peraltro, non passa necessariamente attraverso dichiarazioni formali, ma spesso si desume dalla scelta stessa di convivere con il soggetto in situazione di incapacità psichica nota a chi lo accoglie, accoglienza che porta con sé l'obbligo di prendersi cura del soggetto, di prestargli l'assistenza che il suo caso richiede e di sorvegliare affinché non rechi danno con le sue azioni inconsapevoli a sé, alla persona convivente o a terzi.

Conclusivamente, il Tribunale ha rigettato la domanda perché non era stato provato il preesistente stato di incapacità del figlio, o comunque la possibilità di percepire tale stato da parte del padre, con la conseguenza che quest'ultimo non poteva ritenersi gravato dall'onere di sorveglianza ex art. 2047 c.c.

Come è stato osservato da autorevole dottrina (M. Franzoni, Dei fatti illeciti, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano (artt. 2043-2059 c.c.), Bologna – Roma, 1994, 332), il sorvegliante è il soggetto passivo dell'obbligazione derivante dall'illecito dell'incapace ed è tale chi si trova per ragioni di ufficio, per la specifica attività professionale, o per un titolo contrattuale, in una stretta relazione che importi la custodia del non imputabile.

La norma è eccezionale e non è suscettibile di estensione ad altri soggetti (Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1972, n. 3617). Si è, comunque, ritenuto che l'obbligo di sorveglianza possa derivare anche da una situazione di fatto (Cass. civ., sez. III, 1 giugno 1994, n. 5306), purché esteriormente rilevabile. La responsabilità può essere l'effetto anche di una scelta liberamente compiuta da un soggetto (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2016, n. 1321, cit.), il quale, accogliendo l'incapace nella sua sfera personale e familiare, assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il comportamento di questo possa arrecare danno ad altri.

In applicazione di tali principi si è attribuita la qualifica di sorvegliante anche al convivente more uxorio per il fatto illecito del figlio altrui (Cass. civ., sez. III, 12 maggio 1981, n. 3142). È responsabile inoltre colui al quale l'incapace sia stato affidato, anche temporaneamente, in custodia (Cass. civ., sez. III,24 maggio 1997, n. 4633). Si è escluso invece che possano essere considerati sorveglianti gli accompagnatori di soggetti invalidi di cui alla l. 28 luglio 1971, n. 585 (Cons. Stato, 23 ottobre 1979, n. 693) e il militare di leva, incaricato di accompagnare, durante un viaggio di licenza per convalescenza, un militare in condizioni di labilità psichica (Trib. Venezia 23 ottobre 1995).

Osservazioni

Per ciò che concerne l'onere della prova in una fattispecie di responsabilità ex art. 2047 c.c., il danneggiato deve dimostrare:

a) che il danno è stato cagionato da un incapace;

b) che l'incapace era soggetto al dovere di sorveglianza da parte di colui nei confronti del quale è rivolta la domanda risarcitoria.

Una volta che il danno si è verificato e che si è dimostrato il rapporto di sorveglianza, il vicario, per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare di non aver creato o lasciato permanere situazioni di pericolo, tali da permettere o da agevolare il compimento di atti lesivi (P.G. Monateri, La responsabilità civile, in Tratt. Sacco, Torino, 1998, 937); secondo altri il vicario deve fornire una prova identica a quella che libera il debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c. [F.D. Busnelli, Nuove frontiere della responsabilità civile, in J, 1976, 68; M. Franzoni, op. cit., 339; A. Venchiarutti, in P. Cendon (a cura di), La responsabilità civile, Milano, 1988, 515].

Occorre, quindi, che sia fornita la prova dell'incapacità di impedire l'evento, per causa non imputabile al sorvegliante.

Guida all'approfondimento

V. BARELA, Danno cagionato da incapace, in P. Stanzione (dir. da), Tratt. della responsabilità civile, 2, II, Padova, 2012;

F. COSSU, La responsabilità e il danno cagionato dall'incapace, sub artt. 2046-2047, in Illecito e responsabilità civile, in Tratt. Bessone, X, 1, Torino, 2005;

P. MOROZZO DELLA ROCCA, La responsabilita` civile del sorvegliante dell'incapace naturale, in La responsabilita` civile, a cura di P. Cendon, Torino, 1998.

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